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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/01/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 17/1/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 562 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi - controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria dell'anno 2023 vertente
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Vasto (CH) alla via delle Gardenie 18, presso lo studio dell'Avv. Nevio Giangiacomo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
[...]
Controparte_1
– sede di (C.F.
[...] CP_1
), in persona del Dirigente P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., legalmente domiciliato presso il richiamato Ufficio di CP_1 sito alla via Discesa delle Carceri n. 2;
resistente
OGGETTO: BONUS CARTA DOCENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
docente attualmente in servizio con contratto a Parte_1 tempo determinato dall'01/09/2023 al 30/06/2024 presso
[...] con sede a Vasto (CH), espone di Controparte_3 avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, oggi , Controparte_1 Controparte_4
e di aver sottoscritto i seguenti contratti:
- a.s. 2019/2020 contratto con decorrenza dal 12/09/2019 all'01/11/2019; dal 02/11/2019 all'01/01/2020; dal 02/01/2020 al
02/04/2020; dal 03/04/2020 all'08/06/2020; dal 09/06/2020 al
09/06/2020 per n. 5 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022 contratto con decorrenza dal 04/09/2021 al
30/06/2022 per n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2022/2023 contratto con decorrenza dal 01/09/2022 al
30/06/2023 per n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2023/2024 contratto con decorrenza dal 01/09/2023 al
30/06/2024 per n. 18 ore settimanali.
Ciò premesso, la ricorrente lamenta di non avere fruito, in tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (…) dell'importo nominale di euro € 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato. Ritiene che la normativa italiana, che riserva al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, CP_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per contrasto con il D.L. 69/2023; in via principale,
2 stante l'assenza di ogni discriminazione, ha domandato il rigetto della domanda azionata per infondatezza, attesa la vincolatività della normativa applicata di riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti esclusivamente agli insegnanti di ruolo.
****
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto del giudizio
è, invero, costituito dalla richiesta di riconoscimento di un beneficio di carattere economico da destinare all'aggiornamento professionale, connesso allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Parimenti priva di pregio si rivela l'eccezione di inammissibilità della domanda per contrasto con il D.L. 69/2023, il quale, a modifica dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015, ha riconosciuto il beneficio in favore dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/8/2023. Ciò in ragione della piena equiparabilità tra la situazione lavorativa e didattica dei docenti con contratto fino al 31/8/2023 e quelli con contratto fino al
30/6/2023, che impone, anche con riferimento a questi ultimi, la disapplicazione della normativa interna contrastante col diritto eurounitario (come sarà più diffusamente argomentato nel prosieguo).
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La questione è stata, di recente, specificamente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione, adita a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La Corte, con la sentenza emessa all'esito dell'udienza del
4/10/2023, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31/8,
3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30/6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di
4 supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, in conformità a quanto già affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo attribuisce agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Considerata, poi, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento da inserirsi nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), la Corte afferma che
“la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente sia attualmente ancora in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 ed abbia prestato servizio negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 ed in quello in corso 2023/2024 con contratti fino al termine delle
5 attività scolastiche. Mentre nell'anno scolastico 2019/2020 non risultano stipulati contratti per supplenze annuali (art. 4, co. 1,
L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L. 124/1999), bensì plurimi contratti per c.d. “supplenze brevi”.
4. La questione della legittimità del mancato riconoscimento del beneficio in questione ai docenti destinatari di incarichi per supplenze brevi non è stata espressamente affrontata dalla
Cassazione, non venendo in rilievo nel giudizio a quo. Tuttavia, alla luce della ricostruzione dell'istituto e della sua ratio offerti dalla richiamata pronuncia, pare potersi affermare che la mancata attribuzione della carta docente ai titolari di incarichi “brevi” non si pone in contrasto col diritto comunitario, trattandosi di situazione didattica e lavorativa differente.
Invero, nella sentenza si afferma che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art.
15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”.
Inoltre, “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r.
275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa,
6 finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito
o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata
a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”.
“È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
“Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
Ebbene, dopo aver escluso l'idoneità del criterio delle “150 giornate di lavoro” (elaborato avendo riguardo al caso del docente di ruolo
7 part-time, e dunque calibrato su situazione didattica e lavorativa del tutto particolare), così come del dato normativo dei “180 giorni”
(pure valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, ma con riferimento a specifici fenomeni) la Suprema Corte conclude affermando che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”, individuando, pertanto, quale disposizione di riferimento l'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, ove il richiamo all'”annualità” della supplenza è esplicito, trattandosi, in entrambi i casi, “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Da ultimo, tenuto conto che il bonus in questione è attribuito all'inizio dell'anno scolastico, e costituisce, come ampiamente osservato innanzi, strumento di sostegno alla didattica “annua”, non appare irragionevole la sua mancata attribuzione a chi, all'inizio dell'anno scolastico, non risulta destinatario di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche bensì di incarico di supplenza temporanea, pur se successivamente, nei fatti, destinatario di ulteriori incarichi che, unitamente considerati, coprono l'intero anno scolastico. Invero, guardando al beneficio non quale emolumento attribuito ex post al singolo docente in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata bensì quale strumento di sostegno alla didattica “annua” erogato ex ante, pare perfettamente ragionevole e non discriminatoria la scelta di investire nella formazione soltanto di quei docenti che, al momento dell'erogazione del beneficio, risultino già titolari di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, e
8 non anche di quei docenti che, al momento dell'attribuzione del beneficio, risultino titolari di supplenze meramente temporanee, trattandosi di situazioni indiscutibilmente differenti e che ragionevolmente sono regolate in maniera differente in conformità alla ratio del beneficio in questione.
L'estensione del beneficio deve, quindi, essere limitata agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.
2, L. 124/1999).
5. Pertanto, secondo quanto sopra affermato, va accolta, nei limiti anzidetti, l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
A tale proposito si precisa che i docenti a tempo determinato possono fruire delle somme messe a disposizione tramite la carta docenti con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. In particolare, l'art. 6 comma 7 del DPCM 28/11/2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto.
Sul tema, la Cassazione precisa, tuttavia, che non possa ipotizzarsi alcuna decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, non potendo la stessa operare per fatto del creditore.
Dunque, “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Va, dunque, affermato il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. In ragione della novità delle questioni trattate, dei recenti
9 pronunciamenti della Corte di Giustizia europea e della Corte di
Cassazione, della serialità delle controversie, le spese di lite si compensano per la metà, mentre la restante metà è posta a carico del in ossequio ai principi di causalità e soccombenza. Le CP_1 spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, valore della controversia corrispondente al decisum, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa per la metà le spese di lite, complessivamente quantificate in € 1.030,00;
3) Condanna il a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, a titolo di rimborso della restante metà delle spese di lite, per detta percentuale, la somma di € 515,00, oltre accessori di legge, ed € 49,00 per anticipazioni, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Vasto, 30 gennaio 2024 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 17/1/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 562 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi - controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria dell'anno 2023 vertente
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Vasto (CH) alla via delle Gardenie 18, presso lo studio dell'Avv. Nevio Giangiacomo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
[...]
Controparte_1
– sede di (C.F.
[...] CP_1
), in persona del Dirigente P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., legalmente domiciliato presso il richiamato Ufficio di CP_1 sito alla via Discesa delle Carceri n. 2;
resistente
OGGETTO: BONUS CARTA DOCENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
docente attualmente in servizio con contratto a Parte_1 tempo determinato dall'01/09/2023 al 30/06/2024 presso
[...] con sede a Vasto (CH), espone di Controparte_3 avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, oggi , Controparte_1 Controparte_4
e di aver sottoscritto i seguenti contratti:
- a.s. 2019/2020 contratto con decorrenza dal 12/09/2019 all'01/11/2019; dal 02/11/2019 all'01/01/2020; dal 02/01/2020 al
02/04/2020; dal 03/04/2020 all'08/06/2020; dal 09/06/2020 al
09/06/2020 per n. 5 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022 contratto con decorrenza dal 04/09/2021 al
30/06/2022 per n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2022/2023 contratto con decorrenza dal 01/09/2022 al
30/06/2023 per n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2023/2024 contratto con decorrenza dal 01/09/2023 al
30/06/2024 per n. 18 ore settimanali.
Ciò premesso, la ricorrente lamenta di non avere fruito, in tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (…) dell'importo nominale di euro € 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato. Ritiene che la normativa italiana, che riserva al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, CP_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per contrasto con il D.L. 69/2023; in via principale,
2 stante l'assenza di ogni discriminazione, ha domandato il rigetto della domanda azionata per infondatezza, attesa la vincolatività della normativa applicata di riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti esclusivamente agli insegnanti di ruolo.
****
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto del giudizio
è, invero, costituito dalla richiesta di riconoscimento di un beneficio di carattere economico da destinare all'aggiornamento professionale, connesso allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Parimenti priva di pregio si rivela l'eccezione di inammissibilità della domanda per contrasto con il D.L. 69/2023, il quale, a modifica dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015, ha riconosciuto il beneficio in favore dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/8/2023. Ciò in ragione della piena equiparabilità tra la situazione lavorativa e didattica dei docenti con contratto fino al 31/8/2023 e quelli con contratto fino al
30/6/2023, che impone, anche con riferimento a questi ultimi, la disapplicazione della normativa interna contrastante col diritto eurounitario (come sarà più diffusamente argomentato nel prosieguo).
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La questione è stata, di recente, specificamente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione, adita a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La Corte, con la sentenza emessa all'esito dell'udienza del
4/10/2023, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31/8,
3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30/6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di
4 supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, in conformità a quanto già affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo attribuisce agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Considerata, poi, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento da inserirsi nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), la Corte afferma che
“la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente sia attualmente ancora in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 ed abbia prestato servizio negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 ed in quello in corso 2023/2024 con contratti fino al termine delle
5 attività scolastiche. Mentre nell'anno scolastico 2019/2020 non risultano stipulati contratti per supplenze annuali (art. 4, co. 1,
L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L. 124/1999), bensì plurimi contratti per c.d. “supplenze brevi”.
4. La questione della legittimità del mancato riconoscimento del beneficio in questione ai docenti destinatari di incarichi per supplenze brevi non è stata espressamente affrontata dalla
Cassazione, non venendo in rilievo nel giudizio a quo. Tuttavia, alla luce della ricostruzione dell'istituto e della sua ratio offerti dalla richiamata pronuncia, pare potersi affermare che la mancata attribuzione della carta docente ai titolari di incarichi “brevi” non si pone in contrasto col diritto comunitario, trattandosi di situazione didattica e lavorativa differente.
Invero, nella sentenza si afferma che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art.
15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”.
Inoltre, “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r.
275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa,
6 finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito
o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata
a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”.
“È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
“Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
Ebbene, dopo aver escluso l'idoneità del criterio delle “150 giornate di lavoro” (elaborato avendo riguardo al caso del docente di ruolo
7 part-time, e dunque calibrato su situazione didattica e lavorativa del tutto particolare), così come del dato normativo dei “180 giorni”
(pure valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, ma con riferimento a specifici fenomeni) la Suprema Corte conclude affermando che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”, individuando, pertanto, quale disposizione di riferimento l'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, ove il richiamo all'”annualità” della supplenza è esplicito, trattandosi, in entrambi i casi, “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Da ultimo, tenuto conto che il bonus in questione è attribuito all'inizio dell'anno scolastico, e costituisce, come ampiamente osservato innanzi, strumento di sostegno alla didattica “annua”, non appare irragionevole la sua mancata attribuzione a chi, all'inizio dell'anno scolastico, non risulta destinatario di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche bensì di incarico di supplenza temporanea, pur se successivamente, nei fatti, destinatario di ulteriori incarichi che, unitamente considerati, coprono l'intero anno scolastico. Invero, guardando al beneficio non quale emolumento attribuito ex post al singolo docente in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata bensì quale strumento di sostegno alla didattica “annua” erogato ex ante, pare perfettamente ragionevole e non discriminatoria la scelta di investire nella formazione soltanto di quei docenti che, al momento dell'erogazione del beneficio, risultino già titolari di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, e
8 non anche di quei docenti che, al momento dell'attribuzione del beneficio, risultino titolari di supplenze meramente temporanee, trattandosi di situazioni indiscutibilmente differenti e che ragionevolmente sono regolate in maniera differente in conformità alla ratio del beneficio in questione.
L'estensione del beneficio deve, quindi, essere limitata agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.
2, L. 124/1999).
5. Pertanto, secondo quanto sopra affermato, va accolta, nei limiti anzidetti, l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
A tale proposito si precisa che i docenti a tempo determinato possono fruire delle somme messe a disposizione tramite la carta docenti con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. In particolare, l'art. 6 comma 7 del DPCM 28/11/2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto.
Sul tema, la Cassazione precisa, tuttavia, che non possa ipotizzarsi alcuna decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, non potendo la stessa operare per fatto del creditore.
Dunque, “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Va, dunque, affermato il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. In ragione della novità delle questioni trattate, dei recenti
9 pronunciamenti della Corte di Giustizia europea e della Corte di
Cassazione, della serialità delle controversie, le spese di lite si compensano per la metà, mentre la restante metà è posta a carico del in ossequio ai principi di causalità e soccombenza. Le CP_1 spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, valore della controversia corrispondente al decisum, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa per la metà le spese di lite, complessivamente quantificate in € 1.030,00;
3) Condanna il a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, a titolo di rimborso della restante metà delle spese di lite, per detta percentuale, la somma di € 515,00, oltre accessori di legge, ed € 49,00 per anticipazioni, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Vasto, 30 gennaio 2024 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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