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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/01/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3025/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, in via Parte_1 C.F._1
Solferino n 6, presso lo studio dell'Avv. D'ARGENZIO INES ANNA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, in via Controparte_1 C.F._2
Solferino n.10, presso lo studio dell'Avv. ARICI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 20.12.2023 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Voglia il Tribunale adito, preso atto della volontà delle parti, trasformare il presente giudizio, originariamente radicato come divorzio giudiziale, in consensuale e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a DE SA (BS) il17.11.2007, iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo comune al n. 7, Parte I, Anno 2007, tra il IG. , nato Parte_1
il 16.11.1961 ad Averara (BG) e la IGnora , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
2) Disporre a carico del IG. il versamento della somma di euro 800,00 Parte_1
(ottocento/00) a favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile per il Controparte_1
Org_ mantenimento del coniuge, oltre alla rivalutazione degli indici come prevista per legge, con onere in capo alla signora di inviare comunicazione scritta al IG. al maturare in CP_1 Parte_1
capo alla medesima del diritto alla pensione e dell'entità della percipienda somma;
3) Disporre a carico del IG. il mantenimento ordinario, integrale e diretto, del Parte_1
figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale di Brescia, con conseguente revoca da novembre 2022 (data di trasferimento del figlio dall'abitazione materna a quella paterna) dell'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre assegno di mantenimento del figlio, determinato in sede di Separazione nell'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione annuale Org_ secondo gli indici
4) Confermare quanto già disposto in sede di separazione in merito alla assegnazione della casa coniugale, comprensiva del mobilio, a favore della IG.ra , proprietaria in via Controparte_1
esclusiva.
5) L'autovettura targata FE164MZ in comproprietà tra i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. , il quale si obbliga ad acquisirne la proprietà esclusiva con ogni onere Parte_1
a suo carico;
a semplice richiesta del Ricorrente, la IGnora presterà al compimento degli CP_2
atti necessari per la formalizzazione del trasferimento della proprietà della vettura a nome esclusivo del sig. senza nulla avere a pretendere per detto trasferimento. Si precisa sin d'ora che il Parte_1
sig. si assume in via esclusiva ogni responsabilità inerente la conduzione e gestione del Parte_1
veicolo.
6) Dare atto che i coniugi, laddove fosse necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente autorizzandosi reciprocamente.
7) Spese di lite compensate tra le Parti.
8) Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DE SA (BS), in data 17.11.2007, iscritto al n.
7, parte I, anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nato il figlio (in data 30.8.2003). Per_1 La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 9.6.2022, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza presidenziale del 20.12.2023 le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e, disposto il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio a domanda congiunta, la causa è stata rimessa al Collegio ai fini dell'adozione della sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1, e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.1.2024.
Il Presidente estensore
Claudia Gheri Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n. 209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3025/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, in via Parte_1 C.F._1
Solferino n 6, presso lo studio dell'Avv. D'ARGENZIO INES ANNA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, in via Controparte_1 C.F._2
Solferino n.10, presso lo studio dell'Avv. ARICI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 20.12.2023 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Voglia il Tribunale adito, preso atto della volontà delle parti, trasformare il presente giudizio, originariamente radicato come divorzio giudiziale, in consensuale e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a DE SA (BS) il17.11.2007, iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo comune al n. 7, Parte I, Anno 2007, tra il IG. , nato Parte_1
il 16.11.1961 ad Averara (BG) e la IGnora , nata a [...] in data [...]; Controparte_1
2) Disporre a carico del IG. il versamento della somma di euro 800,00 Parte_1
(ottocento/00) a favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile per il Controparte_1
Org_ mantenimento del coniuge, oltre alla rivalutazione degli indici come prevista per legge, con onere in capo alla signora di inviare comunicazione scritta al IG. al maturare in CP_1 Parte_1
capo alla medesima del diritto alla pensione e dell'entità della percipienda somma;
3) Disporre a carico del IG. il mantenimento ordinario, integrale e diretto, del Parte_1
figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale di Brescia, con conseguente revoca da novembre 2022 (data di trasferimento del figlio dall'abitazione materna a quella paterna) dell'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre assegno di mantenimento del figlio, determinato in sede di Separazione nell'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione annuale Org_ secondo gli indici
4) Confermare quanto già disposto in sede di separazione in merito alla assegnazione della casa coniugale, comprensiva del mobilio, a favore della IG.ra , proprietaria in via Controparte_1
esclusiva.
5) L'autovettura targata FE164MZ in comproprietà tra i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. , il quale si obbliga ad acquisirne la proprietà esclusiva con ogni onere Parte_1
a suo carico;
a semplice richiesta del Ricorrente, la IGnora presterà al compimento degli CP_2
atti necessari per la formalizzazione del trasferimento della proprietà della vettura a nome esclusivo del sig. senza nulla avere a pretendere per detto trasferimento. Si precisa sin d'ora che il Parte_1
sig. si assume in via esclusiva ogni responsabilità inerente la conduzione e gestione del Parte_1
veicolo.
6) Dare atto che i coniugi, laddove fosse necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente autorizzandosi reciprocamente.
7) Spese di lite compensate tra le Parti.
8) Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DE SA (BS), in data 17.11.2007, iscritto al n.
7, parte I, anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nato il figlio (in data 30.8.2003). Per_1 La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 9.6.2022, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza presidenziale del 20.12.2023 le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e, disposto il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio a domanda congiunta, la causa è stata rimessa al Collegio ai fini dell'adozione della sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1, e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.1.2024.
Il Presidente estensore
Claudia Gheri Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n. 209