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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1249/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
AS FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4180/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Giovanni Xxiii 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9773/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229012731443000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3921/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 propose ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229012731443000, notificato in data 02.05.2022, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, per un importo complessivo di € 176.941,08, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n. 09720060199107684000, asseritamente notificata il 14/12/2006 – IRAP 2003 – IRPEF
2003;
2. Cartella n. 09720070366722375000, asseritamente notificata il 27/11/2007 – IRAP 2004 – IRPEF
2004 – IVA 2004;
3. Cartella n. 09720080283373637000, asseritamente notificata il 18/02/2009 – IRAP 2005 – IRPEF
2005 – IVA 2005;
4. Cartella n. 09720130099944990000, asseritamente notificata il 09/09/2013 – IRAP 2007 – IVA 2007;
5. Cartella n. 09720150071502526000, asseritamente notificata il 07/12/2015 – Tassa automobilistica
2012;
6. Cartella n. 09720160060437630000, asseritamente notificata il 14/07/2016 – Tassa automobilistica
2013;
7. Cartella n. 09720170068666792000, asseritamente notificata il 07/04/2017 – Tassa automobilistica
2014;
8. Cartella n. 09720170156429781000, asseritamente notificata il 22/11/2017 – Tassa automobilistica
2015;
9. Cartella n. 09720190075465361000, asseritamente notificata il 15/10/2019 – Diritto annuale Camera di
Commercio 2016;
10. Cartella n. 09720190185975241000, asseritamente notificata il 22/10/2019 – Contributo refezione scolastica 2017.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione (avvenuta a mezzo di un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri); 2) la nullità della notifica dell'intimazione per il formato utilizzato;
3) l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti;
4) il difetto di motivazione dell'intimazione (anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi e l'aggio applicato); 4)
l'omessa notifica delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in rito l'inammissibilità del gravame essendo state le cartelle regolarmente notificate.
Con la sentenza n. 9773/18/24 depositata il 19/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma così statuiva: a) dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente alla cartella sub 10); b) lo accoglieva per la maturata prescrizione del credito e, per l'effetto, annullava le cartelle sub 1), 2), 3), 5) e 6); c) lo respingeva per il resto;
d) compensava le spese di lite.
Segnatamente, il ricorso era dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (in favore del giudice ordinario) relativamente alla cartella di pagamento sub 10) non avente ad oggetto tributi.
In riferimento all'eccepita inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, il primo giudice osservava che il ricorrente aveva tempestivamente impugnato l'atto: pertanto, non poteva sostenere l'inesistenza della notifica, ma tutt'al più la nullità che sarebbe stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo.
Ciò premesso, la Corte di primo grado ha ritenuto fondata e assorbente la censura di prescrizione in riferimento alle cartelle sub 1), 2), 3) 5) e 6). Le prime tre avevano ad oggetto tributi erariali ma l'intimazione era stata notificata oltre 10 anni dopo la loro notifica (avvenuta, rispettivamente nel 2006,
2007 e 2009); mentre le seconde due si riferivano alla tassa automobilistica che si prescrive in 3 anni e l'intimazione era stata notificata oltre tale termine rispetto alla loro notifica (avvenuta nel 2015 e nel 2016).
L'AdER propone appello alla pronuncia dei primi giudici in relazione alle cartelle nn. 2. (cartella n.
09720070366722375000) e 3. (cartella n. 09720080283373637000) per i seguenti motivi:
- alla cartella 09720070366722375000 notificata il 27.11.2007 sono seguiti i seguenti atti interruttivi:
09720129102586007000 notificato il 30.07.2012; comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776201800002862000 notificato il 02/05/2018; 09720169059016845000 notificato il 16.11.2016;
09720229012731443000 notificato il 20.04.2022;
- alla cartella 09720080283373637000 notificata 18.02.2009 sono seguiti i seguenti atti interruttivi: AVI
09720149076848724000 notificato il 16.07.2014; AVI 09720169059016845000 notificato il 16.11.2016; comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201800002862000 notificato il 02/05/2018; AVI
09720229012731443000 notificato il 20.04.2022.
Pertanto, stante la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione già prodotti nel primo grado di giudizio, chiede di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado respingere il ricorso in relazione alle cartelle nn. 2. (cartella n. 09720070366722375000) e 3. (cartella n.
09720080283373637000). Con vittoria di spese e compensi.
Risulta non costituito il contribuente.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ufficio avverso l'impugnata sentenza.
Si rileva che l'Ufficio fonda l'atto di appello esclusivamente sulla regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti portati nelle cartelle n. 2. (n. 09720070366722375000) e n. 3. (n.
09720080283373637000) dell'elenco innanzi indicato.
Sulla rituale notifica delle due cartelle sottese all'intimazione di pagamento, dalla documentazione depositata in atti si ricava che esse sono state entrambe ritualmente notificate, l'una con consegna diretta al destinatario e l'altra alla moglie convivente, seguita da raccomandata.
Dalla stessa documentazione si desume, inoltre, che alla notifica delle predette cartelle sono seguiti successivi atti interruttivi della prescrizione, come indicato dall'appellante. Pertanto, si rileva che le relative iscrizioni a ruolo sono divenute definitive per non essere state impugnate nei termini di legge dinanzi alle autorità competenti. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni la Corte, restando assorbita ogni altra eccezione da quanto prefato, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e dichiara la legittimità anche delle cartelle di pagamento n. 09720070366722375000 e n. 09720080283373637000 sottese all'intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del contribuente anche in relazione alla cartella n.
09720070366722375000 e alla cartella n. 09720080283373637000; condanna il contribuente a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in € 480,00 per il primo grado e in € 560,00 per il grado di appello, oltre accessori come per legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
AS FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4180/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Giovanni Xxiii 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9773/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229012731443000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3921/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 propose ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229012731443000, notificato in data 02.05.2022, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, per un importo complessivo di € 176.941,08, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n. 09720060199107684000, asseritamente notificata il 14/12/2006 – IRAP 2003 – IRPEF
2003;
2. Cartella n. 09720070366722375000, asseritamente notificata il 27/11/2007 – IRAP 2004 – IRPEF
2004 – IVA 2004;
3. Cartella n. 09720080283373637000, asseritamente notificata il 18/02/2009 – IRAP 2005 – IRPEF
2005 – IVA 2005;
4. Cartella n. 09720130099944990000, asseritamente notificata il 09/09/2013 – IRAP 2007 – IVA 2007;
5. Cartella n. 09720150071502526000, asseritamente notificata il 07/12/2015 – Tassa automobilistica
2012;
6. Cartella n. 09720160060437630000, asseritamente notificata il 14/07/2016 – Tassa automobilistica
2013;
7. Cartella n. 09720170068666792000, asseritamente notificata il 07/04/2017 – Tassa automobilistica
2014;
8. Cartella n. 09720170156429781000, asseritamente notificata il 22/11/2017 – Tassa automobilistica
2015;
9. Cartella n. 09720190075465361000, asseritamente notificata il 15/10/2019 – Diritto annuale Camera di
Commercio 2016;
10. Cartella n. 09720190185975241000, asseritamente notificata il 22/10/2019 – Contributo refezione scolastica 2017.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione (avvenuta a mezzo di un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri); 2) la nullità della notifica dell'intimazione per il formato utilizzato;
3) l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti;
4) il difetto di motivazione dell'intimazione (anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi e l'aggio applicato); 4)
l'omessa notifica delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in rito l'inammissibilità del gravame essendo state le cartelle regolarmente notificate.
Con la sentenza n. 9773/18/24 depositata il 19/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma così statuiva: a) dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente alla cartella sub 10); b) lo accoglieva per la maturata prescrizione del credito e, per l'effetto, annullava le cartelle sub 1), 2), 3), 5) e 6); c) lo respingeva per il resto;
d) compensava le spese di lite.
Segnatamente, il ricorso era dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (in favore del giudice ordinario) relativamente alla cartella di pagamento sub 10) non avente ad oggetto tributi.
In riferimento all'eccepita inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, il primo giudice osservava che il ricorrente aveva tempestivamente impugnato l'atto: pertanto, non poteva sostenere l'inesistenza della notifica, ma tutt'al più la nullità che sarebbe stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo.
Ciò premesso, la Corte di primo grado ha ritenuto fondata e assorbente la censura di prescrizione in riferimento alle cartelle sub 1), 2), 3) 5) e 6). Le prime tre avevano ad oggetto tributi erariali ma l'intimazione era stata notificata oltre 10 anni dopo la loro notifica (avvenuta, rispettivamente nel 2006,
2007 e 2009); mentre le seconde due si riferivano alla tassa automobilistica che si prescrive in 3 anni e l'intimazione era stata notificata oltre tale termine rispetto alla loro notifica (avvenuta nel 2015 e nel 2016).
L'AdER propone appello alla pronuncia dei primi giudici in relazione alle cartelle nn. 2. (cartella n.
09720070366722375000) e 3. (cartella n. 09720080283373637000) per i seguenti motivi:
- alla cartella 09720070366722375000 notificata il 27.11.2007 sono seguiti i seguenti atti interruttivi:
09720129102586007000 notificato il 30.07.2012; comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776201800002862000 notificato il 02/05/2018; 09720169059016845000 notificato il 16.11.2016;
09720229012731443000 notificato il 20.04.2022;
- alla cartella 09720080283373637000 notificata 18.02.2009 sono seguiti i seguenti atti interruttivi: AVI
09720149076848724000 notificato il 16.07.2014; AVI 09720169059016845000 notificato il 16.11.2016; comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201800002862000 notificato il 02/05/2018; AVI
09720229012731443000 notificato il 20.04.2022.
Pertanto, stante la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione già prodotti nel primo grado di giudizio, chiede di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado respingere il ricorso in relazione alle cartelle nn. 2. (cartella n. 09720070366722375000) e 3. (cartella n.
09720080283373637000). Con vittoria di spese e compensi.
Risulta non costituito il contribuente.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ufficio avverso l'impugnata sentenza.
Si rileva che l'Ufficio fonda l'atto di appello esclusivamente sulla regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti portati nelle cartelle n. 2. (n. 09720070366722375000) e n. 3. (n.
09720080283373637000) dell'elenco innanzi indicato.
Sulla rituale notifica delle due cartelle sottese all'intimazione di pagamento, dalla documentazione depositata in atti si ricava che esse sono state entrambe ritualmente notificate, l'una con consegna diretta al destinatario e l'altra alla moglie convivente, seguita da raccomandata.
Dalla stessa documentazione si desume, inoltre, che alla notifica delle predette cartelle sono seguiti successivi atti interruttivi della prescrizione, come indicato dall'appellante. Pertanto, si rileva che le relative iscrizioni a ruolo sono divenute definitive per non essere state impugnate nei termini di legge dinanzi alle autorità competenti. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni la Corte, restando assorbita ogni altra eccezione da quanto prefato, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e dichiara la legittimità anche delle cartelle di pagamento n. 09720070366722375000 e n. 09720080283373637000 sottese all'intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del contribuente anche in relazione alla cartella n.
09720070366722375000 e alla cartella n. 09720080283373637000; condanna il contribuente a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in € 480,00 per il primo grado e in € 560,00 per il grado di appello, oltre accessori come per legge