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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 100/4, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela CARRUBBA e Giorgia DE
NARDIS
contro
, nato a [...] il [...], ultima residenza nota in Schiavon via CP_1
Chiesa n. 100/4, contumace e con l'intervento del
1 MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
[...]
e in data 3.05.2005 e trascritto nel registro dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di Schiavon, Anno 1992, Parte II, Serie A, Atto n. 2, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) l'immobile già destinato a casa familiare sito in Schiavon (Vi), via Chiesa, n. 100/4
ed identificato catastalmente al Catasto fabbricati del medesimo comune, salvo i più
precisi, di cui alla visura catastale allegata sub doc.3, resta con quanto l'arreda alla sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria come da visura suddetta;
Parte_1
3) con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.6.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Schiavon il 3.5.1992; che dall'unione CP_1
era nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che il marito, nell'anno 2014 aveva abbandonato la casa coniugale, sita in Schiavon via Chiesa 100/4 e si era quindi reso irreperibile, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
2 formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 15.11.2024 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza, presente la sola ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da , va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Nulla va disposto riguardo alla casa coniugale in assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in
3 ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Schiavon il 3.5.1992, con atto trascritto al n. 2, parte II, seria A,
anno 1992;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 100/4, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela CARRUBBA e Giorgia DE
NARDIS
contro
, nato a [...] il [...], ultima residenza nota in Schiavon via CP_1
Chiesa n. 100/4, contumace e con l'intervento del
1 MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
[...]
e in data 3.05.2005 e trascritto nel registro dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di Schiavon, Anno 1992, Parte II, Serie A, Atto n. 2, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) l'immobile già destinato a casa familiare sito in Schiavon (Vi), via Chiesa, n. 100/4
ed identificato catastalmente al Catasto fabbricati del medesimo comune, salvo i più
precisi, di cui alla visura catastale allegata sub doc.3, resta con quanto l'arreda alla sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria come da visura suddetta;
Parte_1
3) con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.6.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Schiavon il 3.5.1992; che dall'unione CP_1
era nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che il marito, nell'anno 2014 aveva abbandonato la casa coniugale, sita in Schiavon via Chiesa 100/4 e si era quindi reso irreperibile, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
2 formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 15.11.2024 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza, presente la sola ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da , va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Nulla va disposto riguardo alla casa coniugale in assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in
3 ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Schiavon il 3.5.1992, con atto trascritto al n. 2, parte II, seria A,
anno 1992;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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