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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3302/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 14 novembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3302/2025 R.G. e vertente
TRA
nata in data [...] ad [...] e residente a [...]Parte_1
Etneo in Via Novaluce n. 9 rappresentato e difeso dall'Avv. Di C.F._1
CO GI per procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vagliasindi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: conservazione diritti ex art. 25, comma 6 bis d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014
- ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto “1) annullare parzialmente il verbale definitivo impugnato nella parte in cui valuta la insussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento per il periodo intercorrente da
pagina 1 di 8 maggio 2023 a giugno 2024 in quanto valuta un periodo antecedente alla proposizione della domanda del 10/07/2024; 2) per effetto di quanto sopra annullare i provvedimenti conseguenziali di riliquidazione ed indebito impugnati e dichiarare la non debenza delle somme relative ai ratei di prestazione nel periodo intercorrente tra giugno 2023 e luglio
2024 in quanto legittimamente percepiti in assenza di verbale di revisione sanitaria;
3) dichiarare la non debenza delle somme relative ai ratei della prestazione nel periodo intercorrente tra agosto ed ottobre 2024 in quanto legittimamente percepiti sulla base del verbale impugnato che riconosceva il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento dalla presentazione della domanda del 10/07/2024 4) condannare parte resistente al rimborso delle somme eventualmente già recuperate sulla base degli atti impugnati”.
Al riguardo, ha premesso quanto segue
è titolare della indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali cat
INV CIV 044-210007279241, giusto verbale accertamento sugli atti del Centro medico- legale di Catania del 03/01/2023 che ha riconosciuto il requisito sanitario per la CP_1 indennità di accompagnamento dalla data della domanda, 26/09/2022, con indicazione di revisione a settembre 2023; non è stata mai invitata a sottoporsi alla programmata visita di revisione, pertanto mai effettuata;
in data 10/07/2024 aveva presentato nuova domanda di accertamento sanitario volta al riconoscimento dei benefici (fiscali e del Codice della strada ) e di patologie ai fini dell'assistenza presidio/ protesica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non riconosciuti nel precedente giudizio medico-legale che aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento;
la competente commissione medica di accertamento presso il Centro medico-legale di Catania, a seguito di accertamento sugli atti del 07/10/2024, facendo seguito al CP_1 giudizio della commissione di Pedara - ASP Catania del 17/09/2024, aveva confermato la sussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento dalla data della nuova domanda del 10 luglio 2024 con indicazione di revisione a luglio 2025 ma, in maniera del tutto indebita, si era espressa sulle condizioni di salute della ricorrente per il periodo intercorrente dal 27 maggio 2023 al 9 luglio 2024, giorno antecedente alla presentazione pagina 2 di 8 della seconda domanda, dichiarando che per il suddetto periodo le stesse non integravano il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento;
CP_ a seguito di tale indebita valutazione medico-legale, l'agenzia di Mascalucia con note datate 24/09/2024 di qualche giorno successiva alla prima visita presso la Commissione
ASP Catania, aveva riliquidato la prestazione e accertato l'indebita percezione dei ratei della indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2023 al mese di luglio 2024, oltre gli ulteriori ratei percepiti fino al 31/10/2024 per un debito complessivo di euro 9007,72; avverso il predetto provvedimento di riliquidazione e accertamento era stato presentato in data 10/12/2024 ricorso amministrativo 94359/2024 al Controparte_2 sede di Mascalucia che con delibera n.2516730 del 22/01/2025 lo rigettava.
[...]
Ha dedotto che gli effetti delle valutazione medico legali nell'ambito del procedimento di accertamento sanitario in materia di invalidità civile ad istanza di parte non possono avere ad oggetto periodi antecedenti alla presentazione della relativa domanda, atteso che l'eventuale beneficio monetario conseguente all' accertamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e che ai sensi della legge 114/2014 il procedimento di revisione sanitaria deve essere attivato officiosamente dall' Istituto ed i verbali sottoposti a tale procedura mantengono i loro effetti fino a quando la stessa non si definisca.
L'ente di previdenza si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data
7 agosto 2025, ha dedotto “L'indebito deriva da un cambio fascia INVCIV, accertato con verbale n. 9038000398862 del 07/10/2024. In sede di giudizio sanitario, alla ricorrente non
è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento dal 06/2023 al 07/2024 e ripristino, invece, dal 08/2024 ad oggi. Ai sensi della L. 114/2014 la convocazione a visita di revisione deve essere effettuata dall' e, nelle more, l'utente non deve presentare nuove domande CP_1 di accertamento invalidità. La presentazione della domanda di aggravamento, il 10/07/2024, ha determinato la chiusura automatica della prestazione in pagamento, retroagendo alla data di revisione prevista dal precedente verbale n. 3930940002549. Non era necessaria la presentazione di domanda di aggravamento, in quanto la prestazione era comunque in pagamento e, sebbene l'Istituto avesse ritardato nella convocazione (che quindi non c'è stata, perché intanto la signora ha presentato nuova domanda), fino alla stessa sarebbero stati
pagina 3 di 8 fatti salvi gli effetti del precedente verbale. Pertanto, si è generato l'indebito” e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, “considerato che, secondo le difese della parte resistente, l'indebito per cui è causa origina dalla circostanza che la parte ricorrente abbia presentato domanda di aggravamento nelle more della prevista revisione, facendo retroagire l'esito della domanda di aggravamento a quello della prevista revisione, ancorché non avvenuta per inerzia dell'istituto nella convocazione a visita;
ritenuto che
gli effetti dell'accertamento connesso alla domanda di aggravamento non possano retroagire in data anteriore alla domanda stessa;
considerato che
nelle more della revisione è previsto il mantenimento della prestazione in godimento, ritenuto pertanto doversi invitare l'istituto resistente a valutare – ove ne ravvisi i presupposti – ogni più opportuno provvedimento di autotutela”, la causa è stata rinviata “per interloquire con le parti in ordine alla questione dedotta in parte motiva e per verificare eventuali provvedimenti di autotutela intervenuti nelle more del giudizio, riservando all'esito ogni determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio”.
In esito all'udienza del 22 ottobre 2025, le parti hanno insistito nelle proprie domande e l'istituto, in particolare, ha confermato le proprie determinazioni invocando le disposizioni della legge 80/2006 in materia di patologie oncologiche, la causa è stata pertanto rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 25, comma 6 bis, d.l.
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
pagina 4 di 8 Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la ricorrente con verbale definito in data 3 gennaio 2023 è stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con revisione prevista per settembre 2023 come risulta dal medesimo verbale relativo alla domanda n. 3930940002549.
Non risulta che l'istituto abbia convocato per la prevista visita di revisione la parte ricorrente che, nelle more, ha presentato domanda di aggravamento in data 10 luglio 2024
(n. 9038000398862), definita in data 17 settembre 2024 con accertamento della permanenza dei requisiti dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10 luglio 2024 ed esclusione dei medesimi requisiti con decorrenza dal 27 maggio 2023, data anteriore alla domanda di aggravamento e anche alla prevista revisione del settembre 2023.
L'istituto, nelle note istruttorie allegate alla memoria di costituzione, ha dedotto “Ai sensi della L. 114/2014 la convocazione a visita di revisione deve essere effettuata dall CP_1
e, nelle more, l'utente non deve presentare nuove domande di accertamento invalidità. La presentazione della domanda di aggravamento, il 10/07/2024, ha determinato la chiusura automatica della prestazione in pagamento, retroagendo alla data di revisione prevista dal precedente verbale n. 3930940002549. Non era necessaria la presentazione di domanda di aggravamento, in quanto la prestazione era comunque in pagamento e, sebbene l'Istituto avesse ritardato nella convocazione (che quindi non c'è stata, perché intanto la signora ha presentato nuova domanda), fino alla stessa sarebbero stati fatti salvi gli effetti del precedente verbale”.
Nelle note istruttorie depositate per l'udienza del 22 ottobre 2025, l'istituto ha ribadito le proprie determinazioni, deducendo “il procedimento amministrativo che ha comportato
l'indebito è scaturito quindi dall'applicazione delle procedure amministrative di cui ai messaggi RM relativi alle domande di aggravamento ex lege 80/2006 (…). La retrodatazione della decorrenza alla data di acquisizione della revisione è una peculiarità propria delle domande di aggravamento di cui alla legge 80/2006 (patologie oncologiche) e pertanto non deriva da alcun errore procedurale suscettibile di riesame in autotutela
(almeno per quanto attiene la valutazione del requisito sanitario)”.
Ebbene, le difese dell'istituto risultano del tutto inconducenti rispetto al caso di specie.
pagina 5 di 8 In disparte ogni considerazione circa la necessità di presentare una nuova domanda amministrativa a fronte della prestazione già in pagamento, non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma che vieti all'assistito di presentare una nuova domanda nelle more della revisione, né che consenta la retrodatazione dell'accertamento sanitario a data anteriore a quella della domanda amministrativa.
Ciò non è previsto né ex lege 114/2014, né tantomeno ex lege 80/2006, per altro citata solo genericamente dall'istituto con riguardo alle patologie oncologiche.
Invero, l'art. 6, commi 3 e 3 bis d.l. 4/2006 convertito nella legge 80/2006, intitolato
“Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità”, stabilisce tra l'altro “
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".
3bis L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente, nelle more della revisione, ex art. 25 d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014
e comunque fino alla nuova domanda amministrativa, abbia conservato tutti i diritti connessi pagina 6 di 8 al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento avvenuto con verbale sanitario del 3 gennaio 2023, per altro confermato con il successivo verbale sanitario relativo alla domanda di aggravamento con decorrenza dalla domanda medesima (10 luglio 2024).
La mancata convocazione a visita di revisione non può essere sanata retroattivamente con l'accertamento sanitario che ha avuto luogo nell'ambito del procedimento amministrativo originato – su istanza di parte – con la domanda di aggravamento: qualunque accertamento sanitario deve in ogni caso decorrere dalla visita di revisione medesima, attesa la previsione dell'art. 25 d.l. 90/2014 o dalla data della successiva domanda presentata dall'assistito, ove precedente alla convocazione a visita di revisione da parte dell' , CP_1 altrimenti dando luogo ad un meccanismo deteriore per l'assistito, non previsto dalle norme di legge e per altro del tutto contrario alla ratio di tutela delle persone con invalidità previsto dalle leggi citate.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve trovare accoglimento e deve dichiararsi che la ricorrente, nelle more della revisione e fino alla domanda del 10 luglio 2024, ha conservato tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” e, pertanto, non risulta dovuto dalla parte ricorrente l'importo di € 9007, 72 a titolo di ripetizione di indebito per la prestazione di invalidità asseritamente non spettante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e del carattere documentale della controversia. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Di
CO, sussistendone le dichiarazioni di rito.
Non sussistono infine nel caso di specie i presupposti per disporre la condanna dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo i requisiti per l'applicazione delle ipotesi CP_1 di cui al primo e al secondo comma della richiamata norma e comunque mancando la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal terzo comma per la sua operatività. In particolare, anche di recente la Corte di cassazione ha chiarito che «la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede
o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa
pagina 7 di 8 non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art.
96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto
- evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con
i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass.
19948/2023)» (v. Cass. n. 6205/2025).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 4 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente, ex art. 25, comma 6 bis d.l.
90/2014 convertito in legge 114/2014, nelle more della visita di revisione e fino alla domanda del 10 luglio 2024, ha conservato tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”,
- per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 9007, 72, richiesto dall' a CP_1 titolo di ripetizione di indebito per la prestazione di invalidità asseritamente non spettante;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1863,50 per CP_1 compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 28 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 14 novembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3302/2025 R.G. e vertente
TRA
nata in data [...] ad [...] e residente a [...]Parte_1
Etneo in Via Novaluce n. 9 rappresentato e difeso dall'Avv. Di C.F._1
CO GI per procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vagliasindi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: conservazione diritti ex art. 25, comma 6 bis d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014
- ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto “1) annullare parzialmente il verbale definitivo impugnato nella parte in cui valuta la insussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento per il periodo intercorrente da
pagina 1 di 8 maggio 2023 a giugno 2024 in quanto valuta un periodo antecedente alla proposizione della domanda del 10/07/2024; 2) per effetto di quanto sopra annullare i provvedimenti conseguenziali di riliquidazione ed indebito impugnati e dichiarare la non debenza delle somme relative ai ratei di prestazione nel periodo intercorrente tra giugno 2023 e luglio
2024 in quanto legittimamente percepiti in assenza di verbale di revisione sanitaria;
3) dichiarare la non debenza delle somme relative ai ratei della prestazione nel periodo intercorrente tra agosto ed ottobre 2024 in quanto legittimamente percepiti sulla base del verbale impugnato che riconosceva il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento dalla presentazione della domanda del 10/07/2024 4) condannare parte resistente al rimborso delle somme eventualmente già recuperate sulla base degli atti impugnati”.
Al riguardo, ha premesso quanto segue
è titolare della indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali cat
INV CIV 044-210007279241, giusto verbale accertamento sugli atti del Centro medico- legale di Catania del 03/01/2023 che ha riconosciuto il requisito sanitario per la CP_1 indennità di accompagnamento dalla data della domanda, 26/09/2022, con indicazione di revisione a settembre 2023; non è stata mai invitata a sottoporsi alla programmata visita di revisione, pertanto mai effettuata;
in data 10/07/2024 aveva presentato nuova domanda di accertamento sanitario volta al riconoscimento dei benefici (fiscali e del Codice della strada ) e di patologie ai fini dell'assistenza presidio/ protesica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non riconosciuti nel precedente giudizio medico-legale che aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento;
la competente commissione medica di accertamento presso il Centro medico-legale di Catania, a seguito di accertamento sugli atti del 07/10/2024, facendo seguito al CP_1 giudizio della commissione di Pedara - ASP Catania del 17/09/2024, aveva confermato la sussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento dalla data della nuova domanda del 10 luglio 2024 con indicazione di revisione a luglio 2025 ma, in maniera del tutto indebita, si era espressa sulle condizioni di salute della ricorrente per il periodo intercorrente dal 27 maggio 2023 al 9 luglio 2024, giorno antecedente alla presentazione pagina 2 di 8 della seconda domanda, dichiarando che per il suddetto periodo le stesse non integravano il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento;
CP_ a seguito di tale indebita valutazione medico-legale, l'agenzia di Mascalucia con note datate 24/09/2024 di qualche giorno successiva alla prima visita presso la Commissione
ASP Catania, aveva riliquidato la prestazione e accertato l'indebita percezione dei ratei della indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2023 al mese di luglio 2024, oltre gli ulteriori ratei percepiti fino al 31/10/2024 per un debito complessivo di euro 9007,72; avverso il predetto provvedimento di riliquidazione e accertamento era stato presentato in data 10/12/2024 ricorso amministrativo 94359/2024 al Controparte_2 sede di Mascalucia che con delibera n.2516730 del 22/01/2025 lo rigettava.
[...]
Ha dedotto che gli effetti delle valutazione medico legali nell'ambito del procedimento di accertamento sanitario in materia di invalidità civile ad istanza di parte non possono avere ad oggetto periodi antecedenti alla presentazione della relativa domanda, atteso che l'eventuale beneficio monetario conseguente all' accertamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e che ai sensi della legge 114/2014 il procedimento di revisione sanitaria deve essere attivato officiosamente dall' Istituto ed i verbali sottoposti a tale procedura mantengono i loro effetti fino a quando la stessa non si definisca.
L'ente di previdenza si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data
7 agosto 2025, ha dedotto “L'indebito deriva da un cambio fascia INVCIV, accertato con verbale n. 9038000398862 del 07/10/2024. In sede di giudizio sanitario, alla ricorrente non
è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento dal 06/2023 al 07/2024 e ripristino, invece, dal 08/2024 ad oggi. Ai sensi della L. 114/2014 la convocazione a visita di revisione deve essere effettuata dall' e, nelle more, l'utente non deve presentare nuove domande CP_1 di accertamento invalidità. La presentazione della domanda di aggravamento, il 10/07/2024, ha determinato la chiusura automatica della prestazione in pagamento, retroagendo alla data di revisione prevista dal precedente verbale n. 3930940002549. Non era necessaria la presentazione di domanda di aggravamento, in quanto la prestazione era comunque in pagamento e, sebbene l'Istituto avesse ritardato nella convocazione (che quindi non c'è stata, perché intanto la signora ha presentato nuova domanda), fino alla stessa sarebbero stati
pagina 3 di 8 fatti salvi gli effetti del precedente verbale. Pertanto, si è generato l'indebito” e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, “considerato che, secondo le difese della parte resistente, l'indebito per cui è causa origina dalla circostanza che la parte ricorrente abbia presentato domanda di aggravamento nelle more della prevista revisione, facendo retroagire l'esito della domanda di aggravamento a quello della prevista revisione, ancorché non avvenuta per inerzia dell'istituto nella convocazione a visita;
ritenuto che
gli effetti dell'accertamento connesso alla domanda di aggravamento non possano retroagire in data anteriore alla domanda stessa;
considerato che
nelle more della revisione è previsto il mantenimento della prestazione in godimento, ritenuto pertanto doversi invitare l'istituto resistente a valutare – ove ne ravvisi i presupposti – ogni più opportuno provvedimento di autotutela”, la causa è stata rinviata “per interloquire con le parti in ordine alla questione dedotta in parte motiva e per verificare eventuali provvedimenti di autotutela intervenuti nelle more del giudizio, riservando all'esito ogni determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio”.
In esito all'udienza del 22 ottobre 2025, le parti hanno insistito nelle proprie domande e l'istituto, in particolare, ha confermato le proprie determinazioni invocando le disposizioni della legge 80/2006 in materia di patologie oncologiche, la causa è stata pertanto rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 25, comma 6 bis, d.l.
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
pagina 4 di 8 Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la ricorrente con verbale definito in data 3 gennaio 2023 è stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con revisione prevista per settembre 2023 come risulta dal medesimo verbale relativo alla domanda n. 3930940002549.
Non risulta che l'istituto abbia convocato per la prevista visita di revisione la parte ricorrente che, nelle more, ha presentato domanda di aggravamento in data 10 luglio 2024
(n. 9038000398862), definita in data 17 settembre 2024 con accertamento della permanenza dei requisiti dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10 luglio 2024 ed esclusione dei medesimi requisiti con decorrenza dal 27 maggio 2023, data anteriore alla domanda di aggravamento e anche alla prevista revisione del settembre 2023.
L'istituto, nelle note istruttorie allegate alla memoria di costituzione, ha dedotto “Ai sensi della L. 114/2014 la convocazione a visita di revisione deve essere effettuata dall CP_1
e, nelle more, l'utente non deve presentare nuove domande di accertamento invalidità. La presentazione della domanda di aggravamento, il 10/07/2024, ha determinato la chiusura automatica della prestazione in pagamento, retroagendo alla data di revisione prevista dal precedente verbale n. 3930940002549. Non era necessaria la presentazione di domanda di aggravamento, in quanto la prestazione era comunque in pagamento e, sebbene l'Istituto avesse ritardato nella convocazione (che quindi non c'è stata, perché intanto la signora ha presentato nuova domanda), fino alla stessa sarebbero stati fatti salvi gli effetti del precedente verbale”.
Nelle note istruttorie depositate per l'udienza del 22 ottobre 2025, l'istituto ha ribadito le proprie determinazioni, deducendo “il procedimento amministrativo che ha comportato
l'indebito è scaturito quindi dall'applicazione delle procedure amministrative di cui ai messaggi RM relativi alle domande di aggravamento ex lege 80/2006 (…). La retrodatazione della decorrenza alla data di acquisizione della revisione è una peculiarità propria delle domande di aggravamento di cui alla legge 80/2006 (patologie oncologiche) e pertanto non deriva da alcun errore procedurale suscettibile di riesame in autotutela
(almeno per quanto attiene la valutazione del requisito sanitario)”.
Ebbene, le difese dell'istituto risultano del tutto inconducenti rispetto al caso di specie.
pagina 5 di 8 In disparte ogni considerazione circa la necessità di presentare una nuova domanda amministrativa a fronte della prestazione già in pagamento, non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma che vieti all'assistito di presentare una nuova domanda nelle more della revisione, né che consenta la retrodatazione dell'accertamento sanitario a data anteriore a quella della domanda amministrativa.
Ciò non è previsto né ex lege 114/2014, né tantomeno ex lege 80/2006, per altro citata solo genericamente dall'istituto con riguardo alle patologie oncologiche.
Invero, l'art. 6, commi 3 e 3 bis d.l. 4/2006 convertito nella legge 80/2006, intitolato
“Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità”, stabilisce tra l'altro “
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".
3bis L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente, nelle more della revisione, ex art. 25 d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014
e comunque fino alla nuova domanda amministrativa, abbia conservato tutti i diritti connessi pagina 6 di 8 al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento avvenuto con verbale sanitario del 3 gennaio 2023, per altro confermato con il successivo verbale sanitario relativo alla domanda di aggravamento con decorrenza dalla domanda medesima (10 luglio 2024).
La mancata convocazione a visita di revisione non può essere sanata retroattivamente con l'accertamento sanitario che ha avuto luogo nell'ambito del procedimento amministrativo originato – su istanza di parte – con la domanda di aggravamento: qualunque accertamento sanitario deve in ogni caso decorrere dalla visita di revisione medesima, attesa la previsione dell'art. 25 d.l. 90/2014 o dalla data della successiva domanda presentata dall'assistito, ove precedente alla convocazione a visita di revisione da parte dell' , CP_1 altrimenti dando luogo ad un meccanismo deteriore per l'assistito, non previsto dalle norme di legge e per altro del tutto contrario alla ratio di tutela delle persone con invalidità previsto dalle leggi citate.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve trovare accoglimento e deve dichiararsi che la ricorrente, nelle more della revisione e fino alla domanda del 10 luglio 2024, ha conservato tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” e, pertanto, non risulta dovuto dalla parte ricorrente l'importo di € 9007, 72 a titolo di ripetizione di indebito per la prestazione di invalidità asseritamente non spettante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e del carattere documentale della controversia. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Di
CO, sussistendone le dichiarazioni di rito.
Non sussistono infine nel caso di specie i presupposti per disporre la condanna dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo i requisiti per l'applicazione delle ipotesi CP_1 di cui al primo e al secondo comma della richiamata norma e comunque mancando la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal terzo comma per la sua operatività. In particolare, anche di recente la Corte di cassazione ha chiarito che «la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede
o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa
pagina 7 di 8 non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art.
96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto
- evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con
i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass.
19948/2023)» (v. Cass. n. 6205/2025).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 4 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente, ex art. 25, comma 6 bis d.l.
90/2014 convertito in legge 114/2014, nelle more della visita di revisione e fino alla domanda del 10 luglio 2024, ha conservato tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”,
- per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 9007, 72, richiesto dall' a CP_1 titolo di ripetizione di indebito per la prestazione di invalidità asseritamente non spettante;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1863,50 per CP_1 compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 28 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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