Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4460 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per n.q. di esercente la responsabilità genitoriale
[...]
_____________________________ del figlio minore, Persona_1
___________________________ (Avv. MARCHESE PIETRO)
Il Cancelliere
ricorrente
CONTRO
LEGALE (Avv. ) CP_1
Resistente
All'udienza del 4.03.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
condanna l' al ripristino della erogazione della indennità di CP_1
accompagnamento in favore del minore a far data dal Persona_1
settembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge sui ratei
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
1.689,50 oltre spese generali, IVA se dovuta e C.P.A. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.04.2023, il ricorrente, conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo al Tribunale di dichiarare illegittima la sospensione della indennità di accompagnamento riconosciuta in favore del figlio minore del ricorrente
, titolare di indennità di accompagnamento (n.07168974, Persona_1
CP_ con decorrenza dall'01.08.2016) e conseguentemente condannare l al pagamento dei relativi ratei e al rispristino della prestazione. Deduceva il ricorrente:
di avere ricevuto in data 28.04.2021nota dell'ente previdenziale che comunicava: 'La
prestazione è stata concessa fino al mese di settembre 2020, data di scadenza del suo
permesso di soggiorno' (cfr. doc.3) ;
- che successivamente, aveva proposto senza alcun esito istanze di riesame, con corredo documentale, in cui segnalava l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'odierno ricorrente e si richiedeva il ripristino della prestazione in parola.
Ritualmente notificato il ricorso, l rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva pertanto rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza e in pari data decisa sulle conclusioni di parte ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento.
Dalla istruttoria svolta è emerso che l'indennità di accompagnamento è stata erogata alla parte ricorrente fino al settembre 2020 e cioè fino a quella che sarebbe stata la scadenza del permesso di soggiorno dell'odierno ( cfr. doc. 3 in atti ). Tuttavia
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'Istituto non ha tenuto conto che il ricorrente e conseguentemente il figlio minore hanno acquistato la cittadinanza italiana in data 01 luglio 2020. Circostanza
quest'ultima che risulta essere stata comunicata all dal ricorrente (come CP_2
risulta dalla ricevuta attestante l'invio della variazione dei dati anagrafici e personali in atti) e che l poteva agevolmente riscontrare con la consultazione CP_2
dell'anagrafe nazionale.
Quanto al requisito sanitario necessario per godere della prestazione richiesta si osserva che dalla documentazione medica prodotta e in particolare dal verbale sanitario del 12.12.2016 il minore è stato ritenuto meritevole di indennità di accompagnamento dal 2016 con data di revisione dicembre 2027 (cfr. doc. b).
Ritenuti pertanto sussistenti alla luce della documentazione in atti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di cui al ricorso anche tenuto conto del
CP_ comportamento processuale dell che non si è costituita e non si è
sostanzialmente opposto all'accoglimento della domanda avversaria, il ricorso deve essere accolto. L'istituto deve, quindi, essere condannato a corrispondere i ratei dell'indennità di accompagnamento dalla sospensione ovvero a decorrere dal mese di settembre 2020 oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva espletata.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/03/2025.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 4 -
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro