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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1399/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1399/2024 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Chinellato, Nastari Parte_1
e Biondaro ricorrente contro
, con gli avv.ti Rossi e Gurian CP_1 resistente
pagina 1 di 12 Premesso che:
- il propone opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 concesso alla dr.ssa da questo Tribunale, chiedendone la revoca e/o la CP_1 dichiarazione di nullità eccependo:
a) in via preliminare, la nullità per un “vizio insanabile della procura”, nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
b) nel merito, l'infondatezza di una porzione della pretesa. Il contesta in Parte_1 particolare il diritto della lavoratrice ad ottenere - soprattutto in via monitoria, stante l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. - il pagamento degli importi richiesti
(unitamente al pagamento del trattamento di fine rapporto) con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 d. lgs. n.
50/2016;
- in via subordinata l'opponente chiede la compensazione impropria del credito predetto con le seguenti voci di
contro
-credito:
a) euro 23.343,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto la lavoratrice si sarebbe dimessa dal rapporto di lavoro senza una effettiva giusta causa, e senza tuttavia garantire al datore di lavoro alcun preavviso;
b) euro 4.117,45, dovendosi considerare come lordo l'importo richiesto a titolo di incentivi, su cui operare pertanto le trattenute previdenziali all'atto del pagamento.
Anche tale importo è stato invece pagato, con riserva di ripetizione, in esecuzione dell'ingiunzione;
- la dott.ssa chiede il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1 rilevato che:
- va innanzitutto affermata la competenza territoriale di questo Tribunale. Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”. La norma, come noto, individua tre fori alternativi: 1) quello in cui è sorto il rapporto di lavoro;
2) quello in cui si trova l'azienda e 3) quello della dipendenza a cui il lavoratore è/era addetto al momento della cessazione del rapporto. La dott.ssa CP_1 allega di aver operato presso una sede del situata in provincia di Vicenza. La Parte_1
pagina 2 di 12 circostanza, dimostrata dalle buste paga prodotte dalla stessa opponente (doc. 1) nonché dal doc. 2 prodotto dall'opposta, non è nemmeno contestata dal , pertanto Parte_1
l'eccezione va respinta, essendo stato correttamente radicato il procedimento;
- quanto poi alla procura prodotta con nella fase monitoria rechi il riferimento al giudizio da instaurarsi avanti al Tribunale di Verona, dall'apposizione della stessa in calce al ricorso e dall'approvazione del testo dell'atto da parte dell'interessata (documentata dagli allegati
52 e 53 dell'opponente) risulta chiaro che la dott.ssa fosse a conoscenza del fatto CP_1 che il ricorso sarebbe stato presentato presso il Tribunale di Vicenza e non quello di
Verona, come erroneamente indicato in procura, e abbia manifestato la sua volontà in questo senso. Trattasi, evidentemente, di un mero errore materiale che non inficia l'atto introduttivo né il provvedimento pronunciato all'esito del giudizio monitorio, come insegna la giurisprudenza di legittimità. Si vedano in particolare Cass. Sez. 3 n. 674640, secondo cui “Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato)”; analogamente, Cass. Sez. 2 n. 27302/2020, i cui principi sono mutuabili mutatis mutandis, afferma che “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale
l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito.”. Si veda inoltre Cass. Sez. 1 n. 14793/2008, secondo cui “Nel giudizio di cassazione, non è inammissibile il controricorso recante a margine un mandato nel quale
pagina 3 di 12 si faccia riferimento ad un "procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Roma", qualora, essendo l'atto rivolto alla "Corte Suprema di Cassazione" ed espressamente denominato "controricorso", la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato già predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta dell'avvenuta conclusione del giudizio di secondo grado, svoltosi peraltro dinanzi ad una diversa corte di appello: l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare
l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 cod. proc. civ., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti”);
- anche a voler ritenere il vizio invalidante, questo non produrrebbe di per sé alcun effetto utile per l'opponente, in quanto “L'ingiunto, con l'opposizione, potrà contestare la regolarità del decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità della procura del difensore del ricorrente in sede monitoria,
[…] (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione della procura, quanto meno ai fini dell'accertamento del credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, sussistendone i presupposti: l'opposizione, infatti, anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito).” (Cass. n.
27154/2021);
- passando dunque al merito, va rilevato quanto segue;
- la dott.ssa ha prestato la propria attività lavorativa in favore del CP_1 [...]
dal 26.01.2010 al 29.10.2023, data in cui si è dimessa;
Parte_1
- a giustificazione delle dimissioni la lavoratrice ha posto proprio il mancato pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche (e precisamente per lo svolgimento delle funzioni di progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e responsabile unico del procedimento), quantificati nell'importo complessivo di euro 48.570,42. Tale somma è stata richiesta, insieme al trf, con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente procedimento;
pagina 4 di 12 - come accennato il contesta la debenza di una parte delle somme ottenute dalla Parte_1 lavoratrice con il decreto opposto, e sostiene in particolare che la dr.ssa non abbia CP_1 provato i presupposti costitutivi del diritto posto a fondamento del ricorso monitorio sotto i profili della liquidità del credito, della certezza del diritto e dell'esigibilità delle somme.
Più specificamente, sarebbero indimostrati l'impiego delle prestazioni dell'ing. per CP_1
l'intera durata delle opere, l'attività da ella effettivamente svolta nei singoli ambiti e la corretta realizzazione e conclusione delle opere stesse, e sarebbe stata omessa “l'esatta indicazione del quantum”;
- ebbene, quanto alla liquidità del credito, a fronte dell'analitico calcolo effettuato dalla ricorrente nel ricorso monitorio, fondato sull'applicazione dei parametri deliberati dal con il Regolamento del 2019 sub doc. 5 allegato alla memoria e considerando Parte_1
l'importo dei lavori “posto a base d'asta delle opere seguite” - pag. 11 ricorso in opposizione – e recepito con il decreto, le difese dell'opponente appaiono del tutto generiche e dilatorie, non essendovi alcun profilo di specificità su cui concentrare l'analisi, e vanno quindi rispinte in radice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- identico discorso va fatto per la cesura di incertezza del credito. A fronte delle puntuali e dettagliatissime allegazioni e prove fornite dall'ing. rispetto ai fatti costitutivi del Per_1 diritto rivendicato in relazione a ciascuna delle 29 opere a cui la domanda è riferita, offerte anche nel presente procedimento (nomine della ricorrente nei ruoli di RUP, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza ha partecipato, provvedimenti attestanti la realizzazione e la conclusione di ciascuna opera - V. docc. 7-
35 parte opposta, e pagg.
4-24 ricorso per decreto ingiuntivo), nessuna specifica contestazione è ravvisabile né nel ricorso in opposizione (v. pagg. 7-9, paragrafo intitolato
“la certezza dell'esistenza del credito dal medesimo fatto valere”);
- le difese più puntuali svolte dall'opponente riguardano l'esigibilità del credito, e sono legate all'asserita insussistenza dei seguenti presupposti:
a) la relazione del R.U.P. (nel caso di specie si tratta della stessa dott.ssa di Per_1 rendicontazione finale dell'attività svolta dalle varie figure tecnico-amministrative coinvolte nell'opera, e il provvedimento del Direttore Generale che, recependola, disponga l'erogazione degli incentivi, ai sensi dell'art. 113 d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. rt. 148 CCNL;
pagina 5 di 12 b) la previsione, nel Regolamento concordato con le parti sociali, delle modalità e dei criteri di ripartizione delle somme in caso di subentro di un soggetto nel corso dell'esecuzione delle opere o di cessazione della collaborazione prima del termine del progetto. La dott.ssa infatti, non avrebbe rivestito la carica di RUP (e solo Per_1 questa) per l'intera durata di alcuni dei progetti a cui si riferisce la rivendicazione, e sarebbero mancate all'epoca del ricorso le previsioni regolamentari utili a regolare la distribuzione degli incentivi in ipotesi di successione di due o più figure nell'incarico;
- ebbene, fermo il carattere retributivo dell'emolumento in esame (Cass. n. 13937/2017 e
Cass. n. 21398/2019), come rilevato dalla stessa parte opposta la Suprema Corte ha chiarito che lo svolgimento in sé della prestazione remunerata da tale speciale compenso è condizione necessaria ma non sufficiente al sorgere del diritto all'emolumento: “poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può far valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti” (Cass. n. 10222/2020);
- la stessa sentenza ha altresì stabilito tuttavia, quanto all'inerzia dell'amministrazione rispetto al procedimento di liquidazione degli incentivi, anche che tale condizione di inesigibilità non può trasformarsi in ulteriore elemento costitutivo del diritto, ce possa condurre al rigetto di una domanda di tutela in sede giurisdizionale. I giudici di legittimità si sono espressi infatti nei seguenti termini: “La Corte territoriale di ciò ha dato atto ed ha qualificato la procedura condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, ma poi da detta qualificazione ha tratto l'errata conseguenza della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti cod. civ., il credito diviene esigibile nel momento in cui
pagina 6 di 12 sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta”;
- ne deriva, quanto al punto b) della sintesi sopra esposta, che se la ratio dell'art. 113 è quella di riservare all'esercizio della potestà regolamentare delle amministrazioni la scelta delle modalità di ripartizione del fondo, tale esercizio può dirsi compiuto già con l'adozione del Regolamento del 2019. Pertanto, l'elemento costitutivo del diritto azionato dalla ricorrente esisteva già all'epoca del ricorso monitorio. Al momento della domanda di ingiunzione era in vigore, in particolare, l'art. 5 del regolamento (doc. 5 opposta) con il quale il ha stabilito, in accordo con le parti sociali, le percentuali di riparto tra i Parte_1 soggetti che collaborano alla realizzazione di un'opera “in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere”, definendone l'entità per ciascun profilo professionale (art. 5). Ferma la preferibilità di una espressa previsione negoziale che regoli ogni fattispecie astrattamente ipotizzabile, in questa cornice il caso dell'avvicendamento, nel periodo di realizzazione di una singola opera, di diverse persone in un medesimo ruolo avrebbe potuto essere colmata agevolmente con il ricorso ai criteri ermeneutici dettati dal codice civile agli art. 1362 e ss., mantenendo inalterato il rispetto per la volontà espressa con il Regolamento;
pagina 7 di 12 - in questo senso ha proceduto la lavoratrice in sede monitoria, definendo la percentuale del proprio contributo in qualità di RUP rispetto alle opere in cui ella non ha rivestito tale qualifica sin dall'avvio dell'attività per poi ripartire pro quota la percentuale dell'incentivo riservata dal Regolamento alla figura del Responsabile Unico del
Procedimento;
- peraltro, anche a voler considerare effettivamente indefettibile l'espressa previsione della determinazione dell'Ente rispetto a tale ipotesi, e così insussistente l'elemento costitutivo del diritto all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, va rilevato che già due mesi prima del deposito del ricorso in opposizione l'Ente aveva adottato un atto denominato “Modifiche e Integrazioni” al Regolamento del 2019 (doc. 6 del ) Parte_1 in cui è stato espressamente previsto che in caso di surroga la quota di incentivo in favore del RUP sia determinata “in proporzione al tempo di esercizio dell'attività” (art.
2.I), così ricorrendo al medesimo criterio che in via equitativa aveva ispirato la rivendicazione dell'ing. al momento del ricorso per decreto ingiuntivo. Ancora una volta, pertanto, CP_1
l'opposizione apparrebbe comunque inidonea a produrre alcun effetto utile per il
; Parte_1
- quanto al punto a) dello schema delle difese dell'opponente, poi, va rilevato che da un lato l'ing. ha allegato le relazioni di rendicontazione finale per ciascuna delle opere CP_1 oggetto della domanda, e dall'altro che in forza dei principi sopra richiamati, come ben illustrati dalla Corte di Cassazione, l'assenza del provvedimento del Direttore Generale
(peraltro più volte sollecitato dalla lavoratrice, come risulta dalla documentazione da quest'ultima prodotta – docc. 37-39 parte opposta) non può essere opposto come impedimento al riconoscimento dell'emolumento, quantomeno in sede giudiziale, trattandosi del riconoscimento di un diritto di credito maturato e non onorato dal debitore;
- ciò detto, passando all'esame della domanda subordinata va rilevato che il mancato pagamento degli incentivi in esame integra i presupposti per la giusta causa delle dimissioni dell'ing. non tanto in considerazione della natura alimentare del credito CP_1 de quo, trattandosi pur sempre di un trattamento retributivo accessorio, ma in considerazione della mole di prestazioni per le quali, nel giro di pochi anni, l'ing. è CP_1 stata impiegata, e dell'entità degli sforzi a lei conseguentemente richiesti e da lei profusi nonostante il difficilissimo momento che stava vivendo sul piano personale per ragioni di pagina 8 di 12 salute, documentato in atti (docc. 49-51). Su tali aspetti, ben descritti in memoria, il ancora una volta non ha speso nemmeno una parola. In questo quadro, Parte_1 nemmeno i molteplici solleciti della lavoratrice al datore di lavoro a cui si è già fatto cenno (docc. 37-38 parte opposta), ripetuti per oltre un anno nel periodo compreso tra agosto 2022 e settembre 2023, sono bastati ad assicurare alla lavoratrice la remunerazione dell'attività prestata, così che a fronte del fallimento dell'ultimo tentativo di ottenere ciò che le spettava, esperito con l'invio di una formale diffida al in data Parte_1
20.10.2023, la scelta di non proseguire neppure temporaneamente il rapporto con un datore di lavoro rivelatosi sordo alle legittime rivendicazioni del proprio dipendente appare legittima e fondata su una giusta causa;
- va pertanto rigettata la prima richiesta di compensazione svolta in via subordinata dal opponente;
Parte_1
- quanto infine alla seconda richiesta di compensazione, relativa alla somma che il ritiene di aver indebitamente corrisposto all'ing. in quanto Parte_1 CP_1 corrispondente alla quota contributiva a suo carico sulla somma lorda ottenuta (v. pagg. 4-
6 ricorso in opposizione), va chiarito che ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 19 e
23 l. n. 218/1952, al mancato o ritardato pagamento della contribuzione consegue che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Infatti, “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico.” (Cass. n. 18897/2019);
- ciò premesso, alcune pronunce giurisprudenziali ritengono che l'accollo in capo al datore di lavoro della quota di contributi a carico originariamente del lavoratore sia definitivo (v. ex multis Cass. 8800/2008 e n. 19790/2011), mentre in altre si afferma che l'impossibilità di operare la trattenuta della quota contributiva dalla retribuzione non impedisce al datore pagina 9 di 12 di lavoro di agire in rivalsa nei confronti del lavoratore, secondo le regole generali (Cass.
n. 18584/2008);
- si ritiene in proposito che se per effetto dell'intempestivo pagamento della contribuzione il debito contributivo del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 l. n. 218/1952, si sposta in capo al datore di lavoro, né all'atto del pagamento delle retribuzioni maturate e non erogate né successivamente il datore possa legittimamente recuperare gli importi ormai estranei alla posizione debitoria del lavoratore;
- si condividono infatti le considerazioni puntualmente espresse da Cass. n. 6448/2009: “il combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l'ipotesi - normale
e fisiologica - del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda - quella patologica - dell'omissione del pagamento o dell'adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro.
Da momento che, nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell'ente creditore) il diritto a trattenere "il contributo a carico del lavoratore...sulla retribuzione corrisposta...alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta "tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore". La concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro (secondo un principio acquisito nella legislazione previdenziale già con
l'art. 111 del r.d.l. n. 1827 del 1935 in materia di assicurazioni obbligatorie) appare
l'evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa ove l'art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell'art. 19, trascurando che l'art. 19 qualifica il datore di lavoro come "responsabile del pagamento" dei contributi contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l'art. 23 prevede che il datore di lavoro "è tenuto al pagamento" per l'intero, senza null'altro aggiungere. Così realizzandosi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione
pagina 10 di 12 all'imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice. La società ricorrente contesta tali conclusioni, per quanto attiene almeno al diritto di rivalsa del datore di lavoro, ma con argomenti che appaiono scarsamente compatibili con la struttura letterale e con la collocazione sistematica delle norme, ma anche con la funzione che le stesse assolvono nel sistema della previdenza sociale. Osserva, in particolare, la società ricorrente, per come si è già accennato, che il rinvio che l'art. 2115 cc opera alla disciplina speciale riguarda esclusivamente il regime della recuperabilità del credito, ma non anche il diritto sostanziale alla rivalsa, che sarebbe regolato esclusivamente dal codice civile, per avere i rinvii alla legislazione speciale una funzione "soltanto complementare". Non si può, tuttavia, non osservare che la ricostruzione del rapporto fra norma codicistica e disciplina speciale in termini di relazione da regola ad eccezione appare estranea al dato normativo, che rinvia alla legislazione speciale senza alcuna particolare delimitazione contenutistica e non consente, in ogni caso, di configurare in termini di mera sussidiarietà la funzione di quest'ultima. Apparendo chiara la disposizione nel riservare la regolamentazione dell'azione di rivalsa in ogni suo aspetto alla legislazione speciale, che può, pertanto, escluderne anche l'operatività, in presenza di determinati presupposti, quali l'inadempimento colpevole del datore di lavoro. E tanto più se si considera che
l'azione di rivalsa si inserisce, comunque, nell'ambito del sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela, per cui non si vede come, in virtù di una asserita prevalenza della norma "civilistica", si possano escludere effetti (come la concentrazione del debito contributivo) rispetto ai quali la norma speciale -alla prima pariordinata- è sicuramente abilitata. Giusto al fine di evitare (per come correttamente avverte Cass. n. 5916/1998) che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato. Quel che, piuttosto, deve ribadirsi è come - a fronte di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro (che omette o ritarda il pagamento dei contributi) - vada riconosciuta la possibilità per lo stesso di dimostrare l'impossibilità di adempiere la prestazione dovuta per causa non imputabile (cfr. Cass. n. 5916/1998; Cass. n. 4399/1988)”;
pagina 11 di 12 - non essendo, nel caso di specie, dimostrata in alcun modo la non imputabilità dell'inadempimento, ogni ulteriore questione è assorbita;
- al rigetto dell'opposizione, fondata in gran parte su contestazioni di stile, consegue la condanna dell'opponente alle spese di lite che si liquidano in dispositivo considerando lo scaglione 52.001-260.000, individuato sulla base del valore della lite individuato dalla stessa parte opponente, ed un valore intermedio tra i medi e i massimi.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 17.500 oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 30/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1399/2024 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Chinellato, Nastari Parte_1
e Biondaro ricorrente contro
, con gli avv.ti Rossi e Gurian CP_1 resistente
pagina 1 di 12 Premesso che:
- il propone opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 concesso alla dr.ssa da questo Tribunale, chiedendone la revoca e/o la CP_1 dichiarazione di nullità eccependo:
a) in via preliminare, la nullità per un “vizio insanabile della procura”, nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
b) nel merito, l'infondatezza di una porzione della pretesa. Il contesta in Parte_1 particolare il diritto della lavoratrice ad ottenere - soprattutto in via monitoria, stante l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. - il pagamento degli importi richiesti
(unitamente al pagamento del trattamento di fine rapporto) con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 d. lgs. n.
50/2016;
- in via subordinata l'opponente chiede la compensazione impropria del credito predetto con le seguenti voci di
contro
-credito:
a) euro 23.343,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto la lavoratrice si sarebbe dimessa dal rapporto di lavoro senza una effettiva giusta causa, e senza tuttavia garantire al datore di lavoro alcun preavviso;
b) euro 4.117,45, dovendosi considerare come lordo l'importo richiesto a titolo di incentivi, su cui operare pertanto le trattenute previdenziali all'atto del pagamento.
Anche tale importo è stato invece pagato, con riserva di ripetizione, in esecuzione dell'ingiunzione;
- la dott.ssa chiede il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1 rilevato che:
- va innanzitutto affermata la competenza territoriale di questo Tribunale. Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”. La norma, come noto, individua tre fori alternativi: 1) quello in cui è sorto il rapporto di lavoro;
2) quello in cui si trova l'azienda e 3) quello della dipendenza a cui il lavoratore è/era addetto al momento della cessazione del rapporto. La dott.ssa CP_1 allega di aver operato presso una sede del situata in provincia di Vicenza. La Parte_1
pagina 2 di 12 circostanza, dimostrata dalle buste paga prodotte dalla stessa opponente (doc. 1) nonché dal doc. 2 prodotto dall'opposta, non è nemmeno contestata dal , pertanto Parte_1
l'eccezione va respinta, essendo stato correttamente radicato il procedimento;
- quanto poi alla procura prodotta con nella fase monitoria rechi il riferimento al giudizio da instaurarsi avanti al Tribunale di Verona, dall'apposizione della stessa in calce al ricorso e dall'approvazione del testo dell'atto da parte dell'interessata (documentata dagli allegati
52 e 53 dell'opponente) risulta chiaro che la dott.ssa fosse a conoscenza del fatto CP_1 che il ricorso sarebbe stato presentato presso il Tribunale di Vicenza e non quello di
Verona, come erroneamente indicato in procura, e abbia manifestato la sua volontà in questo senso. Trattasi, evidentemente, di un mero errore materiale che non inficia l'atto introduttivo né il provvedimento pronunciato all'esito del giudizio monitorio, come insegna la giurisprudenza di legittimità. Si vedano in particolare Cass. Sez. 3 n. 674640, secondo cui “Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato)”; analogamente, Cass. Sez. 2 n. 27302/2020, i cui principi sono mutuabili mutatis mutandis, afferma che “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale
l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito.”. Si veda inoltre Cass. Sez. 1 n. 14793/2008, secondo cui “Nel giudizio di cassazione, non è inammissibile il controricorso recante a margine un mandato nel quale
pagina 3 di 12 si faccia riferimento ad un "procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Roma", qualora, essendo l'atto rivolto alla "Corte Suprema di Cassazione" ed espressamente denominato "controricorso", la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato già predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta dell'avvenuta conclusione del giudizio di secondo grado, svoltosi peraltro dinanzi ad una diversa corte di appello: l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare
l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 cod. proc. civ., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti”);
- anche a voler ritenere il vizio invalidante, questo non produrrebbe di per sé alcun effetto utile per l'opponente, in quanto “L'ingiunto, con l'opposizione, potrà contestare la regolarità del decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità della procura del difensore del ricorrente in sede monitoria,
[…] (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione della procura, quanto meno ai fini dell'accertamento del credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, sussistendone i presupposti: l'opposizione, infatti, anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito).” (Cass. n.
27154/2021);
- passando dunque al merito, va rilevato quanto segue;
- la dott.ssa ha prestato la propria attività lavorativa in favore del CP_1 [...]
dal 26.01.2010 al 29.10.2023, data in cui si è dimessa;
Parte_1
- a giustificazione delle dimissioni la lavoratrice ha posto proprio il mancato pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche (e precisamente per lo svolgimento delle funzioni di progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e responsabile unico del procedimento), quantificati nell'importo complessivo di euro 48.570,42. Tale somma è stata richiesta, insieme al trf, con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente procedimento;
pagina 4 di 12 - come accennato il contesta la debenza di una parte delle somme ottenute dalla Parte_1 lavoratrice con il decreto opposto, e sostiene in particolare che la dr.ssa non abbia CP_1 provato i presupposti costitutivi del diritto posto a fondamento del ricorso monitorio sotto i profili della liquidità del credito, della certezza del diritto e dell'esigibilità delle somme.
Più specificamente, sarebbero indimostrati l'impiego delle prestazioni dell'ing. per CP_1
l'intera durata delle opere, l'attività da ella effettivamente svolta nei singoli ambiti e la corretta realizzazione e conclusione delle opere stesse, e sarebbe stata omessa “l'esatta indicazione del quantum”;
- ebbene, quanto alla liquidità del credito, a fronte dell'analitico calcolo effettuato dalla ricorrente nel ricorso monitorio, fondato sull'applicazione dei parametri deliberati dal con il Regolamento del 2019 sub doc. 5 allegato alla memoria e considerando Parte_1
l'importo dei lavori “posto a base d'asta delle opere seguite” - pag. 11 ricorso in opposizione – e recepito con il decreto, le difese dell'opponente appaiono del tutto generiche e dilatorie, non essendovi alcun profilo di specificità su cui concentrare l'analisi, e vanno quindi rispinte in radice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- identico discorso va fatto per la cesura di incertezza del credito. A fronte delle puntuali e dettagliatissime allegazioni e prove fornite dall'ing. rispetto ai fatti costitutivi del Per_1 diritto rivendicato in relazione a ciascuna delle 29 opere a cui la domanda è riferita, offerte anche nel presente procedimento (nomine della ricorrente nei ruoli di RUP, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza ha partecipato, provvedimenti attestanti la realizzazione e la conclusione di ciascuna opera - V. docc. 7-
35 parte opposta, e pagg.
4-24 ricorso per decreto ingiuntivo), nessuna specifica contestazione è ravvisabile né nel ricorso in opposizione (v. pagg. 7-9, paragrafo intitolato
“la certezza dell'esistenza del credito dal medesimo fatto valere”);
- le difese più puntuali svolte dall'opponente riguardano l'esigibilità del credito, e sono legate all'asserita insussistenza dei seguenti presupposti:
a) la relazione del R.U.P. (nel caso di specie si tratta della stessa dott.ssa di Per_1 rendicontazione finale dell'attività svolta dalle varie figure tecnico-amministrative coinvolte nell'opera, e il provvedimento del Direttore Generale che, recependola, disponga l'erogazione degli incentivi, ai sensi dell'art. 113 d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. rt. 148 CCNL;
pagina 5 di 12 b) la previsione, nel Regolamento concordato con le parti sociali, delle modalità e dei criteri di ripartizione delle somme in caso di subentro di un soggetto nel corso dell'esecuzione delle opere o di cessazione della collaborazione prima del termine del progetto. La dott.ssa infatti, non avrebbe rivestito la carica di RUP (e solo Per_1 questa) per l'intera durata di alcuni dei progetti a cui si riferisce la rivendicazione, e sarebbero mancate all'epoca del ricorso le previsioni regolamentari utili a regolare la distribuzione degli incentivi in ipotesi di successione di due o più figure nell'incarico;
- ebbene, fermo il carattere retributivo dell'emolumento in esame (Cass. n. 13937/2017 e
Cass. n. 21398/2019), come rilevato dalla stessa parte opposta la Suprema Corte ha chiarito che lo svolgimento in sé della prestazione remunerata da tale speciale compenso è condizione necessaria ma non sufficiente al sorgere del diritto all'emolumento: “poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può far valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti” (Cass. n. 10222/2020);
- la stessa sentenza ha altresì stabilito tuttavia, quanto all'inerzia dell'amministrazione rispetto al procedimento di liquidazione degli incentivi, anche che tale condizione di inesigibilità non può trasformarsi in ulteriore elemento costitutivo del diritto, ce possa condurre al rigetto di una domanda di tutela in sede giurisdizionale. I giudici di legittimità si sono espressi infatti nei seguenti termini: “La Corte territoriale di ciò ha dato atto ed ha qualificato la procedura condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, ma poi da detta qualificazione ha tratto l'errata conseguenza della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti cod. civ., il credito diviene esigibile nel momento in cui
pagina 6 di 12 sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta”;
- ne deriva, quanto al punto b) della sintesi sopra esposta, che se la ratio dell'art. 113 è quella di riservare all'esercizio della potestà regolamentare delle amministrazioni la scelta delle modalità di ripartizione del fondo, tale esercizio può dirsi compiuto già con l'adozione del Regolamento del 2019. Pertanto, l'elemento costitutivo del diritto azionato dalla ricorrente esisteva già all'epoca del ricorso monitorio. Al momento della domanda di ingiunzione era in vigore, in particolare, l'art. 5 del regolamento (doc. 5 opposta) con il quale il ha stabilito, in accordo con le parti sociali, le percentuali di riparto tra i Parte_1 soggetti che collaborano alla realizzazione di un'opera “in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere”, definendone l'entità per ciascun profilo professionale (art. 5). Ferma la preferibilità di una espressa previsione negoziale che regoli ogni fattispecie astrattamente ipotizzabile, in questa cornice il caso dell'avvicendamento, nel periodo di realizzazione di una singola opera, di diverse persone in un medesimo ruolo avrebbe potuto essere colmata agevolmente con il ricorso ai criteri ermeneutici dettati dal codice civile agli art. 1362 e ss., mantenendo inalterato il rispetto per la volontà espressa con il Regolamento;
pagina 7 di 12 - in questo senso ha proceduto la lavoratrice in sede monitoria, definendo la percentuale del proprio contributo in qualità di RUP rispetto alle opere in cui ella non ha rivestito tale qualifica sin dall'avvio dell'attività per poi ripartire pro quota la percentuale dell'incentivo riservata dal Regolamento alla figura del Responsabile Unico del
Procedimento;
- peraltro, anche a voler considerare effettivamente indefettibile l'espressa previsione della determinazione dell'Ente rispetto a tale ipotesi, e così insussistente l'elemento costitutivo del diritto all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, va rilevato che già due mesi prima del deposito del ricorso in opposizione l'Ente aveva adottato un atto denominato “Modifiche e Integrazioni” al Regolamento del 2019 (doc. 6 del ) Parte_1 in cui è stato espressamente previsto che in caso di surroga la quota di incentivo in favore del RUP sia determinata “in proporzione al tempo di esercizio dell'attività” (art.
2.I), così ricorrendo al medesimo criterio che in via equitativa aveva ispirato la rivendicazione dell'ing. al momento del ricorso per decreto ingiuntivo. Ancora una volta, pertanto, CP_1
l'opposizione apparrebbe comunque inidonea a produrre alcun effetto utile per il
; Parte_1
- quanto al punto a) dello schema delle difese dell'opponente, poi, va rilevato che da un lato l'ing. ha allegato le relazioni di rendicontazione finale per ciascuna delle opere CP_1 oggetto della domanda, e dall'altro che in forza dei principi sopra richiamati, come ben illustrati dalla Corte di Cassazione, l'assenza del provvedimento del Direttore Generale
(peraltro più volte sollecitato dalla lavoratrice, come risulta dalla documentazione da quest'ultima prodotta – docc. 37-39 parte opposta) non può essere opposto come impedimento al riconoscimento dell'emolumento, quantomeno in sede giudiziale, trattandosi del riconoscimento di un diritto di credito maturato e non onorato dal debitore;
- ciò detto, passando all'esame della domanda subordinata va rilevato che il mancato pagamento degli incentivi in esame integra i presupposti per la giusta causa delle dimissioni dell'ing. non tanto in considerazione della natura alimentare del credito CP_1 de quo, trattandosi pur sempre di un trattamento retributivo accessorio, ma in considerazione della mole di prestazioni per le quali, nel giro di pochi anni, l'ing. è CP_1 stata impiegata, e dell'entità degli sforzi a lei conseguentemente richiesti e da lei profusi nonostante il difficilissimo momento che stava vivendo sul piano personale per ragioni di pagina 8 di 12 salute, documentato in atti (docc. 49-51). Su tali aspetti, ben descritti in memoria, il ancora una volta non ha speso nemmeno una parola. In questo quadro, Parte_1 nemmeno i molteplici solleciti della lavoratrice al datore di lavoro a cui si è già fatto cenno (docc. 37-38 parte opposta), ripetuti per oltre un anno nel periodo compreso tra agosto 2022 e settembre 2023, sono bastati ad assicurare alla lavoratrice la remunerazione dell'attività prestata, così che a fronte del fallimento dell'ultimo tentativo di ottenere ciò che le spettava, esperito con l'invio di una formale diffida al in data Parte_1
20.10.2023, la scelta di non proseguire neppure temporaneamente il rapporto con un datore di lavoro rivelatosi sordo alle legittime rivendicazioni del proprio dipendente appare legittima e fondata su una giusta causa;
- va pertanto rigettata la prima richiesta di compensazione svolta in via subordinata dal opponente;
Parte_1
- quanto infine alla seconda richiesta di compensazione, relativa alla somma che il ritiene di aver indebitamente corrisposto all'ing. in quanto Parte_1 CP_1 corrispondente alla quota contributiva a suo carico sulla somma lorda ottenuta (v. pagg. 4-
6 ricorso in opposizione), va chiarito che ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 19 e
23 l. n. 218/1952, al mancato o ritardato pagamento della contribuzione consegue che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Infatti, “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico.” (Cass. n. 18897/2019);
- ciò premesso, alcune pronunce giurisprudenziali ritengono che l'accollo in capo al datore di lavoro della quota di contributi a carico originariamente del lavoratore sia definitivo (v. ex multis Cass. 8800/2008 e n. 19790/2011), mentre in altre si afferma che l'impossibilità di operare la trattenuta della quota contributiva dalla retribuzione non impedisce al datore pagina 9 di 12 di lavoro di agire in rivalsa nei confronti del lavoratore, secondo le regole generali (Cass.
n. 18584/2008);
- si ritiene in proposito che se per effetto dell'intempestivo pagamento della contribuzione il debito contributivo del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 l. n. 218/1952, si sposta in capo al datore di lavoro, né all'atto del pagamento delle retribuzioni maturate e non erogate né successivamente il datore possa legittimamente recuperare gli importi ormai estranei alla posizione debitoria del lavoratore;
- si condividono infatti le considerazioni puntualmente espresse da Cass. n. 6448/2009: “il combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l'ipotesi - normale
e fisiologica - del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda - quella patologica - dell'omissione del pagamento o dell'adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro.
Da momento che, nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell'ente creditore) il diritto a trattenere "il contributo a carico del lavoratore...sulla retribuzione corrisposta...alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta "tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore". La concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro (secondo un principio acquisito nella legislazione previdenziale già con
l'art. 111 del r.d.l. n. 1827 del 1935 in materia di assicurazioni obbligatorie) appare
l'evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa ove l'art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell'art. 19, trascurando che l'art. 19 qualifica il datore di lavoro come "responsabile del pagamento" dei contributi contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l'art. 23 prevede che il datore di lavoro "è tenuto al pagamento" per l'intero, senza null'altro aggiungere. Così realizzandosi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione
pagina 10 di 12 all'imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice. La società ricorrente contesta tali conclusioni, per quanto attiene almeno al diritto di rivalsa del datore di lavoro, ma con argomenti che appaiono scarsamente compatibili con la struttura letterale e con la collocazione sistematica delle norme, ma anche con la funzione che le stesse assolvono nel sistema della previdenza sociale. Osserva, in particolare, la società ricorrente, per come si è già accennato, che il rinvio che l'art. 2115 cc opera alla disciplina speciale riguarda esclusivamente il regime della recuperabilità del credito, ma non anche il diritto sostanziale alla rivalsa, che sarebbe regolato esclusivamente dal codice civile, per avere i rinvii alla legislazione speciale una funzione "soltanto complementare". Non si può, tuttavia, non osservare che la ricostruzione del rapporto fra norma codicistica e disciplina speciale in termini di relazione da regola ad eccezione appare estranea al dato normativo, che rinvia alla legislazione speciale senza alcuna particolare delimitazione contenutistica e non consente, in ogni caso, di configurare in termini di mera sussidiarietà la funzione di quest'ultima. Apparendo chiara la disposizione nel riservare la regolamentazione dell'azione di rivalsa in ogni suo aspetto alla legislazione speciale, che può, pertanto, escluderne anche l'operatività, in presenza di determinati presupposti, quali l'inadempimento colpevole del datore di lavoro. E tanto più se si considera che
l'azione di rivalsa si inserisce, comunque, nell'ambito del sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela, per cui non si vede come, in virtù di una asserita prevalenza della norma "civilistica", si possano escludere effetti (come la concentrazione del debito contributivo) rispetto ai quali la norma speciale -alla prima pariordinata- è sicuramente abilitata. Giusto al fine di evitare (per come correttamente avverte Cass. n. 5916/1998) che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato. Quel che, piuttosto, deve ribadirsi è come - a fronte di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro (che omette o ritarda il pagamento dei contributi) - vada riconosciuta la possibilità per lo stesso di dimostrare l'impossibilità di adempiere la prestazione dovuta per causa non imputabile (cfr. Cass. n. 5916/1998; Cass. n. 4399/1988)”;
pagina 11 di 12 - non essendo, nel caso di specie, dimostrata in alcun modo la non imputabilità dell'inadempimento, ogni ulteriore questione è assorbita;
- al rigetto dell'opposizione, fondata in gran parte su contestazioni di stile, consegue la condanna dell'opponente alle spese di lite che si liquidano in dispositivo considerando lo scaglione 52.001-260.000, individuato sulla base del valore della lite individuato dalla stessa parte opponente, ed un valore intermedio tra i medi e i massimi.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 17.500 oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 30/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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