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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 679/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALATESTA CARLO ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PASETTI CEDRIK
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni:
1- Dichiararsi la separazione legale tra i coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, C.F._1 residente in [...] e (C.F.: Controparte_1
), nato a [...], il [...], di cittadinanza C.F._2 italiana, residente in [...], coniugatisi il 17/07/1993, in Marcaria (MN), registrato presso l'Ufficio di tale Comune all'atto n. 4 Parte II Serie A anno 1993, come da certificato di matrimonio che si allega, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, ed autorizzandoli a vivere separati;
2- Disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Marcaria (MN), Via Oglio n. 52 unitamente ai mobili che la compongono, alla moglie IG.ra
[...]
. Pt_1
3- Le spese legali della presente procedura saranno affrontate dal IG. CP_1
. … (omissis) … “.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MARCARIA (MN) in data 17/07/1993 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1993) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARCARIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. . Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 679/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALATESTA CARLO ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PASETTI CEDRIK
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni:
1- Dichiararsi la separazione legale tra i coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, C.F._1 residente in [...] e (C.F.: Controparte_1
), nato a [...], il [...], di cittadinanza C.F._2 italiana, residente in [...], coniugatisi il 17/07/1993, in Marcaria (MN), registrato presso l'Ufficio di tale Comune all'atto n. 4 Parte II Serie A anno 1993, come da certificato di matrimonio che si allega, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, ed autorizzandoli a vivere separati;
2- Disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Marcaria (MN), Via Oglio n. 52 unitamente ai mobili che la compongono, alla moglie IG.ra
[...]
. Pt_1
3- Le spese legali della presente procedura saranno affrontate dal IG. CP_1
. … (omissis) … “.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MARCARIA (MN) in data 17/07/1993 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1993) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARCARIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. . Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2