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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Galea e
ME IR in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in
Crotone, Via XXV Aprile n. 55;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Di Piano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Montoro (AV), Via F. Romei n.
3;
- appellato e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
-appellata contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza depositata il 21-2-2024 n. 121, nell'ambito della causa n.
136/2023 R.G.A.C. promossa da nei confronti di Controparte_1 [...]
e con atto di citazione ritualmente Parte_1 Controparte_2
notificato, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della la somma di Controparte_1
€uro 32.338,64, oltre accessori, a titolo di corrispettivi dovuti per le prestazioni relative ai plurimi trasporti eseguiti in favore di Parte_1
in forza di rapporto contrattuale inter partes, nonché
[...] commissionati da parte di quest'ultima per conto di Controparte_2
rigettando ogni ulteriore domanda ed eccezione, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 20-9-2024, , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata si costituiva in giudizio, come da Controparte_1
comparsa in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, mentre l'appellata malgrado ritualmente evocata in giudizio, non Controparte_2
si costituiva restando contumace.
All'udienza istruttoria di prima comparizione delle parti il procuratore di parte appellante dichiarava l'avvenuta sottoposizione della società da lui assistita alla procedura di liquidazione giudiziale, giusta sentenza del
Tribunale di Crotone del 22-2-25, e il Presidente istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto del Consigliere Coordinatore della Sezione in data 6-10-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza dell'11-
11-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione. In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata dal Presidente istruttore in esito all'udienza del 10-4-2025, a seguito dell'avvenuta sottoposizione della società appellante a procedura di liquidazione giudiziale, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 novembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Galea e
ME IR in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in
Crotone, Via XXV Aprile n. 55;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Di Piano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Montoro (AV), Via F. Romei n.
3;
- appellato e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
-appellata contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza depositata il 21-2-2024 n. 121, nell'ambito della causa n.
136/2023 R.G.A.C. promossa da nei confronti di Controparte_1 [...]
e con atto di citazione ritualmente Parte_1 Controparte_2
notificato, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della la somma di Controparte_1
€uro 32.338,64, oltre accessori, a titolo di corrispettivi dovuti per le prestazioni relative ai plurimi trasporti eseguiti in favore di Parte_1
in forza di rapporto contrattuale inter partes, nonché
[...] commissionati da parte di quest'ultima per conto di Controparte_2
rigettando ogni ulteriore domanda ed eccezione, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 20-9-2024, , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata si costituiva in giudizio, come da Controparte_1
comparsa in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, mentre l'appellata malgrado ritualmente evocata in giudizio, non Controparte_2
si costituiva restando contumace.
All'udienza istruttoria di prima comparizione delle parti il procuratore di parte appellante dichiarava l'avvenuta sottoposizione della società da lui assistita alla procedura di liquidazione giudiziale, giusta sentenza del
Tribunale di Crotone del 22-2-25, e il Presidente istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto del Consigliere Coordinatore della Sezione in data 6-10-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza dell'11-
11-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione. In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata dal Presidente istruttore in esito all'udienza del 10-4-2025, a seguito dell'avvenuta sottoposizione della società appellante a procedura di liquidazione giudiziale, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 novembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)