CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1796/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Sede 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 358 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 358 del 2024, relativa a IMU per l'anno 2019, notificato il 30.12.2024, dell'importo complessivo di € 652,00.
Letti i motivi di impugnazione ( OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA). Rilevato che il Comune di Mascalucia non si è costituito.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisone, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto in quanto, premessa la regolarità del procedimento amministrativo che non prevede alcuna notifica di altri atti prima di quello qui opposto, la notifica è avvenuta nei termini, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Pertanto, con riferimento a IMU anno 2019, il termine sarebbe maturato il 31 dicembre 2024.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Catania, 22 gennaio 2026
IA PI UR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1796/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Sede 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 358 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 358 del 2024, relativa a IMU per l'anno 2019, notificato il 30.12.2024, dell'importo complessivo di € 652,00.
Letti i motivi di impugnazione ( OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA). Rilevato che il Comune di Mascalucia non si è costituito.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisone, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto in quanto, premessa la regolarità del procedimento amministrativo che non prevede alcuna notifica di altri atti prima di quello qui opposto, la notifica è avvenuta nei termini, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Pertanto, con riferimento a IMU anno 2019, il termine sarebbe maturato il 31 dicembre 2024.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Catania, 22 gennaio 2026
IA PI UR