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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4321/23 R.G.
tra
'elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte 1
degli avv.ti Gerardo Bellettieri e Christian Scalese che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo
ricorrente e
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio CP 1 '
dell'avv. Cinzia Crocco che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione resistente
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04.04.24, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 17.11.2023 Parte 1 ha chiesto, in via preliminare e urgente, l'autorizzazione a portare con sé la propria figlia minore ER 1 in crociera dal 16.06.2024 al
23.06.2024. Ha chiesto altresì che, a modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 304/2018 del 23.09.2018, la frequentazione con la figlia sia regolamentata secondo lo schema proposto e che le decisioni relative al suo mantenimento, istruzione ed educazione siano assunte di comune accordo tra i genitori.
All'esito della costituzione della resistente le parti hanno sottoscritto e depositato il seguente accordo:
"1. il Sig. Parte 1 e la Sig.ra CP 1
procederanno a richiedere l'emissione della d'identità
valida per l'espatrio per la propria figlia Per 1 ;
2. Il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé la minore per due giorni alla settimana, da individuare di volta in volta, compatibilmente con i turni della madre collocataria,
dalle ore 17,30 alle ore 21,30, ora in cui dovrà
riaccompagnarla presso la casa ove vive con la madre. In uno di questi giorni la minore pernotterà presso il padre nelle settimane in cui lo stesso non avrà con sé la minore per il fine settimana, pertanto, nel giorno prescelto, il
Pt 1 terrà con sé la minore dalle ore 17,30 fino alla mattina successiva accompagnandola a scuola, sempre compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici della minore nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre potrà tenere con sé la piccola Per 1 due fine settimana alterni, al mese, di cui uno dall'orario di uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:30 della domenica sera,
l'altro fine settimana, terrà con sé la minore dall' uscita di scuola del sabato sino alla mattina del lunedì in cui il Pt 1 la accompagnerà a scuola;
3. ER quanto concerne le vacanze estive, la piccola Per 1 trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non
/
consecutivi, nei soli mesi di giugno o di luglio o di settembre;
il mese di agosto sarà riservato alla madre in quanto quest'ultima solo in tale mese può usufruire delle vacanze estive. Tali giorni saranno concordati tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e concordati preventivamente tra essi genitori entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio. Inoltre, si precisa che i genitori hanno il reciproco obbligo di informare l'altro genitore del luogo, della compagnia e della destinazione delle proprie vacanze con necessario avviso entro il termine di giorni dieci. Invece per i fine settimane nel caso lo stesso venga trascorso al di fuori del proprio luogo di residenza il predetto obbligo di avviso dovrà essere di almeno 24 ore prima;
4. ER ciò che riguarda invece i giorni festivi (comprensivi dell'Immacolata, l'Epifania ecc..) verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, nello specifico il 24
Dicembre con la madre, il 25 con il padre, il 26 con la madre, il 31 con il padre, il 1gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre. Così anche per Pasqua, lunedì in albis e così via andando a dividere equamente i giorni festivi,
salvo diversi accordi.
5. ER ciò che riguarda invece il compleanno e l'onomastico della minore, gli stessi concordano che sarà la minore
ER 1 a decidere con chi passarli;
6. Le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, istruzione ed educazione di Per 1
saranno assunte dai coniugi di comune intesa;
7. Il Sig. Pt 1 verserà, quale contributo per il mantenimento della figlia ER 1 , ed in favore della sig.ra CP di € 450,00 (euro assegno mensile un quattrocentocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
8. I genitori divideranno equamente le spese straordinarie al 50% rispetto alle quali le parti convengono di adottare il seguente regime: -Spese da documentare che non
richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche per la frequentazione di pubblici istituti;
libri di testo;
mensa scolastica;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informativa (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza
pernottamento; tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola;
tasse annuali per la frequentazione di università pubbliche;
libri universitari di testo;
- Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingue;
corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative;
canone di locazione di un alloggio al fine di consentire la frequenza di una sede universitaria, laddove quella prescelta sia lontana dalla residenza abituale;
tasse annuali per la frequenza di università private o corsi professionalizzanti a pagamento o master post universitari;
in relazione a queste ultime il genitore, a fronte di una richiesta scritta proveniente dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di
10 giorni trascorsi i quali la spesa si intenderà approvata.
Il genitore anticipatario, sia per le spese da concordare che per quelle che non necessitano di preventivo assenso, dovrà inviare e/o consegnare all'altro genitore idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso entro 30
giorni ed il conseguente rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 gg. successivi mediante bonifico bancario o con altro mezzo di pagamento."
Comunicati gli atti al P.M., quest'ultimo ha apposto il proprio visto e la causa è stata riservata in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato e depositato l'accordo sottoscritto per la modifica delle condizioni del divorzio.
Quanto ai rapporti tra gli ex coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative. Esso inoltre garantisce il diritto della figlia al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita e risponde all'interesse della minore a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori.
ER le ragioni esposte, vanno omologate le modifiche concordate dalle parti.
Nulla per le spese, considerato l'accordo raggiunto in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di CP_1 con ricorso del 17.11.2023, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Potenza n. 304/2018 del 29.03.2018 così
provvede:
a) omologa l'accordo di modifica delle condizioni del divorzio, come integralmente trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
b) ferme le altre condizioni del divorzio, come previste dalla sentenza n. 304/18 del 29.03.2018 di questo
Tribunale;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 08.05.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4321/23 R.G.
tra
'elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte 1
degli avv.ti Gerardo Bellettieri e Christian Scalese che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo
ricorrente e
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio CP 1 '
dell'avv. Cinzia Crocco che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione resistente
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04.04.24, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 17.11.2023 Parte 1 ha chiesto, in via preliminare e urgente, l'autorizzazione a portare con sé la propria figlia minore ER 1 in crociera dal 16.06.2024 al
23.06.2024. Ha chiesto altresì che, a modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 304/2018 del 23.09.2018, la frequentazione con la figlia sia regolamentata secondo lo schema proposto e che le decisioni relative al suo mantenimento, istruzione ed educazione siano assunte di comune accordo tra i genitori.
All'esito della costituzione della resistente le parti hanno sottoscritto e depositato il seguente accordo:
"1. il Sig. Parte 1 e la Sig.ra CP 1
procederanno a richiedere l'emissione della d'identità
valida per l'espatrio per la propria figlia Per 1 ;
2. Il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé la minore per due giorni alla settimana, da individuare di volta in volta, compatibilmente con i turni della madre collocataria,
dalle ore 17,30 alle ore 21,30, ora in cui dovrà
riaccompagnarla presso la casa ove vive con la madre. In uno di questi giorni la minore pernotterà presso il padre nelle settimane in cui lo stesso non avrà con sé la minore per il fine settimana, pertanto, nel giorno prescelto, il
Pt 1 terrà con sé la minore dalle ore 17,30 fino alla mattina successiva accompagnandola a scuola, sempre compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici della minore nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre potrà tenere con sé la piccola Per 1 due fine settimana alterni, al mese, di cui uno dall'orario di uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:30 della domenica sera,
l'altro fine settimana, terrà con sé la minore dall' uscita di scuola del sabato sino alla mattina del lunedì in cui il Pt 1 la accompagnerà a scuola;
3. ER quanto concerne le vacanze estive, la piccola Per 1 trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non
/
consecutivi, nei soli mesi di giugno o di luglio o di settembre;
il mese di agosto sarà riservato alla madre in quanto quest'ultima solo in tale mese può usufruire delle vacanze estive. Tali giorni saranno concordati tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e concordati preventivamente tra essi genitori entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio. Inoltre, si precisa che i genitori hanno il reciproco obbligo di informare l'altro genitore del luogo, della compagnia e della destinazione delle proprie vacanze con necessario avviso entro il termine di giorni dieci. Invece per i fine settimane nel caso lo stesso venga trascorso al di fuori del proprio luogo di residenza il predetto obbligo di avviso dovrà essere di almeno 24 ore prima;
4. ER ciò che riguarda invece i giorni festivi (comprensivi dell'Immacolata, l'Epifania ecc..) verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, nello specifico il 24
Dicembre con la madre, il 25 con il padre, il 26 con la madre, il 31 con il padre, il 1gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre. Così anche per Pasqua, lunedì in albis e così via andando a dividere equamente i giorni festivi,
salvo diversi accordi.
5. ER ciò che riguarda invece il compleanno e l'onomastico della minore, gli stessi concordano che sarà la minore
ER 1 a decidere con chi passarli;
6. Le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, istruzione ed educazione di Per 1
saranno assunte dai coniugi di comune intesa;
7. Il Sig. Pt 1 verserà, quale contributo per il mantenimento della figlia ER 1 , ed in favore della sig.ra CP di € 450,00 (euro assegno mensile un quattrocentocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
8. I genitori divideranno equamente le spese straordinarie al 50% rispetto alle quali le parti convengono di adottare il seguente regime: -Spese da documentare che non
richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche per la frequentazione di pubblici istituti;
libri di testo;
mensa scolastica;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informativa (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza
pernottamento; tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola;
tasse annuali per la frequentazione di università pubbliche;
libri universitari di testo;
- Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingue;
corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative;
canone di locazione di un alloggio al fine di consentire la frequenza di una sede universitaria, laddove quella prescelta sia lontana dalla residenza abituale;
tasse annuali per la frequenza di università private o corsi professionalizzanti a pagamento o master post universitari;
in relazione a queste ultime il genitore, a fronte di una richiesta scritta proveniente dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di
10 giorni trascorsi i quali la spesa si intenderà approvata.
Il genitore anticipatario, sia per le spese da concordare che per quelle che non necessitano di preventivo assenso, dovrà inviare e/o consegnare all'altro genitore idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso entro 30
giorni ed il conseguente rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 gg. successivi mediante bonifico bancario o con altro mezzo di pagamento."
Comunicati gli atti al P.M., quest'ultimo ha apposto il proprio visto e la causa è stata riservata in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato e depositato l'accordo sottoscritto per la modifica delle condizioni del divorzio.
Quanto ai rapporti tra gli ex coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative. Esso inoltre garantisce il diritto della figlia al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita e risponde all'interesse della minore a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori.
ER le ragioni esposte, vanno omologate le modifiche concordate dalle parti.
Nulla per le spese, considerato l'accordo raggiunto in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di CP_1 con ricorso del 17.11.2023, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Potenza n. 304/2018 del 29.03.2018 così
provvede:
a) omologa l'accordo di modifica delle condizioni del divorzio, come integralmente trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
b) ferme le altre condizioni del divorzio, come previste dalla sentenza n. 304/18 del 29.03.2018 di questo
Tribunale;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 08.05.2024
La Presidente est.