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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8924/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.v.g. 8924/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato FARATI Parte_1 C.F._1
FEDERICA
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
GARUTI ERIKA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 1°ottobre 2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19.07.2024 davano Parte_1 Parte_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03/05/2007, nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel novembre 2023, quando il decideva di Parte_2
trasferirsi altrove.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
alla quale verrà assegnata la casa familiare.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Per_1
Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite alla minore ex art. 337 ter c.c..
2) Data l'età di (17 anni), il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le Per_1
modalità che saranno di gradimento alla stessa, senza imposizioni dettagliate e, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze quotidiane, delle abitudini di vita e dei desiderata della minore.
pagina 2 di 4 3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, dalla data della sottoscrizione del ricorso e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:
- corresponsione di un assegno mensile pari ad € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, a forfait di tutte le spese per vitto e alloggio, da versarsi alla signora mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- corresponsione di un assegno mensile pari ad € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, a forfait di tutte le spese relative all'abbigliamento ed alla cura della persona, da versarsi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese, accreditando l'importo sulla carta prepagata intestata a;
Per_1
- anticipazione o rimborso, nella misura del 70 %, delle 'spese extra assegno (spese straordinarie) occorrenti per la figlia, come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017, anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso:
A) spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
d) spese scolastiche ed universitarie di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico e/o dell'Università frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese extra assegno, comprese le spese per attività ludico-ricreativo-culturali incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature, sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o messaggio
WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa.
pagina 3 di 4 Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con e-mail o messaggio WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinari.
4) L'assegno unico verrà percepito dalla signora nella misura del 100%; Parte_1
5) Le spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 02/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8924/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.v.g. 8924/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato FARATI Parte_1 C.F._1
FEDERICA
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
GARUTI ERIKA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 1°ottobre 2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19.07.2024 davano Parte_1 Parte_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 03/05/2007, nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel novembre 2023, quando il decideva di Parte_2
trasferirsi altrove.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
alla quale verrà assegnata la casa familiare.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Per_1
Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite alla minore ex art. 337 ter c.c..
2) Data l'età di (17 anni), il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le Per_1
modalità che saranno di gradimento alla stessa, senza imposizioni dettagliate e, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze quotidiane, delle abitudini di vita e dei desiderata della minore.
pagina 2 di 4 3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, dalla data della sottoscrizione del ricorso e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:
- corresponsione di un assegno mensile pari ad € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, a forfait di tutte le spese per vitto e alloggio, da versarsi alla signora mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- corresponsione di un assegno mensile pari ad € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, a forfait di tutte le spese relative all'abbigliamento ed alla cura della persona, da versarsi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese, accreditando l'importo sulla carta prepagata intestata a;
Per_1
- anticipazione o rimborso, nella misura del 70 %, delle 'spese extra assegno (spese straordinarie) occorrenti per la figlia, come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017, anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso:
A) spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
d) spese scolastiche ed universitarie di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico e/o dell'Università frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese extra assegno, comprese le spese per attività ludico-ricreativo-culturali incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature, sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o messaggio
WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa.
pagina 3 di 4 Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con e-mail o messaggio WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinari.
4) L'assegno unico verrà percepito dalla signora nella misura del 100%; Parte_1
5) Le spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 02/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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