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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4430/2022 di R.G. avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace
TRA
P.IVA 1 ) in persona del 1.r.p.t., rapp. e difesa dall'Avv. Ruggiero Iovino, Parte 1 (C.F.
dom.ta come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Lo CP 1
Sapio, dom.to come in atti
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.11.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante impugnava la sentenza n. 108 pubblicata il 13.01.2022 del Giudice di Pace di CP 2 di accoglimento della
,
domanda di risarcimento dei danni all'abitazione del sig. CP 1 dovuti alle forti piogge abbattutesi nella notte tra il 5 e 6 novembre 2017 per il sovraccarico della rete fognaria, per cui si verificava l'allagamento della strada con uno sversamento delle acque nel cortile dell'abitazione, che finiva nei locali tavernetta posti al piano seminterrato.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, in particolare censurava la sentenza denunciandone l'erroneità nella parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto la società Pt 1
responsabile del danno, in solido con il benché essa non avesse mai assunto Controparte 2
alcuna competenza in merito allo smaltimento delle acque meteoriche, unica causa del danno;
in subordine, la società censurava la decisione del primo giudice anche per avere erroneamente ritenuto provato il nesso causale e per l'ingiusta quantificazione del danno;
chiedeva, pertanto,
l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti.
Si costituiva in giudizio CP 1 che insisteva per il rigetto del gravame. Non si costituiva il
Controparte_2 del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Verificata la tempestività e procedibilità dell'appello, nonché la sua ammissibilità poichè redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza per i motivi di cui di seguito.
In particolare, come emerso dall'istruttoria documentale e testimoniale condotta in prime cure, appare chiara la posizione di garanzia dell'ente di gestione della rete idrica e fognaria nel territorio del Controparte_2 ove è avvenuto il fatto, non contestato, e ciò sia in base alle ragioni che
,
si indicheranno di seguito in ordine alla individuazione degli ambiti di responsabilità, sia ancora con riguardo alle risultanze della prova dichiarativa assunta in giudizio.
Innanzitutto, quanto al motivo di appello articolato dall'ente di gestione in ordine alla statuizione di condanna del medesimo, in solido con l'appellato CP_2 per non avere nessuna competenza sulla gestione delle acque meteoriche, alle quali solo devono ricondursi i fenomeni lamentati dall'attore, va precisato che il Legislatore, al fine di garantire la tutela della concorrenza nel settore delle acque reflue, ha introdotto, modificando il D. Lgs. n. 267/00, accanto alla semplificazione delle procedure ed alla eliminazione dei diritti esclusivi, la “segmentazione della rete”, distinguendo tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico.
Peraltro, a fronte della predetta segmentazione, conformemente al consolidato insegnamento giurisprudenziale, sussiste comunque la responsabilità del CP_2 proprietario, non oggetto di contestazione nel presente gravame. Infatti, l'ente CP 2 è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, e tutto ciò a prescindere dalla concorrente responsabilità di altri soggetti (cfr. Cass. civ., n. 6665/09), salva la prova del fortuito.
La appellante Parte 1 sostiene che la disciplina sul servizio idrico integrato (introdotta dalla
Legge Galli n. 36 del 05.01.1994 – legge Regione Campania n. 14/1997 - e “costituita dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"), militi in favore della sua carenza di legittimazione passiva, ed invece nel senso della legittimazione passiva esclusiva del Controparte_2 , poiché le sue attribuzioni riguardano esclusivamente le cosiddette “acque nere", vale a dire le attività di captazione, adduzione e raccolta delle acque reflue, ed infine la loro depurazione, laddove il sinistro in oggetto è dipeso dalla cattiva gestione delle cosiddette "acque bianche" cioè le acque pluviali e meteoriche.
Orbene, le disposizioni richiamate impongono al responsabile del servizio idrico integrato, e per esso al gestore Parte 1 gli obblighi di manutenzione anche dei servizi di fognatura relativi allo smaltimento delle acque meteoriche, per come si evince anche da quanto stabilito dall'art. 74
d.lgs 152/06, nel quale per rete fognaria si intende (dd) un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, anche separate (v. lett. ee), le quali (ex lett. i) sono costituite da "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".
Per questo motivo, il consolidato insegnamento giurisprudenziale, sopra richiamato, delinea, accanto alla responsabilità del CP 2 anche quella della società preposta alla gestione della rete fognaria. Infatti, anche il gestore della rete è titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza, secondo il canone ermeneutico di cui all'art. 2051 c.c.
Ma soprattutto le risultanze istruttorie (ed in particolare gli esiti della prova testimoniale) precisano come il danno sia derivato dalla inadeguatezza della complessiva impiantistica di raccolta, trasporto e smaltimento di tutte le acque reflue. Nel caso di specie, Parte 1 ed il Controparte 2
non hanno assolto all'onere di dimostrare di avere mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione, fornendo la prova liberatoria richiesta dalla clausola di cui all'art. 2051 c.c. Quindi, non risulta superata la presunzione di colpa a carico dei due enti custodi e il giudice di prime cure ha correttamente affermato la responsabilità solidale di Parte 1 e del Controparte_2 , in ordine agli eventi dannosi riferiti.
Tanto posto in luce, essendo rimasto accertato sulla scorta dell'istruttoria espletata, coerente e conforme alla prospettazione attorea, che l'evento lesivo ebbe a verificarsi in conseguenza del consistente temporale che si verificò nella notte tra il 5 e 6 novembre 2017 per il sovraccarico della rete fognaria, per cui si verificava l'allagamento della strada con uno sversamento delle acque nel cortile dell'abitazione, che finiva nei locali tavernetta posti al piano seminterrato e che il predetto allagamento si verificò per l'irregolare smaltimento delle acque meteoriche che, evidentemente, non convogliarono come avrebbero dovuto nelle reti fognarie, il tribunale ritiene che rispetto all'occorso sinistro sia rinvenibile la concorrente responsabilità degli originari convenuti: il CP_2 in quanto proprietario della strada ex art. 2051 c.c. e la Parte 1 in quanto responsabile del servizio idrico integrato di detto ente.
In tema di quantificazione dei danni, il Giudice di prime cure si è correttamente attenuto alle risultanze della CTU espletata;
le valutazioni del consulente tecnico di ufficio, assistite dalla presunzione di imparzialità, risultano congrue, coerenti con gli accertamenti svolti, indubbiamente necessarie per la rimessa in pristino dell'immobile e non sono scalfite dalle generiche censure della parte appellante in ordine a determinati oggetti, inidonee ad escluderli dal novero dei danni riportati, cui il CTU ha puntualmente e adeguatamente risposto. Ed è appena il caso di ricordare che "qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità"
(Corte di Cassazione, n. 15147/2018), ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
-conLe spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come segue esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri applicabili D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4430/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna Pt 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [...]
CP 1 delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 05.11.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4430/2022 di R.G. avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace
TRA
P.IVA 1 ) in persona del 1.r.p.t., rapp. e difesa dall'Avv. Ruggiero Iovino, Parte 1 (C.F.
dom.ta come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Lo CP 1
Sapio, dom.to come in atti
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.11.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante impugnava la sentenza n. 108 pubblicata il 13.01.2022 del Giudice di Pace di CP 2 di accoglimento della
,
domanda di risarcimento dei danni all'abitazione del sig. CP 1 dovuti alle forti piogge abbattutesi nella notte tra il 5 e 6 novembre 2017 per il sovraccarico della rete fognaria, per cui si verificava l'allagamento della strada con uno sversamento delle acque nel cortile dell'abitazione, che finiva nei locali tavernetta posti al piano seminterrato.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, in particolare censurava la sentenza denunciandone l'erroneità nella parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto la società Pt 1
responsabile del danno, in solido con il benché essa non avesse mai assunto Controparte 2
alcuna competenza in merito allo smaltimento delle acque meteoriche, unica causa del danno;
in subordine, la società censurava la decisione del primo giudice anche per avere erroneamente ritenuto provato il nesso causale e per l'ingiusta quantificazione del danno;
chiedeva, pertanto,
l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti.
Si costituiva in giudizio CP 1 che insisteva per il rigetto del gravame. Non si costituiva il
Controparte_2 del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Verificata la tempestività e procedibilità dell'appello, nonché la sua ammissibilità poichè redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza per i motivi di cui di seguito.
In particolare, come emerso dall'istruttoria documentale e testimoniale condotta in prime cure, appare chiara la posizione di garanzia dell'ente di gestione della rete idrica e fognaria nel territorio del Controparte_2 ove è avvenuto il fatto, non contestato, e ciò sia in base alle ragioni che
,
si indicheranno di seguito in ordine alla individuazione degli ambiti di responsabilità, sia ancora con riguardo alle risultanze della prova dichiarativa assunta in giudizio.
Innanzitutto, quanto al motivo di appello articolato dall'ente di gestione in ordine alla statuizione di condanna del medesimo, in solido con l'appellato CP_2 per non avere nessuna competenza sulla gestione delle acque meteoriche, alle quali solo devono ricondursi i fenomeni lamentati dall'attore, va precisato che il Legislatore, al fine di garantire la tutela della concorrenza nel settore delle acque reflue, ha introdotto, modificando il D. Lgs. n. 267/00, accanto alla semplificazione delle procedure ed alla eliminazione dei diritti esclusivi, la “segmentazione della rete”, distinguendo tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico.
Peraltro, a fronte della predetta segmentazione, conformemente al consolidato insegnamento giurisprudenziale, sussiste comunque la responsabilità del CP_2 proprietario, non oggetto di contestazione nel presente gravame. Infatti, l'ente CP 2 è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, e tutto ciò a prescindere dalla concorrente responsabilità di altri soggetti (cfr. Cass. civ., n. 6665/09), salva la prova del fortuito.
La appellante Parte 1 sostiene che la disciplina sul servizio idrico integrato (introdotta dalla
Legge Galli n. 36 del 05.01.1994 – legge Regione Campania n. 14/1997 - e “costituita dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"), militi in favore della sua carenza di legittimazione passiva, ed invece nel senso della legittimazione passiva esclusiva del Controparte_2 , poiché le sue attribuzioni riguardano esclusivamente le cosiddette “acque nere", vale a dire le attività di captazione, adduzione e raccolta delle acque reflue, ed infine la loro depurazione, laddove il sinistro in oggetto è dipeso dalla cattiva gestione delle cosiddette "acque bianche" cioè le acque pluviali e meteoriche.
Orbene, le disposizioni richiamate impongono al responsabile del servizio idrico integrato, e per esso al gestore Parte 1 gli obblighi di manutenzione anche dei servizi di fognatura relativi allo smaltimento delle acque meteoriche, per come si evince anche da quanto stabilito dall'art. 74
d.lgs 152/06, nel quale per rete fognaria si intende (dd) un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, anche separate (v. lett. ee), le quali (ex lett. i) sono costituite da "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".
Per questo motivo, il consolidato insegnamento giurisprudenziale, sopra richiamato, delinea, accanto alla responsabilità del CP 2 anche quella della società preposta alla gestione della rete fognaria. Infatti, anche il gestore della rete è titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza, secondo il canone ermeneutico di cui all'art. 2051 c.c.
Ma soprattutto le risultanze istruttorie (ed in particolare gli esiti della prova testimoniale) precisano come il danno sia derivato dalla inadeguatezza della complessiva impiantistica di raccolta, trasporto e smaltimento di tutte le acque reflue. Nel caso di specie, Parte 1 ed il Controparte 2
non hanno assolto all'onere di dimostrare di avere mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione, fornendo la prova liberatoria richiesta dalla clausola di cui all'art. 2051 c.c. Quindi, non risulta superata la presunzione di colpa a carico dei due enti custodi e il giudice di prime cure ha correttamente affermato la responsabilità solidale di Parte 1 e del Controparte_2 , in ordine agli eventi dannosi riferiti.
Tanto posto in luce, essendo rimasto accertato sulla scorta dell'istruttoria espletata, coerente e conforme alla prospettazione attorea, che l'evento lesivo ebbe a verificarsi in conseguenza del consistente temporale che si verificò nella notte tra il 5 e 6 novembre 2017 per il sovraccarico della rete fognaria, per cui si verificava l'allagamento della strada con uno sversamento delle acque nel cortile dell'abitazione, che finiva nei locali tavernetta posti al piano seminterrato e che il predetto allagamento si verificò per l'irregolare smaltimento delle acque meteoriche che, evidentemente, non convogliarono come avrebbero dovuto nelle reti fognarie, il tribunale ritiene che rispetto all'occorso sinistro sia rinvenibile la concorrente responsabilità degli originari convenuti: il CP_2 in quanto proprietario della strada ex art. 2051 c.c. e la Parte 1 in quanto responsabile del servizio idrico integrato di detto ente.
In tema di quantificazione dei danni, il Giudice di prime cure si è correttamente attenuto alle risultanze della CTU espletata;
le valutazioni del consulente tecnico di ufficio, assistite dalla presunzione di imparzialità, risultano congrue, coerenti con gli accertamenti svolti, indubbiamente necessarie per la rimessa in pristino dell'immobile e non sono scalfite dalle generiche censure della parte appellante in ordine a determinati oggetti, inidonee ad escluderli dal novero dei danni riportati, cui il CTU ha puntualmente e adeguatamente risposto. Ed è appena il caso di ricordare che "qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità"
(Corte di Cassazione, n. 15147/2018), ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
-conLe spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come segue esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri applicabili D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4430/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna Pt 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [...]
CP 1 delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 05.11.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura