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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 986/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Di Massa Vinicio) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Mastrangeli Fabrizio Domenico) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito di udienza del 23 maggio
2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2020, si è rivolta Parte_1
all'intestato Tribunale affinché - previo riconoscimento, in via principale, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e in via subordinata, di un rapporto di lavoro a domicilio, con la dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, nonché Controparte_1
previo accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata e retribuita, sin dall'inizio del rapporto, quale dipendente con la qualifica di Livello IV CCNL Tessili Artigiani - Lemmi
Vittorio, titolare della ditta convenuta, venisse condannato al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di €10.974,53, ovvero della diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente, a fondamento dell'azione, ha dedotto in fatto:
- di aver lavorato per la con la qualifica di operaia livello Controparte_1
IV CCNL Artigianali Tessili, come addetta al taglio e alla cucitura di camicie su misura, senza alcuna formalizzazione del rapporto di lavoro, nonostante il titolare della ditta,
le avesse dato garanzia che al termine del periodo di prova, qualora CP_1
questo avesse avuto esito positivo, sarebbe stata assunta;
- che, nonostante tale promessa del titolare non sia stata mantenuta, ha continuato a lavorare per la ritirando settimanalmente una grande quantità di Controparte_1
camicie (di numero mai inferiore a 5 e spesso anche pari a circa 8/9 capi), già tagliate in azienda, per procedere alla cucitura completa ed alla stiratura, salvo asole o bottoni o cifre di ricamo (sì da realizzarne nel periodo almeno 200), occupandosi talvolta anche di colli e polsini di ricambio e, da giugno 2017, recandosi in azienda uno o due giorni alla settimana (di regola, il venerdì e il mercoledì), ricevendo indicazioni delle modalità operative da seguire e riconsegnando i lavori completati (i quali solitamente le richiedevano grande impegno per la pregiata qualità dei capi affidati e spesso per la necessità di correggere gli errori sul taglio insieme alle altre dipendenti della camiceria, e ); Persona_1 Parte_2
- di aver lavorato per la ditta diverse ore al giorno, anche il sabato e la domenica in alcune occasioni, dovendo svolgere la sua attività sempre con la massima accuratezza, anche in considerazione dei prezzi molto elevati di vendita di tali camicie
(dai 100 ai 300 euro a capo), così occupandosi di una media di 8-9 camicie a settimana da realizzare (oltre le urgenze ed il cambio di polsini e colli), per un tempo di lavorazione di ogni capo non inferiore a 4/5 ore;
- di aver ricevuto - dopo circa due mesi dall'inizio del rapporto lavorativo - un acconto forfettario, non ricordandone l'importo, all'incirca corrispondente a 16€ per ogni camicia, di cui aveva chiesto la modifica, stante l'insufficienza della cifra a remunerare
2 la mole di lavoro svolto, con conseguente promessa del titolare di corrispondere 18€
a camicia, ricevendo però, nel complesso, soltanto 1200€ (con diversi acconti in contanti);
- che, nel mese di dicembre 2017, dopo aver richiesto incremento della remunerazione, veniva informata della volontà del i risolvere il rapporto di CP_1
lavoro, con la promessa di richiamarla in futuro, così che, dopo essersi resa conto che non sarebbe stata più ricontattata, si determinava a rivolgersi, il 16 aprile 2018, per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, all'Ispettorato del Lavoro di Perugia, che in data 18 dicembre 2018, le comunicava il riconoscimento del regime di lavoro subordinato con la ditta convenuta come “… operaia di IV Livello, orario di lavoro 40 ore settimanali, qualifica addetta al taglio e alla confezione di camicie presso la propria abitazione, in qualità di lavoratrice a domicilio …” per un periodo di 28 giornate di lavoro;
- che l'Ispettorato del Lavoro aveva erroneamente proceduto alla suddetta valutazione con riferimento ad unico giorno della settimana (da giugno a dicembre 2017) destinato alle consegne in negozio, con limitata regolarizzazione del rapporto per 28 giornate lavorative e previsione di retribuzione lorda complessiva di euro 1.337,00 nonostante lo svolgimento di un orario di lavoro molto più impegnativo, senza godimento di ferie retribuite, sì da determinarla ad ulteriore richiesta stragiudiziale di differenze retributive, senza esito, , in data 1 giugno 2019, inviata al titolare dell'impresa individuale CP_1
Ritualmente evocata in giudizio, l'impresa individuale Controparte_1
, si è costituita con memoria difensiva e di costituzione, affermando l'infondatezza,
[...]
in fatto e in diritto, di ogni pretesa azionata ex adverso ed evidenziando, nel dettaglio:
- che la ricorrente si era presentata in negozio, affermando di essere titolare di un
Atelier di moda d'autore, della quale ella era “Art director”, manifestando la sua disponibilità a collaborare, precisando di essere in procinto di ottenere regolare partita IVA, così che, di comune accordo, era stato deciso, anche in considerazione
3 della tipologia dell'attività e delle modalità di esecuzione, di procedere ad instaurare un rapporto di collaborazione autonoma a domicilio, così consentendole discrezionalità e libertà nell'organizzazione della propria prestazione e dei tempi di consegna del lavoro, senza necessità di indicazioni e direttive data l'esperienza nel settore ed anche conservando possibilità di rifiutare le commissioni affidate;
- che, durante il rapporto, la collaboratrice aveva svolto le lavorazioni affidate presso la propria abitazione sempre in piena autonomia, avvalendosi di strumenti di sua proprietà, per il cui funzionamento era richiesta una specifica abilità e, di conseguenza, percependo un compenso variabile in base alle commesse (alla quantità di materiale da lavorare rapportata alle ore di lavoro necessarie);
- di non aver mai richiesto alla ricorrente di giustificare eventuali impossibilità a lavorare per malattia e/o ferie, poiché ella non era tenuta a fornire alcun genere di giustificazione se, in determinate giornate, riteneva di non svolgere alcun genere di attività, in virtù del proprio pieno ed insindacabile potere di autorganizzazione, avendo anche piena discrezionalità sui tempi e sulle modalità di consegna, senza neppure alcun obbligo di rispettare un orario di lavoro, anche tenuto conto della totale autonomia operativa di cui costei godeva, per quanto riguardava le modalità tecniche di svolgimento della prestazione, senza alcuna sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare (tenuto anche conto che l'accesso presso la sede della camiceria avveniva saltuariamente e solo per pochi minuti), con facoltà di negoziare il corrispettivo delle prestazioni, poiché i compensi fra le parti venivano stabiliti di volta in volta, secondo la tipologia di lavoro eseguita, in modo indipendente dal tempo che la stessa impiegasse nella lavorazione.
La causa è stata istruita mediante audizione di due testi di parte ricorrente ( e Testimone_1
) e di tre testi di parte resistente ( , e Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
), essendo stata dichiarata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. Persona_1
del TE , coniuge della ricorrente in regime di comunione legale. Tes_4
4 Ad udienza odierna, ad esito di contraddittorio scritto delle parti, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, a fini di indagine della fattispecie tipica evocata (art. 2094 c.c.), va premesso che ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi indifferentemente con modalità riconducibili al lavoro autonomo o subordinato (Cass., sez. lav. 2622/2004), dovendosi individuare il discrimine tra le due fattispecie nelle peculiari modalità con le quali la prestazione lavorativa è resa e non nel contenuto della medesima.
Così, al fine di individuare i requisiti costitutivi della fattispecie sub iudice, va dato particolare risalto al vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro (v. ex multis Cass. 2842/2004; Cass. 20791/2007; da ultimo, Cass. 15949/2024), mentre va attribuito carattere (solo) sussidiario e funzione indiziaria non decisiva ad altri elementi, da valutare non singolarmente, ma globalmente (l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione).
In altre parole, l'indagine descritta deve compiersi tenendo conto che si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, assoggettandosi completamente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare – di contenuto specifico e predeterminato - di costui, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav. n.
9490/2020, Cass. sez. lav., n. 2653/2016; Cass. n. 4500/2007; Cass. 9251/2010).
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale etero direzione – come accade, diversamente dal caso di specie, ove trattasi di attività lavorative caratterizzate da più spiccati profili di creatività intellettuale – può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati isolatamente non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
5 Se questa è la regola di giudizio, nel caso di specie, non risulta alcuno degli indici rivelatori evidenziati, evincendosi invece dalle complessive emergenze processuali e dal contenuto delle deposizioni testimoniali assunte che:
- la documentazione prodotta da parte ricorrente non è in alcun modo idonea ad offrire conferma alla ricostruzione dei fatti operata nella narrativa del ricorso circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, in tal senso non potendosi attribuire rilevanza ai messaggi SMS prodotti, sia in ragione del loro contenuto, che della loro quantità (all.3 fasc. parte ricorrente), mentre risulta essere del tutto priva di pregio, in ordine alla qualificazione del rapporto inter partes, la circostanza che la ricorrente abbia letto dell'annuncio di lavoro pubblicato presso il giornale “Cerco e Trovo”;
- del pari, risultano prive di pregio le descrizioni, spesso di difficile intellegibilità e provenienza priva di valore legale, riportate nei c.d. buoni lavoro prodotti sub doc. n.
5 da parte ricorrente, trattandosi di indicazioni del tutto compatibili con modalità di svolgimento del lavoro commissionato in autonomia;
- gli indici di subordinazione forniti dalla rimangono privi di rilevanza decisiva Pt_1
ed assumono contorni neutri e sfumati (la consegna di materiale già tagliato ovvero di etichette da applicare alle camicie), avuto riguardo al contenuto delle dichiarazioni di tutti i testi indotti, al riscontrato (e pacifico) utilizzo di attrezzature proprie per il completamento delle camicie ed alla misura variabile dei compensi ricevuti in base al numero dei capi realizzati (circostanza pure ontologicamente incompatibile con il regime di subordinazione che prevede, in via generale, predeterminazione di un compenso fisso, da corrispondersi per intervalli cronologici certi, a differenza del lavoro autonomo, ove viene remunerato lo specifico risultato di un'attività svolta secondo cronologia variabile).
Privi di pregio, ai fini della ricostruzione dei requisiti integrativi della fattispecie evocata, rimangono anche i risultati dell'accertamento operato dall , essendo Controparte_2
noto che, per costante e consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, trattasi di determinazioni unilaterali dell'organo amministrativo, tali da non superare, in
6 sede di cognizione ordinaria, gli oneri probatori in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo canone generale posto dall'art. 2697 c.c.
All'esito dell'istruttoria svolta, anche nel contenuto delle deposizioni testimoniali acquisite non è dato desumere idonea conferma della ricostruzione dei fatti offerta nella narrativa del ricorso circa la sussistenza dei requisiti integrativi del rapporto di lavoro subordinato rivendicato.
Valga in primo luogo il contenuto delle dichiarazioni rese dalla TE , Testimone_1
qualificatasi come vicina di casa ed amica della ricorrente, la quale nel dettaglio ha affermato che: “Anche io ero da sola in casa. Passavo dalla ricorrente al mattino, verso le ore 10, per salutarla;
la salutavo anche al rientro, sempre al mattino, verso le ore 12. Io svolgevo attività di collaboratrice domestica, per due ore al mattino, proprio dalle 10 circa alle 12. Si trattava solo di un saluto, poi andavo via”. Adr: “Alcune volte, quando io ero libera, le dicevo che avrei avuto piacere di cucinare per tutte e due e di portarle qualcosa da mangiare per il pranzo;
quando anche lei non lavorava, mangiavamo insieme e parlavamo un po'. Altre volte, quando la ricorrente doveva lavorare nel pomeriggio, io le portavo da mangiare e lei, in fretta, anche in mia compagnia, finiva il pranzo e riprendeva a lavorare, nonostante io le dicessi di fermarsi e di riposarsi ancora un po'”. Adr: “Oltre noi due, non
c'era nessun altro. Portavo il pranzo a casa della ricorrente intorno alle 13 (io rientravo a mezzogiorno) e, se non lavoravo, mi fermavo fino alle 14; lei riprendeva anche a lavorare, ricordo che aveva delle camicie da cucire, mi pare fossero su un tavolo e lo riempivano. Io a quel punto andavo via. La trovavo sempre a lavorare”.
Da tali dichiarazioni, che offrono descrizione di visite di breve durata presso l'abitazione della ricorrente (la mattina per un saluto oppure per la pausa del pranzo di circa un'ora) non può desumersi alcun elemento rilevante, anche in considerazione del dilatato intervallo cronologico cui si riferiscono le attività di cucitura nel ricordo della TE (dal 2016 fino al trasferimento, nell'anno 2020, ad abitazione distante da quella della ricorrente che, invece, limita la pretesa al semestre giugno – dicembre 2017, sì da rendere verosimile lo
7 svolgimento, da parte di quest'ultima, di tale attività di cucito, data la professionalità posseduta, anche in favore di soggetti diversi).
La TE ha riferito ricordi del tutto vaghi sul numero e sui tempi di cucitura delle Tes_1
camicie in questione, affermando di non aver “mai aiutato la ricorrente a svolgere il lavoro di cucitura delle camicie di cui ho detto” ed anzi precisando “… solo di averle viste ammucchiate sul tavolo quando portavo da mangiare o quando passavo a salutare la ricorrente ma null'altro so”, concludendo, in maniera del tutto generica, che quando invitava la ricorrente a più lunghe soste o più lunghe chiacchierate, costei rifiutava, dicendo di avere molto da fare, così descrivendo situazione – peraltro riferita dalla stessa ricorrente
- del tutto compatibile con le caratteristiche di un lavoro organizzato in autonomia: di un lavoro, in relazione al quale, dall'entità dei risultati possono dipendere comunque migliori compensi (v. dep. “…So solo che, quando le dicevo di fermarsi un po' dopo il pranzo, lei mi diceva che doveva finire subito il lavoro e che doveva riprendere e non poteva fermarsi a parlare con me”).
Neppure offrono conferma alla ricostruzione dei fatti descritta nella narrativa del ricorso
(che reca puntuale riferimento alla consegna, per ciascuna settimana, di un numero di camicie non inferiore a 5 ed a volte anche pari a 8/9, ed al complessivo confezionamento, nel periodo di interesse, ossia per trenta settimane – cui vanno tolti i periodi di chiusura per ferie dell'esercizio secondo quanto riferito dai testimoni indotti dalla parte resistente - di un numero di circa 200 capi) le dichiarazioni della TE , del pari qualificatasi Testimone_3
come amica della ricorrente, la quale ha premesso apodittico riferimento ad un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la el 2017, limitandosi, nel dettaglio, a descrivere Controparte_1
la sua presenza a casa della ricorrente soltanto in occasione di visite di breve durata (una o due volte a settimana;
il tempo di un caffè o per la cena), senza nulla essere in grado di riferire circa il numero delle camicie affidate o cucite ovvero circa il tempo dedicato alle lavorazioni (singole o complessive) e concludendo, al pari della TE , che nelle Tes_1
occasioni in cui sollecitava la ricorrente a più lunghe pause ovvero a più lunghe
8 chiacchierate, costei le diceva di avere molto lavoro da sbrigare (versione dei fatti sempre de relato actoris e dunque, anche per tale profilo, del tutto priva di pregio).
La TE, nel dettaglio, ha riferito: “… nel 2017, la ricorrente lavorava per il signor CP_1
Non so dire se fece un colloquio preliminare ed una prova cucendo una camicia personale del signor non lo so. Di quel periodo, ricordo solo che, quando andavo a trovare la CP_1
mia amica, era sempre intenta a cucire delle camicie per il signor . Adr: “In queste CP_1
occasioni, io mi fermavo il tempo di un caffè e rimanevo un po' a parlare con la mia amica che, nel frattempo, continuava a cucire. In quel periodo, andavo una volta o due la settimana da lei;
a volte, la sera, le portavo la cena, perché la vedevo sempre lavorare e rimanevo un po' con lei”. Adr: “Se di sera, intendo, io organizzavo la cena a casa mia e poi, accompagnata da mio marito, mi recavo dalla ricorrente;
le portavo la cena, che avevo preparato e, insieme
a mio marito, cenavamo con lei ed il suo compagno (poi marito) sig. Così facevo Tes_4
per consentire alla mia amica di lavorare fino a sera, senza preoccuparsi della cena”. Adr:
“Ricordo che vedevo dei pezzi di camicie tagliati, da assemblare e confezionare, su un tavolo
o su due;
anzi, non ricordo proprio se si trattasse di un solo tavolo o di due. Non conosco la signora . Sul tavolo potevano esserci 5 o 6 camice, magari 7 o 8, non lo ricordo”. Testimone_1
La a, altresì, dichiarato: “MI pare che ho iniziato a vedere queste camicie in casa della Tes_3
signora verso maggio o giugno, inizio estate e che ho continuato a vederle in casa Pt_1
sua fino a novembre – dicembre 2017”. Adr: “Non so affatto se la ricorrente dovesse riconsegnare tali camicie in un tempo prestabilito oppure quanto ricevesse per il confezionamento di ognuna di esse”. Adr: “Ricordo che, a volte, la chiamavo e le chiedevo di prendere un caffè ma lei mi diceva che non poteva, perché doveva andare a riconsegnare le camicie al signor mi sembra di ricordare che la ricorrente mi dicesse che doveva CP_1
riconsegnare tali camicie una volta alla settimana, ma ciò non ho mai constatato di persona”.
Consentono definitiva smentita alla ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente le dichiarazioni dei testi indotti da parte resistente che, con ricostruzione lineare, dettagliata e coerente e, in quanto tale attendibile, hanno descritto modalità di svolgimento della
9 prestazione lavorativa per cui è causa del tutto compatibili con la qualificazione di autonomia del rapporto di lavoro inter partes.
In primo luogo, la TE , dipendente della ha Testimone_2 Controparte_1
affermato che;
“Ricordo che, dopo il primo colloquio, la signora portò via delle Pt_1
camicie da cucire. Ricordo che, in circa sei mesi, l'ho vista in negozio circa tre o quattro volte;
forse, per essere più precisa, posso dire di averla vista qualche volta in più; di certo non una volta a settimana, magari una o due al mese”, precisando nel dettaglio, diversamente da quanto affermato nell'atto introduttivo, che: “Nel mese di agosto, per tre settimane, ci fermiamo sempre e così fu anche nell'anno cui si riferisce la collaborazione della signora”
(pausa del resto compatibile con l'assenza di eterodirezione, dell'esercizio di poteri gerarchici da parte del titolare della camiceria e con la decisione di organizzare discrezionalmente, anche nel periodo di chiusura dell'esercizio, l'eventuale lavoro affidato).
Ancora, la TE , dipendente della ha affermato di aver Parte_2 Controparte_1
visto in “negozio… tre o quattro volte la ricorrente. La ricorrente, lo ricordo, lavorava a casa.
Non so dire se utilizzasse macchine da cucire proprie, non lo so. Neppure ho mai visto il signor onsegnare alla ricorrente una macchina da cucire. Non so queste cose… non so dire CP_1
quante camicie, in totale, vennero affidate alla ricorrente;
ribadisco che ne venivano date poche per volta;
per quanto so dalla mia esperienza professionale, al massimo venivano affidate alla ricorrente due o tre camicie a settimana, altrimenti non avrebbe potuto riconsegnarle” (nella ricostruzione riferita dalla TE rimane del tutto privo di pregio anche il riferimento al numero delle camicie affidate, essendone descritta la consegna in maniera elastica, più in relazione ad esigenza di un risultato senza difetti che ai tempi del lavoro affidato: versione pure del tutto compatibile con la concordata esigenza di consentire alla ricorrente adeguata organizzazione del lavoro secondo personali esigenze e capacità).
Infine, la TE ex dipendente della convenuta dal 2002 al 2019, ha Persona_1
confermato l'assenza di un potere di etero-direzione, nonché di direttive indirizzate alla ricorrente ovvero di tempi precisi e pretederminati per la consegna del lavoro (da sanzionare in caso di inosservanza), descrivendo anch'essa situazione del tutto compatibile
10 con lo schema dell'autonomia della prestazione lavorativa e, comunque, nel dettaglio, per aver dichiarato che: “Per , nel periodo di cui ho detto (giugno – novembre), escludo Pt_1
consegne regolari e costanti;
consideriamo che il mese di agosto siamo chiusi tre settimane.
Settembre è un mese di scarsa affluenza della clientela, di ripresa”. “In tutto il periodo di cui mi viene chiesto, per quanto ricordo dato il tempo trascorso, potrebbero essere state consegnate alla signora 50 camice da assemblare;
intendo dire che, Pt_1
complessivamente, le vennero consegnati i pezzi da cucire per realizzare 50 camicie” Adr:
“Non ho personalmente assistito ai dialoghi con il titolare ma, quanto ai tempi e ai modi di consegna, posso dire che noi dipendenti, in negozio, ci occupavamo delle urgenze e che la
prendeva i pezzi e procedeva senza indicazione di tempi precisi. Io non ne ho mai Pt_1
udito parola”. Adr: “Escludo che la signora dovesse giustificare un ritardo o Pt_1
l'impossibilità di lavorare;
il nostro laboratorio era in grado di far fronte alle necessità e alle urgenze. Ricordo che la signora si presentò in negozio, proponendosi per il Pt_1
confezionamento di camicie poiché, a Roma, da dove veniva, aveva avuto occasioni di acquisire esperienza nel cucito. Le venne quindi affidato, con le modalità di cui ho detto,
l'assemblaggio di circa 50 camice.” Adr: “Ricordo, comunque, che ad un certo punto - era la fine di novembre – la signora non venne più in laboratorio per ritirare i pezzi da Pt_1
assemblare”.
Alla luce del contesto probatorio evidenziato va esclusa integrazione dello schema tipico posto dall'art. 2094 c.c. con conseguente infondatezza della pretesa retributiva azionata.
Tale delibazione si impone anche con riferimento alla domanda formulata, in via subordinata, da parte ricorrente, per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio in favore della ditta convenuta, trattandosi di fattispecie che conferma necessità di un regime di subordinazione nello svolgimento della prestazione lavorativa, nel caso di specie non accertato: di un inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo dell'azienda, che si esprime nell'obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell'azienda e con l'obbligo per il lavoratore di seguire le direttive dell'imprenditore quanto alle modalità di esecuzione del lavoro, in modo che il lavoro a domicilio realizzi il
11 decentramento produttivo in cui la lavorazione compiuta rientra nel ciclo aziendale, pur svolgendosi all'esterno e pur configurandosi come estrinsecazione di energie lavorative piuttosto che come obbligazione di risultato (così, in tal senso, ex multis Cass. civ. sez. lav.
n. 5693/2007).
Alla luce delle superiori considerazioni, in assoluto difetto dei requisiti integrativi di tutte le pretese retributive vantate dalla ricorrente, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come succ.te modif. ti dal DM 147/2022, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l.
27/2012 impone attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate nella somma di €2.400 per compenso professionale, oltre r.f. 15% ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve mod.ni, IVA e CAP come per legge.
Perugia 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 986/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Di Massa Vinicio) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Mastrangeli Fabrizio Domenico) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito di udienza del 23 maggio
2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2020, si è rivolta Parte_1
all'intestato Tribunale affinché - previo riconoscimento, in via principale, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e in via subordinata, di un rapporto di lavoro a domicilio, con la dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, nonché Controparte_1
previo accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata e retribuita, sin dall'inizio del rapporto, quale dipendente con la qualifica di Livello IV CCNL Tessili Artigiani - Lemmi
Vittorio, titolare della ditta convenuta, venisse condannato al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di €10.974,53, ovvero della diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente, a fondamento dell'azione, ha dedotto in fatto:
- di aver lavorato per la con la qualifica di operaia livello Controparte_1
IV CCNL Artigianali Tessili, come addetta al taglio e alla cucitura di camicie su misura, senza alcuna formalizzazione del rapporto di lavoro, nonostante il titolare della ditta,
le avesse dato garanzia che al termine del periodo di prova, qualora CP_1
questo avesse avuto esito positivo, sarebbe stata assunta;
- che, nonostante tale promessa del titolare non sia stata mantenuta, ha continuato a lavorare per la ritirando settimanalmente una grande quantità di Controparte_1
camicie (di numero mai inferiore a 5 e spesso anche pari a circa 8/9 capi), già tagliate in azienda, per procedere alla cucitura completa ed alla stiratura, salvo asole o bottoni o cifre di ricamo (sì da realizzarne nel periodo almeno 200), occupandosi talvolta anche di colli e polsini di ricambio e, da giugno 2017, recandosi in azienda uno o due giorni alla settimana (di regola, il venerdì e il mercoledì), ricevendo indicazioni delle modalità operative da seguire e riconsegnando i lavori completati (i quali solitamente le richiedevano grande impegno per la pregiata qualità dei capi affidati e spesso per la necessità di correggere gli errori sul taglio insieme alle altre dipendenti della camiceria, e ); Persona_1 Parte_2
- di aver lavorato per la ditta diverse ore al giorno, anche il sabato e la domenica in alcune occasioni, dovendo svolgere la sua attività sempre con la massima accuratezza, anche in considerazione dei prezzi molto elevati di vendita di tali camicie
(dai 100 ai 300 euro a capo), così occupandosi di una media di 8-9 camicie a settimana da realizzare (oltre le urgenze ed il cambio di polsini e colli), per un tempo di lavorazione di ogni capo non inferiore a 4/5 ore;
- di aver ricevuto - dopo circa due mesi dall'inizio del rapporto lavorativo - un acconto forfettario, non ricordandone l'importo, all'incirca corrispondente a 16€ per ogni camicia, di cui aveva chiesto la modifica, stante l'insufficienza della cifra a remunerare
2 la mole di lavoro svolto, con conseguente promessa del titolare di corrispondere 18€
a camicia, ricevendo però, nel complesso, soltanto 1200€ (con diversi acconti in contanti);
- che, nel mese di dicembre 2017, dopo aver richiesto incremento della remunerazione, veniva informata della volontà del i risolvere il rapporto di CP_1
lavoro, con la promessa di richiamarla in futuro, così che, dopo essersi resa conto che non sarebbe stata più ricontattata, si determinava a rivolgersi, il 16 aprile 2018, per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, all'Ispettorato del Lavoro di Perugia, che in data 18 dicembre 2018, le comunicava il riconoscimento del regime di lavoro subordinato con la ditta convenuta come “… operaia di IV Livello, orario di lavoro 40 ore settimanali, qualifica addetta al taglio e alla confezione di camicie presso la propria abitazione, in qualità di lavoratrice a domicilio …” per un periodo di 28 giornate di lavoro;
- che l'Ispettorato del Lavoro aveva erroneamente proceduto alla suddetta valutazione con riferimento ad unico giorno della settimana (da giugno a dicembre 2017) destinato alle consegne in negozio, con limitata regolarizzazione del rapporto per 28 giornate lavorative e previsione di retribuzione lorda complessiva di euro 1.337,00 nonostante lo svolgimento di un orario di lavoro molto più impegnativo, senza godimento di ferie retribuite, sì da determinarla ad ulteriore richiesta stragiudiziale di differenze retributive, senza esito, , in data 1 giugno 2019, inviata al titolare dell'impresa individuale CP_1
Ritualmente evocata in giudizio, l'impresa individuale Controparte_1
, si è costituita con memoria difensiva e di costituzione, affermando l'infondatezza,
[...]
in fatto e in diritto, di ogni pretesa azionata ex adverso ed evidenziando, nel dettaglio:
- che la ricorrente si era presentata in negozio, affermando di essere titolare di un
Atelier di moda d'autore, della quale ella era “Art director”, manifestando la sua disponibilità a collaborare, precisando di essere in procinto di ottenere regolare partita IVA, così che, di comune accordo, era stato deciso, anche in considerazione
3 della tipologia dell'attività e delle modalità di esecuzione, di procedere ad instaurare un rapporto di collaborazione autonoma a domicilio, così consentendole discrezionalità e libertà nell'organizzazione della propria prestazione e dei tempi di consegna del lavoro, senza necessità di indicazioni e direttive data l'esperienza nel settore ed anche conservando possibilità di rifiutare le commissioni affidate;
- che, durante il rapporto, la collaboratrice aveva svolto le lavorazioni affidate presso la propria abitazione sempre in piena autonomia, avvalendosi di strumenti di sua proprietà, per il cui funzionamento era richiesta una specifica abilità e, di conseguenza, percependo un compenso variabile in base alle commesse (alla quantità di materiale da lavorare rapportata alle ore di lavoro necessarie);
- di non aver mai richiesto alla ricorrente di giustificare eventuali impossibilità a lavorare per malattia e/o ferie, poiché ella non era tenuta a fornire alcun genere di giustificazione se, in determinate giornate, riteneva di non svolgere alcun genere di attività, in virtù del proprio pieno ed insindacabile potere di autorganizzazione, avendo anche piena discrezionalità sui tempi e sulle modalità di consegna, senza neppure alcun obbligo di rispettare un orario di lavoro, anche tenuto conto della totale autonomia operativa di cui costei godeva, per quanto riguardava le modalità tecniche di svolgimento della prestazione, senza alcuna sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare (tenuto anche conto che l'accesso presso la sede della camiceria avveniva saltuariamente e solo per pochi minuti), con facoltà di negoziare il corrispettivo delle prestazioni, poiché i compensi fra le parti venivano stabiliti di volta in volta, secondo la tipologia di lavoro eseguita, in modo indipendente dal tempo che la stessa impiegasse nella lavorazione.
La causa è stata istruita mediante audizione di due testi di parte ricorrente ( e Testimone_1
) e di tre testi di parte resistente ( , e Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
), essendo stata dichiarata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. Persona_1
del TE , coniuge della ricorrente in regime di comunione legale. Tes_4
4 Ad udienza odierna, ad esito di contraddittorio scritto delle parti, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, a fini di indagine della fattispecie tipica evocata (art. 2094 c.c.), va premesso che ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi indifferentemente con modalità riconducibili al lavoro autonomo o subordinato (Cass., sez. lav. 2622/2004), dovendosi individuare il discrimine tra le due fattispecie nelle peculiari modalità con le quali la prestazione lavorativa è resa e non nel contenuto della medesima.
Così, al fine di individuare i requisiti costitutivi della fattispecie sub iudice, va dato particolare risalto al vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro (v. ex multis Cass. 2842/2004; Cass. 20791/2007; da ultimo, Cass. 15949/2024), mentre va attribuito carattere (solo) sussidiario e funzione indiziaria non decisiva ad altri elementi, da valutare non singolarmente, ma globalmente (l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione).
In altre parole, l'indagine descritta deve compiersi tenendo conto che si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, assoggettandosi completamente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare – di contenuto specifico e predeterminato - di costui, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav. n.
9490/2020, Cass. sez. lav., n. 2653/2016; Cass. n. 4500/2007; Cass. 9251/2010).
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale etero direzione – come accade, diversamente dal caso di specie, ove trattasi di attività lavorative caratterizzate da più spiccati profili di creatività intellettuale – può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati isolatamente non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
5 Se questa è la regola di giudizio, nel caso di specie, non risulta alcuno degli indici rivelatori evidenziati, evincendosi invece dalle complessive emergenze processuali e dal contenuto delle deposizioni testimoniali assunte che:
- la documentazione prodotta da parte ricorrente non è in alcun modo idonea ad offrire conferma alla ricostruzione dei fatti operata nella narrativa del ricorso circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, in tal senso non potendosi attribuire rilevanza ai messaggi SMS prodotti, sia in ragione del loro contenuto, che della loro quantità (all.3 fasc. parte ricorrente), mentre risulta essere del tutto priva di pregio, in ordine alla qualificazione del rapporto inter partes, la circostanza che la ricorrente abbia letto dell'annuncio di lavoro pubblicato presso il giornale “Cerco e Trovo”;
- del pari, risultano prive di pregio le descrizioni, spesso di difficile intellegibilità e provenienza priva di valore legale, riportate nei c.d. buoni lavoro prodotti sub doc. n.
5 da parte ricorrente, trattandosi di indicazioni del tutto compatibili con modalità di svolgimento del lavoro commissionato in autonomia;
- gli indici di subordinazione forniti dalla rimangono privi di rilevanza decisiva Pt_1
ed assumono contorni neutri e sfumati (la consegna di materiale già tagliato ovvero di etichette da applicare alle camicie), avuto riguardo al contenuto delle dichiarazioni di tutti i testi indotti, al riscontrato (e pacifico) utilizzo di attrezzature proprie per il completamento delle camicie ed alla misura variabile dei compensi ricevuti in base al numero dei capi realizzati (circostanza pure ontologicamente incompatibile con il regime di subordinazione che prevede, in via generale, predeterminazione di un compenso fisso, da corrispondersi per intervalli cronologici certi, a differenza del lavoro autonomo, ove viene remunerato lo specifico risultato di un'attività svolta secondo cronologia variabile).
Privi di pregio, ai fini della ricostruzione dei requisiti integrativi della fattispecie evocata, rimangono anche i risultati dell'accertamento operato dall , essendo Controparte_2
noto che, per costante e consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, trattasi di determinazioni unilaterali dell'organo amministrativo, tali da non superare, in
6 sede di cognizione ordinaria, gli oneri probatori in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo canone generale posto dall'art. 2697 c.c.
All'esito dell'istruttoria svolta, anche nel contenuto delle deposizioni testimoniali acquisite non è dato desumere idonea conferma della ricostruzione dei fatti offerta nella narrativa del ricorso circa la sussistenza dei requisiti integrativi del rapporto di lavoro subordinato rivendicato.
Valga in primo luogo il contenuto delle dichiarazioni rese dalla TE , Testimone_1
qualificatasi come vicina di casa ed amica della ricorrente, la quale nel dettaglio ha affermato che: “Anche io ero da sola in casa. Passavo dalla ricorrente al mattino, verso le ore 10, per salutarla;
la salutavo anche al rientro, sempre al mattino, verso le ore 12. Io svolgevo attività di collaboratrice domestica, per due ore al mattino, proprio dalle 10 circa alle 12. Si trattava solo di un saluto, poi andavo via”. Adr: “Alcune volte, quando io ero libera, le dicevo che avrei avuto piacere di cucinare per tutte e due e di portarle qualcosa da mangiare per il pranzo;
quando anche lei non lavorava, mangiavamo insieme e parlavamo un po'. Altre volte, quando la ricorrente doveva lavorare nel pomeriggio, io le portavo da mangiare e lei, in fretta, anche in mia compagnia, finiva il pranzo e riprendeva a lavorare, nonostante io le dicessi di fermarsi e di riposarsi ancora un po'”. Adr: “Oltre noi due, non
c'era nessun altro. Portavo il pranzo a casa della ricorrente intorno alle 13 (io rientravo a mezzogiorno) e, se non lavoravo, mi fermavo fino alle 14; lei riprendeva anche a lavorare, ricordo che aveva delle camicie da cucire, mi pare fossero su un tavolo e lo riempivano. Io a quel punto andavo via. La trovavo sempre a lavorare”.
Da tali dichiarazioni, che offrono descrizione di visite di breve durata presso l'abitazione della ricorrente (la mattina per un saluto oppure per la pausa del pranzo di circa un'ora) non può desumersi alcun elemento rilevante, anche in considerazione del dilatato intervallo cronologico cui si riferiscono le attività di cucitura nel ricordo della TE (dal 2016 fino al trasferimento, nell'anno 2020, ad abitazione distante da quella della ricorrente che, invece, limita la pretesa al semestre giugno – dicembre 2017, sì da rendere verosimile lo
7 svolgimento, da parte di quest'ultima, di tale attività di cucito, data la professionalità posseduta, anche in favore di soggetti diversi).
La TE ha riferito ricordi del tutto vaghi sul numero e sui tempi di cucitura delle Tes_1
camicie in questione, affermando di non aver “mai aiutato la ricorrente a svolgere il lavoro di cucitura delle camicie di cui ho detto” ed anzi precisando “… solo di averle viste ammucchiate sul tavolo quando portavo da mangiare o quando passavo a salutare la ricorrente ma null'altro so”, concludendo, in maniera del tutto generica, che quando invitava la ricorrente a più lunghe soste o più lunghe chiacchierate, costei rifiutava, dicendo di avere molto da fare, così descrivendo situazione – peraltro riferita dalla stessa ricorrente
- del tutto compatibile con le caratteristiche di un lavoro organizzato in autonomia: di un lavoro, in relazione al quale, dall'entità dei risultati possono dipendere comunque migliori compensi (v. dep. “…So solo che, quando le dicevo di fermarsi un po' dopo il pranzo, lei mi diceva che doveva finire subito il lavoro e che doveva riprendere e non poteva fermarsi a parlare con me”).
Neppure offrono conferma alla ricostruzione dei fatti descritta nella narrativa del ricorso
(che reca puntuale riferimento alla consegna, per ciascuna settimana, di un numero di camicie non inferiore a 5 ed a volte anche pari a 8/9, ed al complessivo confezionamento, nel periodo di interesse, ossia per trenta settimane – cui vanno tolti i periodi di chiusura per ferie dell'esercizio secondo quanto riferito dai testimoni indotti dalla parte resistente - di un numero di circa 200 capi) le dichiarazioni della TE , del pari qualificatasi Testimone_3
come amica della ricorrente, la quale ha premesso apodittico riferimento ad un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la el 2017, limitandosi, nel dettaglio, a descrivere Controparte_1
la sua presenza a casa della ricorrente soltanto in occasione di visite di breve durata (una o due volte a settimana;
il tempo di un caffè o per la cena), senza nulla essere in grado di riferire circa il numero delle camicie affidate o cucite ovvero circa il tempo dedicato alle lavorazioni (singole o complessive) e concludendo, al pari della TE , che nelle Tes_1
occasioni in cui sollecitava la ricorrente a più lunghe pause ovvero a più lunghe
8 chiacchierate, costei le diceva di avere molto lavoro da sbrigare (versione dei fatti sempre de relato actoris e dunque, anche per tale profilo, del tutto priva di pregio).
La TE, nel dettaglio, ha riferito: “… nel 2017, la ricorrente lavorava per il signor CP_1
Non so dire se fece un colloquio preliminare ed una prova cucendo una camicia personale del signor non lo so. Di quel periodo, ricordo solo che, quando andavo a trovare la CP_1
mia amica, era sempre intenta a cucire delle camicie per il signor . Adr: “In queste CP_1
occasioni, io mi fermavo il tempo di un caffè e rimanevo un po' a parlare con la mia amica che, nel frattempo, continuava a cucire. In quel periodo, andavo una volta o due la settimana da lei;
a volte, la sera, le portavo la cena, perché la vedevo sempre lavorare e rimanevo un po' con lei”. Adr: “Se di sera, intendo, io organizzavo la cena a casa mia e poi, accompagnata da mio marito, mi recavo dalla ricorrente;
le portavo la cena, che avevo preparato e, insieme
a mio marito, cenavamo con lei ed il suo compagno (poi marito) sig. Così facevo Tes_4
per consentire alla mia amica di lavorare fino a sera, senza preoccuparsi della cena”. Adr:
“Ricordo che vedevo dei pezzi di camicie tagliati, da assemblare e confezionare, su un tavolo
o su due;
anzi, non ricordo proprio se si trattasse di un solo tavolo o di due. Non conosco la signora . Sul tavolo potevano esserci 5 o 6 camice, magari 7 o 8, non lo ricordo”. Testimone_1
La a, altresì, dichiarato: “MI pare che ho iniziato a vedere queste camicie in casa della Tes_3
signora verso maggio o giugno, inizio estate e che ho continuato a vederle in casa Pt_1
sua fino a novembre – dicembre 2017”. Adr: “Non so affatto se la ricorrente dovesse riconsegnare tali camicie in un tempo prestabilito oppure quanto ricevesse per il confezionamento di ognuna di esse”. Adr: “Ricordo che, a volte, la chiamavo e le chiedevo di prendere un caffè ma lei mi diceva che non poteva, perché doveva andare a riconsegnare le camicie al signor mi sembra di ricordare che la ricorrente mi dicesse che doveva CP_1
riconsegnare tali camicie una volta alla settimana, ma ciò non ho mai constatato di persona”.
Consentono definitiva smentita alla ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente le dichiarazioni dei testi indotti da parte resistente che, con ricostruzione lineare, dettagliata e coerente e, in quanto tale attendibile, hanno descritto modalità di svolgimento della
9 prestazione lavorativa per cui è causa del tutto compatibili con la qualificazione di autonomia del rapporto di lavoro inter partes.
In primo luogo, la TE , dipendente della ha Testimone_2 Controparte_1
affermato che;
“Ricordo che, dopo il primo colloquio, la signora portò via delle Pt_1
camicie da cucire. Ricordo che, in circa sei mesi, l'ho vista in negozio circa tre o quattro volte;
forse, per essere più precisa, posso dire di averla vista qualche volta in più; di certo non una volta a settimana, magari una o due al mese”, precisando nel dettaglio, diversamente da quanto affermato nell'atto introduttivo, che: “Nel mese di agosto, per tre settimane, ci fermiamo sempre e così fu anche nell'anno cui si riferisce la collaborazione della signora”
(pausa del resto compatibile con l'assenza di eterodirezione, dell'esercizio di poteri gerarchici da parte del titolare della camiceria e con la decisione di organizzare discrezionalmente, anche nel periodo di chiusura dell'esercizio, l'eventuale lavoro affidato).
Ancora, la TE , dipendente della ha affermato di aver Parte_2 Controparte_1
visto in “negozio… tre o quattro volte la ricorrente. La ricorrente, lo ricordo, lavorava a casa.
Non so dire se utilizzasse macchine da cucire proprie, non lo so. Neppure ho mai visto il signor onsegnare alla ricorrente una macchina da cucire. Non so queste cose… non so dire CP_1
quante camicie, in totale, vennero affidate alla ricorrente;
ribadisco che ne venivano date poche per volta;
per quanto so dalla mia esperienza professionale, al massimo venivano affidate alla ricorrente due o tre camicie a settimana, altrimenti non avrebbe potuto riconsegnarle” (nella ricostruzione riferita dalla TE rimane del tutto privo di pregio anche il riferimento al numero delle camicie affidate, essendone descritta la consegna in maniera elastica, più in relazione ad esigenza di un risultato senza difetti che ai tempi del lavoro affidato: versione pure del tutto compatibile con la concordata esigenza di consentire alla ricorrente adeguata organizzazione del lavoro secondo personali esigenze e capacità).
Infine, la TE ex dipendente della convenuta dal 2002 al 2019, ha Persona_1
confermato l'assenza di un potere di etero-direzione, nonché di direttive indirizzate alla ricorrente ovvero di tempi precisi e pretederminati per la consegna del lavoro (da sanzionare in caso di inosservanza), descrivendo anch'essa situazione del tutto compatibile
10 con lo schema dell'autonomia della prestazione lavorativa e, comunque, nel dettaglio, per aver dichiarato che: “Per , nel periodo di cui ho detto (giugno – novembre), escludo Pt_1
consegne regolari e costanti;
consideriamo che il mese di agosto siamo chiusi tre settimane.
Settembre è un mese di scarsa affluenza della clientela, di ripresa”. “In tutto il periodo di cui mi viene chiesto, per quanto ricordo dato il tempo trascorso, potrebbero essere state consegnate alla signora 50 camice da assemblare;
intendo dire che, Pt_1
complessivamente, le vennero consegnati i pezzi da cucire per realizzare 50 camicie” Adr:
“Non ho personalmente assistito ai dialoghi con il titolare ma, quanto ai tempi e ai modi di consegna, posso dire che noi dipendenti, in negozio, ci occupavamo delle urgenze e che la
prendeva i pezzi e procedeva senza indicazione di tempi precisi. Io non ne ho mai Pt_1
udito parola”. Adr: “Escludo che la signora dovesse giustificare un ritardo o Pt_1
l'impossibilità di lavorare;
il nostro laboratorio era in grado di far fronte alle necessità e alle urgenze. Ricordo che la signora si presentò in negozio, proponendosi per il Pt_1
confezionamento di camicie poiché, a Roma, da dove veniva, aveva avuto occasioni di acquisire esperienza nel cucito. Le venne quindi affidato, con le modalità di cui ho detto,
l'assemblaggio di circa 50 camice.” Adr: “Ricordo, comunque, che ad un certo punto - era la fine di novembre – la signora non venne più in laboratorio per ritirare i pezzi da Pt_1
assemblare”.
Alla luce del contesto probatorio evidenziato va esclusa integrazione dello schema tipico posto dall'art. 2094 c.c. con conseguente infondatezza della pretesa retributiva azionata.
Tale delibazione si impone anche con riferimento alla domanda formulata, in via subordinata, da parte ricorrente, per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio in favore della ditta convenuta, trattandosi di fattispecie che conferma necessità di un regime di subordinazione nello svolgimento della prestazione lavorativa, nel caso di specie non accertato: di un inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo dell'azienda, che si esprime nell'obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell'azienda e con l'obbligo per il lavoratore di seguire le direttive dell'imprenditore quanto alle modalità di esecuzione del lavoro, in modo che il lavoro a domicilio realizzi il
11 decentramento produttivo in cui la lavorazione compiuta rientra nel ciclo aziendale, pur svolgendosi all'esterno e pur configurandosi come estrinsecazione di energie lavorative piuttosto che come obbligazione di risultato (così, in tal senso, ex multis Cass. civ. sez. lav.
n. 5693/2007).
Alla luce delle superiori considerazioni, in assoluto difetto dei requisiti integrativi di tutte le pretese retributive vantate dalla ricorrente, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come succ.te modif. ti dal DM 147/2022, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l.
27/2012 impone attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate nella somma di €2.400 per compenso professionale, oltre r.f. 15% ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve mod.ni, IVA e CAP come per legge.
Perugia 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
12