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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_1
IUZZOLINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il 18/11/1964, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. LUCA IUZZOLINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FRIGNANO in data 7/10/1989, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 57, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9/02/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 9/02/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 101/24 depositata in data 27/06/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 11/02/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in FRIGNANO in data 7/10/1989, con atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 57, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9/02/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRIGNANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 12/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_1
IUZZOLINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il 18/11/1964, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. LUCA IUZZOLINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FRIGNANO in data 7/10/1989, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 57, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9/02/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 9/02/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 101/24 depositata in data 27/06/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 11/02/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in FRIGNANO in data 7/10/1989, con atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 57, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9/02/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRIGNANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 12/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino