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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2631/2023
VERBALE DI UDIENZA del 24/06/2024
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Stefano Pellegrino anche per delega dell'Avv. Pasquale Pellegrino, che si riporta al ricorso chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Per l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Lilia CP_1
Bonicioli, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate,
IL GOP
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N.536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino
[...]
) e dall'avv. Stefano Pellegrino C.F. C.F._2 C.F._3
, giusta procura in atti;
[...]
ricorrente;
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato
[...]
e difeso, dall'Avv. Lilia Bonicioli (c.f. ), per C.F._4
procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in atti
[...]
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
Dando lettura all'esito della Camera di Consiglio alle ore 14,19 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in giudizio, al fine di sentire accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola. A sostegno della propria pretesa deduceva che, con nota raccomandata a/r del 12.06.2024 l' , comunicava che la CP_1
2 domanda di ds agricola relativa all'anno 2023, presentata in data
11.03.2024 e liquidata il 06.06.2024, era stata respinta per i seguenti motivi: “iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”.
Rappresentava che essendo regolarmente iscritto con la qualifica di
B.A. negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di San
Giorgio Morgeto e avendo effettuato n. 102 giornate per l'anno 2023, aveva presentato all' di Reggio Calabria il 11.03.2024 domanda CP_1
di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola n°
202468006666 per l'anno 2023, respinta.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso al
Comitato Provinciale presso la sede di Reggio Calabria in data CP_1
09.07.2024, senza esito.
Pertanto, eccepiva l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di indebito, adducendo che, che la motivazione a sostegno della reiezione non era suffragata dal alcun elemento atto a rigettare a domanda proposta, anzi dalla lettura dell'estratto contributivo allegato si evinceva che il reddito percepito dal ricorrente per l'attività svolta per l'anno 2023 pari a € 5.253,00, a cui si dovrà aggiungere l'indennità di DS agricola, da percepire, era di gran lunga superiore al reddito ipotetico proveniente da lavoratore autonomo non agricolo, con la palese prevalenza dell'attività da lavoro dipendente su quella da lavoratore autonomo non agricolo, attività di he ha consentito il mantenimento del proprio nucleo familiare. Pt_2
Pertanto concludeva chiedendo di :” dichiarare che al ricorrente compete il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 avendo effettuato n. 102 gg. lavorative, e, in conseguenza, condannare
l' al pagamento dell'importo Controparte_2
3 corrispondente a tale indennità, con interessi come per legge. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento CP_2
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva che il ricorrente era CP_1
iscritto alla Gestione commercianti fin dal 2006, avendo espressamente chiesto di essere iscritto alla Gestione predetta e non avendo mai contestato tale iscrizione, né avendo mai chiesto di essere cancellato dalla predetta Gestione;
che, con provvedimento del
25.9.2006, il ricorrente, a seguito di domanda del 25.6.2004, era stato iscritto alla Gestione commercianti con codice azienda n.28457072
TQ, a seguito di inizio attività dal 5.11.2003 ed imposizione contributiva dall'1.11.2003 e da allora risulta normalmente iscritto alla Gestione commercianti. L'iscrizione segue la domanda amministrativa del ricorrente la cui data era indicata nel provvedimento di iscrizione (mai contestato) e deriva dalla carica di socio accomandatario nella società Parte_3
aperta e attiva dal 10.5.2004 senza soluzione di continuità
[...]
(v.doc.1); la società ha codice ATECO 46.32.1 commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata. Quindi, concludeva chiedendo:” in via preliminare e principale: dichiarare la nullità del ricorso avversario;
Nel merito ed in subordine, rigettare il ricorso avversario e tutte le domande proposte da contro l' siccome infondate in Parte_1 CP_1
fatto ed in diritto e non provate, nonché dichiarare ed accertare la mancanza dei presupposti di legge per il diritto del ricorrente all'indennità richiesta e per l'effetto rigettare la domanda proposta. Vinte le spese attesa l'assenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. (non firmata dalla
4 parte personalmente nel ricorso, né richiamata nel ricorso dichiarazione su foglio separato: v.Cass.5724/2021”.
In merito, il ricorso è fondato, per le motivazioni, che di seguito verranno addotte.
Oggetto della presente controversia si identifica, dunque, nell'individuazione dei limiti di concessione della prestazione temporanea in agricoltura in presenza del contestuale svolgimento di lavoro autonomo e nella ripartizione dell'onere della prova relativo.
(cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 431/2025 del 15-03-2025)
La titolarità di una partita IVA in sé non è motivo di esclusione della disoccupazione agricola. Tuttavia se l'attività autonoma (sia agricola che non) è svolta in modo “ normale o prevalente”, l'indennità può essere negata. Il concetto di “prevalenza” è fondamentale. Se l'attività autonoma genera un reddito o un impegno lavorativo superiore rispetto a quello derivante da lavoro dipendente agricolo, la domanda di disoccupazione può essere respinta. In ogni caso, l' CP_1
ha l'onere di dimostrare la prevalenza dell'attività autonoma , alfine di negare la disoccupazione agricola. Alla stregua della previsione legislativa (art. 2 del D.P.R. 1049/1970), il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, quando "i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato" (primo comma) oppure quando risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti ovverosia nelle c.d. gestioni autonome (secondo comma). In particolare, il secondo comma dell'articolo richiamato, chiarisce che, “in ogni caso”, si considerano esercenti attività agricola
5 autonoma, in via normale o prevalente, gli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: con una specificazione che non esaurisce il novero dei lavoratori agricoli autonomi di cui al primo comma, ma, in quel novero, individua una sottocategoria, cui è “in ogni caso” preclusa la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola che, più in generale, non spetta a coloro che, pur senza essere “coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti”, esercitano, comunque, attività agricola autonoma in via normale e prevalente (Corte di
Appello di Catanzaro, sentenza n. 77/2021). In proposito, deve richiamarsi quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione nella gestione commercianti ha valore di presunzione semplice, a fronte della quale si determina un'inversione dell'onere della prova, per cui compete all'interessato di fornire la dimostrazione contraria (così ex plurimis Cassazione civile sez. lav.,
12/04/2010, n. 8651). Infatti, in materia di previdenza, l'iscrizione negli elenchi dei prestatori della specifica attività autonoma
(artigianale o commerciale) ed il suo mantenimento ben possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto, “chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.” (v. Cass., 24 luglio 1996, n. 6625).
Applicando queste coordinate alla fattispecie in esame, si osserva che l' ha allegato e provato l'iscrizione del ricorrente nella gestione CP_1
commercianti solo dal 2003 ma non per l'anno in contestazione.
6 Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto altresì la dichiarazione reddituale relative all'anno in contetazione dimostrando la prevalenza del lavoro dipendente su quello autonomo.
In conclusione, appare evidente che nel caso di specie la parte ricorrente abbia provato di avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola richiesta possedendone tutti i requisiti previsti (v. estratto conto previdenziale ed elenchi lavoratori agricoli).
A riprova della assoluta prevalenza del lavoro agricolo subordinato, ha allegato al ricorso copia della dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2020) e dell'estratto conto contributivo.
Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce della natura delle questioni trattate e della controvertibilità della soluzione adottata
PQM
II Tribunale, nella persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. "accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; -per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di CP_1
disoccupazione agricola nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. -condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di giudizio, che liquida in € 1.305,00 per compensi, oltre
7 spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
3. Palmi, lì 24 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
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SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2631/2023
VERBALE DI UDIENZA del 24/06/2024
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Stefano Pellegrino anche per delega dell'Avv. Pasquale Pellegrino, che si riporta al ricorso chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Per l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Lilia CP_1
Bonicioli, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate,
IL GOP
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N.536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino
[...]
) e dall'avv. Stefano Pellegrino C.F. C.F._2 C.F._3
, giusta procura in atti;
[...]
ricorrente;
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato
[...]
e difeso, dall'Avv. Lilia Bonicioli (c.f. ), per C.F._4
procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in atti
[...]
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
Dando lettura all'esito della Camera di Consiglio alle ore 14,19 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in giudizio, al fine di sentire accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola. A sostegno della propria pretesa deduceva che, con nota raccomandata a/r del 12.06.2024 l' , comunicava che la CP_1
2 domanda di ds agricola relativa all'anno 2023, presentata in data
11.03.2024 e liquidata il 06.06.2024, era stata respinta per i seguenti motivi: “iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”.
Rappresentava che essendo regolarmente iscritto con la qualifica di
B.A. negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di San
Giorgio Morgeto e avendo effettuato n. 102 giornate per l'anno 2023, aveva presentato all' di Reggio Calabria il 11.03.2024 domanda CP_1
di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola n°
202468006666 per l'anno 2023, respinta.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso al
Comitato Provinciale presso la sede di Reggio Calabria in data CP_1
09.07.2024, senza esito.
Pertanto, eccepiva l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di indebito, adducendo che, che la motivazione a sostegno della reiezione non era suffragata dal alcun elemento atto a rigettare a domanda proposta, anzi dalla lettura dell'estratto contributivo allegato si evinceva che il reddito percepito dal ricorrente per l'attività svolta per l'anno 2023 pari a € 5.253,00, a cui si dovrà aggiungere l'indennità di DS agricola, da percepire, era di gran lunga superiore al reddito ipotetico proveniente da lavoratore autonomo non agricolo, con la palese prevalenza dell'attività da lavoro dipendente su quella da lavoratore autonomo non agricolo, attività di he ha consentito il mantenimento del proprio nucleo familiare. Pt_2
Pertanto concludeva chiedendo di :” dichiarare che al ricorrente compete il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 avendo effettuato n. 102 gg. lavorative, e, in conseguenza, condannare
l' al pagamento dell'importo Controparte_2
3 corrispondente a tale indennità, con interessi come per legge. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento CP_2
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva che il ricorrente era CP_1
iscritto alla Gestione commercianti fin dal 2006, avendo espressamente chiesto di essere iscritto alla Gestione predetta e non avendo mai contestato tale iscrizione, né avendo mai chiesto di essere cancellato dalla predetta Gestione;
che, con provvedimento del
25.9.2006, il ricorrente, a seguito di domanda del 25.6.2004, era stato iscritto alla Gestione commercianti con codice azienda n.28457072
TQ, a seguito di inizio attività dal 5.11.2003 ed imposizione contributiva dall'1.11.2003 e da allora risulta normalmente iscritto alla Gestione commercianti. L'iscrizione segue la domanda amministrativa del ricorrente la cui data era indicata nel provvedimento di iscrizione (mai contestato) e deriva dalla carica di socio accomandatario nella società Parte_3
aperta e attiva dal 10.5.2004 senza soluzione di continuità
[...]
(v.doc.1); la società ha codice ATECO 46.32.1 commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata. Quindi, concludeva chiedendo:” in via preliminare e principale: dichiarare la nullità del ricorso avversario;
Nel merito ed in subordine, rigettare il ricorso avversario e tutte le domande proposte da contro l' siccome infondate in Parte_1 CP_1
fatto ed in diritto e non provate, nonché dichiarare ed accertare la mancanza dei presupposti di legge per il diritto del ricorrente all'indennità richiesta e per l'effetto rigettare la domanda proposta. Vinte le spese attesa l'assenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. (non firmata dalla
4 parte personalmente nel ricorso, né richiamata nel ricorso dichiarazione su foglio separato: v.Cass.5724/2021”.
In merito, il ricorso è fondato, per le motivazioni, che di seguito verranno addotte.
Oggetto della presente controversia si identifica, dunque, nell'individuazione dei limiti di concessione della prestazione temporanea in agricoltura in presenza del contestuale svolgimento di lavoro autonomo e nella ripartizione dell'onere della prova relativo.
(cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 431/2025 del 15-03-2025)
La titolarità di una partita IVA in sé non è motivo di esclusione della disoccupazione agricola. Tuttavia se l'attività autonoma (sia agricola che non) è svolta in modo “ normale o prevalente”, l'indennità può essere negata. Il concetto di “prevalenza” è fondamentale. Se l'attività autonoma genera un reddito o un impegno lavorativo superiore rispetto a quello derivante da lavoro dipendente agricolo, la domanda di disoccupazione può essere respinta. In ogni caso, l' CP_1
ha l'onere di dimostrare la prevalenza dell'attività autonoma , alfine di negare la disoccupazione agricola. Alla stregua della previsione legislativa (art. 2 del D.P.R. 1049/1970), il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, quando "i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato" (primo comma) oppure quando risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti ovverosia nelle c.d. gestioni autonome (secondo comma). In particolare, il secondo comma dell'articolo richiamato, chiarisce che, “in ogni caso”, si considerano esercenti attività agricola
5 autonoma, in via normale o prevalente, gli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: con una specificazione che non esaurisce il novero dei lavoratori agricoli autonomi di cui al primo comma, ma, in quel novero, individua una sottocategoria, cui è “in ogni caso” preclusa la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola che, più in generale, non spetta a coloro che, pur senza essere “coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti”, esercitano, comunque, attività agricola autonoma in via normale e prevalente (Corte di
Appello di Catanzaro, sentenza n. 77/2021). In proposito, deve richiamarsi quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione nella gestione commercianti ha valore di presunzione semplice, a fronte della quale si determina un'inversione dell'onere della prova, per cui compete all'interessato di fornire la dimostrazione contraria (così ex plurimis Cassazione civile sez. lav.,
12/04/2010, n. 8651). Infatti, in materia di previdenza, l'iscrizione negli elenchi dei prestatori della specifica attività autonoma
(artigianale o commerciale) ed il suo mantenimento ben possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto, “chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.” (v. Cass., 24 luglio 1996, n. 6625).
Applicando queste coordinate alla fattispecie in esame, si osserva che l' ha allegato e provato l'iscrizione del ricorrente nella gestione CP_1
commercianti solo dal 2003 ma non per l'anno in contestazione.
6 Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto altresì la dichiarazione reddituale relative all'anno in contetazione dimostrando la prevalenza del lavoro dipendente su quello autonomo.
In conclusione, appare evidente che nel caso di specie la parte ricorrente abbia provato di avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola richiesta possedendone tutti i requisiti previsti (v. estratto conto previdenziale ed elenchi lavoratori agricoli).
A riprova della assoluta prevalenza del lavoro agricolo subordinato, ha allegato al ricorso copia della dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2020) e dell'estratto conto contributivo.
Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce della natura delle questioni trattate e della controvertibilità della soluzione adottata
PQM
II Tribunale, nella persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. "accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; -per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di CP_1
disoccupazione agricola nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. -condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di giudizio, che liquida in € 1.305,00 per compensi, oltre
7 spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
3. Palmi, lì 24 giugno 2025
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Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
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