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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 1 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3569/2017 R.G. vertente
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivana Arizia e Stefania Arizia, Parte_1
giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania
Interdonato, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OGGETTO: ricorso per annullamento ruoli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2017, premetteva che in seguito a Parte_1 liquidazione della pensione di vecchiaia da parte della l'Ente Controparte_3 nell'aprile 2017 gli aveva erogato tutti gli arretrati maturati dal 01.03.2012 trattenendo tutti i contributi di cui era debitore fino al 31.12.2015 effettuando la relativa compensazione sia dei contributi non iscritti a ruolo sia di quelli iscritti a ruolo con le cartelle: n. 2952015002987151000 relativa ai contributi anni 2011, 2012 e 2013 e n.
29529520160003166327600 relativi a contributi anno 2011; n.
29529520140004331224000 relativi a contributi anno 2010; n. 29520090046219527, n.
29520120003218902, n. 295201300011830836 relative a contributi anni 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.
1 Riferiva che prima della liquidazione, per dette cartelle aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, facendo presente di avere versato per i contributi forensi € 4.724,33 a seguito di domanda di rateazione.
Osservava che in seguito alla presentazione della domanda con adesione la aveva CP_3 disposto con vari provvedimenti quindi lo sgravio per una complessiva somma di €
52.437,50, ma che aveva comunque dato comunicazione di Controparte_2
accoglimento delle domande di adesione per le cartelle che dovevano invece essere annullate essendo l'intero carico oggetto di sgravio.
Rilevava che, se la aveva operato lo sgravio di € 52.437,50, nulla era dovuto per CP_3
contributi e in più risultava creditore nei confronti della delle somme Controparte_2 versate con le domande di rateazione pari a € 4.724,33.
Tanto premesso, chiedeva preliminarmente di sospendere i ruoli e il pagamento delle rate di definizione agevolata;
disporre l'annullamento dei ruoli di cui alle cartelle
2952015002987151000 relativa ai contributi anni 2011, 2012 e 2013 e n.
29529520160003166327600 relativi a contributi anno 2011, n.
29529520140004331224000 relativi a contributi anno 2010, n. 29520090046219527, n.
29520120003218902, n. 295201300011830836 relative a contributi anni 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 in quanto la ha disposto Controparte_3 lo sgravio dell'intero carico;
annullare conseguentemente i provvedimenti di definizione agevolata dei ruoli affidati alla delle cartelle indicate per intervenuto Controparte_2 sgravio dell'intero carico;
dire e dichiarare che la in seguito allo Controparte_2 sgravio effettuato dalla Cassa è debitrice della somma di € 4.724,33, condannando la stessa alla restituzione;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria difensiva depositata il 13 febbraio 2018 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree perché Controparte_2
infondate in fatto e inammissibili in diritto.
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per tardività, essendo il termine perentorio per impugnare i ruoli quello di 40 giorni dalla notifica delle cartelle.
Eccepiva poi la carenza di interesse a ricorrere, in quanto la comunicazione di accoglimento della definizione agevolata non è atto esecutivo, né atto capace di influire nella sfera giuridica del destinatario, non essendo pertanto opponibile.
Osservava che gli sgravi di Cassa Forense, ogni qual volta comunicati sono stati registrati e comunicati al ricorrente, che aveva presentato domanda di definizione a Gennaio 2017, prima che gli sgravi fossero disposti.
2 Evidenziava, poi, che la legittimazione passiva in merito alle contestazioni circa la regolarità o meno dell'iter procedurale dell'accertamento delle violazioni e delle pretese creditorie, nonché delle successive iscrizioni a ruolo spetta esclusivamente all'Ente impositore.
Deduceva, con riferimento alla domanda di restituzione della somma di € 4.724,33, che non era stata fornita alcuna prova del fatto che la somma non fosse già stata detratta da quelle maggiori dovute, né che sia stata pagata indebitamente e che, comunque, anche per la domanda di ripetizione di indebito, va eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di Riscossione, essendo unico legittimato l'Ente impositore.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza dell' 01.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4.. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_2
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_1
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
5. Va preliminarmente respinta l'eccezione formulata dai resistenti di inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione.
L'intangibilità del credito previdenziale che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, non preclude la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso
(ad esempio la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine per l'impugnativa delle cartelle esattoriali, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione, sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata.
6. Passando a esaminare la richiesta di annullamento dei provvedimenti di definizione agevolata deve essere rilevata la carenza di interesse ad agire, correttamente eccepita dall'Agente della Riscossione.
L , infatti, ha dato comunicazione di accoglimento delle domande di Controparte_4
adesione prima che venissero comunicati gli sgravi da parte della e, al CP_3 momento di ciascun provvedimento di sgravio dell'Ente Impositore ha provveduto automaticamente a registrare e annotare i detti sgravi sugli estratti di ruolo, dandone in alcuni casi diretta notizia al contribuente.
3 La domanda di definizione con adesione comprende poi anche somme di ruoli differenti da quello della per cui non può procedersi ad alcun annullamento dei CP_3
provvedimenti di definizione agevolata.
Va osservato che “L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata (c.d. "rottamazione") comporta la rinuncia a qualsiasi contestazione sui debiti e l'estinzione del debito stesso mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e per le spese dell'iter esecutivo, senza interessi e sanzioni. Inoltre l'adesione alla definizione agevolata produce effetti anche di natura processuale, con la sospensione della causa sino alla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata.” (Cassazione civile sez. II, 26/06/2024, n.17622).
L'affidamento del credito in riscossione comporta che il concessionario agisce quale
"adiectus solutionis causa" ed è dunque chiamato a compiere tutto ciò che è necessario perché il pagamento possa avvenire in forma spontanea oppure coatta. In sostanza l'agente della riscossione è tenuto, per impegno contrattuale, a svolgere quale mandatario tutte le azioni necessarie ad assicurare all'ente creditore il recupero dei propri crediti e, ove ciò non avvenga, egli risulterà inadempiente a causa di una propria inerzia e sarà responsabile nei confronti dell'ente impositore, salva la prova che la prescrizione - maturata dopo la notifica della cartella per carenza di idonei atti interruttivi - sia maturata per un comportamento a lui non imputabile. (Corte appello Palermo sez. lav., 01/08/2023,
n.521).
Nel caso di specie l' ha provveduto correttamente a registrare i Controparte_4
provvedimenti di sgravio comunicati dalla a seguito della compensazione CP_3
effettuata al momento della liquidazione degli arretrati pensionistici.
Va pertanto rigettata la domanda di annullamento dei provvedimenti di definizione agevolata con riferimento ai crediti di CP_3
7. Passando a esaminare la richiesta di restituzione della somma di € 4.724,33 per versamenti pregressi di contributi forensi in seguito a un piano di rateizzazione, la stessa non può essere accolta.
Il ricorrente, infatti, non ha dato prova che i versamenti, risalenti peraltro agli anni 2014-
2015, non siano stati calcolati dalla nel calcolo dello sgravio, assumendo soltanto, CP_3 senza fornire alcun riscontro in merito, di avere un credito verso l'Agente della
Riscossione per detti importi.
Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, e in tal caso il ricorrente, come detto, non ha fornito prova del
4 mancato computo dei contributi versati nella compensazione effettuata dalla
[...]
CP_3
In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della resistente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_2 depositato in data 18.07.2017 nei confronti dell' così provvede: CP_5
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 9.273,00 Parte_1 CP_5
per compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 2 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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