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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 20680/2024
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._2
C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_3 C.F._3
Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTI
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Imperatrice, a ciò designata con ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010 e n.33 del 9/09/2014, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01.10.2024 i ricorrenti esponevano che:
- in seguito alla presentazione della domanda di invalidità civile del 2/3/2022 numero
3930919204843, il piccolo veniva sottoposto a visita medico legale dalla Parte_3
CML il 22/11/2022 e giudicato “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i CP_1 compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che, inoltrato il modello AP70 per via telematica, l' provvedeva alla liquidazione dell'indennità CP_1 di frequenza per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno ma per l'anno scolastico
2023/2024 ometteva di corrispondere i ratei da ottobre 2023 a febbraio 2024, riconoscendoli solo da marzo 2024;
- che il minore era in possesso dei requisiti socio economici previsti per Persona_1
beneficiare della prestazione: cittadinanza italiana e residenza nel comune di Napoli;
non percettore di reddito;
assenza di ricoveri presso strutture pubbliche o private con retta a totale carico dello stato per oltre 30 giorni consecutivi e non beneficiario di prestazioni analoghe e/o incompatibili con la frequenza;
iscrizione e frequenza scolastica.
Tutto quanto innanzi premesso, gli istanti, nella spiegata qualità, convenivano in giudizio l' al CP_1 fine di sentir: “- condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del CP_1 piccolo degli arretrati dell'indennità di frequenza per il periodo da Parte_3
ottobre 2023 a febbraio 2024 incluso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. - Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. - Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Si costituiva parte resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto “ALLA DATA
DEL DEPOSITO 01/10/2024 PARTE RICORRENTE AVEVA RISCOSSO QUANTO DOVUTO I
RELATIVI GLI ARRETRATI 01/08/2024. CON VITTORIA DI SPESE”
Il ricorso è da accogliere
In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, il sistema di condizionamento della proponibilità dell'azione giudiziale alla previa domanda amministrativa - definito dal combinato disposto dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 7 l. 533/1973 e finalizzato ad assicurare l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. S.U., 5 agosto 1994, n.
7269) - non può essere esteso in via interpretativa a elementi ulteriori non previsti dalla legge, quale il deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti della prestazione richiesta.
Ai fini del perfezionamento della condizione è sufficiente che la domanda amministrativa sia determinata nell'oggetto, tale cioè da consentire l'individuazione della prestazione richiesta e
CP_ l'attivazione dell'iter da parte dell' L'omessa o insufficiente documentazione, se può giustificare il rigetto della prestazione da parte dell'ente, non può tuttavia precludere la presentazione del ricorso giudiziale, essendo evidente che una siffatta interpretazione è destinata a svuotare l'effettività della tutela giurisdizionale subordinandola ad un adempimento incerto e rimesso alla valutazione dell'organo amministrativo. Parte ricorrente in sede giudiziale ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'erogazione CP_ dell'indennità di frequenza dal mese di ottobre 23 al mese di febbraio 24 ( cfr. verbale attestato di frequenza scolastica, invio del modello AP93e AP 70 e la ulteriore documentazione depositata).
La circostanza dedotta dall' che in fase amministrativa vi fosse una incompletezza documentale, CP_1
non incide in fase giudiziale quando – come nel caso di specie- sia stata provata la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione richiesta.
Pertanto, la domanda è da accogliere e l' va condannato al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente degli arretrati dell'indennità di frequenza per il periodo ottobre 2023 fino al febbraio 2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dal giorno del deposito del ricorso ( ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/ 1991 ), in quanto in fase amministrativa vi è stata mancata collaborazione da parte ricorrente.
Le spese di lite, in ragione della mancata collaborazione di parte ricorrente in sede amministrativa, possono essere compensate per un terzo, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente degli arretrati CP_1 dell'indennità di frequenza per il periodo ottobre 2023 fino al febbraio 2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dal giorno del deposito del ricorso ( ai sensi dell'art. 16 co. 6 L.
412/ 1991).
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate CP_1
per un terzo, si liquidano in 874,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 20680/2024
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._2
C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_3 C.F._3
Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTI
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Imperatrice, a ciò designata con ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010 e n.33 del 9/09/2014, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01.10.2024 i ricorrenti esponevano che:
- in seguito alla presentazione della domanda di invalidità civile del 2/3/2022 numero
3930919204843, il piccolo veniva sottoposto a visita medico legale dalla Parte_3
CML il 22/11/2022 e giudicato “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i CP_1 compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che, inoltrato il modello AP70 per via telematica, l' provvedeva alla liquidazione dell'indennità CP_1 di frequenza per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno ma per l'anno scolastico
2023/2024 ometteva di corrispondere i ratei da ottobre 2023 a febbraio 2024, riconoscendoli solo da marzo 2024;
- che il minore era in possesso dei requisiti socio economici previsti per Persona_1
beneficiare della prestazione: cittadinanza italiana e residenza nel comune di Napoli;
non percettore di reddito;
assenza di ricoveri presso strutture pubbliche o private con retta a totale carico dello stato per oltre 30 giorni consecutivi e non beneficiario di prestazioni analoghe e/o incompatibili con la frequenza;
iscrizione e frequenza scolastica.
Tutto quanto innanzi premesso, gli istanti, nella spiegata qualità, convenivano in giudizio l' al CP_1 fine di sentir: “- condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del CP_1 piccolo degli arretrati dell'indennità di frequenza per il periodo da Parte_3
ottobre 2023 a febbraio 2024 incluso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. - Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. - Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Si costituiva parte resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto “ALLA DATA
DEL DEPOSITO 01/10/2024 PARTE RICORRENTE AVEVA RISCOSSO QUANTO DOVUTO I
RELATIVI GLI ARRETRATI 01/08/2024. CON VITTORIA DI SPESE”
Il ricorso è da accogliere
In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, il sistema di condizionamento della proponibilità dell'azione giudiziale alla previa domanda amministrativa - definito dal combinato disposto dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 7 l. 533/1973 e finalizzato ad assicurare l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. S.U., 5 agosto 1994, n.
7269) - non può essere esteso in via interpretativa a elementi ulteriori non previsti dalla legge, quale il deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti della prestazione richiesta.
Ai fini del perfezionamento della condizione è sufficiente che la domanda amministrativa sia determinata nell'oggetto, tale cioè da consentire l'individuazione della prestazione richiesta e
CP_ l'attivazione dell'iter da parte dell' L'omessa o insufficiente documentazione, se può giustificare il rigetto della prestazione da parte dell'ente, non può tuttavia precludere la presentazione del ricorso giudiziale, essendo evidente che una siffatta interpretazione è destinata a svuotare l'effettività della tutela giurisdizionale subordinandola ad un adempimento incerto e rimesso alla valutazione dell'organo amministrativo. Parte ricorrente in sede giudiziale ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'erogazione CP_ dell'indennità di frequenza dal mese di ottobre 23 al mese di febbraio 24 ( cfr. verbale attestato di frequenza scolastica, invio del modello AP93e AP 70 e la ulteriore documentazione depositata).
La circostanza dedotta dall' che in fase amministrativa vi fosse una incompletezza documentale, CP_1
non incide in fase giudiziale quando – come nel caso di specie- sia stata provata la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione richiesta.
Pertanto, la domanda è da accogliere e l' va condannato al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente degli arretrati dell'indennità di frequenza per il periodo ottobre 2023 fino al febbraio 2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dal giorno del deposito del ricorso ( ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/ 1991 ), in quanto in fase amministrativa vi è stata mancata collaborazione da parte ricorrente.
Le spese di lite, in ragione della mancata collaborazione di parte ricorrente in sede amministrativa, possono essere compensate per un terzo, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente degli arretrati CP_1 dell'indennità di frequenza per il periodo ottobre 2023 fino al febbraio 2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dal giorno del deposito del ricorso ( ai sensi dell'art. 16 co. 6 L.
412/ 1991).
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate CP_1
per un terzo, si liquidano in 874,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia