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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
IO LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
18.11.2024 da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Giampietro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 15
Controparte_1
in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Stefani, dall'avv. Lucia Bobbio e dall'avv. Francesca Parotto pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Per i motivi di cui in narrativa:
a) in principalità accertarsi e dichiararsi che la pretesa della PAT di vedersi restituita dalla ricorrente le retribuzioni di cui sopra nella misura di Euro 5.614,29 sia infondata
e quindi, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente alla stessa
Provincia Autonoma di deve essere condannata a pagare alla ricorrente la CP_1
retribuzione del mese di agosto 2022 che non è mai stata erogata non essendo nemmeno mai stata elaborata la relativa busta paga;
b) in subordine, qualora venisse dichiarata la nullità / annullabilità – anche parziale - dei due contratti per il periodo ritenuto di giustizia e venisse dichiarato che la ricorrente è tenuta alla restituzione delle somme percepite in tali due periodi:
I. Dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2021/31.8.2021 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da percorso lavoratore);
II. Ovvero dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2021/6.7.2021 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da portale dipendente PAT);
pagina 2 di 15 III. Dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2022/6.7.2022 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da percorso lavoratore);
IV. Ovvero dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2022/2.7.2022 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da portale dipendente PAT) ovvero, in alternativa ai punti
I-IV precedenti:
• dovrà essere accertato e dichiarato (con conseguente condanna della PAT) che la ricorrente non ha potuto percepire (non avendo presentato la domanda ad stante CP_2
il fatto che essa era risultava occupata) la NASPI per il periodo 11.6.2021/31.8.2021 e
11.6.2022/31.8.2022, ammortizzatore sociale che essa avrebbe percepito qualora i contratti de quibus avessero avuto termine al 10.6.2021 e 10.6.2022, NASPI da determinarsi nella misura di:
o Euro € 1.077,30 mensili per l'anno 2021 (pari ad Euro 2.693,25 Euro per l'estate
2021)
o Euro € 1.085,70 mensili per l'anno 2022 (pari ad Euro 2.714,25 euro per l'estate
2022) quindi complessivamente Euro 5.407,50 a tale titolo ovvero, in ulteriore alternativa a quanto sopra:
• dovrà essere accertato e dichiarato (con conseguente condanna della PAT) che la ricorrente ha subito un danno retributivo atteso che, forte del fatto che i contratti sopra citati avevano termini al 31.8.2021 e 31.8.2022, non ha potuto considerare e accogliere:
o proposta di altro istituto scolastico per l'anno 2021/2022 a 36 ore (anziché 30 come nel contratto per quell'anno stipulato con il con scadenza al 10.6.2022 e aver CP_3 pagina 3 di 15 così perso una maggior retribuzione fino al 10.6.2022 e conseguentemente un maggior importo a titolo di NASPI per i periodi di disoccupazione successivi alla scadenza di tale eventuale diverso contratto nella misura che dovrà essere determinata anche a mezzo CTU;
o ovvero proposta di un soggetto privato per l'estate 2021 e per l'estate 2022 (nel periodo in cui la ricorrente non avrebbe prestato attività lavorativa con la PAT) con retribuzione netta mensile di Euro 1.400,00 oltre 13^, 14^ e TFR pari a:
Estate 2021: Euro 3.500,00 retribuzione estate 2021, Euro 292,000 per ratei 13^, Euro
292,00 per ratei 14^ ed Euro 292,00 per ratei TFR;
Estate 2022: Euro 3.500,00 retribuzione estate 2021, Euro 292,000 per ratei 13^, Euro
292,00 per ratei 14^ ed Euro 292,00 per ratei TFR;
quindi complessivamente Euro 8.752,00 a tale titolo oltre al danno contributivo derivante da quanto sopra.
Ed un tanto anche quale danno da c.d. perdita di chance subito dalla ricorrente nelle misure – alternativamente – sopra indicate ovvero in quelle diverse, maggiori o minori, somme ritenute di giustizia ovvero determinate secondo criteri di equità.
Sempre anche in compensazione (totale o parziale) con quanto verrà eventualmente accertato come dovuto dalla ricorrente alla PAT.
Con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Respingere il ricorso in ogni sua pretesa perché infondato in fatto e diritto;
- accertare il diritto dell'amministrazione resistente alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla ricorrente Pt_1 pagina 4 di 15 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1 la domanda proposta dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ in data 9.9.2020 ha stipulato con il dirigente scolastico dell' “Istituto di istruzione M.
Martini – Mezzolombardo” “contratto individuale di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore… a decorrere dal
14.09.2020 e fino al 31.8.2021” (doc. 2 fasc. ric.);
✓ in data 10.9.2021 ha stipulato con il dirigente scolastico dell' “Istituto di istruzione
M. Martini – Mezzolombardo” “contratto individuale di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore… a decorrere dal
13.09.2021 e fino al 31.8.2022” (doc. 3 fasc. ric.);
✓ con nota del 1.9.2022 (doc. 4 fasc. ric.) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
– Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola – Ufficio rapporto di lavoro e mobilità personale della scuola le ha comunicato per conoscenza (essendo la nota rivolta al dirigente dell' “Istituto di istruzione M. Martini –
Mezzolombardo”):
“… da una verifica a fascicolo è stato riscontrato un errore nella stipula dei contratti assegnati dal Suo Istituto alla sig.ra in qualità di Assistente Educatore, per gli anni Parte_1
scolastici 2020-21 e 2021-22. Nel rispetto del vigente CCPL del personale ATA, la deliberazione annuale che norma le direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore pagina 5 di 15 presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di infatti prevede che: “Le supplenze temporanee CP_1
sono assegnate, a decorrere dalla data di inizio delle lezioni, dai singoli dirigenti scolastici per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e comunque, in ogni caso, fino e non oltre la data del termine delle lezioni”. Si chiede quindi di provvedere alla rettifica dei contratti come illustrato nella seguente tabella: nominativo Matr. Data assunzione Data cessazione Data cessazione effettiva
54383 14.9.2020 31.8.2021 10.6.2021 Parte_1
54383 13.9.2021 31.8.2022 10.6.2022”; Parte_1
✓ con mail del 10.0.2022 la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Dipartimento
Organizzazione, Personale e Affari Generali – Ufficio stipendi le ha comunicato “gli importi relativi al recupero delle competenze per i periodi 11/06/2021 - 31/08/2021 e
11/06/2022 - 31/07/2022 (ad esclusione dei giorni 22/23/06/2022 - 02/07/2022 per i quali sono stati fatti dei contratti per gli esami di maturità): imponibile fiscale euro 6.366,89 - imponibile netto euro 5.866,39”;
✓ con nota del 2.12.2022 (doc. 13 fasc. ric.) la Controparte_1
– Servizio per il Personale le ha comunicato che:
[...]
“…nei periodi 11/06/2021 – 31/08/2021 e 11/06/2022 – 31/07/2022, a causa del mancato inserimento da parte della scuola della data di chiusura dei contratti, Le sono state retribuite competenze stipendiali successive alla data di cessazione dei Suoi incarichi presso l'Istituto di
Istruzione “M. Martini” di Mezzolombardo. Il conguaglio ha quantificato in euro 5.614,29
l'importo da Lei percepito e non spettante”;
✓ con nota del 10.1.2023 (doc. 17 fasc. ric.) la
[...]
ha comunicato al legale della qui ricorrente: Controparte_4
pagina 6 di 15 “In riferimento al caso in oggetto, si precisa che gli assistenti educatori non rendono alcuna prestazione oltre il termine delle attività didattiche, altrimenti si sarebbe senz'altro tenuto conto di quanto disposto dall'art.2126 c.c. Il recupero economico relativo alla parte di contratto invalida è pertanto un atto dovuto, sulla base della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile all'incarico svolto dalla Sua assistita (l'assistente educatore svolge le proprie prestazioni esclusivamente in presenza degli alunni da assistere)” – propone:
I) in via principale, domanda volta ad accertare che la pretesa della Controparte_1
a vedersi restituire dalla ricorrente le retribuzioni nella misura di € 5.614,29 è
[...]
infondata e che, quindi, nulla è dovuto dalla ricorrente alla stessa
[...]
, Controparte_1
nonché domanda di condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione relativa al mese di agosto 2022;
II) in via subordinata, qualora venisse dichiarata la nullità / annullabilità – anche parziale – dei due contratti per il periodo ritenuto di giustizia e venisse dichiarato che la ricorrente è tenuta alla restituzione delle somme percepite in tali due periodi,
A) domanda volta ad accertare il diritto in capo alla ricorrente : alla retribuzione per il periodo 11.6.2021/31.8.2021, nel quale ella, alla luce della certificazione “Percorso lavoratore” (doc. 11 fasc. ric.), risulta essere stata dipendente della , Controparte_1
o pagina 7 di 15 alla retribuzione per il periodo 11.6.2021/6.7.2021, nel quale ella, alla luce di quanto appare dal “Portale dipendente periodi contrattuali” (doc. 12 fasc. ric.), risulta essere stata dipendente della;
Controparte_1
B) in alternativa, domanda volta ad accertare che ella non ha potuto percepire – non avendo presentato la domanda ad , stante il fatto che essa era risultava occupata – l'indennità NASpI CP_2
per i periodi 11.6.2021/31.8.2021 e 11.6.2022/31.8.2022 (che ella avrebbe percepito qualora i contratti de quibus avessero avuto termine il 10.6.2021 e, rispettivamente, il
10.6.2022), ammontante:
a € 1.077,30 mensili per l'anno 2021 e, quindi, a € 2.693,25 per l'estate 2021,
a € 1.085,70 mensili per l'anno 2022 e, quindi a € 2.714,25 per l'estate 2022, ossia complessivamente a € 5.407,50, con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, di tale somma;
oppure domanda volta ad accertare che, avendo i contratti de quibus termine finale al 31.8.2021
e, rispettivamente, € 31.8.21022, ella:
a) non ha potuto accettare la proposta, a lei formulata da altra istituzione scolastica (l'
“Istituto comprensivo Trento 4“) riguardante un contratto, per l'anno 2021/2022, di 36 ore con scadenza al 10.6.2022 (anziché di 30 come nel contratto stipulato per quell'anno con l' “Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”, ma con scadenza al
31.8.2022),
pagina 8 di 15 con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive fino al 30.6.2022 e dell'indennità NASpI per il periodo 11.6.2022/31.8.2022;
o b) non ha potuto accettare, essendo dipendente della Controparte_1
, la proposta, a lei formulata da , titolare del “Ristorante Pizzeria
[...] Parte_2
Andiamo” di Ville d'Anaunia – Tuenno, per l'estate 2021 e per l'estate 2022, con retribuzione netta mensile di Euro 1.400,00 oltre 13^, 14^ e TFR (doc. 10 fasc. ric.), ossia: per l'estate 2021 pari a € 3.500,00 a titolo di retribuzione estate 2021, € 292,000 a titolo ratei 13^, € 292,00 a titolo ratei 14^ ed € 292,00 a titolo ratei TFR;
per l'estate
2022 pari a € 3.500,00 a titolo di retribuzione, € 292,000 a titolo ratei 13^, € 292,00 a titolo ratei 14^ ed € 292,00 a titolo ratei TFR;
con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle relative somme.
§2 le ragioni della decisione
a)
I “contratti individuali di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore” – stipulati dalla ricorrente con il dirigente scolastico dell'
“Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”, in data 9.9.2020 “a decorrere dal
14.09.2020 e fino al 31.8.2021” (doc. 2 fasc. ric.) e in data 10.9.2021 “a decorrere dal
13.09.2021 e fino al 31.8.2022” (doc. 3 fasc. ric.) – sono contrari, limitatamente alla clausola appositiva del termine finale (31.8.2021 per il primo contratto;
31.8.2022 per il pagina 9 di 15 secondo contratto), alla previsione contenuta nelle “direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
(A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della di . Controparte_1 CP_1
anno scolastico 2020/2021” approvate dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1089 del 3.8.2020 (All. A, pag. 26, punto B – doc. 3 fasc. conv.) e nelle
“direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della
Provincia di . anno scolastico 2021/2022”, approvate dalla Giunta CP_1 CP_1
provinciale di Trento con deliberazione n. 1199 del 16.7.2021 (All. A, pag. 31, punto B – doc. 4 fasc. conv.), secondo cui:
“B) Le supplenze temporanee sono assegnate, a decorrere dalla data di inizio delle lezioni, dai singoli dirigenti scolastici per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e comunque, in ogni caso, fino e non oltre la data del termine delle lezioni. La data di inizio e termine delle lezioni sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale” .
Le deliberazioni n. 1089 del 3.8.2020 e n. 1199 del 16.7.2021 costituiscono provvedimenti di macroorganizzazione, che sono state adottati dalla Giunta provinciale nell'esercizio della potestà amministrativa attribuita a quell'organo dall'art. 35 d.p.p.
12.6.2006, n. 11-64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7”, secondo cui: “La giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per
l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento”, il quale è stato emanato in pagina 10 di 15 attuazione dell'art. 37 co.4 L.P. 3.4.1997, n. 7 (“Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”) e dell'art. 95 co.2-ter L. 7.8.2006, n. 5
(“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”) .
Quindi, rappresentando le suddette direttive atti di esercizio di una potestà prevista da un regolamento attuativo di una legge, le disposizioni ivi contenute assumono natura di norme imperative, di talché gli atti negoziali compiuti in loro contrarietà sono viziate da nullità ex art. 1418 co.1 cod.civ..
Ne deriva che i “contratti individuali di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore” – stipulati dalla ricorrente con il dirigente scolastico dell' “Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”, in data 9.9.2020 “a decorrere dal 14.09.2020 e fino al 31.8.2021” (doc. 2 fasc. ric.) e in data 10.9.2021 “a decorrere dal 13.09.2021 e fino al 31.8.2022” (doc. 3 fasc. ric.) – sono affetti da nullità parziale ex artt. 1418 co.1 e 1419 co.2 cod.civ. per contrarietà a norma imperative limitatamente alle clausole che prevedono, quale termine finale, la data del 31.8.2021 e, rispettivamente, la data del 31.8.2022, in luogo della “data del termine delle lezioni” prescritta dalle suddette direttive, vale a dire il 10.6.2021 e, rispettivamente, del
10.6.2022.
b)
A seguito della statuizione sub a) si pone la questione se nella presente vicenda trovi applicazione l'art. 2126 co.1 cod.civ., secondo cui: “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” e l'art. 2129 cod.civ., secondo cui: “Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge”. pagina 11 di 15 Parte ricorrente sostiene la soluzione positiva deducendo (pag. 2 dell'atto introduttivo):
“… la retribuzione versata al lavoratore non poteva essere ripetuta al datore di lavoro
(ed un tanto soprattutto per l'estate 2022 in cui la ricorrente ha prestato attività
lavorativa - allegato n.
9 - giro mail con segreteria estate 2022 – ed un tanto CP_3
comunque vale per l'estate 2021 in cui la ricorrente è stata a disposizione della scuola per tutto il periodo contrattuale)”.
L'Amministrazione convenuta propende per la tesi opposta in ragione del fatto che: “Non vi era stata neppure una prestazione di fatto che giustificasse infatti l'applicazione dell'art. 2126 cc”.
Appare preferibile la tesi sostenuta dalla parte ricorrente;
ciò per le ragioni che seguono.
Occorre in primo luogo considerare in diritto che, ad avviso della Suprema Corte (Cass.
19.7.1994, n. 6723), l'art. 2126 cod.civ. trova applicazione non solo nel caso di esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche quando il lavoratore abbia tenuto a disposizione dell'altro contraente le proprie energie lavorative.
Venendo alla vicenda concreta, l'apparente efficacia dei contratti nei periodi 11.6.-
31.8.2021 e 11.6.-31.8.2022 ha indotto la ricorrente nella convinzione che ella dovesse tenere le proprie energie lavorative a disposizione della e in Controparte_1
particolare dell' “Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”.
Non si rinvengono elementi da cui siano desumibili comportamenti della ricorrente idonei a escludere che quella messa a disposizione vi sia effettivamente stata.
Anzi vi sono circostanze di significato probatorio esattamente opposto:
α) mediante mail del 27.7.2022 (doc. 9 fasc. ric.), l'addetta all'Ufficio personale dello
“Istituto di istruzione M. Martini” chiedeva alla ricorrente di indicarle Persona_1
“le giornate di ferie del mese corrente”; questo fatto non poteva non rafforzare nella pagina 12 di 15 ricorrente la convinzione che ella si trovasse nella situazione di messa a disposizione delle proprie energie in favore dell'istituzione scolastica, tanto più che in altra mail del giorno successivo la stessa addetta all'Ufficio personale comunicava alla ricorrente la dirigente scolastica “stava verificando con le altre colleghe il da farsi”; di analogo significato appare la condotta tenuta dalla ricorrente qualche settimana dopo, quando, con mail del 28.8.2022, comunicava alla stessa addetta all'Ufficio personale che “nelle ultime due settimane di agosto” era “reperibile”, essendosi “resa disponibile qualora servisse”;
β) alla luce della dichiarazione rilasciata in data 18.10.2022 da , titolare del Parte_2
“Ristorante Pizzeria Andiamo” di Ville d'Anaunia – Tuenno, sulla cui veridicità non vi sono elementi per cui dubitare, egli offrì alla ricorrente, sia per l'estate 2021, che per l'estate 2022, un lavoro stagionale presso il proprio esercizio pubblico, ma “la stipulazione del contratto non è andata…a buon fine in quanto ella possedeva già un contratto lavorativo in essere con la PAT”; il diniego espresso dalla ricorrente rappresenta un prova ulteriore che ella stava mettendo a disposizione della le proprie energie Controparte_1
lavorative in esecuzione di quei contratti che non potevano non apparirle ancora in vigore alla luce del termine finale apposto;
γ) la situazione di messa a disposizione, da parte della ricorrente, delle proprie energie in favore dell'istituzione scolastica nei periodi 11.6.-31.8.2021 e 11.6.-31.8.2022 trova conferma anche nel fatto che ella non presentò alcuna domanda di attribuzione dell'indennità NASpI in relazione a quei periodi;
appare evidente che, se ella si fosse ritenuta priva di occupazione, avrebbe tenuto il comportamento opposto. pagina 13 di 15 c)
Alla luce delle statuizioni che precedono:
❖ appare infondata la pretesa, avanzata dalla , Controparte_1
alla ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente in relazione ai periodi 11.6.-
31.8.2021 e 11.6.-31.7.2022;
❖ è invece fondata la domanda, proposta dalla ricorrente, di condanna della alla corresponsione della retribuzione Controparte_1
afferente al mese di agosto 2022, con le maggiorazioni ex art. 16 co. 6 L. 30.12.1991,
n. 412.
Le spese non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. IO LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Ritenuta la sussunzione della vicenda in esame nella fattispecie ex art. 2126 co. 1 ed art. 2129 cod.civ.,
❖ rigetta la pretesa, avanzata dalla , alla Controparte_1
ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente in Parte_1
relazione ai periodi 11.6.-31.8.2021 e 11.6.-31.7.2022;
❖ condanna la alla corresponsione, in Controparte_1
favore della ricorrente, della retribuzione afferente al mese di agosto 2022, con gli interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione del credito fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la pagina 14 di 15 variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine a quo fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
2. Condanna l'ente convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 2 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. IO LA
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
IO LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
18.11.2024 da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Giampietro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 15
Controparte_1
in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Stefani, dall'avv. Lucia Bobbio e dall'avv. Francesca Parotto pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Per i motivi di cui in narrativa:
a) in principalità accertarsi e dichiararsi che la pretesa della PAT di vedersi restituita dalla ricorrente le retribuzioni di cui sopra nella misura di Euro 5.614,29 sia infondata
e quindi, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente alla stessa
Provincia Autonoma di deve essere condannata a pagare alla ricorrente la CP_1
retribuzione del mese di agosto 2022 che non è mai stata erogata non essendo nemmeno mai stata elaborata la relativa busta paga;
b) in subordine, qualora venisse dichiarata la nullità / annullabilità – anche parziale - dei due contratti per il periodo ritenuto di giustizia e venisse dichiarato che la ricorrente è tenuta alla restituzione delle somme percepite in tali due periodi:
I. Dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2021/31.8.2021 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da percorso lavoratore);
II. Ovvero dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2021/6.7.2021 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da portale dipendente PAT);
pagina 2 di 15 III. Dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2022/6.7.2022 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da percorso lavoratore);
IV. Ovvero dovrà essere riconosciuta (e quindi non restituita) la retribuzione della ricorrente per il periodo 11.6.2022/2.7.2022 in quanto essa risulta ancora essere stata dipendente della PAT (come da portale dipendente PAT) ovvero, in alternativa ai punti
I-IV precedenti:
• dovrà essere accertato e dichiarato (con conseguente condanna della PAT) che la ricorrente non ha potuto percepire (non avendo presentato la domanda ad stante CP_2
il fatto che essa era risultava occupata) la NASPI per il periodo 11.6.2021/31.8.2021 e
11.6.2022/31.8.2022, ammortizzatore sociale che essa avrebbe percepito qualora i contratti de quibus avessero avuto termine al 10.6.2021 e 10.6.2022, NASPI da determinarsi nella misura di:
o Euro € 1.077,30 mensili per l'anno 2021 (pari ad Euro 2.693,25 Euro per l'estate
2021)
o Euro € 1.085,70 mensili per l'anno 2022 (pari ad Euro 2.714,25 euro per l'estate
2022) quindi complessivamente Euro 5.407,50 a tale titolo ovvero, in ulteriore alternativa a quanto sopra:
• dovrà essere accertato e dichiarato (con conseguente condanna della PAT) che la ricorrente ha subito un danno retributivo atteso che, forte del fatto che i contratti sopra citati avevano termini al 31.8.2021 e 31.8.2022, non ha potuto considerare e accogliere:
o proposta di altro istituto scolastico per l'anno 2021/2022 a 36 ore (anziché 30 come nel contratto per quell'anno stipulato con il con scadenza al 10.6.2022 e aver CP_3 pagina 3 di 15 così perso una maggior retribuzione fino al 10.6.2022 e conseguentemente un maggior importo a titolo di NASPI per i periodi di disoccupazione successivi alla scadenza di tale eventuale diverso contratto nella misura che dovrà essere determinata anche a mezzo CTU;
o ovvero proposta di un soggetto privato per l'estate 2021 e per l'estate 2022 (nel periodo in cui la ricorrente non avrebbe prestato attività lavorativa con la PAT) con retribuzione netta mensile di Euro 1.400,00 oltre 13^, 14^ e TFR pari a:
Estate 2021: Euro 3.500,00 retribuzione estate 2021, Euro 292,000 per ratei 13^, Euro
292,00 per ratei 14^ ed Euro 292,00 per ratei TFR;
Estate 2022: Euro 3.500,00 retribuzione estate 2021, Euro 292,000 per ratei 13^, Euro
292,00 per ratei 14^ ed Euro 292,00 per ratei TFR;
quindi complessivamente Euro 8.752,00 a tale titolo oltre al danno contributivo derivante da quanto sopra.
Ed un tanto anche quale danno da c.d. perdita di chance subito dalla ricorrente nelle misure – alternativamente – sopra indicate ovvero in quelle diverse, maggiori o minori, somme ritenute di giustizia ovvero determinate secondo criteri di equità.
Sempre anche in compensazione (totale o parziale) con quanto verrà eventualmente accertato come dovuto dalla ricorrente alla PAT.
Con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Respingere il ricorso in ogni sua pretesa perché infondato in fatto e diritto;
- accertare il diritto dell'amministrazione resistente alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla ricorrente Pt_1 pagina 4 di 15 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1 la domanda proposta dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ in data 9.9.2020 ha stipulato con il dirigente scolastico dell' “Istituto di istruzione M.
Martini – Mezzolombardo” “contratto individuale di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore… a decorrere dal
14.09.2020 e fino al 31.8.2021” (doc. 2 fasc. ric.);
✓ in data 10.9.2021 ha stipulato con il dirigente scolastico dell' “Istituto di istruzione
M. Martini – Mezzolombardo” “contratto individuale di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore… a decorrere dal
13.09.2021 e fino al 31.8.2022” (doc. 3 fasc. ric.);
✓ con nota del 1.9.2022 (doc. 4 fasc. ric.) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
– Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola – Ufficio rapporto di lavoro e mobilità personale della scuola le ha comunicato per conoscenza (essendo la nota rivolta al dirigente dell' “Istituto di istruzione M. Martini –
Mezzolombardo”):
“… da una verifica a fascicolo è stato riscontrato un errore nella stipula dei contratti assegnati dal Suo Istituto alla sig.ra in qualità di Assistente Educatore, per gli anni Parte_1
scolastici 2020-21 e 2021-22. Nel rispetto del vigente CCPL del personale ATA, la deliberazione annuale che norma le direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore pagina 5 di 15 presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di infatti prevede che: “Le supplenze temporanee CP_1
sono assegnate, a decorrere dalla data di inizio delle lezioni, dai singoli dirigenti scolastici per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e comunque, in ogni caso, fino e non oltre la data del termine delle lezioni”. Si chiede quindi di provvedere alla rettifica dei contratti come illustrato nella seguente tabella: nominativo Matr. Data assunzione Data cessazione Data cessazione effettiva
54383 14.9.2020 31.8.2021 10.6.2021 Parte_1
54383 13.9.2021 31.8.2022 10.6.2022”; Parte_1
✓ con mail del 10.0.2022 la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Dipartimento
Organizzazione, Personale e Affari Generali – Ufficio stipendi le ha comunicato “gli importi relativi al recupero delle competenze per i periodi 11/06/2021 - 31/08/2021 e
11/06/2022 - 31/07/2022 (ad esclusione dei giorni 22/23/06/2022 - 02/07/2022 per i quali sono stati fatti dei contratti per gli esami di maturità): imponibile fiscale euro 6.366,89 - imponibile netto euro 5.866,39”;
✓ con nota del 2.12.2022 (doc. 13 fasc. ric.) la Controparte_1
– Servizio per il Personale le ha comunicato che:
[...]
“…nei periodi 11/06/2021 – 31/08/2021 e 11/06/2022 – 31/07/2022, a causa del mancato inserimento da parte della scuola della data di chiusura dei contratti, Le sono state retribuite competenze stipendiali successive alla data di cessazione dei Suoi incarichi presso l'Istituto di
Istruzione “M. Martini” di Mezzolombardo. Il conguaglio ha quantificato in euro 5.614,29
l'importo da Lei percepito e non spettante”;
✓ con nota del 10.1.2023 (doc. 17 fasc. ric.) la
[...]
ha comunicato al legale della qui ricorrente: Controparte_4
pagina 6 di 15 “In riferimento al caso in oggetto, si precisa che gli assistenti educatori non rendono alcuna prestazione oltre il termine delle attività didattiche, altrimenti si sarebbe senz'altro tenuto conto di quanto disposto dall'art.2126 c.c. Il recupero economico relativo alla parte di contratto invalida è pertanto un atto dovuto, sulla base della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile all'incarico svolto dalla Sua assistita (l'assistente educatore svolge le proprie prestazioni esclusivamente in presenza degli alunni da assistere)” – propone:
I) in via principale, domanda volta ad accertare che la pretesa della Controparte_1
a vedersi restituire dalla ricorrente le retribuzioni nella misura di € 5.614,29 è
[...]
infondata e che, quindi, nulla è dovuto dalla ricorrente alla stessa
[...]
, Controparte_1
nonché domanda di condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione relativa al mese di agosto 2022;
II) in via subordinata, qualora venisse dichiarata la nullità / annullabilità – anche parziale – dei due contratti per il periodo ritenuto di giustizia e venisse dichiarato che la ricorrente è tenuta alla restituzione delle somme percepite in tali due periodi,
A) domanda volta ad accertare il diritto in capo alla ricorrente : alla retribuzione per il periodo 11.6.2021/31.8.2021, nel quale ella, alla luce della certificazione “Percorso lavoratore” (doc. 11 fasc. ric.), risulta essere stata dipendente della , Controparte_1
o pagina 7 di 15 alla retribuzione per il periodo 11.6.2021/6.7.2021, nel quale ella, alla luce di quanto appare dal “Portale dipendente periodi contrattuali” (doc. 12 fasc. ric.), risulta essere stata dipendente della;
Controparte_1
B) in alternativa, domanda volta ad accertare che ella non ha potuto percepire – non avendo presentato la domanda ad , stante il fatto che essa era risultava occupata – l'indennità NASpI CP_2
per i periodi 11.6.2021/31.8.2021 e 11.6.2022/31.8.2022 (che ella avrebbe percepito qualora i contratti de quibus avessero avuto termine il 10.6.2021 e, rispettivamente, il
10.6.2022), ammontante:
a € 1.077,30 mensili per l'anno 2021 e, quindi, a € 2.693,25 per l'estate 2021,
a € 1.085,70 mensili per l'anno 2022 e, quindi a € 2.714,25 per l'estate 2022, ossia complessivamente a € 5.407,50, con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, di tale somma;
oppure domanda volta ad accertare che, avendo i contratti de quibus termine finale al 31.8.2021
e, rispettivamente, € 31.8.21022, ella:
a) non ha potuto accettare la proposta, a lei formulata da altra istituzione scolastica (l'
“Istituto comprensivo Trento 4“) riguardante un contratto, per l'anno 2021/2022, di 36 ore con scadenza al 10.6.2022 (anziché di 30 come nel contratto stipulato per quell'anno con l' “Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”, ma con scadenza al
31.8.2022),
pagina 8 di 15 con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive fino al 30.6.2022 e dell'indennità NASpI per il periodo 11.6.2022/31.8.2022;
o b) non ha potuto accettare, essendo dipendente della Controparte_1
, la proposta, a lei formulata da , titolare del “Ristorante Pizzeria
[...] Parte_2
Andiamo” di Ville d'Anaunia – Tuenno, per l'estate 2021 e per l'estate 2022, con retribuzione netta mensile di Euro 1.400,00 oltre 13^, 14^ e TFR (doc. 10 fasc. ric.), ossia: per l'estate 2021 pari a € 3.500,00 a titolo di retribuzione estate 2021, € 292,000 a titolo ratei 13^, € 292,00 a titolo ratei 14^ ed € 292,00 a titolo ratei TFR;
per l'estate
2022 pari a € 3.500,00 a titolo di retribuzione, € 292,000 a titolo ratei 13^, € 292,00 a titolo ratei 14^ ed € 292,00 a titolo ratei TFR;
con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle relative somme.
§2 le ragioni della decisione
a)
I “contratti individuali di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore” – stipulati dalla ricorrente con il dirigente scolastico dell'
“Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”, in data 9.9.2020 “a decorrere dal
14.09.2020 e fino al 31.8.2021” (doc. 2 fasc. ric.) e in data 10.9.2021 “a decorrere dal
13.09.2021 e fino al 31.8.2022” (doc. 3 fasc. ric.) – sono contrari, limitatamente alla clausola appositiva del termine finale (31.8.2021 per il primo contratto;
31.8.2022 per il pagina 9 di 15 secondo contratto), alla previsione contenuta nelle “direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
(A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della di . Controparte_1 CP_1
anno scolastico 2020/2021” approvate dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1089 del 3.8.2020 (All. A, pag. 26, punto B – doc. 3 fasc. conv.) e nelle
“direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) e assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative e presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia della
Provincia di . anno scolastico 2021/2022”, approvate dalla Giunta CP_1 CP_1
provinciale di Trento con deliberazione n. 1199 del 16.7.2021 (All. A, pag. 31, punto B – doc. 4 fasc. conv.), secondo cui:
“B) Le supplenze temporanee sono assegnate, a decorrere dalla data di inizio delle lezioni, dai singoli dirigenti scolastici per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e comunque, in ogni caso, fino e non oltre la data del termine delle lezioni. La data di inizio e termine delle lezioni sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale” .
Le deliberazioni n. 1089 del 3.8.2020 e n. 1199 del 16.7.2021 costituiscono provvedimenti di macroorganizzazione, che sono state adottati dalla Giunta provinciale nell'esercizio della potestà amministrativa attribuita a quell'organo dall'art. 35 d.p.p.
12.6.2006, n. 11-64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7”, secondo cui: “La giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per
l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento”, il quale è stato emanato in pagina 10 di 15 attuazione dell'art. 37 co.4 L.P. 3.4.1997, n. 7 (“Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”) e dell'art. 95 co.2-ter L. 7.8.2006, n. 5
(“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”) .
Quindi, rappresentando le suddette direttive atti di esercizio di una potestà prevista da un regolamento attuativo di una legge, le disposizioni ivi contenute assumono natura di norme imperative, di talché gli atti negoziali compiuti in loro contrarietà sono viziate da nullità ex art. 1418 co.1 cod.civ..
Ne deriva che i “contratti individuali di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato personale assistente educatore” – stipulati dalla ricorrente con il dirigente scolastico dell' “Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”, in data 9.9.2020 “a decorrere dal 14.09.2020 e fino al 31.8.2021” (doc. 2 fasc. ric.) e in data 10.9.2021 “a decorrere dal 13.09.2021 e fino al 31.8.2022” (doc. 3 fasc. ric.) – sono affetti da nullità parziale ex artt. 1418 co.1 e 1419 co.2 cod.civ. per contrarietà a norma imperative limitatamente alle clausole che prevedono, quale termine finale, la data del 31.8.2021 e, rispettivamente, la data del 31.8.2022, in luogo della “data del termine delle lezioni” prescritta dalle suddette direttive, vale a dire il 10.6.2021 e, rispettivamente, del
10.6.2022.
b)
A seguito della statuizione sub a) si pone la questione se nella presente vicenda trovi applicazione l'art. 2126 co.1 cod.civ., secondo cui: “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” e l'art. 2129 cod.civ., secondo cui: “Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge”. pagina 11 di 15 Parte ricorrente sostiene la soluzione positiva deducendo (pag. 2 dell'atto introduttivo):
“… la retribuzione versata al lavoratore non poteva essere ripetuta al datore di lavoro
(ed un tanto soprattutto per l'estate 2022 in cui la ricorrente ha prestato attività
lavorativa - allegato n.
9 - giro mail con segreteria estate 2022 – ed un tanto CP_3
comunque vale per l'estate 2021 in cui la ricorrente è stata a disposizione della scuola per tutto il periodo contrattuale)”.
L'Amministrazione convenuta propende per la tesi opposta in ragione del fatto che: “Non vi era stata neppure una prestazione di fatto che giustificasse infatti l'applicazione dell'art. 2126 cc”.
Appare preferibile la tesi sostenuta dalla parte ricorrente;
ciò per le ragioni che seguono.
Occorre in primo luogo considerare in diritto che, ad avviso della Suprema Corte (Cass.
19.7.1994, n. 6723), l'art. 2126 cod.civ. trova applicazione non solo nel caso di esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche quando il lavoratore abbia tenuto a disposizione dell'altro contraente le proprie energie lavorative.
Venendo alla vicenda concreta, l'apparente efficacia dei contratti nei periodi 11.6.-
31.8.2021 e 11.6.-31.8.2022 ha indotto la ricorrente nella convinzione che ella dovesse tenere le proprie energie lavorative a disposizione della e in Controparte_1
particolare dell' “Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo”.
Non si rinvengono elementi da cui siano desumibili comportamenti della ricorrente idonei a escludere che quella messa a disposizione vi sia effettivamente stata.
Anzi vi sono circostanze di significato probatorio esattamente opposto:
α) mediante mail del 27.7.2022 (doc. 9 fasc. ric.), l'addetta all'Ufficio personale dello
“Istituto di istruzione M. Martini” chiedeva alla ricorrente di indicarle Persona_1
“le giornate di ferie del mese corrente”; questo fatto non poteva non rafforzare nella pagina 12 di 15 ricorrente la convinzione che ella si trovasse nella situazione di messa a disposizione delle proprie energie in favore dell'istituzione scolastica, tanto più che in altra mail del giorno successivo la stessa addetta all'Ufficio personale comunicava alla ricorrente la dirigente scolastica “stava verificando con le altre colleghe il da farsi”; di analogo significato appare la condotta tenuta dalla ricorrente qualche settimana dopo, quando, con mail del 28.8.2022, comunicava alla stessa addetta all'Ufficio personale che “nelle ultime due settimane di agosto” era “reperibile”, essendosi “resa disponibile qualora servisse”;
β) alla luce della dichiarazione rilasciata in data 18.10.2022 da , titolare del Parte_2
“Ristorante Pizzeria Andiamo” di Ville d'Anaunia – Tuenno, sulla cui veridicità non vi sono elementi per cui dubitare, egli offrì alla ricorrente, sia per l'estate 2021, che per l'estate 2022, un lavoro stagionale presso il proprio esercizio pubblico, ma “la stipulazione del contratto non è andata…a buon fine in quanto ella possedeva già un contratto lavorativo in essere con la PAT”; il diniego espresso dalla ricorrente rappresenta un prova ulteriore che ella stava mettendo a disposizione della le proprie energie Controparte_1
lavorative in esecuzione di quei contratti che non potevano non apparirle ancora in vigore alla luce del termine finale apposto;
γ) la situazione di messa a disposizione, da parte della ricorrente, delle proprie energie in favore dell'istituzione scolastica nei periodi 11.6.-31.8.2021 e 11.6.-31.8.2022 trova conferma anche nel fatto che ella non presentò alcuna domanda di attribuzione dell'indennità NASpI in relazione a quei periodi;
appare evidente che, se ella si fosse ritenuta priva di occupazione, avrebbe tenuto il comportamento opposto. pagina 13 di 15 c)
Alla luce delle statuizioni che precedono:
❖ appare infondata la pretesa, avanzata dalla , Controparte_1
alla ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente in relazione ai periodi 11.6.-
31.8.2021 e 11.6.-31.7.2022;
❖ è invece fondata la domanda, proposta dalla ricorrente, di condanna della alla corresponsione della retribuzione Controparte_1
afferente al mese di agosto 2022, con le maggiorazioni ex art. 16 co. 6 L. 30.12.1991,
n. 412.
Le spese non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. IO LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Ritenuta la sussunzione della vicenda in esame nella fattispecie ex art. 2126 co. 1 ed art. 2129 cod.civ.,
❖ rigetta la pretesa, avanzata dalla , alla Controparte_1
ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente in Parte_1
relazione ai periodi 11.6.-31.8.2021 e 11.6.-31.7.2022;
❖ condanna la alla corresponsione, in Controparte_1
favore della ricorrente, della retribuzione afferente al mese di agosto 2022, con gli interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione del credito fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la pagina 14 di 15 variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine a quo fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
2. Condanna l'ente convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 2 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. IO LA
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