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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 10.04.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 719/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Luigia Sapio, C.F._1 presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emanuele Guarino, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della dal 03.05.2016 al 12.05.2018; che Controparte_2 il rapporto cessava a seguito di licenziamento intimato in data 23.04.2018, per giustificato motivo
1 oggettivo, con 15 giorni di preavviso;
- di essere stato inquadrato con mansioni di operaio/magazziniere ed orario di lavoro part-time, segnatamente di quattro ore giornaliere per 5 giorni a settimana;
- di aver, tuttavia, prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 19.00, con una pausa per il pranzo;
- di aver ricevuto, a titolo di retribuzione mensile, la somma di euro 545,00 circa;
- di non aver percepito alcunché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, di 13ma mensilità nonché di tfr nella misura dovuta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la “ ”, in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla Controparte_2 condannare - previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 22.592,40, per le causali in premessa, o di quello diverso eventualmente risultante in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta società (v.si memoria difensiva depositata il 07.05.2021) la quale eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità, nullità ed improcedibilità del ricorso introduttivo, attesa la mancata notificazione dei conteggi indicati in atti come parte integrante del ricorso stesso.
Eccepiva, ancora, l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per intervenuta conciliazione sindacale, rappresentando che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, in data 13.06.2018 le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale, a transazione e saldo di ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro oggetto del giudizio, con contestuale pagamento dell'importo netto di € 2.400 in favore del lavoratore.
Eccepiva, in ogni caso, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere la conciliazione intervenuta tra le parti quale semplice atto di rinunzia, la mancata impugnazione della stessa nel termine semestrale ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Deduceva, ancora, e nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda ed, in particolare, rappresentava che l'istante era stato correttamente inquadrato e retribuito in relazione alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro osservato, e che, dunque, aveva percepito tutto quanto a lui spettante in conformità alle previsioni del CCNL applicato.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità ovvero per rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 25.11.2021 questo giudice, rilevato che risultava versata in atti da parte resistente unicamente una pagina del verbale di conciliazione del 13.6.2018, autorizzava il deposito del suddetto verbale in versione integrale, rinviando all'uopo ad altra udienza, ed assegnando a parte ricorrente termine per dedurre in relazione al detto documento.
Parte resistente provvedeva, dunque, a depositare detto documento agli atti del fascicolo
2 telematico in data 01.12.2021, completo della seconda pagina e delle firme della parti e del conciliatore apposte in calce alla stessa(v.si doc. in atti).
All'esito del suddetto deposito parte ricorrente, con “memoria
contro
-deduttiva “ del 6.4.2022, faceva rilevare che la conciliazione risulta viziata nel consenso, poiché “fatta trovare già preparata, e senza la presenza della parte sindacale”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 10.4.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, già ritenuta la causa di natura documentale e la superfluità dell'istruttoria, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda va dichiarata improponibile.
Risulta documentato in atti che, in data 13.06.2018, interveniva tra le parti una conciliazione in sede sindacale.
Parte resistente ha provveduto a depositare tempestivamente, unitamente alla memoria di costituzione, il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti, sebbene incompleto, -essendo stata depositata in sede di costituzione solo la prima pagina dello stesso-, così fornendo un principio di prova in relazione alla sollevata eccezione di improponibilità della domanda di controparte.
Per tale ragione (nell'esercizio dei poteri ufficiosi di cui all'art 421 c.p.c.), è stato autorizzato il deposito del detto verbale in versione integrale, poiché rilevante ai fini della decisione.
Sul punto è opportuno precisare, -anche alla luce dei rilievi che parte ricorrente ha formulato con la memoria deduttiva autorizzata, concernenti il deposito del secondo foglio del verbale in parola- che è consolidato il principio secondo il quale, nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Sez. L, Sentenza n. 23882 del
09/11/2006, Rv. 593504).
3 Va poi evidenziato e chiarito che, all'esito del deposito del documento integrale, dunque completo delle firme delle parti e del conciliatore, apposte in calce alla seconda pagina del verbale
(ossia la pagina originariamente mancante in atti), parte ricorrente non ha dedotto di non avere sottoscritto la suddetta conciliazione (invero in sede di libero interrogatorio svolto in prima udienza -ossia allorquando non era ancora acquisito agli atti il verbale integrale completo delle sottoscrizioni delle parti-, la parte ricorrente affermava “…voglio precisare che non ho sottoscritto alcun verbale di conciliazione. Ricordo di avere sottoscritto solo la comunicazione di licenziamento”; v.si. udienza del
25.11.21)- , né ha proceduto a disconoscere espressamente la sottoscrizione apposta al documento in esame, limitandosi a sollevare doglianza in relazione alla mancanza dell'assistenza sindacale (v. memoria del 6.4.2022 e successive note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 28.4.2022), e ricordandosi, sul punto, che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco (v.si, tra le altre, Cass.
17313/2021).
Tanto chiarito, in primo luogo, è da osservare che la conciliazione sindacale intervenuta tra le parti ha ad oggetto il medesimo periodo lavorativo dedotto in ricorso e le rivendicazioni ivi contenute.
In particolare, nel verbale di conciliazione si dà atto che il ricorrente, pur accettando il licenziamento, rivendicava differenze retributive (segnatamente “differenze di retribuzione paventando di aver svolto mansioni superiori, di aver diritto a differenze relative al completamento orario, di straordinario, di ratei di 13, permessi, ferie, tfr ed in generale di differenze di retribuzione legate al rapporto di lavoro cessato”, v.si capo 4 verbale di conciliazione) per il periodo di lavoro “che va dall'assunzione del 03.05.2016 al licenziamento del 12.05.2018” (v.si capo D verbale di conciliazione).
Si legge, altresì, che il lavoratore accettava l'importo netto di euro 2.400,00 (di cui euro 400 a titolo di bonus transattivo), dichiarando e riconoscendo, al contempo, “di non aver più nulla a pretendere dalla per tutto quanto sopra esposto” (v.si capo D verbale di Controparte_1 conciliazione).
Risulta, altresì, che la conciliazione è avvenuta con l'assistenza del rappresentante sindacale della quale conciliatore(tale sig. ), “cui il lavoratore aderisce ed al quale ha Parte_1 Persona_1 conferito mandato anche con la firma del presente verbale”(v.si capo 3 verbale di conciliazione).
Nel corpo del verbale conciliativo, poi, espressamente viene fatta menzione della circostanza secondo cui il lavoratore era reso edotto della inoppugnabilità del verbale di conciliazione che si andava a sottoscrivere.
Orbene, l'art. 2113 c.c., come novellato dall'art. 6 L. n.533/73 (norma che ha superato il vaglio di costituzionalità con la sent. n. 77 del 1974 della Corte Costituzionale) dispone che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
4 inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti d i cui all'art. 409 cpc, non sono valide;
vengono sottoposte ad un regime di annullabilità, come tale temporalmente limitato da un termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Lo stesso articolo dispone al quarto comma che sono sottratte a tale regime e sono, quindi, inoppugnabili le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411c.p.c.
La ratio di tale inoppugnabilità va individuata nell'effettiva partecipazione all'iter transattivo di un soggetto terzo, rispettivamente il giudice, la commissione provinciale di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro ed il sindacato, ritenuti dal legislatore soggetti idonei a tutelare il lavoratore e, pertanto, a garantire una sostanziale libertà nella dichiarazione di volontà del lavoratore medesimo facendo venir meno la condizione di inferiorità dello stesso nei confronti del datore di lavoro.
In particolare, la S.C. (v. Cass. Sez. Lav. 17/9/2002 n. 13616), pur riconoscendo al lavoratore - che abbia già iniziato il giudizio per il riconoscimento di un diritto derivante da disposizioni di legge o dei contratti collettivi – la possibilità di impugnare le rinunce e le transazioni aventi per oggetto i diritti azionati ai sensi dell'art. 2113 c.c., ha espressamente affermato la non impugnabilità di quelle rinunce o transazioni intervenute nelle forme della conciliazione giudiziale o sindacale secondo gli articoli 185, 410 e 411 c.p.c. innanzi citati. (v. Cass 24/3/2004 n. 5940;
Cass 19/8/2004 n. 16283)
Stante il valore inoppugnabile di dette conciliazioni, è precluso ovviamente al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi. (v. Pret. Milano 21/4/1993).
Ed ancora, se a norma degli artt. 2113 u.c. c.p.c. e 411 c.p.c., la conciliazione avvenuta in sede sindacale non è impugnabile, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che detta regola trova un temperamento in caso di vizi relativi alla volontà o del consenso , o in caso di mancata o non effettiva assistenza sindacale.
Al riguardo, va fatto presente che – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24024/2013 nonché Cass. 16168/2004 e Cass. 13217/2008) – “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”. (cfr. Cass., n. 4730/2002 e Cass. n. 11248/1997).
5 Ulteriormente, va evidenziato che, laddove si contesti l'effettiva presenza delle condizioni di inoppugnabilità, riprende vigore il regolare regime di decadenza dell'art. 2113 cc.: ove privato dell'attributo “sindacale”, l'accordo conciliativo non sarebbe più riconducibile alla disciplina derogatoria appena descritta, per essere attratto nuovamente al regime di impugnabilità di cui al primo comma dell'art. 2113 c.c.
In particolare, secondo Cass. 13664/2004 “l'impugnazione di una rinuncia o transazione ex art. 2113 cod. civ. da parte del lavoratore ne determina l'automatica caducazione anche se proposta oltre il termine di sei mesi prescritto dalla citata disposizione, essendo onere del datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione eccepire la decadenza del lavoratore dalla impugnazione nel termine di cui all'art. 416 cod. proc. civ.”
(cfr. anche in motivazione).
Venendo ora al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente ha contestato genericamente il verbale di conciliazione prodotto dalla resistente, deducendone la nullità per assenza del rappresentante sindacale (v.verb ud del 25.11.2021 e memoria del 6.4.22), ma non ha chiesto di provare tale circostanza (non articolando prova sul punto all'esito della produzione del documento), né ha dedotto(né dunque provato) che in sede di verbale conciliativo vi furono attività dirette ad inficiare la volontà del lavoratore.
Ad ogni buon conto, osserva il giudicante che la doglianza afferente la mancanza di assistenza sindacale non è stata sollevata nel termine decadenziale semestrale dalla sottoscrizione, e parte resistente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza.
Orbene, il tenore letterale del verbale di conciliazione è univocamente idoneo ad attestare la volontà abdicativa del ricorrente in ordine alle pretese azionate nel presente giudizio
Sicché, a fronte dell'avvenuta conciliazione sottoscritta dal lavoratore con l'assistenza del sindacato, al giudice è preclusa qualsivoglia valutazione afferente all'assetto sostanziale degli interessi sottesi a tale negozio, potendo essere emessa una pronuncia meramente ricognitiva dell'intervenuta transazione (cfr. S.S. U.U. Cass. 3425/98).
Ne consegue che l'eccezione di improponibilità del ricorso prontamente sollevata dalla difesa della società appare fondata e dirimente, ininfluenti risultando le istanze istruttorie formulate.
La domanda va dichiarata quindi improponibile.
Considerate la natura “in rito” della pronuncia, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improponibilità del ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Nola, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 10.04.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 719/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Luigia Sapio, C.F._1 presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emanuele Guarino, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della dal 03.05.2016 al 12.05.2018; che Controparte_2 il rapporto cessava a seguito di licenziamento intimato in data 23.04.2018, per giustificato motivo
1 oggettivo, con 15 giorni di preavviso;
- di essere stato inquadrato con mansioni di operaio/magazziniere ed orario di lavoro part-time, segnatamente di quattro ore giornaliere per 5 giorni a settimana;
- di aver, tuttavia, prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 19.00, con una pausa per il pranzo;
- di aver ricevuto, a titolo di retribuzione mensile, la somma di euro 545,00 circa;
- di non aver percepito alcunché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, di 13ma mensilità nonché di tfr nella misura dovuta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la “ ”, in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla Controparte_2 condannare - previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 22.592,40, per le causali in premessa, o di quello diverso eventualmente risultante in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta società (v.si memoria difensiva depositata il 07.05.2021) la quale eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità, nullità ed improcedibilità del ricorso introduttivo, attesa la mancata notificazione dei conteggi indicati in atti come parte integrante del ricorso stesso.
Eccepiva, ancora, l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per intervenuta conciliazione sindacale, rappresentando che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, in data 13.06.2018 le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale, a transazione e saldo di ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro oggetto del giudizio, con contestuale pagamento dell'importo netto di € 2.400 in favore del lavoratore.
Eccepiva, in ogni caso, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere la conciliazione intervenuta tra le parti quale semplice atto di rinunzia, la mancata impugnazione della stessa nel termine semestrale ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Deduceva, ancora, e nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda ed, in particolare, rappresentava che l'istante era stato correttamente inquadrato e retribuito in relazione alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro osservato, e che, dunque, aveva percepito tutto quanto a lui spettante in conformità alle previsioni del CCNL applicato.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità ovvero per rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 25.11.2021 questo giudice, rilevato che risultava versata in atti da parte resistente unicamente una pagina del verbale di conciliazione del 13.6.2018, autorizzava il deposito del suddetto verbale in versione integrale, rinviando all'uopo ad altra udienza, ed assegnando a parte ricorrente termine per dedurre in relazione al detto documento.
Parte resistente provvedeva, dunque, a depositare detto documento agli atti del fascicolo
2 telematico in data 01.12.2021, completo della seconda pagina e delle firme della parti e del conciliatore apposte in calce alla stessa(v.si doc. in atti).
All'esito del suddetto deposito parte ricorrente, con “memoria
contro
-deduttiva “ del 6.4.2022, faceva rilevare che la conciliazione risulta viziata nel consenso, poiché “fatta trovare già preparata, e senza la presenza della parte sindacale”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 10.4.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, già ritenuta la causa di natura documentale e la superfluità dell'istruttoria, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda va dichiarata improponibile.
Risulta documentato in atti che, in data 13.06.2018, interveniva tra le parti una conciliazione in sede sindacale.
Parte resistente ha provveduto a depositare tempestivamente, unitamente alla memoria di costituzione, il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti, sebbene incompleto, -essendo stata depositata in sede di costituzione solo la prima pagina dello stesso-, così fornendo un principio di prova in relazione alla sollevata eccezione di improponibilità della domanda di controparte.
Per tale ragione (nell'esercizio dei poteri ufficiosi di cui all'art 421 c.p.c.), è stato autorizzato il deposito del detto verbale in versione integrale, poiché rilevante ai fini della decisione.
Sul punto è opportuno precisare, -anche alla luce dei rilievi che parte ricorrente ha formulato con la memoria deduttiva autorizzata, concernenti il deposito del secondo foglio del verbale in parola- che è consolidato il principio secondo il quale, nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Sez. L, Sentenza n. 23882 del
09/11/2006, Rv. 593504).
3 Va poi evidenziato e chiarito che, all'esito del deposito del documento integrale, dunque completo delle firme delle parti e del conciliatore, apposte in calce alla seconda pagina del verbale
(ossia la pagina originariamente mancante in atti), parte ricorrente non ha dedotto di non avere sottoscritto la suddetta conciliazione (invero in sede di libero interrogatorio svolto in prima udienza -ossia allorquando non era ancora acquisito agli atti il verbale integrale completo delle sottoscrizioni delle parti-, la parte ricorrente affermava “…voglio precisare che non ho sottoscritto alcun verbale di conciliazione. Ricordo di avere sottoscritto solo la comunicazione di licenziamento”; v.si. udienza del
25.11.21)- , né ha proceduto a disconoscere espressamente la sottoscrizione apposta al documento in esame, limitandosi a sollevare doglianza in relazione alla mancanza dell'assistenza sindacale (v. memoria del 6.4.2022 e successive note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 28.4.2022), e ricordandosi, sul punto, che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco (v.si, tra le altre, Cass.
17313/2021).
Tanto chiarito, in primo luogo, è da osservare che la conciliazione sindacale intervenuta tra le parti ha ad oggetto il medesimo periodo lavorativo dedotto in ricorso e le rivendicazioni ivi contenute.
In particolare, nel verbale di conciliazione si dà atto che il ricorrente, pur accettando il licenziamento, rivendicava differenze retributive (segnatamente “differenze di retribuzione paventando di aver svolto mansioni superiori, di aver diritto a differenze relative al completamento orario, di straordinario, di ratei di 13, permessi, ferie, tfr ed in generale di differenze di retribuzione legate al rapporto di lavoro cessato”, v.si capo 4 verbale di conciliazione) per il periodo di lavoro “che va dall'assunzione del 03.05.2016 al licenziamento del 12.05.2018” (v.si capo D verbale di conciliazione).
Si legge, altresì, che il lavoratore accettava l'importo netto di euro 2.400,00 (di cui euro 400 a titolo di bonus transattivo), dichiarando e riconoscendo, al contempo, “di non aver più nulla a pretendere dalla per tutto quanto sopra esposto” (v.si capo D verbale di Controparte_1 conciliazione).
Risulta, altresì, che la conciliazione è avvenuta con l'assistenza del rappresentante sindacale della quale conciliatore(tale sig. ), “cui il lavoratore aderisce ed al quale ha Parte_1 Persona_1 conferito mandato anche con la firma del presente verbale”(v.si capo 3 verbale di conciliazione).
Nel corpo del verbale conciliativo, poi, espressamente viene fatta menzione della circostanza secondo cui il lavoratore era reso edotto della inoppugnabilità del verbale di conciliazione che si andava a sottoscrivere.
Orbene, l'art. 2113 c.c., come novellato dall'art. 6 L. n.533/73 (norma che ha superato il vaglio di costituzionalità con la sent. n. 77 del 1974 della Corte Costituzionale) dispone che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
4 inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti d i cui all'art. 409 cpc, non sono valide;
vengono sottoposte ad un regime di annullabilità, come tale temporalmente limitato da un termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Lo stesso articolo dispone al quarto comma che sono sottratte a tale regime e sono, quindi, inoppugnabili le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411c.p.c.
La ratio di tale inoppugnabilità va individuata nell'effettiva partecipazione all'iter transattivo di un soggetto terzo, rispettivamente il giudice, la commissione provinciale di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro ed il sindacato, ritenuti dal legislatore soggetti idonei a tutelare il lavoratore e, pertanto, a garantire una sostanziale libertà nella dichiarazione di volontà del lavoratore medesimo facendo venir meno la condizione di inferiorità dello stesso nei confronti del datore di lavoro.
In particolare, la S.C. (v. Cass. Sez. Lav. 17/9/2002 n. 13616), pur riconoscendo al lavoratore - che abbia già iniziato il giudizio per il riconoscimento di un diritto derivante da disposizioni di legge o dei contratti collettivi – la possibilità di impugnare le rinunce e le transazioni aventi per oggetto i diritti azionati ai sensi dell'art. 2113 c.c., ha espressamente affermato la non impugnabilità di quelle rinunce o transazioni intervenute nelle forme della conciliazione giudiziale o sindacale secondo gli articoli 185, 410 e 411 c.p.c. innanzi citati. (v. Cass 24/3/2004 n. 5940;
Cass 19/8/2004 n. 16283)
Stante il valore inoppugnabile di dette conciliazioni, è precluso ovviamente al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi. (v. Pret. Milano 21/4/1993).
Ed ancora, se a norma degli artt. 2113 u.c. c.p.c. e 411 c.p.c., la conciliazione avvenuta in sede sindacale non è impugnabile, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che detta regola trova un temperamento in caso di vizi relativi alla volontà o del consenso , o in caso di mancata o non effettiva assistenza sindacale.
Al riguardo, va fatto presente che – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24024/2013 nonché Cass. 16168/2004 e Cass. 13217/2008) – “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”. (cfr. Cass., n. 4730/2002 e Cass. n. 11248/1997).
5 Ulteriormente, va evidenziato che, laddove si contesti l'effettiva presenza delle condizioni di inoppugnabilità, riprende vigore il regolare regime di decadenza dell'art. 2113 cc.: ove privato dell'attributo “sindacale”, l'accordo conciliativo non sarebbe più riconducibile alla disciplina derogatoria appena descritta, per essere attratto nuovamente al regime di impugnabilità di cui al primo comma dell'art. 2113 c.c.
In particolare, secondo Cass. 13664/2004 “l'impugnazione di una rinuncia o transazione ex art. 2113 cod. civ. da parte del lavoratore ne determina l'automatica caducazione anche se proposta oltre il termine di sei mesi prescritto dalla citata disposizione, essendo onere del datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione eccepire la decadenza del lavoratore dalla impugnazione nel termine di cui all'art. 416 cod. proc. civ.”
(cfr. anche in motivazione).
Venendo ora al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente ha contestato genericamente il verbale di conciliazione prodotto dalla resistente, deducendone la nullità per assenza del rappresentante sindacale (v.verb ud del 25.11.2021 e memoria del 6.4.22), ma non ha chiesto di provare tale circostanza (non articolando prova sul punto all'esito della produzione del documento), né ha dedotto(né dunque provato) che in sede di verbale conciliativo vi furono attività dirette ad inficiare la volontà del lavoratore.
Ad ogni buon conto, osserva il giudicante che la doglianza afferente la mancanza di assistenza sindacale non è stata sollevata nel termine decadenziale semestrale dalla sottoscrizione, e parte resistente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza.
Orbene, il tenore letterale del verbale di conciliazione è univocamente idoneo ad attestare la volontà abdicativa del ricorrente in ordine alle pretese azionate nel presente giudizio
Sicché, a fronte dell'avvenuta conciliazione sottoscritta dal lavoratore con l'assistenza del sindacato, al giudice è preclusa qualsivoglia valutazione afferente all'assetto sostanziale degli interessi sottesi a tale negozio, potendo essere emessa una pronuncia meramente ricognitiva dell'intervenuta transazione (cfr. S.S. U.U. Cass. 3425/98).
Ne consegue che l'eccezione di improponibilità del ricorso prontamente sollevata dalla difesa della società appare fondata e dirimente, ininfluenti risultando le istanze istruttorie formulate.
La domanda va dichiarata quindi improponibile.
Considerate la natura “in rito” della pronuncia, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improponibilità del ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Nola, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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