Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2568
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dei corsi di formazione ai fini del credito d'imposta

    La Corte ritiene che i corsi di formazione, anche se elementari, siano ammissibili in quanto finalizzati all'acquisizione o al consolidamento delle competenze 4.0. Inoltre, archiviazione digitale rientra nel cloud computing, pianificazione e programmazione della produzione nell'integrazione digitale dei processi aziendali e interfaccia uomo macchina. La formazione è avvenuta tramite piattaforma online con tutor, rispettando la normativa. La mancata richiesta di parere al MISE è una facoltà dell'amministrazione, non un obbligo.

  • Accolto
    Illegittimità della contestazione di inesistenza del credito e applicazione della sanzione

    La Corte afferma che il credito è inesistente solo se manca il presupposto costitutivo e l'inesistenza non è riscontrabile con controlli formali. Se la non spettanza emerge dal confronto tra dichiarazione e documenti esibiti, si tratta di credito non spettante. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prove sufficienti per qualificare il credito come inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2568
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2568
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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