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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1246/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione;
TRA
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
p.i. ), elettivamente domiciliate a Lecce in via Lupiae CP_1 P.IVA_1
n. 34, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Della Torre, che le rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dalla funzionaria dell'Ufficio Sanzioni Antonella Pulimeno, in virtù di delega alla rappresentanza in giudizio in atti;
RESISTENTE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 iscritto l'11 febbraio 2021, società CP_1
autorizzata alla vendita di veicoli, e in qualità di legale Parte_1
rappresentante, proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione e di confisca n. 995/2020 emessa dalla Camera di Commercio di Lecce il 23/11/2020, con cui, sulla base di un verbale di contestazione n. UFF 1005630 del 15/9/2020, elevato dalla Polizia Stradale di Lecce, a carico di legale Parte_1
rappresentante della obbligata in solido, a seguito di un controllo CP_1 ispettivo effettuato presso l'unità locale della società sita nel Comune di Alessano, S.S.
275, in occasione del quale erano state rinvenute quattro autovetture in riparazione
(precisamente, una Mercedes targata FB273SW, una Nissan SH targata FN196RY
e due BMW targate FD626EA e FN074MJ), nonché attrezzatura idonea a tale attività, ritenuta accertata la violazione dell'art. 10, commi 5 e 6 del d.P.R. n. 558/99, sanzionata dall'art. 10, comma 2 della l. 122/92, ovverosia lo svolgimento di attività di autoriparazione in assenza di iscrizione all'apposito elenco del Registro delle imprese della Camera di commercio, era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.164,33 e disposta la confisca di una parte delle attrezzature e il dissequestro di altre ritenute strumentali all'esercizio dell'attività di commercio di autoveicoli;
nella specie, chiedevano la revoca del provvedimento di confisca, la sospensione dell'efficacia esecutiva e l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, eccependo, primariamente, la carenza di legittimazione passiva della CP_1 nonchè adducendo la possibilità, consentita dall'art. 6 della l. 5 febbraio 1992, n. 122, di effettuare interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione delle auto rinvenute, in quanto di proprietà della società, nonché l'inidoneità dei macchinari e degli strumenti sottoposti a sequestro ad identificare l'attività svolta come autoriparazione professionale.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, costituitasi in giudizio, sosteneva che gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione consentiti dall'art. 6 della l. 5 febbraio 1992, n. 122 sono esclusivamente quelli indicati in modo tassativo dall'art. 1, comma 2, della medesima legge (ovverosia, attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento), pertanto incompatibili con il rinvenimento nei locali della di auto smontate, prive CP_1
di alcune parti di carrozzeria e di motore, di cui una posizionata su un ponte meccanico di sollevazione;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza opposta e compensazione delle spese di lite.
Con verbale di udienza con trattazione scritta del 30 novembre 2021 il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
Nella fase istruttoria sono stati escussi i testimoni ammessi.
All'udienza tenutasi il 26 febbraio 2025, il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, è, senza dubbio, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in quanto, correttamente, previa contestazione CP_1
immediata della violazione nei confronti del trasgressore, ovverosia di Pt_1 [...]
la quale apponeva sul verbale una duplice firma, dapprima, nella qualità Parte_1 suddetta e, di seguito, nel rigo sottostante, di legale rappresentante dell'obbligato in solido (art. 14 del d.P.R.), l'ordinanza - ingiunzione opposta indica come destinataria diretta con estensione, in qualità di obbligata in solido, alla Parte_1
società di cui la medesima è legale rappresentante, in conformità con quanto sancito dall'art. 6, comma 3 del d.P.R. n. 689/1981, in virtù del quale: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel merito, occorre, innanzitutto, rilevare che ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.P.R.
14 dicembre 1999 n. 558, fondamento normativo della irrogata sanzione amministrativa, “Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima 5 febbraio 1992 n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
La ratio della norma è evidente e meritevole di tutela, ovverosia assicurare che l'attività di autoriparazione, nell'ambito di un controllo delle condizioni di sicurezza in cui dovrebbe svolgersi la circolazione dei veicoli su strada, sia esercitata solo da soggetti aventi i requisiti tecnici richiesti dalla legge e professionalmente abilitati.
Nella specie, è certo e documentalmente attestato dalla visura camerale allegata in atti che l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modificazioni non è inclusa nel novero delle attività dichiarate e elencate come oggetto sociale di cui deve ritenersi consentita, esclusivamente, in osservanza CP_1 dell'art. 6 della legge 1992 n. 122, in qualità di intestataria delle vetture rinvenute di cui innanzi, attività di intervento sulle medesime di ordinaria e minuta riparazione.
Pertanto, la controversia è meramente incentrata sulla esorbitanza o meno delle attrezzature e, in generale, del contesto lavorativo riscontrato con l'esercizio delle sole attività consentite.
Ebbene, premesso, quanto alla circostanza di fatto costituita dalla presenza in sede di vetture smontate, che il testimone è stato erroneamente sentito su Testimone_1
capitoli (lett. a, b e c) non ammessi con ordinanza istruttoria del 30 novembre 2021, in quanto richiedenti prova documentale, la dichiarazione dallo stesso resa, secondo cui le vetture rinvenute in detto stato sarebbero state così acquistate, è, comunque, rimasta priva di riscontro oggettivo, ritenuto necessario anche in considerazione della sua veste di titolare dell'autosalone, essendovi in atti esclusivamente i certificati PRA attestanti i trasferimenti di proprietà compiuti da terzi in favore di e non CP_1
essendo, invece, stata fornita prova della consegna del veicolo nelle inusuali condizioni riferite e delle ragioni giustificative della stessa.
Al contrario, significativo il rinvenimento in loco di un ponte elevatore meccanico, su cui era posizionata la vettura Mercedes targata FB273SW, la dichiarazione resa dal testimone (v. verbale di udienza del 7 marzo 2024), il quale Tes_2 Parte_2
confermava lo stato dei luoghi di cui al verbale, nonché di aver ivi trovato Persona_1
intento a lavorare sul ponte suddetto, si è rivelata dirimente, stante il coerente riscontro esterno alla fase istruttoria orale svoltasi nel giudizio in oggetto, costituito dalle informazioni rese da medesimo, dipendente di , sentito dagli Ufficiali di Per_1 CP_1
P.G. ex art. 13 comma 1 della l. n. 689/1981, il quale, come emerge da allegato verbale, affermava di ivi lavorare da anni come venditore, ma, sostenendo di essere competente, di svolgere di fatto anche attività di meccanico e di elettrauto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Passando alle spese processuali, premesso che la Camera di Commercio si è costituita in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato, si osserva che ove la pubblica amministrazione si sia difesa, come in concreto, a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, alla medesima sono riconoscibili esclusivamente le spese vive debitamente documentate in apposita nota, mentre è escluso il pagamento del compenso professionale forense (cfr. Cass., sez. II, 27 agosto 2007 n. 18066), tenuto conto che la medesima chiedeva, in comparsa di costituzione, la compensazione, esse si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni
[...]
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza - ingiunzione n. 2020/995 emessa dalla Camera di Commercio di Lecce il 23/11/2020;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Lecce, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.
Roberta Loporchio.