Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8156/2022
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Oboe come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) P_ C.F._2 Rappresentata e difesa dall'avv. Guia Faccincani Zigiotto come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i Per_1
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla sua salute,
all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
2) Disporre che il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, e comunque non meno dei momenti di seguito indicati:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica sera prima di cena quando verrà riportata presso l'abitazione materna;
Per_1
- un pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 nella settimana in cui non starà con il papà il Per_1
fine settimana;
- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le festività natalizie comprendendo ad anni alterni Natale e
Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali;
- tutte le altre festività annuali alternate con la madre di anno in anno.
3) A modifica di quanto pattuito in sede di separazione dei coniugi stabilirsi, a far data dalla domanda, la somma dovuta dal ricorrente alla signora a titolo di contributo al P_
mantenimento della figlia minore in € 250,00 mensili (euro duecentocinquanta/00), Per_1
pagina 2 di 15 oltre al 50% delle alle spese accessorie mediche, scolastiche, sportive e ricreative così come previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
4) Nulla sia disposto a titolo di reciproco mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
5) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che da ottobre 2021 al 14 gennaio 2023 la signora unitamente alla figlia P_
si è trasferita a vivere con il suo compagno, signor presso Per_1 Persona_2
l'appartamento da quest'ultimo condotto in locazione sito a Verona in Via Calvi Pier
Fortunato, 47?
2. Vero che per il periodo indicato al capitolo n.1) il signor , su consenso Parte_1
della moglie, aveva accesso, disponendo delle relative chiavi, alla casa coniugale sita in
Verona, Via Trieste n.23 presso la quale si incontrava con la figlia nei pomeriggi di Per_1
visita a lui spettanti?
3. Vero che per il periodo indicato al capitolo n.1) la casa coniugale sita in Verona, Via
Trieste n.23 risultava abbandonata, con il frigo vuoto, le lenzuola e la posizione dei vestiti sui letti immutata per settimane e settimane come da foto che si dimettono doc. sub 41?
4. Vero che per il periodo indicato al capitolo n.1) al termine dei suoi pomeriggi di visita il signor riportava la figlia presso l'abitazione sita a Verona, Via Calvi Parte_1 Per_1
Pier Fortunato, 47 ove la minore viveva con la madre ed il suo compagno, signor Per_2
[...]
5. Vero che la minore ha più volte detto che da ottobre 2021 fino al 14 gennaio Persona_3
2023 viveva a Verona in Via Calvi Pier Fortunato con la mamma ed il signor Persona_2
pagina 3 di 15 6. Vero che nel corso della sua investigazione per il periodo 05.08.2022 – 21.09.2022 lei ha verificato la presenza stabile e continuativa della signora , unitamente alla figlia P_
, presso l'abitazione di in Verona in Via Calvi Pier Fortunato n.47? Per_1 Persona_2
7. Vero che nel corso della sua investigazione per il periodo 05.08.2022 – 21.09.2022 lei ha constatato esservi una convivenza more uxorio tra la signora ed il signor P_ Per_2
8. Vero che nel corso della sua investigazione per il periodo 05.08.2022 – 21.09.2022 lei ha appurato che il signor incontrava la figlia presso l'abitazione di Parte_1 Per_1
Verona, Via Trieste n.23 e che al termine della visita riportava la minore in Via Calvi Pier
Fortunato n. 47?
9. Vero che nel corso della sua investigazione lei ha verificato che in un periodo di 59 giorni
(19.07.22-15.09.22) il consumo di energia elettrica dell'abitazione di Verona, Via Trieste
n.23 è stato di 132 Kw relativo all'assorbimento degli elettrodomestici installati quali il frigorifero e che il consumo di gas era a zero? Si indicano a testi sui capitoli da 1) a 5) le signore Via Dante Alighieri n.57, ON (VI) e , Via Salvo Testimone_1 Testimone_2
D'Acquisto n.27, Vicenza. Sui capitoli da 6) a 9) il signor , Via 28 Testimone_3
Aprile 2/a, IA ET (TV).
10. Vero che nel weekend del 14-15 gennaio 2023, mentre la figlia trascorreva il fine Per_1
settimana presso l'abitazione paterna, la signora traslocava dall'abitazione di Verona, P_
Via Calvi Pier Fortunato n. 47 per fare rientro presso l'ex abitazione coniugale sita in
Verona, Via Trieste n.23?
11. Vero che dal 14 gennaio 2023 la signora vive, unitamente alla figlia e al P_
signor presso l'ex abitazione coniugale sita in Verona, Via Trieste n.23? Persona_2
pagina 4 di 15 Si indicano a testi sui capitoli 10) e 11) le signore Via Dante Alighieri n.57, Testimone_1
ON (VI) e , Via Salvo D'Acquisto n.27, Vicenza. Testimone_2
12. Vero che figlio del signor frequenta la scuola primaria Testimone_4 Persona_2
San Giuseppe di Verona sita a cinquanta metri da Via Trieste n.23 ove si trova l'ex abitazione coniugale?
13. Vero che il signor lavora come dietista il cui studio, sito a Verona, Via Persona_2
Basso Acquar n.127 dista 800 metri, cioè 5 minuti d'auto, dall'abitazione di Verona, Via
Trieste n.23 ove si trova l'ex abitazione coniugale? Si indicano a testi sui capitoli 12) e 13) le signore Via Dante Alighieri n.57, ON (VI) e , Via Salvo Testimone_1 Testimone_2
D'Acquisto n.27, Vicenza.
14. Vero che da febbraio 2021 ad aprile 2023 il signor ha lavorato presso il Parte_1
Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone S.C.A. a circa 60 ore a settimana, 6 giorni su 7, con inizio del turno lavorativo spesso alle 3 del mattino?
15. Vero che alle dipendenze del Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone S.C.A. il signor lavorava tutti i sabati mattina riducendo il tempo in cui, nei weekend a lui spettanti, Pt_1
poteva stare con la figlia ? Per_1
16. Vero che il Caseificio Castellan Urbano Sas, nuovo datore di lavoro del signor , Pt_1
ha concesso a quest'ultimo il solo venerdì pomeriggio libero per permettergli di recarsi a
Verona a far visita alla figlia?
17. Vero che a fronte del pomeriggio libero concesso dall'attuale datore di lavoro il signor lavora un sabato mattina al mese? Si indicano a testi sui capitoli 14), 15), 16) e 17) le Pt_1
signore Via Dante Alighieri n.57, ON (VI) e , Via Salvo Testimone_1 Testimone_2
D'Acquisto n.27, Vicenza.
pagina 5 di 15 18. Vero che la signora ha una seconda attività come cantante in occasione di P_
matrimoni e feste per circa venticinque date nel periodo estivo? Si indicano a testi sul capitolo 18) le signore Via Dante Alighieri n.57, ON (VI) e Testimone_1 Tes_2
, Via Salvo D'Acquisto n.27, Vicenza.
[...]
A prova contraria si insiste di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
19. Vero che la camera da letto di cui alle fotografie dimesse da parte resistente quale doc sub 13 che le si rammostra appartiene ad che vive a SI (VR) in Via 1° Parte_2
Maggio n.19 ed è il figlio della signora sorella della signora ? Parte_3 P_
20. Vero che la signora sorella di , vive con il figlio presso l'immobile Parte_3 P_
di sua proprietà sito in SI (VR) in Via 1° Maggio n.19?
Si indicano a testi di SI (VR), Via 1° Maggio n.19, di Parte_3 Testimone_1
ON (VI), Via Dante Alighieri n. 57 ed il signor di RE (VI), Via Testimone_5
Secula n. 6.
Si chiede infine il rigetto della prova per testi chiesta da parte resistente stante l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova formulati con i n.ri da 1) a 5) per le motivazioni già esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n.3 c.p.c. e nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi di Testimone_1
ON (VI), Via Dante Alighieri n. 57, di Vicenza, Via Salvo D'acquisto n. Testimone_2
27 e di RE (VI), Via Secula n.
6. Si insiste affinché, ai sensi dell'art. 210 Testimone_5
c.p.c., venga ordinato a parte resistente la produzione in giudizio delle bollette di energia elettrica, acqua e gas per il periodo ottobre 2021-novembre 2023 relative all'ex immobile coniugale sito in Verona, Via Trieste n.23.
pagina 6 di 15 Conclusioni di parte resistente: “ 1.Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in
Verona, Via Trieste n.23 e catastalmente individuata al NCEU di Verona Foglio 333,
Particella 239, Sub. 7, Cat. A/3 classe 5 vani 6 rendita 805,67 alla sig.ra quale P_
genitore collocatario della figlia minore;
2. Confermarsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento e residenza presso la madre, genitori che si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia inerenti alla sua salute e l'istruzione,
tenendo conto delle sue capacità e aspirazioni e impegnandosi a salvaguardare reciprocamente le figure genitoriali;
3. Confermarsi il provvedimento presidenziale 25.04.2023 in relazione alle modalità di visita del padre ad prevedendo il suo diritto-dovere di visita alla figlia con le seguenti Per_1 Per_1
modalità:
-a week-end alternati dal venerdì alla domenica nonché un pomeriggio alla settimana dalle
16 .00 alle 18.00;
2 - due settimane, anche non consecutive, durante l'estate da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno,
- una settimana durante le vacanze natalizie (che comprenda o Natale o Capodanno ad anni alterni),
-tre giorni durante le vacanze pasquali e le altre festività alternate con la madre di anno in anno;
4. Confermarsi quanto previsto nel provvedimento presidenziale del 25.04.23 in relazione al contributo al mantenimento del padre nei confronti della figlia che stabiliva in euro Per_1
402,00 mensili l'importo dovuto con adeguamento ISTAT base aprile 2022 oltre al 50% delle pagina 7 di 15 spese accessorie così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Verona e precisamente:
I)Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2
esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto,
lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici, permanendo il diritto dei genitori ad una specifica e tempestiva informazione;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
pagina 8 di 15 IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-
sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
prevedendo che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
5. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
pagina 9 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 254 pronunciata da questo Tribunale in data 31.1.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/06/2011 tra e ai sensi dell' art. 4, comma XII, l. 898/70, Parte_1 P_
disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le domande che residuano da esaminare hanno ad oggetto l'affidamento, la regolamentazione delle visite del genitore non collocatario e la determinazione del contributo a mantenimento della figlia minore nata il [...]. Per_1
Quanto alla domanda di affidamento, va senza dubbio disposto l'affido condiviso richiesto dalle parti non essendo emersi elementi per cui dovrebbe derogarsi alla forma di regolamentazione della responsabilità genitoriale che il nostro ordinamento, con la legge la legge n. 54 del 2006, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New
York del 1989, ha eletto quale ordinario regime per la miglior la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità.
Nel percorso intrapreso con i servizi sociali le parti hanno dimostrato collaborazione e,
pur nella diversa visione e lettura della vicenda separativa con scarsa fiducia e debole comunicazione, è comunque emersa una maggiore apertura rispetto al reciproco ruolo genitoriale con capacità di mettere al centro del loro confronto “il bene” di Per_1
pagina 10 di 15 Le parti hanno poi concluso concordemente per il collocamento prevalente della minore presso la madre e per il mantenimento del calendario di visita del genitore non collocatario adottato con i provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: - week-end alternati dal venerdì
alla domenica nonché un pomeriggio alla settimana dalle 16 .00 alle 18.00; - due settimane,
anche non consecutive, durante l'estate da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, - una settimana durante le vacanze natalizie (che comprenda o Natale o Capodanno ad anni alterni),
- tre giorni durante le vacanze pasquali e le altre festività alternate con la madre di anno in anno.
Per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare, l'iniziale domanda di revoca,
avanzata dal ricorrente sul presupposto dell'abbandono da parte della resistente, è stata espressamente rinunciata. In sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno quindi concluso per l'assegnazione della casa familiare alla resistente presso cui è
prevalentemente collocata la minore.
Il tema di un effettiva trasferimento della resistente con la figlia nell'abitazione del nuovo compagno o, piuttosto, di una maggior permanenza presso il compagno in un periodo di difficoltà è pertanto divenuto irrilevante posto che è pacifico che madre e figlia abitano stabilmente in quella che è stata la casa familiare.
Controverso è invece rimasto il tema economico. Il ricorrente ha infatti chiesto una diminuzione del contributo concordato in sede di separazione evidenziando, per un verso, una contrazione reddituale rispetto ai redditi del 2018 presi come parametro in sede di separazione e, per altro verso, la nascita della sua secondogenita.
Per quanto concerne la prima circostanza, dalla documentazione dei redditi dimessa risulta che il ricorrente nel 2018 ha percepito redditi lordi per € 30.872, nei successivi 2019 e pagina 11 di 15 2020 ha subito una contrazione reddituale con redditi lordi di € 20.691 e € 10.392 ;
successivamente ha reperito una nuova occupazione e i redditi lordi del 2022 sono stati di €
36.047 e quelli del 2023 di € 30.757; i redditi netti che risultano dalla somma delle buste paga del 2024 sono pari a € 28.922.
I redditi lordi della resistente sono stati di € 25.573 nel 2019, € 22.621 nel 2020, €
22.221 nel 2022, € 27.181 nel 2022 e € 29.843 nel 2023.
Al momento dell'accordo di separazione le parti avevano concordato un assegno di mantenimento di € 375 oltre altre al 50% delle spese straordinarie prendendo come parametro di riferimento il reddito del 2018.
Ebbene rispetto a tale parametro, la situazione reddituale del ricorrente, dopo un'iniziale sensibile riduzione, è rientrata nel medesimo ordine di grandezza (con un aumento nel 2022
per poi attestarsi in un reddito similare nei successivi due anni), mentre i redditi della resistente, oltre ad avere trovata stabilità con un contratto a tempo indeterminato, negli ultimi due anni hanno registrato un lieve aumento.
Per quanto concerne i debiti si osserva che il ricorrente risulta sostenere una rata per un finanziamento di € 182 e contribuisce al pagamento della rata del mutuo contratto dalla propria compagna (rata che secondo il piano di ammortamento dimesso e le dichiarazioni rese
è di circa € 870). Evidente che il contributo al pagamento del mutuo così come al pagamento delle utenze è equiparabile alle spese abitative che il ricorrente doveva certamente sostenere anche al momento della separazione e che deve ritenersi tenuto in considerazione in quella sede e che non costituisce un elemento nuovo.
La resistente ha un'esposizione debitorie più consistente che tuttavia era anch'essa già
esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione e che trova la sua fonte pagina 12 di 15 in un pregressa attività imprenditoriale;
attualmente il debito verso ad di iniziali € CP_3
40.111,00 ha giovato di uno stralcio di € 25.657,65 rate e la ricorrente è tenuta a versare, oltre alle prime due rate da € 2.500 euro di novembre 2023, € 1.300 euro ogni 3 mesi (pari ad un esborso mensile di € 433). Risultano inoltre due esposizioni bancarie, anch'essa per esposizioni precedenti alla separazione, di € 38.647,00 e € 6.962,00.
In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita goduto. In sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, possono certamente portare ad una nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.
Le medesime considerazioni possono essere fatte valere anche nel presente giudizio di divorzio rispetto agli accordi raggiunti in sede di separazione. In presenza di un attuale reddito pressoché invariato rispetto a quello della separazione per il padre e ad un miglioramento della madre, può essere valorizzata la nascita della seconda figlia del ricorrente con i conseguenti doveri di mantenimento della stessa da parte del ricorrente e della madre,
anch'essa percettrice di reddito.
Tanto premesso ritiene il Collegio equo in € 350 a decorrente dalla presente sentenza con rivalutazione annuale. Entrambi i genitori concorreranno pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie.
pagina 13 di 15 Quanto alle spese di lite tenuto conto della neutralità della pronuncia di divorzio, della condivisione delle domande di affido e collocamento e della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
affida nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre a week-end alternati dal venerdì alla domenica nonché un pomeriggio alla settimana dalle 16 .00 alle
18.00; due settimane, anche non consecutive, durante l'estate da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie (che comprenda o Natale o
Capodanno ad anni alterni), tre giorni durante le vacanze pasquali e le altre festività alternate con la madre di anno in anno;
assegna la casa familiare sita in Verona, Via Trieste n.23 alla madre affinchè Parte_4
la abiti con la figlia;
,
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della figlia minore la somma di € 350 mensili, a decorrere dalla presente sentenza con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocoll odi Verona nell'ultima versione aggiornata da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
pagina 14 di 15 La Giudice est.
dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 15 di 15