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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 744/2022
promossa da:
(c.f. e p. i.v.a. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Orvieto (TR), piazza della Repubblica n. 21, in persona del procuratore speciale dott.
munito dei poteri in forza di delibera del Consiglio di Controparte_1 amministrazione di AN Popolare di Bari s.p.a. del 21.4.2022 ed in forza della procura speciale rilasciata in data 25.7.2013, a ministero del Notaio dott.ssa rep. Persona_1
n. 4530, racc. n. 3331 (cfr. ALL. A.1, B, C), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla busta di deposito telematico dell'atto di appello, dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Aurelio Tricoli in Terni (TR), via
Rinascita 8
appellante contro
c.f.: , e , c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
, entrambi n.q. di unici eredi di deceduto il C.F._2 Persona_2
10/12/21, elettivamente domiciliati, anche telematicamente, in via della Palazzina n. 237 presso lo studio dell'Avv. Sante Zampolini del foro di Viterbo, che li rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Paolo Zampolini del foro di
Viterbo, in virtù di procura alle liti sottoscritta in data 31.1.2023
appellati e appellanti n via incidentale
Oggetto: azione di accertamento di nullità di contratto di intermediazione finanziaria
e dei singoli contratti di investimento;
condanna al risarcimento dei danni.
Conclusioni delle parti
Come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Parte La (da ora in poi anche solo ) ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 76/2022, pubblicata il 18.10.2022, che l'ha condannata a pagare a la somma di € 93.430,40, oltre Controparte_4 rivalutazione monetaria a far tempo dal 3.12.2014, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento dell'intermediaria nell'esecuzione di un'operazione finanziaria consistente nell'acquisto di azioni della Part AN Polare di Bari s.p.a. (da ora in poi anche solo ).
Col primo motivo, rubricato “violazione degli articoli 1218, e 1223 cod. civ., nonché degli articoli 39 e 40 reg. consob 16190/2007; errata ricostruzione in fatto ed errata/omessa valutazione di prove documentali e testimoniali”, ha censurato la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe da un lato violato gli articoli 39 e 41 del Regolamento n. 16190/2007
(emanato dalla successivamente al recepimento in Italia della direttiva MiFID), CP_5 dall'altro lato errato nella ricostruzione in fatto e nella valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in corso di causa, anche in violazione dell'art. 116
c.p.c.. Ha precisato il motivo sostenendo che la sentenza sarebbe erronea: a) nella parte in cui ha rilevato la mancanza di una profilatura del cliente contestuale alla conclusione del contratto quadro di investimento del 2011 per violazione dell'art. 39 Reg. 16190/2007 e CP_5 ha omesso o errato la valutazione di prove avendo la CRO raccolto correttamente le informazioni relative al profilo finanziario di ed ai propri obiettivi di CP_3 investimento ed eseguito i diversi ordini di investimento sempre e solo sulla base del questionario MiFID previamente compilato e sottoscritto da costui il 28.8.2012, che Part avrebbe retto le successive operazioni di investimento nei titoli eseguite dal cliente il 10.7.2013 e il 3.12.2014, questionario compilato sì successivamente al contratto quadro del 2011, ma prima delle operazioni di investimento, e, quindi, in modo conforme all'art. 39 del menzionato regolamento che non richiederebbe la contestualità CP_5 tra profilatura e stipula del contratto quadro, rispondendo ad un criterio di diligenza che le informazioni raccolte vengano aggiornate anche successivamente alla stipula del contratto quadro; b) nella parte in cui ha rilevato la presunta inattendibilità del questionario di profilatura del 28.8.2012 e ha omesso o errato la valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite perché: la sottoscrizione non era stata formalmente disconosciuta dal cliente che si era limitato ad affermare la presunta “contraddittorietà” fra il 3 questionario del 2012 ed il successivo questionario del 2015; non era stato considerato che l'ultima pagina del questionario reca una duplice sottoscrizione di che CP_3 assumerebbe valenza e significato rispetto alle precedenti pagine numerate (in alto a destra) di cui si compone in modo logicamente inscindibile il documento;
la propensione dell'attore alla speculazione su investimenti di natura finanziaria emergerebbe dagli estratti conto corrente e titoli in atti nei quali si dà evidenza che non solo era abituato ad investire in titoli a lunghissimo termine, con i rischi che ciò comporta (in particolare sotto l'aspetto della variabilità nel tempo del loro controvalore), ma che era un attento osservatore degli sviluppi del prezzo dei propri investimenti tanto è vero che l'investimento in titoli BTP era stato più volte liquidato anticipatamente ottenendo ottime plusvalenze;
i BTP acquistati da non erano CP_3 investimenti di natura conservativa ma investimenti a lunghissima scadenza
(addirittura 2026, 2027 e 2044) caratterizzati da rischio alto, data l'enorme esposizione a rischio di variabilità dei tassi di interesse nel lungo periodo, tant'è che tali titoli erano stati annotati nell'estratto conto titoli dell'attore con grado di rischio “alto” e non basso;
era stato totalmente omesso nella sentenza, che l'investitore possedesse una particolare padronanza nel settore degli investimenti, detenendo un portafoglio diversificato fra diverse tipologie di titoli, ivi inclusi titoli ad alto rischio;
l'errore nella valutazione del materiale istruttorio sarebbe duplice essendo state disattese sia le risultanze dell'estratto conto titoli sia la deposizione resa sul punto da una teste, che avrebbe confermato la propensione di verso operazioni finanziarie ad alto rischio;
il CP_3 questionario di profilatura redatto a fine anno 2015 in cui il profilo di rischio si era ridotto a “medio” era irrilevante perché posteriore rispetto agli investimenti nei titoli Part
, eseguiti fra il 2013 ed il dicembre 2014 e comunque anche in quello del 2015
l'investitore esponeva una situazione finanziaria “alta”, ed un'esperienza finanziaria medioalta;
il mutamento del profilo di rischio dell'investitore non sarebbe una incongruenza nella profilatura ma semmai un aggiornamento della precedente profilatura per tenere conto delle sopravvenute nuove esigenze di investimento in ragione del possibile mutamento degli obiettivi; c) nella parte in cui ha ritenuto omessa la segnalazione di “non appropriatezza” dell'operazione di acquisto di azioni bpb eseguita in data
3.12.2014 sostenendo che nessuna segnalazione di “inappropriatezza” era dovuta dalla Part AN dal momento che l'acquisto di azioni eseguito dall'attore il 3.12.2014 Part (allorquando il titolo era caratterizzato da rischio “medio”) risultava senz'altro adeguato al suo profilo di rischio e all'esperienza finanziaria pregressa maturata, in
4 conformità con quanto previsto dall'art. 40 Reg. 16190/200710; dall'analisi del CP_5 questionario di profilatura compilato il 28.8.2012 emergerebbe che l'attore ha reso dichiarazioni coerenti con gli acquisti azionari de quibus, atteso che avrebbe coerentemente dichiarato di avere, quale obiettivo di investimento, “la crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore”
e di essere disposto a perdere “anche una parte consistente del capitale investito”, dichiarazioni che rispecchierebbero una tolleranza al rischio quantomeno media-alta e di voler “operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni)”, così rivelando di avere un orizzonte temporale dell'investimento di lungo periodo, coerente con l'acquisto di titoli soggetti al rischio di liquidità, di non essere l'inesperto e sprovveduto investitore come oggi vorrebbe apparire e di effettuare fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre per importi compresi tra € 10.000,00 ed € 50.000,00 a dimostrazione della considerevole operatività finanziaria;
l'investimento era stato diversificato fra azioni, BTP ed obbligazioni in modo da creare un portafoglio bilanciato fra titoli di capitale e di debito con un patrimonio complessivo compreso tra 200.000,00
e i 500.000,00 Euro sicché l'investimento era perfettamente compatibile anche sotto il Part profilo dimensionale;
l'acquisto delle azioni in data 3.12.2014 era dunque adeguato al suo profilo finanziario, in ragione delle risposte rese in sede di profilatura in merito ai propri obiettivi di investimento (di natura speculativa), alla propria dichiarata esperienza finanziaria pregressa, nonché in ordine alla propria situazione patrimoniale ed orizzonte temporale di investimento;
essa aveva riposto affidamento in tali dichiarazioni perché al momento della profilatura nell'agosto 2012 non disponeva di alcun elemento per dubitare della correttezza e della veridicità delle risposte da lui rese che riflettevano l'operatività pregressa in strumenti finanziari (BTP) caratterizzati da elevato grado di rischio;
in precedenza merito alle obbligazioni non aveva CP_6 sollevato alcuna contestazione né formulato alcuna domanda posto che tali titoli erano stati venduti e/o rimborsati a fine prestito e avevano fruttato consistenti cedole come risultante dall'estratto del conto corrente di corrispondenza;
d) nella parte in cui ha omesso di considerare che al momento dell'acquisto delle azioni bpb eseguito dall'attore in data
3.12.2014, l'azione bpb era caratterizzata da rischio “medio” sostenendo vi sarebbe stata una svista nell'avere ritenuto “non appropriato” l'investimento del 3.12.2014, omettendo di Part valutare che: aveva ad oggetto i medesimi titoli azionari che l'attore aveva già acquistato nel luglio 2013 e era stato illogico e contraddittorio ritenere adeguato l'investimento eseguito nel 2013 ed inadeguato l'investimento eseguito nel 2014, 5 sebbene si trattasse degli stessi titoli acquistati in due tranches; nel dicembre 2014, Part l'azione era caratterizzata da rischio “medio”, ovvero inferiore rispetto a quello
“medio-alto” risultante dal questionario di profilatura compilato dall'attore nell'agosto Part 2012; gli strumenti finanziari (e, in particolare le azioni) non presentavano, nel dicembre 2014, lo stesso indice di rischiosità attualmente esistente, soprattutto con riguardo al grado di liquidità delle stesse che si sarebbe ridotto soltanto di recente;
le Part aste di titoli determinavano volumi di scambio considerevoli, con conseguente liquidabilità del titolo entro 90 giorni dall'ordine di vendita;
successivamente, nel mese di luglio del 2015, la AN, preso atto della sopravvenuta contrazione degli scambi Part delle azioni , ha comunicato a tutti i propri clienti la natura illiquida delle azioni di emissione della capogruppo e l'incremento del profilo di rischio in medio-alto, costituendo ciò la verificazione di un rischio che era stato rappresentato a in CP_3 occasione di ciascun investimento.
Col secondo motivo di appello ha censurato la sentenza per “erroneità nella parte in Parte cui ha accertato la violazione, da parte di , degli obblighi informativi in merito ai fattori Part rischio delle azioni sostenendo che risulterebbe manifestamente erronea traducendosi da un lato in un'omessa valutazione delle evidenze documentali acquisiste in corso di causa, dall'altro lato in un'omessa valutazione delle prove testimoniali. Ha dedotto che: non si comprenderebbe come la pubblicazione del prospetto informativo avvenuta il 21.11.2014 possa avere “inficiato” la possibilità della sua lettura da parte dell'investitore, dal momento che questi ha, peraltro, dichiarato, nella relativa scheda di adesione, da lui sottoscritta il 3.12.2014, di “essere a conoscenza” dell'avvenuta approvazione in data 21.11.2014 del prospetto informativo relativo Part all'operazione di aumento di capitale sociale di , di “essere a conoscenza” che le copie del prospetto erano disponibili presso qualunque filiale, oltre che sul sito internet dell'emittente, e di “avere esaminato” i fattori di rischio indicati nel prospetto al capitolo
4; l'attore non aveva dedotto di non avere avuto a disposizione un tempo sufficiente per la comprensione del prospetto, sicché vi sarebbe anche un vizio di ultrapetizione;
Parte l'istruttoria orale espletata in primo grado avrebbe permesso di chiarire che la non si era limitata alla consegna del prospetto informativo 2014, ma aveva anche diligentemente illustrato oralmente all'investitore, per mezzo dei propri preposti, i Part principali fattori di rischiosità connessi alla sottoscrizione delle azioni osservando l'obbligo di corretta informazione prevista dall'art. 21 TUF;
la CRO in conformità alla 6 Comunicazione del 2.3.2009, avrebbe reso un'informativa sul fair value dei titoli CP_5 azionari detenuti in portafoglio, trasmettendo all'investitore, con cadenza semestrale, gli estratti conto titoli recanti: i) la descrizione dello strumento finanziario acquistato;
ii) la quantità/il valore nominale delle azioni, iii) la c.d. “quotazione” (ossia il valore aggiornato del titolo), che “nel caso di titoli illiquidi si intende espressa al fair value”, e iv) il relativo controvalore in euro in cui era riportata anche la variazione del grado di rischio Part dell'azione intervenuta nel dicembre 2015; in seguito al passaggio al sistema di Parte Part negoziazione Hi-Mtf, aveva informato che le azioni potevano essere CP_3 vendute ad un prezzo unitario liberamente scelto dal cliente, in un range determinato, che è stato successivamente aggiornato mediante comunicazione sul sito internet di Part ; il principio di auto responsabilità sembrerebbe essere stato correttamente applicato dal Tribunale in riferimento al primo degli investimenti, eseguito nel luglio
2013, ma non al secondo investimento del dicembre 2014.
Col terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223
c.c. e omessa pronuncia in punto di nesso causale tra il presunto inadempimento e il danno;
riproposizione della domanda svolta in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, ha criticato la sentenza sostenendo che: non sussiste il nesso causale perché non risulterebbe alcuna allegazione, né dimostrazione del fatto che gli investimenti contestati in primo grado siano stati posti in essere da (su cui incombeva l'onere probatorio) quale CP_3 Parte conseguenza dell'asserito inadempimento della , sicché ha riproposto l'eccezione svolta in primo grado relativa all'assenza di nesso causale;
il primo Giudice dopo aver
“ravvisato l'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi informativi” in relazione al Part solo secondo investimento in azioni compiuto da sarebbe passato CP_3 direttamente alla quantificazione del danno, peraltro adottando un criterio di calcolo del tutto illogico e ultra petita.
Col quarto motivo di appello, rubricato “l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e contraddittorietà della sentenza in punto di pronuncia sul concorso colposo di nella causazione del danno”, ha criticato la pronuncia per non CP_3 aver accolto la propria eccezione relativa alla sussistenza del concorso di colpa dell'investitore nella causazione del preteso danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. avendo il Giudice sovrapposto, errando, due valutazioni ben diverse: (i) la valutazione della condotta del danneggiato posto in essere prima e al momento
7 dell'investimento del dicembre 2014; (ii) la valutazione della sua condotta successiva rispetto all'evento asseritamente lesivo, effettuata, tra l'altro, senza tener conto del fatto che l'ordine di vendita impartito da quest'ultimo, decaduto l'11.5.2018 per non aver incrociato una corrispondente proposta d'acquisto, non è stato più rinnovato;
il concorso colposo di deriverebbe dall'aver posto in essere l'investimento de quo CP_3 Parte in una situazione in cui: (i) la aveva preventivamente consegnato tutta la documentazione contrattuale ed informativa contenente l'indicazione dei rischi Part specifici dell'investimento in azioni;
(ii) l'investitore era perfettamente in grado di comprendere l'informativa ricevuta, anche alla luce del questionario di profilatura e ciò nonostante aveva deciso di porre in essere l'investimento; (iii) l'investitore aveva dichiarato di avere quale obiettivo di investimento, “la crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore” e di essere disposto a perdere “anche una parte consistente del capitale investito”, dichiarazioni affidanti in linea con l'operazione del 2014.
Col quinto motivo di appello, rubricato “vizio di ultra petizione ai sensi dell'art. 112
c.p.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno ultra petita e secondo un criterio del tutto illogico e ingiusto, omettendo altresì di detrarre i dividendi prescritti da , ha censurato la sentenza sostenendo che immotivatamente era stata disattesa CP_4 la sua domanda subordinata con la quale aveva chiesto che la quantificazione delle somme in ipotesi dovute a a titolo risarcitorio dovesse avvenire in un importo CP_3 Part pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'ordine di vendita Part impartito dall'attore al prezzo di € 7,50 per azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del giudizio. Ha poi contestato il vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. nella parte della pronuncia in cui da un lato è stata accolta - seppur parzialmente - la domanda risarcitoria formulata ex adverso, con la quale aveva chiesto, in via subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento CP_3 dei danni da lui subiti, pari alla differenza di prezzo tra l'acquisto e l'attuale valore medio delle azioni de quibus (€ 2,38)”, dall'altra ha quantificato il danno in misura pari alla differenza tra il capitale investito (107.758,00), e il valore delle azioni che l'investitore potrebbe ancora ritrarre attraverso la vendita sul mercato Hi-Mtf, valore, quest'ultimo, che sarebbe stato illegittimamente ridotto nella misura del 50% ai fini del calcolo, così andando oltre la domanda accolta, così determinando il danno asseritamente subìto da ultra petita, omettendo altresì di detrarre i dividendi CP_3 percepiti pur avendo in premesse riconosciuto la necessità di detrarli, nonché 8 riconoscendo la rivalutazione monetaria non domandata nemmeno sotto il profilo dell'esistenza di un ipotetico maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la quantificazione del danno tenendo conto delle censure critiche svolte.
Si sono costituiti e in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_2
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
[...]
In ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancanza di una profilatura del cliente contestuale alla conclusione del contratto quadro del 2011 hanno dedotto che: la CRO non vi aveva provveduto né in occasione della sottoscrizione del contratto quadro dell'11.1.2011, né successivamente, in quanto tale contratto, a pag. 2, indicherebbe solamente che il profilo di rischio di era “medio alto” e che tale CP_3 valutazione discendeva da un questionario di profilatura sottoscritto dall'investitore, mai prodotto in giudizio, sicché non sarebbe stato possibile verificare quali fossero stati gli elementi che avevano condotto l'intermediario nella valutazione di adeguatezza - ovvero alla capacità finanziaria del cliente e ai suoi obiettivi di investimento - ed appropriatezza, ovvero al livello di esperienza finanziaria maturata dal cliente;
neanche in seguito era stato assolto l'obbligo di profilatura del risparmiatore retail, se non tardivamente e in maniera incompleta e contraddittoria essendogli stato fatto sottoscrivere solamente il 18.12.2015 un “Questionario di Profilatura (MiFID)- Persone fisiche retail” a oltre un anno di distanza dall'acquisto delle 12.040 azioni BPM, avvenuto il 3.12.2014, e, quindi, a quasi cinque anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto quadro;
tale questionario non era stato oggetto di valutazione e di approfondimento da parte di in quanto il modello sarebbe stato firmato in CP_3 bianco (e solo nella pagina finale disgiunta dalle altre), e successivamente venne Parte riempito da impiegati della;
vi erano diverse incongruenze e contraddizioni sia Parte tra i due moduli prestampati (quello prodotto dal cliente e quello prodotto dalla ) anche nelle diverse propensioni di rischio del risparmiatore, sia tra il questionario del
28.8.2012 (propensione addirittura “medio alta”) e il questionario del 18.12.2015 (in cui il profilo di rischio si riduce a medio).
Tali considerazioni hanno reiterato in ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato l'inattendibilità del questionario di profilatura del 28.8.2012
9 aggiungendo che: per effetto dell'inadempimento all'obbligo di compiere la profilatura del cliente a era stato assegnato (con il questionario del 28.8.2012 e con quello CP_3 asseritamente redatto in occasione della sottoscrizione del contratto quadro dell'11.1.2011) un profilo di rischio medio alto del tutto sconnesso con l'attitudine del medesimo ad investire in prodotti finanziari a basso rischio;
la prova testimoniale della direttrice della filiale di Attigliano aveva confermato tale quadro riferendo che CP_3 aveva effettuato altri investimenti in “time deposit”, che non comportano rischi, e in Parte titoli di Stato, in cui il relativo capitale è garantito;
né la avrebbe effettivamente acquisito dal risparmiatore le informazioni necessarie circa la sua esperienza finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua attitudine al rischio;
(in CP_3 possesso di licenza di terza media) aveva conoscenze limitate nel settore degli investimenti finanziari e non aveva la capacità di seguire l'andamento delle azioni che aveva acquistato tramite aggiornamenti su riviste specializzate o siti internet che;
il riferimento al questionario di profilatura del 2015 era stato pertinente per rilevare le incongruenze e le lacune della precedente attività di profilatura del cliente asseritamente realizzata con il documento del 28.8.2012 e, dunque, funzionale a sottolineare l'inattendibilità di quest'ultimo questionario. Hanno sostenuto, circa la presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Part omessa la segnalazione di “non appropriatezza” dell'operazione di acquisto di azioni eseguita in data 3.12.2014, che: non era stato rispettato l'art. 40 del Reg. CP_5
16190/2007 come si evincerebbe dal compendio probatorio non essendo stato censito il profilo di rischio di l'intermediario non aveva, quindi, acquisito dal CP_3 risparmiatore le informazioni necessarie circa la sua esperienza finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento e la sua attitudine al rischio e se avesse effettivamente adempiuto agli obblighi inerenti la sua profilatura avrebbe verificato che era una persona con conoscenze assolutamente limitate nel settore e aveva un profilo conservativo e difensivo, sia per quanto riguarda le abitudini di investimento sia per la cultura finanziaria.
In ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare Part che al momento dell'acquisto delle azioni eseguito dall'attore in data 3.12.2014, l'azione Part
era caratterizzata da rischio “medio” hanno osservato che: a non doveva CP_3 Parte essere assegnato, nel 2012, il profilo di rischio medio alto e, di conseguenza, la non avrebbe dovuto sollecitarlo ad effettuare l'acquisto delle azioni illiquide e rischiose, Part Part 10 come quelle della;
non rileverebbe che le azioni , nell'anno 2012, fossero effettivamente caratterizzate dal rischio medio, atteso che la propensione al rischio di era bassa e l'acquisto di tali azioni non era un'operazione per lui adeguata;
la CP_3 Part qualificazione del prodotto a rischio medio operata dall'emittente , comunicata Parte dall'intermediario , sarebbe errata, posto che la qualificazione di rischio basso fino al 30.06.2012 e successivamente come medio per un prodotto illiquido, con una intrinseca difficoltà allo smobilizzo stante la non quotazione in borsa, sarebbe infondata come dimostrato da ciò, che prodotti del tutto analoghi proposti in vendita da altre
Banche sono classificati con grado di rischio sensibilmente più elevato, sicché la qualificazione operata non sarebbe attendibile;
sarebbe evidente, pertanto, la condotta negligente dell'intermediario che, invece di evidenziare i reali rischi del prodotto, lo avrebbe presentato in maniera distorta al fine di renderne più appetibile l'acquisto; vi erano state due decisioni della ossia la delibera n.20583 e la n.20722 del 2018, CP_5 Part che avevano sanzionato i responsabili di in relazione: a) alle carenze procedurali e alle irregolarità comportamentali nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti, alla mancata valorizzazione nell'ambito del giudizio di adeguatezza, di finanziamenti concessi dalla AN e finalizzati all'effettuazione di investimenti;
b) all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della AN (cd. “procedure per il pricing dell'azione”).
Sul secondo motivo di appello hanno osservato che: le prove avrebbero dato conferma dell'inadempimento delle obbligazioni informative in capo all'intermediario e della violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza, adeguatezza, atteso che l'obbligo informativo in fase di investimento si caratterizzerebbe per essere amplificato nel caso di operazioni aventi ad oggetto prodotti illiquidi, per di più in una situazione di conflitto di interessi, in quanto in tali casi la clientela si troverebbe a dover riporre massimo affidamento nell'assistenza dell'intermediario, il quale ha l'obbligo di inserire nei set informativi appositi confronti con prodotti semplici, noti e a basso rischio;
nella specie l'intermediario, senza la dovuta diligenza prevista, aveva caldeggiato le operazioni senza garantire la corretta informazione sulla tipologia di prodotto, né sotto il profilo della trasparenza al momento della consulenza, né ex post, risultando del tutto assente l'adempimento all'obbligo di trasmettere ai clienti, ai fini
11 della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni sulle reali caratteristiche del prodotto e sulle modalità di smobilizzo, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione;
l'intermediario non avrebbe specificato alcunché sulle difficoltà di smobilizzo dei prodotti nelle domande di sottoscrizione, dichiarando sempre al contrario una facile possibilità di liquidazione dei prodotti entro tre mesi;
gli obblighi informativi non sarebbero soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione da parte del cliente della formula “operazione non adeguata per tipologia” o dalla indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto o, altresì, dalla dichiarazione del cliente contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del “grado di rischiosità”; laddove il rischio di uno specifico prodotto finanziario non sia facilmente percepibile da un investitore non professionale, l'obbligo a carico dell'intermediario diviene più penetrante;
l'ordine di acquisto consigliato ha riguardato titoli illiquidi, caratteristica che rendeva di per sé difficoltosa la monetizzazione per il recupero della somma investita, circostanza ancora più grave per l'omessa e non corretta profilatura del cliente;
la mera dichiarazione da parte dell'attore di avere un profilo di rischio medio-alto non sarebbe sufficiente ad esimere l'intermediario dal rispetto in concreto degli obblighi di adeguatezza.
Rispetto all'obbligo informativo in costanza di rapporto hanno osservato che: anche volendo presuntivamente ammettere la correttezza della condotta di consulenza degli intermediari, i principi di diligenza e correttezza di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c. e al regolamento dovrebbero permeare anche la fase dell'esecuzione del contratto CP_5 di intermediazione;
anche un eventuale adempimento dei principi informativi a monte non poteva sollevare gli intermediari dall'obbligo di avvisare il proprio cliente dell'incrementato grado di rischio, circostanza tanto più evidente ove si consideri che Parte Part l'intermediario è stato , la quale, essendo controllata da , e, dunque, in evidente conflitto di interessi, era a conoscenza della situazione economica dell'emittente con il blocco delle vendite a decorrere dal luglio 2015 e soprattutto delle difficoltà crescenti di smobilizzo delle azioni.
12 Rispetto al terzo motivo di appello hanno dedotto che: nel caso in cui l'investitore compia un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ex art. 29 del Reg. n.11522 del 1998 allorché quest'ultimo, CP_5 valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e ciò nonostante l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto in cui abbia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
in caso di contestazione del cliente circa l'omissione di specifiche informazioni, graverebbe sull'intermediario l'onere di provare che, invece, quelle informazioni erano state fornite, o che non fossero dovute;
dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturirebbe una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario che non consisterebbe nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore; a fronte dei suddetti inadempimenti non sarebbe stata superata la presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio subito mediante la necessaria prova contraria.
Rispetto al quarto motivo hanno dedotto l'esclusione del concorso colposo, ex art. 1227 c.c., di nel danno subito non rientrando in alcuna delle categorie di CP_4 investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore.
In ordine al quinto motivo, relativo al quantum del risarcimento liquidato, pari a €.
93.430,40, hanno sostenuto che il danno sarebbe stato liquidato correttamente. Hanno infine proposto appello incidentale sulle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti formulate nelle note predisposte per l'udienza del 19.9.2024, all'esito del deposto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Partendo dal primo motivo di appello si premette che la domanda di risarcimento dei danni originariamente riguarda la responsabilità contrattuale della banca intermediaria in relazione alla sottoscrizione dell'ordine di investimento in data
3.12.2014 e si fonda sulla violazione dei doveri di informazione attivi e passivi da parte 13 dell'intermediario sia nel momento della stipulazione del contratto quadro (che nella fattispecie viene in considerazione per verificare il corretto adempimento degli obblighi propedeutici alla stipulazione del singolo ordine di acquisto), sia in quello della concreta sottoscrizione dell'ordine di acquisto di azioni in oggetto, che costituisce esecuzione del contratto quadro, sia, infine, nella fase di esecuzione del singolo ordine di acquisto, eventualmente sotto il profilo dell'informativa del mutamento del valore dei titoli acquistati al fine consentire il disinvestimento.
Nella fase precedente la stipulazione del contratto quadro vi è l'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo concernente, tra l'altro, i rischi generali di investimento in strumenti finanziari e l'obbligo di acquisire le informazioni concernenti la situazione finanziaria del cliente (c.d. profilatura), che può venire in rilievo sia sotto l'aspetto del dovere di lealtà e correttezza nelle trattative precontrattuali, sia nella fase successiva sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi propedeutici al singolo acquisto, mentre nella fase successiva vengono in rilievo gli obblighi finalizzati alla corretta esecuzione dello stesso contratto quadro, ovvero quelli diretti a mettere il cliente in condizioni di effettuare scelte informate e consapevoli non solo nel momento della sottoscrizione ma anche durante l'esecuzione degli stessi in conformità alla comunicazione n. DIN/9019104 del 2.3.2009 e all'art. 56 reg. CP_5
n. 16190/2007 anche in ordine alla responsabilità da mancato disinvestimento CP_5 ex art. 36, comma 6, reg. 16190/2007.
L'art. 39 del Regolamento 16190/2007, con specifico riguardo ai servizi di CP_5 investimento, prevede il dovere dell'intermediario di acquisire informazioni dal proprio cliente sulla: a) “conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio;
b) sulla sua situazione finanziaria;
c) sugli obiettivi di investimento”, potendo “fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Parte Nella fattispecie in oggetto sostiene la di aver raccolto le informazioni relative al profilo finanziario di ed ai propri obiettivi di investimento, sennonché l'ha CP_3 fatto non contestualmente alla sottoscrizione del contrato quadro in data 11.1.2011, bensì successivamente, in data 28.8.212, ancorché prima dell'ordine di acquisto in data
3.12.2014 e di quello in data 10.7.2013, quest'ultimo non oggetto di causa.
Posto che dalla lettura del cennato art. 39 non si ricava in alcun modo la necessità 14 della dedotta contestualità della profilatura del cliente, sotto il profilo meramente temporale l'adempimento deve ritenersi corretto, essendo intervenuto comunque Parte prima del “suggerimento” o asserito “caldeggiamento”, da parte della , dell'acquisto in contestazione, al quale era oggettivamente funzionale essendo diretta ad individuare gli strumenti finanziari adatti e adeguati alle specifiche caratteristiche del cliente e ai suoi obiettivi di investimento.
La circostanza è stata confermata dalla teste , la quale, escussa all'udienza Tes_1 del 20.10.2020, ha riferito dell'avvenuta profilatura del cliente al momento dell'acquisto.
Benché fosse dipendente della AN (direttrice della filiale di Attigliano) all'epoca dell'operazione di investimento de qua non vi è ragione di ritenerla non attendibile in ragione della linearità e coerenza delle sue dichiarazioni e soprattutto del fatto che non si riscontrano elementi di segno contrario acquisiti al giudizio, e, anzi, controvertendo le parti, come s'è detto, solo sulla necessità della contestualità rispetto alla sottoscrizione del contratto quadro.
Rispetto all'attendibilità del suddetto questionario di profilatura in data 28.8.2012 deve osservarsi che se da un lato non è stata disconosciuta la sottoscrizione, purtuttavia è stata evidenziata dall'altro l'apposizione della firma su foglio in bianco e solo nell'ultima pagina del modulo prestampato e la successiva asserita compilazione da parte di dipendenti della banca, nonché la contraddittorietà del suo contenuto rispetto a quello del 2015 (questionario di profilatura MiFID). Sotto il primo profilo gli appellati non hanno però aggiunto che il riempimento avvenne “contra pacta“, cioè abusando del biancosegno, o trasformando il documento in un atto completamente diverso da quello concordato (absque pactis), bensì, più precisamente, soltanto la mancanza di valutazione e approfondimento da parte di ciò che rende il rilievo - a prescindere dalla CP_3 verifica della disgiunzione o congiunzione del foglio sottoscritto col resto del documento – di per sé irrilevante richiamando implicitamente un suo atteggiamento all'evidenza colposo sotto il profilo della non accortezza o della grave negligenza nell'esame del contenuto della scrittura prima di vergare la firma.
La contraddittorietà tra le risposte contenute nei due questionari ad un primo approccio sembrerebbe perdere poi consistenza perché ai nostri fini è rilevante solo quello antecedente all'operazione del 2014. Tuttavia, poiché è evidentemente fondata la censura di contraddittorietà intrinseca tra le risposte alle domande n. 2, 3 e 4 del
15 questionario del 2012, nelle quali viene risposto alla stessa maniera rispetto a tre situazione temporali del tutto diverse e incompatibili, ad una più attenta lettura si evidenzia in modo eclatante la superficialità e lacunosità con cui la profilatura è stata eseguita, e allora balza agli occhi il fatto che nel questionario di aggiornamento del
18.12.2015 la propensione al rischio è stata individuata come “media”, mentre in quello del 2012 come “medio alta”, ciò che è contraddittorio perché nella pacifica permanenza della consistenza, entità e caratteristiche del patrimonio del cliente, non risultando allegato tampoco provato di esservi state variazioni consistenti, le sue conoscenze ed sperienze sui mercati e sul settore degli investimenti sui prodotti finanziari possono essere rimaste identiche o eventualmente aumentate ma non possono essere ovviamente diminuite.
Se ne trae l'inattendibilità oggettiva della profilatura del 2012 per palese contraddittorietà con quella successiva e la sua conseguente inidoneità a costituire tecnicamente il necessario presupposto l'acquisto del 3.12.2014. Tale conclusione trova conforto istruttorio sia negli estratti conto e nel dossier titoli acquisiti al giudizio sia Parte nelle dichiarazioni della direttrice della filiale di Attigliano della , conformi al dato documentale ricavabile dai cennati documenti, la quale ha riferito che aveva CP_3 effettuato anche altri investimenti in “time deposit” e in titoli di stato a lungo periodo, operazioni che nel primo caso non comportano rischi di perdita del capitale, e nel secondo il capitale è garantito perché la perdita dello stesso può avvenire soltanto nel caso, notoriamente rarissimo, di default dell'ente statale emittente, gli interessi sono prestabiliti e costanti nel tempo, sicché essi, che, seppure diversificati, sono agevolmente definibili investimenti a basso rischio anche ove si caratterizzino, come nl caso in esame, per scadenza trentennale (2026 e 2044). Ne segue che da ciò non può certo trarsi coerentemente di per sé l'individuazione di un profilo di rischio “medio alto” del cliente, che presuppone un portafoglio con titoli con alto rischio di perdita, anche integrale del capitale, a fronte della possibilità di ingenti guadagni al verificarsi di condizioni non sempre prevedibili in anticipo, la cui gestione richiede una particolare cultura in ordine alle sofisticate dinamiche dei mercati finanziari e la padronanza del settore degli investimenti.
Parte Ne segue che non vi è prova che la abbia acquisito con il dovuto rigore e serietà da le informazioni necessarie circa la sua effettiva esperienza CP_3 finanziaria, i suoi effettivi obiettivi di investimento e la sua precisa propensione al
16 rischio, passaggi indispensabili per effettuare la valutazione di adeguatezza dell'investimento proposto sia sotto il profilo della capacità di sopportare il rischio Part connesso alla specifica operazione di acquisto delle azioni della sia sotto il profilo dell'indispensabile esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla stessa, condotta che, nel caso di specie, ha avuto sicuramente un'immediata ricaduta sulla dinamica dell'operazione ad elevato rischio, trattandosi di azioni illiquide, ovvero non quotate in borsa, ma vendibili sono all'interno del sistema di negoziazione dell'emittente, e, quindi, a rischio elevato per la loro intrinseca difficoltà di smobilizzo nel caso di sopravvenute imprevedibili criticità dell'emittente, in quanto è pacifico che era in possesso soltanto della licenza di terza media, sicché è ragionevole CP_3 presumere, in difetto di adeguata prova contraria, avesse conoscenze nel settore finanziario del tutto limitate.
E a fronte di tale difetto di profilatura non ha neanche concreta utilità indagare se Part le azioni al momento della loro sottoscrizione da parte di fossero CP_3 caratterizzate ancora da rischio medio, come sostiene l'appellante, perché, anche ad ammettersi una parvenza di fondatezza dell'assunto - esclusa viceversa in radice proprio dalla illiquidità delle azioni - manca, in ogni caso, l'individuazione dell'indispensabile parametro di confronto per verificare l'adeguatezza del prodotto rispetto alle qualità dell'investitore che ci occupa , ovvero la formale individuazione del concreto livello di propensione al rischio del cliente. Si intende rimarcare che l'obbligo normativo di profilatura non è correlato soltanto al livello di rischio dell'investimento e, quindi, non è comunque escluso nel caso di rischio medio del prodotto oggetto di investimento.
Non vi è invece alcuna prova di un comportamento ancora più scorretto Parte dell'intermediaria, ovvero che la invece di rappresentare i rischi del prodotto all'investitore lo abbia presentato dolosamente in maniera distorta al fine di rendere più appetibile l'acquisto.
Non hanno poi alcuna rilevanza per la decisione della controversia le due decisioni della adottate con le delibere n. 20583 e 20722 del 2018 perché hanno avuto ad CP_5 oggetto irregolarità comportamentali, nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, nonché per la determinazione del prezzo, della Part
, che non è parte del giudizio, non già della Pt_2
In conclusione, la contraddittorietà e l'inattendibilità della profilatura del 28.8.2012 17
è sufficiente per disattendere il primo motivo di appello e come vedremo ha incidenza decisiva anche nella valutazione degli altri motivi.
Rispetto al secondo motivo di appello (che comunque è assorbito dal primo, come si vedrà in seguito), giova premettere che per verificare l'asserito inadempimento dell'informativa e l'eventuale inadeguatezza dell'ordine di acquisto, intervenuto nel dicembre 2014, non deve farsi riferimento alla disciplina di cui al Regolamento CP_5
n. 11522 del 1998 perché abrogato dalle modifiche al T.U.F. introdotte dal d.lgs. n.
164/2007 di attuazione della direttiva 2004/39/Cc (c.d. direttiva MiFID) e dall'art. 113, 7° comma, del regolamento attuativo n. 16190 del 29.10.2007, bensì a quest'ultima disciplina nel testo vigente in data antecedente alla sostituzione, avvenuta col d.lgs. n.
129/2017, di attuazione della direttiva Mifid II, e col Reg. n. 20307 del 15 febbraio CP_5
2018. E allora si deve considerare che ai sensi degli artt. 27 e 34 del regolamento n.
16190/2007 le informazioni indirizzate dagli intermediari ai clienti potevano essere fornite in formato standardizzato e, in particolare, su supporto duraturo o cartaceo e la disciplina MiFID faceva riferimento non tanto alla fornitura di informazioni specifiche in relazione alla singola operazione di investimento, come previsto in precedenza dall'art. 28 del reg. 11522/1998, bensì ad un sistema di informazioni generali su supporto durevole e sul cardine del profilo finanziario ex art. 31 reg. 16190/2007, sul quale si innestavano in genere i profili di adeguatezza per i servizi di consulenza e di gestione del portafoglio e di appropriatezza per gli altri contratti.
Ne risulta infondata, pertanto, già in tessi la doglianza degli appellati secondo cui
“è risultato del tutto assente l'adempimento all'obbligo di trasmettere ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento informazioni in merito alle reali caratteristiche del prodotto ed in particolare alle modalità di smobilizzo con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione”. Invero, è provata non solo la consegna al cliente, da parte della AN intermediaria, dei documenti informativi dei servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, degli strumenti finanziari e delle strategie di investimento proposte, ma la teste , escussa all'udienza del Tes_1
20.10.2022, ha anche riferito che sia lei sia gli altri preposti alla filiale avevano Part
“specificamente illustrato a tutti i clienti interessati alla sottoscrizione di azioni , ivi incluso il sig. le informazioni relative alle caratteristiche e ai profili di rischio delle stesse, così CP_3
18 come riportate, peraltro, nei vari documenti informativi consegnati ai clienti” precisando che, oltre al prospetto informativo, avevano consegnato la “scheda prodotto” e la “scheda adesione” e avevano informato “in merito al fatto che si trattava di titoli non quotati su mercati regolamentati”.
E', dunque, provato che l'obbligo informativo è stato assolto dalla AN intermediaria ben oltre la previsione della normativa all'epoca vigente che, come s'è visto, non imponeva informazioni specifiche (che pure sono state date) sulla singola operazione di investimento, dovendosi ritenere assolto l'obbligo informativo ex art. 21
t.u.b. anche dalla sola consegna del supporto “duraturo o cartaceo”. E nel prospetto informativo del 2014 (v. doc. n. 8 della produzione documentale dell'appellante) risultava specificamente, rispetto ai titoli in questione la loro caratteristica di titoli illiquidi e delle importanti conseguenze in termini di difficoltà di vendita per tornare in possesso del denaro investito con la specificazione della ragione, ovvero che non erano quotati su mercato regolamentato, ma viceversa negoziati solo in mercati in cui il valore era dato esclusivamente dalla consistenza nel momento della vendita del patrimonio della banca emittente, con l'effetto conseguente di un rischio elevato in prospettiva di discesa sotto il prezzo di offerta e addirittura dell'insolvenza della banca (v. pag. 85 , art.
4.3.1. del doc. n. 11 e pag. 86, art.
4.3.1.1. del prospetto informativo).
E' vero che può lasciare più di una perplessità il fatto che nella scheda del prodotto venivano definite azioni con profilo di rischio medio, ma le informazioni descrittive nel complesso devono ritenersi sufficienti in relazione agli obblighi descrittivi imposti dalla normativa di riferimento. Non si comprende, infatti, cosa avrebbe dovuto dire l'intermediaria in più rispetto al fatto che tali azioni avrebbero potuto essere in futuro non facilmente liquidabili nel mercato interno;
da ciò era agevolmente ricavabile il fatto che vi fosse il concreto pericolo di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli oppure di non vendere affatto per la difficoltà di trovare controparti disponibili all'acquisto con conseguente perdita di una parte o dell'intero capitale in caso di deprezzamento del titolo.
La previsione nel prospetto informativo, nella scheda di adesione e nella scheda
Part del prodotto azioni della possibilità di smobilizzare i titoli entro 90 giorni (meglio: che fino al momento della compilazione del prospetto non si era verificata un'attesa per lo smobilizzo delle azioni di più di 90 giorni) non modifica i termini della questione 19
Part perché non vi è scritto in alcun documento che la si obbligava a riacquistare le proprie azioni nel caso di difficoltà di vendita da parte degli acquirenti. Come non ha rilevanza concreta la circostanza che non sia rinvenibile nella documentazione acquisita alcuna indicazione o avvertenza “sul rischio default della banca”, che per sua natura avrebbe potuto provocare la perdita totale dei risparmi degli investitori, perché tale
Part evento non si è pacificamente verificato, essendo stata la soltanto soggetta ad amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB. Non vi è comunque prova che al Parte momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto la (seppure controllata da
Part
) avesse conoscenza di una situazione di non veridicità dei bilanci o di criticità Part economico finanziaria della , né che essa fosse già sussistente. E la conoscenza di Part tale eventuale difficoltà non si può ritenere che si potesse arguire dal solo fatto che avesse caldeggiato alla controllata la vendita delle azioni.
Se ne trae che non può ipotizzarsi un obbligo della CRO di informare su una circostanza che non conosceva e neanche poteva conoscere seppure esigendosi la diligenza dell'operatore qualificato, non potendosi presumere la possibilità di accesso ai documenti interni della emittente - controllante. Tuttavia, se sotto il profilo formale e sostanziale l'informativa deve ritenersi corretta, ciò che rende infondato anche il secondo motivo di appello è il difetto di preventiva profilatura di cui si è detto trattando il primo motivo di appello. Infatti, tale mancanza inficia anche la successiva corretta informativa sui fattori di rischio connessi Part alle azioni , che attiene all'esecuzione del contratto quadro, in quanto non si riscontrano all'evidenza i parametri indispensabili, idonei a comprendere l'effettiva esperienza finanziaria del cliente per verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza del concreto investimento suggeritogli ed illustratogli ai sensi dell'art. 40 reg. Consob
16190/2007, applicabile alla fattispecie.
La norma richiede, infatti, che gli intermediari valutino che “la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli” sia effettuata “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito” e soddisfi i seguenti criteri: a) “corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente”; b) “sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di supportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento”; c) “sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e
20 conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Non essendo stata effettuata una profilatura attendibile, neanche successivamente alla sottoscrizione del contratto quadro, al momento della sottoscrizione del singolo Parte contratto di investimento, è palese che non è stato possibile ai dipendenti della - e non è possibile adesso alla Corte - individuare quali fossero gli effettivi obiettivi di investimento del cliente e, quindi, valutare se la qualità del suo corredo finanziario e di esperienza del settore (natura, tipologia e caratteristiche) fosse compatibile con il grado elevato di rischio dell'investimento proposto e sottoscritto, nonché se egli avesse le conoscenze adeguate per comprendere tutti i rischi correlati a tale operazione.
Anzi, la composizione del portafoglio e le caratteristiche dei titoli che aveva acquistato in precedenza (“time deposit” e titoli di stato a lunga scadenza), per quanto si è già detto, fa propendere per l'inadeguatezza dell'investimento in azioni illiquide e ad alto rischio.
Va, quindi, respinto anche il secondo motivo di appello.
E' infondato anche il terzo motivo incentrato sull'omessa pronuncia in punto di Parte nesso causale perché alla luce dell'inadempimento della all'obbligo di profilatura, in ragione della ricordata contraddittorietà e inattendibilità dei contenuti del questionario, non è dato appurare quali ulteriori e specifiche informazioni l'intermediaria avrebbe dovuto e potuto dare in base alle precise caratteristiche, esperienze nel settore finanziario, e obiettivi dell'investitore, e soprattutto non è consentito verificare oggettivamente se una volta in possesso di tali informative egli, in base al suo livello di conoscenza dello specifico mercato, avrebbe capito e desistito o meno dall'effettuare l'ordine di acquisto. Se ne trae che l'esistenza del rapporto di causalità tra l'operazione e il danno si apprezza non in ragione della condotta attiva Parte della , consistita nel “caldeggiare” e illustrare l'investimento, bensì, più precisamente, nell'omissione dell'attività propedeutica consistente nell'indispensabile profilatura, che avrebbe consistito di delineare esattamente la tipologia di investitore al quale si rivolgeva, e, quindi, di adeguare le modalità della sua condotta propositiva.
Considerazioni pressoché analoghe valgono per respingere anche il quarto motivo di appello. Infatti, il difetto di profilatura impedendo di capire le caratteristiche dell'investitore e, quindi, di verificare se sia stato in grado di comprendere l'esatto Parte contenuto dell'informativa ricevuta da , e, di conseguenza, di verificare il grado di
21 attenzione, diligenza e prudenza che egli aveva possibilità di porre in essere, in ragione delle sue effettive conoscenze finanziarie, per ponderare l'adeguatezza dell'operazione che gli era stata suggerita rispetto alla consistenza del suo patrimonio, non è possibile percepire se vi può essere stato un concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del pregiudizio subito, rilevante ex art. 1227 c.c..
Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza che nel questionario del 2012 sia stato scritto che aveva dichiarato che aveva quale obiettivo “la crescita CP_3 significativa del capitale nel medio - lungo periodo sopportando anche forti oscillazioni di valore” perché pur non essendo stato dedotto che tale modulo fosse stato compilato contra pacta
o absque pactis si è visto che la divergenza non poteva neanche ipotizzarsi perché non vi fu una pattuizione originaria frutto di consapevolezza da parte dell'investitore essendo stato compilato il questionario del tutto autonomamente dai dipendenti della banca come si evince dalla sua eclatante intrinseca ed estrinseca contraddittorietà.
E a tal punto è appena il caso di aggiungere che stante l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi imposti nella genesi del rapporto non ha neanche senso chiedersi se oltre tali doveri, configurabili nella fase preliminare alla sottoscrizione dei singoli contratti di investimento, esistevano in capo alla CRO, quale consulente, anche ulteriori obblighi di informazione ex post non solo mediante rendiconti periodici sull'andamento delle azioni ma anche in relazione alla modifica dei rischi di investimento dello strumento finanziario acquistato, il cui inadempimento potrebbe configurare una responsabilità da mancato disinvestimento.
E', invece, fondato il quinto motivo di appello relativo all'asserito vizio di ultrapetizione.
E' pacifico, infatti, che il capitale investito da per acquistare 12.040,00 CP_3 Part azioni della è stato di € 107,758,00 e che devono essere sottratti i dividendi percepiti, ammontati ad € 139,73. Dall'importo di € 107.618,27 si deve sottrarre poi il valore ricavabile dalle azioni in base all'ultimo prezzo documentato dalla parte appellata, ovvero € 2,38 ad azione (prezzo medio sull'Hi-Mtf alla data dell'8 febbraio 2019). Tale dato non può essere ridotto in via equitativa del 50%, come ha fatto il primo Giudice, perché non ne è stata fatta richiesta dalla parte danneggiata, il che integra già in sé il dedotto vizio di ultrapetizione, e, in ogni caso, non è un valido motivo la sola ritenuta poca attendibilità di tale prezzo in mancanza di altri dati certi e univoci rispetto a quello 22 documentato dallo stesso danneggiato.
Ne consegue che da € 107.618,27 deve essere detratta la somma di € 28.655.20
(12.040 x 2,38), cosicché il danno va quantificato in € 79.102,80 alla data dell'8.2.2019.
Trattandosi di debito di valore è applicabile ex officio la rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali Istat a far tempo dalla data in cui è stato documentato e, quindi, quantificato il danno, ovvero l'8.2.2019, e non dal 2014, data dell'esborso del capitale al momento dell'investimento, in cui non si può neanche ipotizzare l'esistenza di un danno.
Va, infine, precisato che secondo una parte della più recente giurisprudenza, alla quale la Corte intende aderire, “nei debiti di valore gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr. Cass.
5.7.2023 n. 19063 in cui è stato rilevato che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; v. anche Cass. ord.
26.11.2021 n. 36878 e Cass.
8.11.2016 n. 22607).
Se ne trae che non avendo la parte appellata dedotto e tantomeno provato l'esistenza di un mancato guadagno (investimento delle somme risarcitorie o loro destinazione ad attività produttive) derivatogli dal ritardato pagamento gli interessi sulle singole somme annuali, gli stessi non possono essere riconosciuti.
Parte In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello principale la va condannata a pagare agli appellati la somma di € 79.102,80, rivalutata secondo gli indici annuali Istat dall'8.2.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento, ancorché solo parziale dell'appello, comporta la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ciò che rende assorbiti i motivi dell'appello incidentale riguardanti proprio la compensazione delle spese del primo grado del giudizio.
Avuto riguardo all'entità dell'originaria delle richieste di rispetto al CP_3 danno riconosciuto e alle reciproche soccombenze si reputa equo compensare le spese 23 di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condannare la , in persona Parte
del l.r.p.t., a rifondere a e a i restanti 4/5, che si CP_2 Controparte_3 liquidano in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, anche tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, che si inserisce in un contenzioso seriale, nonché del risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Terni n. 776/2022, pubblicata il 18.10.2022, e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la predetta in Parte_1 persona del l.r.p.t., a pagare a e a entrambi n.q. di CP_2 Controparte_3 unici eredi di , la somma di € 79.102,80, rivalutata secondo gli indici Persona_2 annuali Istat dall'8.2.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condanna la in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1
e a entrambi n.q. di unici eredi di , CP_2 Controparte_3 Persona_2
i restanti 4/5, che liquida per il primo grado in € 4.200,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in € 5.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali Cap ed Iva come per legge, su tutte le somme liquidate.
Perugia, 3.2.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 744/2022
promossa da:
(c.f. e p. i.v.a. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Orvieto (TR), piazza della Repubblica n. 21, in persona del procuratore speciale dott.
munito dei poteri in forza di delibera del Consiglio di Controparte_1 amministrazione di AN Popolare di Bari s.p.a. del 21.4.2022 ed in forza della procura speciale rilasciata in data 25.7.2013, a ministero del Notaio dott.ssa rep. Persona_1
n. 4530, racc. n. 3331 (cfr. ALL. A.1, B, C), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla busta di deposito telematico dell'atto di appello, dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Aurelio Tricoli in Terni (TR), via
Rinascita 8
appellante contro
c.f.: , e , c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
, entrambi n.q. di unici eredi di deceduto il C.F._2 Persona_2
10/12/21, elettivamente domiciliati, anche telematicamente, in via della Palazzina n. 237 presso lo studio dell'Avv. Sante Zampolini del foro di Viterbo, che li rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Paolo Zampolini del foro di
Viterbo, in virtù di procura alle liti sottoscritta in data 31.1.2023
appellati e appellanti n via incidentale
Oggetto: azione di accertamento di nullità di contratto di intermediazione finanziaria
e dei singoli contratti di investimento;
condanna al risarcimento dei danni.
Conclusioni delle parti
Come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Parte La (da ora in poi anche solo ) ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 76/2022, pubblicata il 18.10.2022, che l'ha condannata a pagare a la somma di € 93.430,40, oltre Controparte_4 rivalutazione monetaria a far tempo dal 3.12.2014, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento dell'intermediaria nell'esecuzione di un'operazione finanziaria consistente nell'acquisto di azioni della Part AN Polare di Bari s.p.a. (da ora in poi anche solo ).
Col primo motivo, rubricato “violazione degli articoli 1218, e 1223 cod. civ., nonché degli articoli 39 e 40 reg. consob 16190/2007; errata ricostruzione in fatto ed errata/omessa valutazione di prove documentali e testimoniali”, ha censurato la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe da un lato violato gli articoli 39 e 41 del Regolamento n. 16190/2007
(emanato dalla successivamente al recepimento in Italia della direttiva MiFID), CP_5 dall'altro lato errato nella ricostruzione in fatto e nella valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in corso di causa, anche in violazione dell'art. 116
c.p.c.. Ha precisato il motivo sostenendo che la sentenza sarebbe erronea: a) nella parte in cui ha rilevato la mancanza di una profilatura del cliente contestuale alla conclusione del contratto quadro di investimento del 2011 per violazione dell'art. 39 Reg. 16190/2007 e CP_5 ha omesso o errato la valutazione di prove avendo la CRO raccolto correttamente le informazioni relative al profilo finanziario di ed ai propri obiettivi di CP_3 investimento ed eseguito i diversi ordini di investimento sempre e solo sulla base del questionario MiFID previamente compilato e sottoscritto da costui il 28.8.2012, che Part avrebbe retto le successive operazioni di investimento nei titoli eseguite dal cliente il 10.7.2013 e il 3.12.2014, questionario compilato sì successivamente al contratto quadro del 2011, ma prima delle operazioni di investimento, e, quindi, in modo conforme all'art. 39 del menzionato regolamento che non richiederebbe la contestualità CP_5 tra profilatura e stipula del contratto quadro, rispondendo ad un criterio di diligenza che le informazioni raccolte vengano aggiornate anche successivamente alla stipula del contratto quadro; b) nella parte in cui ha rilevato la presunta inattendibilità del questionario di profilatura del 28.8.2012 e ha omesso o errato la valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite perché: la sottoscrizione non era stata formalmente disconosciuta dal cliente che si era limitato ad affermare la presunta “contraddittorietà” fra il 3 questionario del 2012 ed il successivo questionario del 2015; non era stato considerato che l'ultima pagina del questionario reca una duplice sottoscrizione di che CP_3 assumerebbe valenza e significato rispetto alle precedenti pagine numerate (in alto a destra) di cui si compone in modo logicamente inscindibile il documento;
la propensione dell'attore alla speculazione su investimenti di natura finanziaria emergerebbe dagli estratti conto corrente e titoli in atti nei quali si dà evidenza che non solo era abituato ad investire in titoli a lunghissimo termine, con i rischi che ciò comporta (in particolare sotto l'aspetto della variabilità nel tempo del loro controvalore), ma che era un attento osservatore degli sviluppi del prezzo dei propri investimenti tanto è vero che l'investimento in titoli BTP era stato più volte liquidato anticipatamente ottenendo ottime plusvalenze;
i BTP acquistati da non erano CP_3 investimenti di natura conservativa ma investimenti a lunghissima scadenza
(addirittura 2026, 2027 e 2044) caratterizzati da rischio alto, data l'enorme esposizione a rischio di variabilità dei tassi di interesse nel lungo periodo, tant'è che tali titoli erano stati annotati nell'estratto conto titoli dell'attore con grado di rischio “alto” e non basso;
era stato totalmente omesso nella sentenza, che l'investitore possedesse una particolare padronanza nel settore degli investimenti, detenendo un portafoglio diversificato fra diverse tipologie di titoli, ivi inclusi titoli ad alto rischio;
l'errore nella valutazione del materiale istruttorio sarebbe duplice essendo state disattese sia le risultanze dell'estratto conto titoli sia la deposizione resa sul punto da una teste, che avrebbe confermato la propensione di verso operazioni finanziarie ad alto rischio;
il CP_3 questionario di profilatura redatto a fine anno 2015 in cui il profilo di rischio si era ridotto a “medio” era irrilevante perché posteriore rispetto agli investimenti nei titoli Part
, eseguiti fra il 2013 ed il dicembre 2014 e comunque anche in quello del 2015
l'investitore esponeva una situazione finanziaria “alta”, ed un'esperienza finanziaria medioalta;
il mutamento del profilo di rischio dell'investitore non sarebbe una incongruenza nella profilatura ma semmai un aggiornamento della precedente profilatura per tenere conto delle sopravvenute nuove esigenze di investimento in ragione del possibile mutamento degli obiettivi; c) nella parte in cui ha ritenuto omessa la segnalazione di “non appropriatezza” dell'operazione di acquisto di azioni bpb eseguita in data
3.12.2014 sostenendo che nessuna segnalazione di “inappropriatezza” era dovuta dalla Part AN dal momento che l'acquisto di azioni eseguito dall'attore il 3.12.2014 Part (allorquando il titolo era caratterizzato da rischio “medio”) risultava senz'altro adeguato al suo profilo di rischio e all'esperienza finanziaria pregressa maturata, in
4 conformità con quanto previsto dall'art. 40 Reg. 16190/200710; dall'analisi del CP_5 questionario di profilatura compilato il 28.8.2012 emergerebbe che l'attore ha reso dichiarazioni coerenti con gli acquisti azionari de quibus, atteso che avrebbe coerentemente dichiarato di avere, quale obiettivo di investimento, “la crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore”
e di essere disposto a perdere “anche una parte consistente del capitale investito”, dichiarazioni che rispecchierebbero una tolleranza al rischio quantomeno media-alta e di voler “operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni)”, così rivelando di avere un orizzonte temporale dell'investimento di lungo periodo, coerente con l'acquisto di titoli soggetti al rischio di liquidità, di non essere l'inesperto e sprovveduto investitore come oggi vorrebbe apparire e di effettuare fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre per importi compresi tra € 10.000,00 ed € 50.000,00 a dimostrazione della considerevole operatività finanziaria;
l'investimento era stato diversificato fra azioni, BTP ed obbligazioni in modo da creare un portafoglio bilanciato fra titoli di capitale e di debito con un patrimonio complessivo compreso tra 200.000,00
e i 500.000,00 Euro sicché l'investimento era perfettamente compatibile anche sotto il Part profilo dimensionale;
l'acquisto delle azioni in data 3.12.2014 era dunque adeguato al suo profilo finanziario, in ragione delle risposte rese in sede di profilatura in merito ai propri obiettivi di investimento (di natura speculativa), alla propria dichiarata esperienza finanziaria pregressa, nonché in ordine alla propria situazione patrimoniale ed orizzonte temporale di investimento;
essa aveva riposto affidamento in tali dichiarazioni perché al momento della profilatura nell'agosto 2012 non disponeva di alcun elemento per dubitare della correttezza e della veridicità delle risposte da lui rese che riflettevano l'operatività pregressa in strumenti finanziari (BTP) caratterizzati da elevato grado di rischio;
in precedenza merito alle obbligazioni non aveva CP_6 sollevato alcuna contestazione né formulato alcuna domanda posto che tali titoli erano stati venduti e/o rimborsati a fine prestito e avevano fruttato consistenti cedole come risultante dall'estratto del conto corrente di corrispondenza;
d) nella parte in cui ha omesso di considerare che al momento dell'acquisto delle azioni bpb eseguito dall'attore in data
3.12.2014, l'azione bpb era caratterizzata da rischio “medio” sostenendo vi sarebbe stata una svista nell'avere ritenuto “non appropriato” l'investimento del 3.12.2014, omettendo di Part valutare che: aveva ad oggetto i medesimi titoli azionari che l'attore aveva già acquistato nel luglio 2013 e era stato illogico e contraddittorio ritenere adeguato l'investimento eseguito nel 2013 ed inadeguato l'investimento eseguito nel 2014, 5 sebbene si trattasse degli stessi titoli acquistati in due tranches; nel dicembre 2014, Part l'azione era caratterizzata da rischio “medio”, ovvero inferiore rispetto a quello
“medio-alto” risultante dal questionario di profilatura compilato dall'attore nell'agosto Part 2012; gli strumenti finanziari (e, in particolare le azioni) non presentavano, nel dicembre 2014, lo stesso indice di rischiosità attualmente esistente, soprattutto con riguardo al grado di liquidità delle stesse che si sarebbe ridotto soltanto di recente;
le Part aste di titoli determinavano volumi di scambio considerevoli, con conseguente liquidabilità del titolo entro 90 giorni dall'ordine di vendita;
successivamente, nel mese di luglio del 2015, la AN, preso atto della sopravvenuta contrazione degli scambi Part delle azioni , ha comunicato a tutti i propri clienti la natura illiquida delle azioni di emissione della capogruppo e l'incremento del profilo di rischio in medio-alto, costituendo ciò la verificazione di un rischio che era stato rappresentato a in CP_3 occasione di ciascun investimento.
Col secondo motivo di appello ha censurato la sentenza per “erroneità nella parte in Parte cui ha accertato la violazione, da parte di , degli obblighi informativi in merito ai fattori Part rischio delle azioni sostenendo che risulterebbe manifestamente erronea traducendosi da un lato in un'omessa valutazione delle evidenze documentali acquisiste in corso di causa, dall'altro lato in un'omessa valutazione delle prove testimoniali. Ha dedotto che: non si comprenderebbe come la pubblicazione del prospetto informativo avvenuta il 21.11.2014 possa avere “inficiato” la possibilità della sua lettura da parte dell'investitore, dal momento che questi ha, peraltro, dichiarato, nella relativa scheda di adesione, da lui sottoscritta il 3.12.2014, di “essere a conoscenza” dell'avvenuta approvazione in data 21.11.2014 del prospetto informativo relativo Part all'operazione di aumento di capitale sociale di , di “essere a conoscenza” che le copie del prospetto erano disponibili presso qualunque filiale, oltre che sul sito internet dell'emittente, e di “avere esaminato” i fattori di rischio indicati nel prospetto al capitolo
4; l'attore non aveva dedotto di non avere avuto a disposizione un tempo sufficiente per la comprensione del prospetto, sicché vi sarebbe anche un vizio di ultrapetizione;
Parte l'istruttoria orale espletata in primo grado avrebbe permesso di chiarire che la non si era limitata alla consegna del prospetto informativo 2014, ma aveva anche diligentemente illustrato oralmente all'investitore, per mezzo dei propri preposti, i Part principali fattori di rischiosità connessi alla sottoscrizione delle azioni osservando l'obbligo di corretta informazione prevista dall'art. 21 TUF;
la CRO in conformità alla 6 Comunicazione del 2.3.2009, avrebbe reso un'informativa sul fair value dei titoli CP_5 azionari detenuti in portafoglio, trasmettendo all'investitore, con cadenza semestrale, gli estratti conto titoli recanti: i) la descrizione dello strumento finanziario acquistato;
ii) la quantità/il valore nominale delle azioni, iii) la c.d. “quotazione” (ossia il valore aggiornato del titolo), che “nel caso di titoli illiquidi si intende espressa al fair value”, e iv) il relativo controvalore in euro in cui era riportata anche la variazione del grado di rischio Part dell'azione intervenuta nel dicembre 2015; in seguito al passaggio al sistema di Parte Part negoziazione Hi-Mtf, aveva informato che le azioni potevano essere CP_3 vendute ad un prezzo unitario liberamente scelto dal cliente, in un range determinato, che è stato successivamente aggiornato mediante comunicazione sul sito internet di Part ; il principio di auto responsabilità sembrerebbe essere stato correttamente applicato dal Tribunale in riferimento al primo degli investimenti, eseguito nel luglio
2013, ma non al secondo investimento del dicembre 2014.
Col terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223
c.c. e omessa pronuncia in punto di nesso causale tra il presunto inadempimento e il danno;
riproposizione della domanda svolta in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”, ha criticato la sentenza sostenendo che: non sussiste il nesso causale perché non risulterebbe alcuna allegazione, né dimostrazione del fatto che gli investimenti contestati in primo grado siano stati posti in essere da (su cui incombeva l'onere probatorio) quale CP_3 Parte conseguenza dell'asserito inadempimento della , sicché ha riproposto l'eccezione svolta in primo grado relativa all'assenza di nesso causale;
il primo Giudice dopo aver
“ravvisato l'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi informativi” in relazione al Part solo secondo investimento in azioni compiuto da sarebbe passato CP_3 direttamente alla quantificazione del danno, peraltro adottando un criterio di calcolo del tutto illogico e ultra petita.
Col quarto motivo di appello, rubricato “l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e contraddittorietà della sentenza in punto di pronuncia sul concorso colposo di nella causazione del danno”, ha criticato la pronuncia per non CP_3 aver accolto la propria eccezione relativa alla sussistenza del concorso di colpa dell'investitore nella causazione del preteso danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. avendo il Giudice sovrapposto, errando, due valutazioni ben diverse: (i) la valutazione della condotta del danneggiato posto in essere prima e al momento
7 dell'investimento del dicembre 2014; (ii) la valutazione della sua condotta successiva rispetto all'evento asseritamente lesivo, effettuata, tra l'altro, senza tener conto del fatto che l'ordine di vendita impartito da quest'ultimo, decaduto l'11.5.2018 per non aver incrociato una corrispondente proposta d'acquisto, non è stato più rinnovato;
il concorso colposo di deriverebbe dall'aver posto in essere l'investimento de quo CP_3 Parte in una situazione in cui: (i) la aveva preventivamente consegnato tutta la documentazione contrattuale ed informativa contenente l'indicazione dei rischi Part specifici dell'investimento in azioni;
(ii) l'investitore era perfettamente in grado di comprendere l'informativa ricevuta, anche alla luce del questionario di profilatura e ciò nonostante aveva deciso di porre in essere l'investimento; (iii) l'investitore aveva dichiarato di avere quale obiettivo di investimento, “la crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore” e di essere disposto a perdere “anche una parte consistente del capitale investito”, dichiarazioni affidanti in linea con l'operazione del 2014.
Col quinto motivo di appello, rubricato “vizio di ultra petizione ai sensi dell'art. 112
c.p.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno ultra petita e secondo un criterio del tutto illogico e ingiusto, omettendo altresì di detrarre i dividendi prescritti da , ha censurato la sentenza sostenendo che immotivatamente era stata disattesa CP_4 la sua domanda subordinata con la quale aveva chiesto che la quantificazione delle somme in ipotesi dovute a a titolo risarcitorio dovesse avvenire in un importo CP_3 Part pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'ordine di vendita Part impartito dall'attore al prezzo di € 7,50 per azione ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del giudizio. Ha poi contestato il vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. nella parte della pronuncia in cui da un lato è stata accolta - seppur parzialmente - la domanda risarcitoria formulata ex adverso, con la quale aveva chiesto, in via subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento CP_3 dei danni da lui subiti, pari alla differenza di prezzo tra l'acquisto e l'attuale valore medio delle azioni de quibus (€ 2,38)”, dall'altra ha quantificato il danno in misura pari alla differenza tra il capitale investito (107.758,00), e il valore delle azioni che l'investitore potrebbe ancora ritrarre attraverso la vendita sul mercato Hi-Mtf, valore, quest'ultimo, che sarebbe stato illegittimamente ridotto nella misura del 50% ai fini del calcolo, così andando oltre la domanda accolta, così determinando il danno asseritamente subìto da ultra petita, omettendo altresì di detrarre i dividendi CP_3 percepiti pur avendo in premesse riconosciuto la necessità di detrarli, nonché 8 riconoscendo la rivalutazione monetaria non domandata nemmeno sotto il profilo dell'esistenza di un ipotetico maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la quantificazione del danno tenendo conto delle censure critiche svolte.
Si sono costituiti e in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_2
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
[...]
In ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancanza di una profilatura del cliente contestuale alla conclusione del contratto quadro del 2011 hanno dedotto che: la CRO non vi aveva provveduto né in occasione della sottoscrizione del contratto quadro dell'11.1.2011, né successivamente, in quanto tale contratto, a pag. 2, indicherebbe solamente che il profilo di rischio di era “medio alto” e che tale CP_3 valutazione discendeva da un questionario di profilatura sottoscritto dall'investitore, mai prodotto in giudizio, sicché non sarebbe stato possibile verificare quali fossero stati gli elementi che avevano condotto l'intermediario nella valutazione di adeguatezza - ovvero alla capacità finanziaria del cliente e ai suoi obiettivi di investimento - ed appropriatezza, ovvero al livello di esperienza finanziaria maturata dal cliente;
neanche in seguito era stato assolto l'obbligo di profilatura del risparmiatore retail, se non tardivamente e in maniera incompleta e contraddittoria essendogli stato fatto sottoscrivere solamente il 18.12.2015 un “Questionario di Profilatura (MiFID)- Persone fisiche retail” a oltre un anno di distanza dall'acquisto delle 12.040 azioni BPM, avvenuto il 3.12.2014, e, quindi, a quasi cinque anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto quadro;
tale questionario non era stato oggetto di valutazione e di approfondimento da parte di in quanto il modello sarebbe stato firmato in CP_3 bianco (e solo nella pagina finale disgiunta dalle altre), e successivamente venne Parte riempito da impiegati della;
vi erano diverse incongruenze e contraddizioni sia Parte tra i due moduli prestampati (quello prodotto dal cliente e quello prodotto dalla ) anche nelle diverse propensioni di rischio del risparmiatore, sia tra il questionario del
28.8.2012 (propensione addirittura “medio alta”) e il questionario del 18.12.2015 (in cui il profilo di rischio si riduce a medio).
Tali considerazioni hanno reiterato in ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato l'inattendibilità del questionario di profilatura del 28.8.2012
9 aggiungendo che: per effetto dell'inadempimento all'obbligo di compiere la profilatura del cliente a era stato assegnato (con il questionario del 28.8.2012 e con quello CP_3 asseritamente redatto in occasione della sottoscrizione del contratto quadro dell'11.1.2011) un profilo di rischio medio alto del tutto sconnesso con l'attitudine del medesimo ad investire in prodotti finanziari a basso rischio;
la prova testimoniale della direttrice della filiale di Attigliano aveva confermato tale quadro riferendo che CP_3 aveva effettuato altri investimenti in “time deposit”, che non comportano rischi, e in Parte titoli di Stato, in cui il relativo capitale è garantito;
né la avrebbe effettivamente acquisito dal risparmiatore le informazioni necessarie circa la sua esperienza finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua attitudine al rischio;
(in CP_3 possesso di licenza di terza media) aveva conoscenze limitate nel settore degli investimenti finanziari e non aveva la capacità di seguire l'andamento delle azioni che aveva acquistato tramite aggiornamenti su riviste specializzate o siti internet che;
il riferimento al questionario di profilatura del 2015 era stato pertinente per rilevare le incongruenze e le lacune della precedente attività di profilatura del cliente asseritamente realizzata con il documento del 28.8.2012 e, dunque, funzionale a sottolineare l'inattendibilità di quest'ultimo questionario. Hanno sostenuto, circa la presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Part omessa la segnalazione di “non appropriatezza” dell'operazione di acquisto di azioni eseguita in data 3.12.2014, che: non era stato rispettato l'art. 40 del Reg. CP_5
16190/2007 come si evincerebbe dal compendio probatorio non essendo stato censito il profilo di rischio di l'intermediario non aveva, quindi, acquisito dal CP_3 risparmiatore le informazioni necessarie circa la sua esperienza finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento e la sua attitudine al rischio e se avesse effettivamente adempiuto agli obblighi inerenti la sua profilatura avrebbe verificato che era una persona con conoscenze assolutamente limitate nel settore e aveva un profilo conservativo e difensivo, sia per quanto riguarda le abitudini di investimento sia per la cultura finanziaria.
In ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare Part che al momento dell'acquisto delle azioni eseguito dall'attore in data 3.12.2014, l'azione Part
era caratterizzata da rischio “medio” hanno osservato che: a non doveva CP_3 Parte essere assegnato, nel 2012, il profilo di rischio medio alto e, di conseguenza, la non avrebbe dovuto sollecitarlo ad effettuare l'acquisto delle azioni illiquide e rischiose, Part Part 10 come quelle della;
non rileverebbe che le azioni , nell'anno 2012, fossero effettivamente caratterizzate dal rischio medio, atteso che la propensione al rischio di era bassa e l'acquisto di tali azioni non era un'operazione per lui adeguata;
la CP_3 Part qualificazione del prodotto a rischio medio operata dall'emittente , comunicata Parte dall'intermediario , sarebbe errata, posto che la qualificazione di rischio basso fino al 30.06.2012 e successivamente come medio per un prodotto illiquido, con una intrinseca difficoltà allo smobilizzo stante la non quotazione in borsa, sarebbe infondata come dimostrato da ciò, che prodotti del tutto analoghi proposti in vendita da altre
Banche sono classificati con grado di rischio sensibilmente più elevato, sicché la qualificazione operata non sarebbe attendibile;
sarebbe evidente, pertanto, la condotta negligente dell'intermediario che, invece di evidenziare i reali rischi del prodotto, lo avrebbe presentato in maniera distorta al fine di renderne più appetibile l'acquisto; vi erano state due decisioni della ossia la delibera n.20583 e la n.20722 del 2018, CP_5 Part che avevano sanzionato i responsabili di in relazione: a) alle carenze procedurali e alle irregolarità comportamentali nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti, alla mancata valorizzazione nell'ambito del giudizio di adeguatezza, di finanziamenti concessi dalla AN e finalizzati all'effettuazione di investimenti;
b) all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della AN (cd. “procedure per il pricing dell'azione”).
Sul secondo motivo di appello hanno osservato che: le prove avrebbero dato conferma dell'inadempimento delle obbligazioni informative in capo all'intermediario e della violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza, adeguatezza, atteso che l'obbligo informativo in fase di investimento si caratterizzerebbe per essere amplificato nel caso di operazioni aventi ad oggetto prodotti illiquidi, per di più in una situazione di conflitto di interessi, in quanto in tali casi la clientela si troverebbe a dover riporre massimo affidamento nell'assistenza dell'intermediario, il quale ha l'obbligo di inserire nei set informativi appositi confronti con prodotti semplici, noti e a basso rischio;
nella specie l'intermediario, senza la dovuta diligenza prevista, aveva caldeggiato le operazioni senza garantire la corretta informazione sulla tipologia di prodotto, né sotto il profilo della trasparenza al momento della consulenza, né ex post, risultando del tutto assente l'adempimento all'obbligo di trasmettere ai clienti, ai fini
11 della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni sulle reali caratteristiche del prodotto e sulle modalità di smobilizzo, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione;
l'intermediario non avrebbe specificato alcunché sulle difficoltà di smobilizzo dei prodotti nelle domande di sottoscrizione, dichiarando sempre al contrario una facile possibilità di liquidazione dei prodotti entro tre mesi;
gli obblighi informativi non sarebbero soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione da parte del cliente della formula “operazione non adeguata per tipologia” o dalla indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto o, altresì, dalla dichiarazione del cliente contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del “grado di rischiosità”; laddove il rischio di uno specifico prodotto finanziario non sia facilmente percepibile da un investitore non professionale, l'obbligo a carico dell'intermediario diviene più penetrante;
l'ordine di acquisto consigliato ha riguardato titoli illiquidi, caratteristica che rendeva di per sé difficoltosa la monetizzazione per il recupero della somma investita, circostanza ancora più grave per l'omessa e non corretta profilatura del cliente;
la mera dichiarazione da parte dell'attore di avere un profilo di rischio medio-alto non sarebbe sufficiente ad esimere l'intermediario dal rispetto in concreto degli obblighi di adeguatezza.
Rispetto all'obbligo informativo in costanza di rapporto hanno osservato che: anche volendo presuntivamente ammettere la correttezza della condotta di consulenza degli intermediari, i principi di diligenza e correttezza di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c. e al regolamento dovrebbero permeare anche la fase dell'esecuzione del contratto CP_5 di intermediazione;
anche un eventuale adempimento dei principi informativi a monte non poteva sollevare gli intermediari dall'obbligo di avvisare il proprio cliente dell'incrementato grado di rischio, circostanza tanto più evidente ove si consideri che Parte Part l'intermediario è stato , la quale, essendo controllata da , e, dunque, in evidente conflitto di interessi, era a conoscenza della situazione economica dell'emittente con il blocco delle vendite a decorrere dal luglio 2015 e soprattutto delle difficoltà crescenti di smobilizzo delle azioni.
12 Rispetto al terzo motivo di appello hanno dedotto che: nel caso in cui l'investitore compia un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ex art. 29 del Reg. n.11522 del 1998 allorché quest'ultimo, CP_5 valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e ciò nonostante l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto in cui abbia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
in caso di contestazione del cliente circa l'omissione di specifiche informazioni, graverebbe sull'intermediario l'onere di provare che, invece, quelle informazioni erano state fornite, o che non fossero dovute;
dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturirebbe una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario che non consisterebbe nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore; a fronte dei suddetti inadempimenti non sarebbe stata superata la presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio subito mediante la necessaria prova contraria.
Rispetto al quarto motivo hanno dedotto l'esclusione del concorso colposo, ex art. 1227 c.c., di nel danno subito non rientrando in alcuna delle categorie di CP_4 investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore.
In ordine al quinto motivo, relativo al quantum del risarcimento liquidato, pari a €.
93.430,40, hanno sostenuto che il danno sarebbe stato liquidato correttamente. Hanno infine proposto appello incidentale sulle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti formulate nelle note predisposte per l'udienza del 19.9.2024, all'esito del deposto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Partendo dal primo motivo di appello si premette che la domanda di risarcimento dei danni originariamente riguarda la responsabilità contrattuale della banca intermediaria in relazione alla sottoscrizione dell'ordine di investimento in data
3.12.2014 e si fonda sulla violazione dei doveri di informazione attivi e passivi da parte 13 dell'intermediario sia nel momento della stipulazione del contratto quadro (che nella fattispecie viene in considerazione per verificare il corretto adempimento degli obblighi propedeutici alla stipulazione del singolo ordine di acquisto), sia in quello della concreta sottoscrizione dell'ordine di acquisto di azioni in oggetto, che costituisce esecuzione del contratto quadro, sia, infine, nella fase di esecuzione del singolo ordine di acquisto, eventualmente sotto il profilo dell'informativa del mutamento del valore dei titoli acquistati al fine consentire il disinvestimento.
Nella fase precedente la stipulazione del contratto quadro vi è l'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo concernente, tra l'altro, i rischi generali di investimento in strumenti finanziari e l'obbligo di acquisire le informazioni concernenti la situazione finanziaria del cliente (c.d. profilatura), che può venire in rilievo sia sotto l'aspetto del dovere di lealtà e correttezza nelle trattative precontrattuali, sia nella fase successiva sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi propedeutici al singolo acquisto, mentre nella fase successiva vengono in rilievo gli obblighi finalizzati alla corretta esecuzione dello stesso contratto quadro, ovvero quelli diretti a mettere il cliente in condizioni di effettuare scelte informate e consapevoli non solo nel momento della sottoscrizione ma anche durante l'esecuzione degli stessi in conformità alla comunicazione n. DIN/9019104 del 2.3.2009 e all'art. 56 reg. CP_5
n. 16190/2007 anche in ordine alla responsabilità da mancato disinvestimento CP_5 ex art. 36, comma 6, reg. 16190/2007.
L'art. 39 del Regolamento 16190/2007, con specifico riguardo ai servizi di CP_5 investimento, prevede il dovere dell'intermediario di acquisire informazioni dal proprio cliente sulla: a) “conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio;
b) sulla sua situazione finanziaria;
c) sugli obiettivi di investimento”, potendo “fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Parte Nella fattispecie in oggetto sostiene la di aver raccolto le informazioni relative al profilo finanziario di ed ai propri obiettivi di investimento, sennonché l'ha CP_3 fatto non contestualmente alla sottoscrizione del contrato quadro in data 11.1.2011, bensì successivamente, in data 28.8.212, ancorché prima dell'ordine di acquisto in data
3.12.2014 e di quello in data 10.7.2013, quest'ultimo non oggetto di causa.
Posto che dalla lettura del cennato art. 39 non si ricava in alcun modo la necessità 14 della dedotta contestualità della profilatura del cliente, sotto il profilo meramente temporale l'adempimento deve ritenersi corretto, essendo intervenuto comunque Parte prima del “suggerimento” o asserito “caldeggiamento”, da parte della , dell'acquisto in contestazione, al quale era oggettivamente funzionale essendo diretta ad individuare gli strumenti finanziari adatti e adeguati alle specifiche caratteristiche del cliente e ai suoi obiettivi di investimento.
La circostanza è stata confermata dalla teste , la quale, escussa all'udienza Tes_1 del 20.10.2020, ha riferito dell'avvenuta profilatura del cliente al momento dell'acquisto.
Benché fosse dipendente della AN (direttrice della filiale di Attigliano) all'epoca dell'operazione di investimento de qua non vi è ragione di ritenerla non attendibile in ragione della linearità e coerenza delle sue dichiarazioni e soprattutto del fatto che non si riscontrano elementi di segno contrario acquisiti al giudizio, e, anzi, controvertendo le parti, come s'è detto, solo sulla necessità della contestualità rispetto alla sottoscrizione del contratto quadro.
Rispetto all'attendibilità del suddetto questionario di profilatura in data 28.8.2012 deve osservarsi che se da un lato non è stata disconosciuta la sottoscrizione, purtuttavia è stata evidenziata dall'altro l'apposizione della firma su foglio in bianco e solo nell'ultima pagina del modulo prestampato e la successiva asserita compilazione da parte di dipendenti della banca, nonché la contraddittorietà del suo contenuto rispetto a quello del 2015 (questionario di profilatura MiFID). Sotto il primo profilo gli appellati non hanno però aggiunto che il riempimento avvenne “contra pacta“, cioè abusando del biancosegno, o trasformando il documento in un atto completamente diverso da quello concordato (absque pactis), bensì, più precisamente, soltanto la mancanza di valutazione e approfondimento da parte di ciò che rende il rilievo - a prescindere dalla CP_3 verifica della disgiunzione o congiunzione del foglio sottoscritto col resto del documento – di per sé irrilevante richiamando implicitamente un suo atteggiamento all'evidenza colposo sotto il profilo della non accortezza o della grave negligenza nell'esame del contenuto della scrittura prima di vergare la firma.
La contraddittorietà tra le risposte contenute nei due questionari ad un primo approccio sembrerebbe perdere poi consistenza perché ai nostri fini è rilevante solo quello antecedente all'operazione del 2014. Tuttavia, poiché è evidentemente fondata la censura di contraddittorietà intrinseca tra le risposte alle domande n. 2, 3 e 4 del
15 questionario del 2012, nelle quali viene risposto alla stessa maniera rispetto a tre situazione temporali del tutto diverse e incompatibili, ad una più attenta lettura si evidenzia in modo eclatante la superficialità e lacunosità con cui la profilatura è stata eseguita, e allora balza agli occhi il fatto che nel questionario di aggiornamento del
18.12.2015 la propensione al rischio è stata individuata come “media”, mentre in quello del 2012 come “medio alta”, ciò che è contraddittorio perché nella pacifica permanenza della consistenza, entità e caratteristiche del patrimonio del cliente, non risultando allegato tampoco provato di esservi state variazioni consistenti, le sue conoscenze ed sperienze sui mercati e sul settore degli investimenti sui prodotti finanziari possono essere rimaste identiche o eventualmente aumentate ma non possono essere ovviamente diminuite.
Se ne trae l'inattendibilità oggettiva della profilatura del 2012 per palese contraddittorietà con quella successiva e la sua conseguente inidoneità a costituire tecnicamente il necessario presupposto l'acquisto del 3.12.2014. Tale conclusione trova conforto istruttorio sia negli estratti conto e nel dossier titoli acquisiti al giudizio sia Parte nelle dichiarazioni della direttrice della filiale di Attigliano della , conformi al dato documentale ricavabile dai cennati documenti, la quale ha riferito che aveva CP_3 effettuato anche altri investimenti in “time deposit” e in titoli di stato a lungo periodo, operazioni che nel primo caso non comportano rischi di perdita del capitale, e nel secondo il capitale è garantito perché la perdita dello stesso può avvenire soltanto nel caso, notoriamente rarissimo, di default dell'ente statale emittente, gli interessi sono prestabiliti e costanti nel tempo, sicché essi, che, seppure diversificati, sono agevolmente definibili investimenti a basso rischio anche ove si caratterizzino, come nl caso in esame, per scadenza trentennale (2026 e 2044). Ne segue che da ciò non può certo trarsi coerentemente di per sé l'individuazione di un profilo di rischio “medio alto” del cliente, che presuppone un portafoglio con titoli con alto rischio di perdita, anche integrale del capitale, a fronte della possibilità di ingenti guadagni al verificarsi di condizioni non sempre prevedibili in anticipo, la cui gestione richiede una particolare cultura in ordine alle sofisticate dinamiche dei mercati finanziari e la padronanza del settore degli investimenti.
Parte Ne segue che non vi è prova che la abbia acquisito con il dovuto rigore e serietà da le informazioni necessarie circa la sua effettiva esperienza CP_3 finanziaria, i suoi effettivi obiettivi di investimento e la sua precisa propensione al
16 rischio, passaggi indispensabili per effettuare la valutazione di adeguatezza dell'investimento proposto sia sotto il profilo della capacità di sopportare il rischio Part connesso alla specifica operazione di acquisto delle azioni della sia sotto il profilo dell'indispensabile esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla stessa, condotta che, nel caso di specie, ha avuto sicuramente un'immediata ricaduta sulla dinamica dell'operazione ad elevato rischio, trattandosi di azioni illiquide, ovvero non quotate in borsa, ma vendibili sono all'interno del sistema di negoziazione dell'emittente, e, quindi, a rischio elevato per la loro intrinseca difficoltà di smobilizzo nel caso di sopravvenute imprevedibili criticità dell'emittente, in quanto è pacifico che era in possesso soltanto della licenza di terza media, sicché è ragionevole CP_3 presumere, in difetto di adeguata prova contraria, avesse conoscenze nel settore finanziario del tutto limitate.
E a fronte di tale difetto di profilatura non ha neanche concreta utilità indagare se Part le azioni al momento della loro sottoscrizione da parte di fossero CP_3 caratterizzate ancora da rischio medio, come sostiene l'appellante, perché, anche ad ammettersi una parvenza di fondatezza dell'assunto - esclusa viceversa in radice proprio dalla illiquidità delle azioni - manca, in ogni caso, l'individuazione dell'indispensabile parametro di confronto per verificare l'adeguatezza del prodotto rispetto alle qualità dell'investitore che ci occupa , ovvero la formale individuazione del concreto livello di propensione al rischio del cliente. Si intende rimarcare che l'obbligo normativo di profilatura non è correlato soltanto al livello di rischio dell'investimento e, quindi, non è comunque escluso nel caso di rischio medio del prodotto oggetto di investimento.
Non vi è invece alcuna prova di un comportamento ancora più scorretto Parte dell'intermediaria, ovvero che la invece di rappresentare i rischi del prodotto all'investitore lo abbia presentato dolosamente in maniera distorta al fine di rendere più appetibile l'acquisto.
Non hanno poi alcuna rilevanza per la decisione della controversia le due decisioni della adottate con le delibere n. 20583 e 20722 del 2018 perché hanno avuto ad CP_5 oggetto irregolarità comportamentali, nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, nonché per la determinazione del prezzo, della Part
, che non è parte del giudizio, non già della Pt_2
In conclusione, la contraddittorietà e l'inattendibilità della profilatura del 28.8.2012 17
è sufficiente per disattendere il primo motivo di appello e come vedremo ha incidenza decisiva anche nella valutazione degli altri motivi.
Rispetto al secondo motivo di appello (che comunque è assorbito dal primo, come si vedrà in seguito), giova premettere che per verificare l'asserito inadempimento dell'informativa e l'eventuale inadeguatezza dell'ordine di acquisto, intervenuto nel dicembre 2014, non deve farsi riferimento alla disciplina di cui al Regolamento CP_5
n. 11522 del 1998 perché abrogato dalle modifiche al T.U.F. introdotte dal d.lgs. n.
164/2007 di attuazione della direttiva 2004/39/Cc (c.d. direttiva MiFID) e dall'art. 113, 7° comma, del regolamento attuativo n. 16190 del 29.10.2007, bensì a quest'ultima disciplina nel testo vigente in data antecedente alla sostituzione, avvenuta col d.lgs. n.
129/2017, di attuazione della direttiva Mifid II, e col Reg. n. 20307 del 15 febbraio CP_5
2018. E allora si deve considerare che ai sensi degli artt. 27 e 34 del regolamento n.
16190/2007 le informazioni indirizzate dagli intermediari ai clienti potevano essere fornite in formato standardizzato e, in particolare, su supporto duraturo o cartaceo e la disciplina MiFID faceva riferimento non tanto alla fornitura di informazioni specifiche in relazione alla singola operazione di investimento, come previsto in precedenza dall'art. 28 del reg. 11522/1998, bensì ad un sistema di informazioni generali su supporto durevole e sul cardine del profilo finanziario ex art. 31 reg. 16190/2007, sul quale si innestavano in genere i profili di adeguatezza per i servizi di consulenza e di gestione del portafoglio e di appropriatezza per gli altri contratti.
Ne risulta infondata, pertanto, già in tessi la doglianza degli appellati secondo cui
“è risultato del tutto assente l'adempimento all'obbligo di trasmettere ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento informazioni in merito alle reali caratteristiche del prodotto ed in particolare alle modalità di smobilizzo con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione”. Invero, è provata non solo la consegna al cliente, da parte della AN intermediaria, dei documenti informativi dei servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, degli strumenti finanziari e delle strategie di investimento proposte, ma la teste , escussa all'udienza del Tes_1
20.10.2022, ha anche riferito che sia lei sia gli altri preposti alla filiale avevano Part
“specificamente illustrato a tutti i clienti interessati alla sottoscrizione di azioni , ivi incluso il sig. le informazioni relative alle caratteristiche e ai profili di rischio delle stesse, così CP_3
18 come riportate, peraltro, nei vari documenti informativi consegnati ai clienti” precisando che, oltre al prospetto informativo, avevano consegnato la “scheda prodotto” e la “scheda adesione” e avevano informato “in merito al fatto che si trattava di titoli non quotati su mercati regolamentati”.
E', dunque, provato che l'obbligo informativo è stato assolto dalla AN intermediaria ben oltre la previsione della normativa all'epoca vigente che, come s'è visto, non imponeva informazioni specifiche (che pure sono state date) sulla singola operazione di investimento, dovendosi ritenere assolto l'obbligo informativo ex art. 21
t.u.b. anche dalla sola consegna del supporto “duraturo o cartaceo”. E nel prospetto informativo del 2014 (v. doc. n. 8 della produzione documentale dell'appellante) risultava specificamente, rispetto ai titoli in questione la loro caratteristica di titoli illiquidi e delle importanti conseguenze in termini di difficoltà di vendita per tornare in possesso del denaro investito con la specificazione della ragione, ovvero che non erano quotati su mercato regolamentato, ma viceversa negoziati solo in mercati in cui il valore era dato esclusivamente dalla consistenza nel momento della vendita del patrimonio della banca emittente, con l'effetto conseguente di un rischio elevato in prospettiva di discesa sotto il prezzo di offerta e addirittura dell'insolvenza della banca (v. pag. 85 , art.
4.3.1. del doc. n. 11 e pag. 86, art.
4.3.1.1. del prospetto informativo).
E' vero che può lasciare più di una perplessità il fatto che nella scheda del prodotto venivano definite azioni con profilo di rischio medio, ma le informazioni descrittive nel complesso devono ritenersi sufficienti in relazione agli obblighi descrittivi imposti dalla normativa di riferimento. Non si comprende, infatti, cosa avrebbe dovuto dire l'intermediaria in più rispetto al fatto che tali azioni avrebbero potuto essere in futuro non facilmente liquidabili nel mercato interno;
da ciò era agevolmente ricavabile il fatto che vi fosse il concreto pericolo di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli oppure di non vendere affatto per la difficoltà di trovare controparti disponibili all'acquisto con conseguente perdita di una parte o dell'intero capitale in caso di deprezzamento del titolo.
La previsione nel prospetto informativo, nella scheda di adesione e nella scheda
Part del prodotto azioni della possibilità di smobilizzare i titoli entro 90 giorni (meglio: che fino al momento della compilazione del prospetto non si era verificata un'attesa per lo smobilizzo delle azioni di più di 90 giorni) non modifica i termini della questione 19
Part perché non vi è scritto in alcun documento che la si obbligava a riacquistare le proprie azioni nel caso di difficoltà di vendita da parte degli acquirenti. Come non ha rilevanza concreta la circostanza che non sia rinvenibile nella documentazione acquisita alcuna indicazione o avvertenza “sul rischio default della banca”, che per sua natura avrebbe potuto provocare la perdita totale dei risparmi degli investitori, perché tale
Part evento non si è pacificamente verificato, essendo stata la soltanto soggetta ad amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB. Non vi è comunque prova che al Parte momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto la (seppure controllata da
Part
) avesse conoscenza di una situazione di non veridicità dei bilanci o di criticità Part economico finanziaria della , né che essa fosse già sussistente. E la conoscenza di Part tale eventuale difficoltà non si può ritenere che si potesse arguire dal solo fatto che avesse caldeggiato alla controllata la vendita delle azioni.
Se ne trae che non può ipotizzarsi un obbligo della CRO di informare su una circostanza che non conosceva e neanche poteva conoscere seppure esigendosi la diligenza dell'operatore qualificato, non potendosi presumere la possibilità di accesso ai documenti interni della emittente - controllante. Tuttavia, se sotto il profilo formale e sostanziale l'informativa deve ritenersi corretta, ciò che rende infondato anche il secondo motivo di appello è il difetto di preventiva profilatura di cui si è detto trattando il primo motivo di appello. Infatti, tale mancanza inficia anche la successiva corretta informativa sui fattori di rischio connessi Part alle azioni , che attiene all'esecuzione del contratto quadro, in quanto non si riscontrano all'evidenza i parametri indispensabili, idonei a comprendere l'effettiva esperienza finanziaria del cliente per verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza del concreto investimento suggeritogli ed illustratogli ai sensi dell'art. 40 reg. Consob
16190/2007, applicabile alla fattispecie.
La norma richiede, infatti, che gli intermediari valutino che “la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli” sia effettuata “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito” e soddisfi i seguenti criteri: a) “corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente”; b) “sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di supportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento”; c) “sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e
20 conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Non essendo stata effettuata una profilatura attendibile, neanche successivamente alla sottoscrizione del contratto quadro, al momento della sottoscrizione del singolo Parte contratto di investimento, è palese che non è stato possibile ai dipendenti della - e non è possibile adesso alla Corte - individuare quali fossero gli effettivi obiettivi di investimento del cliente e, quindi, valutare se la qualità del suo corredo finanziario e di esperienza del settore (natura, tipologia e caratteristiche) fosse compatibile con il grado elevato di rischio dell'investimento proposto e sottoscritto, nonché se egli avesse le conoscenze adeguate per comprendere tutti i rischi correlati a tale operazione.
Anzi, la composizione del portafoglio e le caratteristiche dei titoli che aveva acquistato in precedenza (“time deposit” e titoli di stato a lunga scadenza), per quanto si è già detto, fa propendere per l'inadeguatezza dell'investimento in azioni illiquide e ad alto rischio.
Va, quindi, respinto anche il secondo motivo di appello.
E' infondato anche il terzo motivo incentrato sull'omessa pronuncia in punto di Parte nesso causale perché alla luce dell'inadempimento della all'obbligo di profilatura, in ragione della ricordata contraddittorietà e inattendibilità dei contenuti del questionario, non è dato appurare quali ulteriori e specifiche informazioni l'intermediaria avrebbe dovuto e potuto dare in base alle precise caratteristiche, esperienze nel settore finanziario, e obiettivi dell'investitore, e soprattutto non è consentito verificare oggettivamente se una volta in possesso di tali informative egli, in base al suo livello di conoscenza dello specifico mercato, avrebbe capito e desistito o meno dall'effettuare l'ordine di acquisto. Se ne trae che l'esistenza del rapporto di causalità tra l'operazione e il danno si apprezza non in ragione della condotta attiva Parte della , consistita nel “caldeggiare” e illustrare l'investimento, bensì, più precisamente, nell'omissione dell'attività propedeutica consistente nell'indispensabile profilatura, che avrebbe consistito di delineare esattamente la tipologia di investitore al quale si rivolgeva, e, quindi, di adeguare le modalità della sua condotta propositiva.
Considerazioni pressoché analoghe valgono per respingere anche il quarto motivo di appello. Infatti, il difetto di profilatura impedendo di capire le caratteristiche dell'investitore e, quindi, di verificare se sia stato in grado di comprendere l'esatto Parte contenuto dell'informativa ricevuta da , e, di conseguenza, di verificare il grado di
21 attenzione, diligenza e prudenza che egli aveva possibilità di porre in essere, in ragione delle sue effettive conoscenze finanziarie, per ponderare l'adeguatezza dell'operazione che gli era stata suggerita rispetto alla consistenza del suo patrimonio, non è possibile percepire se vi può essere stato un concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del pregiudizio subito, rilevante ex art. 1227 c.c..
Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza che nel questionario del 2012 sia stato scritto che aveva dichiarato che aveva quale obiettivo “la crescita CP_3 significativa del capitale nel medio - lungo periodo sopportando anche forti oscillazioni di valore” perché pur non essendo stato dedotto che tale modulo fosse stato compilato contra pacta
o absque pactis si è visto che la divergenza non poteva neanche ipotizzarsi perché non vi fu una pattuizione originaria frutto di consapevolezza da parte dell'investitore essendo stato compilato il questionario del tutto autonomamente dai dipendenti della banca come si evince dalla sua eclatante intrinseca ed estrinseca contraddittorietà.
E a tal punto è appena il caso di aggiungere che stante l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi imposti nella genesi del rapporto non ha neanche senso chiedersi se oltre tali doveri, configurabili nella fase preliminare alla sottoscrizione dei singoli contratti di investimento, esistevano in capo alla CRO, quale consulente, anche ulteriori obblighi di informazione ex post non solo mediante rendiconti periodici sull'andamento delle azioni ma anche in relazione alla modifica dei rischi di investimento dello strumento finanziario acquistato, il cui inadempimento potrebbe configurare una responsabilità da mancato disinvestimento.
E', invece, fondato il quinto motivo di appello relativo all'asserito vizio di ultrapetizione.
E' pacifico, infatti, che il capitale investito da per acquistare 12.040,00 CP_3 Part azioni della è stato di € 107,758,00 e che devono essere sottratti i dividendi percepiti, ammontati ad € 139,73. Dall'importo di € 107.618,27 si deve sottrarre poi il valore ricavabile dalle azioni in base all'ultimo prezzo documentato dalla parte appellata, ovvero € 2,38 ad azione (prezzo medio sull'Hi-Mtf alla data dell'8 febbraio 2019). Tale dato non può essere ridotto in via equitativa del 50%, come ha fatto il primo Giudice, perché non ne è stata fatta richiesta dalla parte danneggiata, il che integra già in sé il dedotto vizio di ultrapetizione, e, in ogni caso, non è un valido motivo la sola ritenuta poca attendibilità di tale prezzo in mancanza di altri dati certi e univoci rispetto a quello 22 documentato dallo stesso danneggiato.
Ne consegue che da € 107.618,27 deve essere detratta la somma di € 28.655.20
(12.040 x 2,38), cosicché il danno va quantificato in € 79.102,80 alla data dell'8.2.2019.
Trattandosi di debito di valore è applicabile ex officio la rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali Istat a far tempo dalla data in cui è stato documentato e, quindi, quantificato il danno, ovvero l'8.2.2019, e non dal 2014, data dell'esborso del capitale al momento dell'investimento, in cui non si può neanche ipotizzare l'esistenza di un danno.
Va, infine, precisato che secondo una parte della più recente giurisprudenza, alla quale la Corte intende aderire, “nei debiti di valore gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr. Cass.
5.7.2023 n. 19063 in cui è stato rilevato che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; v. anche Cass. ord.
26.11.2021 n. 36878 e Cass.
8.11.2016 n. 22607).
Se ne trae che non avendo la parte appellata dedotto e tantomeno provato l'esistenza di un mancato guadagno (investimento delle somme risarcitorie o loro destinazione ad attività produttive) derivatogli dal ritardato pagamento gli interessi sulle singole somme annuali, gli stessi non possono essere riconosciuti.
Parte In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello principale la va condannata a pagare agli appellati la somma di € 79.102,80, rivalutata secondo gli indici annuali Istat dall'8.2.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento, ancorché solo parziale dell'appello, comporta la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ciò che rende assorbiti i motivi dell'appello incidentale riguardanti proprio la compensazione delle spese del primo grado del giudizio.
Avuto riguardo all'entità dell'originaria delle richieste di rispetto al CP_3 danno riconosciuto e alle reciproche soccombenze si reputa equo compensare le spese 23 di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condannare la , in persona Parte
del l.r.p.t., a rifondere a e a i restanti 4/5, che si CP_2 Controparte_3 liquidano in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, anche tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, che si inserisce in un contenzioso seriale, nonché del risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Terni n. 776/2022, pubblicata il 18.10.2022, e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la predetta in Parte_1 persona del l.r.p.t., a pagare a e a entrambi n.q. di CP_2 Controparte_3 unici eredi di , la somma di € 79.102,80, rivalutata secondo gli indici Persona_2 annuali Istat dall'8.2.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condanna la in persona del l.r.p.t., a rifondere a Parte_1
e a entrambi n.q. di unici eredi di , CP_2 Controparte_3 Persona_2
i restanti 4/5, che liquida per il primo grado in € 4.200,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in € 5.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali Cap ed Iva come per legge, su tutte le somme liquidate.
Perugia, 3.2.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
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