CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente
Dr. Michele MAGLIULO Consigliere
D.ssa Lucia MINAURO Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1409/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
969/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 29 aprile 2020;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucio Sagliocco ( ); C.F._2
APPELLANTE
E
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_1
Roma n. 13837071003, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria di C.F. e numero di iscrizione Parte_2
al Registro delle Imprese di Bologna n. incaricata dalla P.IVA_1
con sede legale in Pestalozza n. 12/14 Milano, Controparte_2 dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio “CART 4” acquistato dalla medesima in virtù del contratto di cessione pro soluto, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 30 aprile 2016, rappresentata e difesa dall'avv. Teodora Teofilatto (c.f.
) C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine dell'11 luglio
2024, fissato in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
Oggetto: contratto di finanziamento.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.8.2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 3514/2017, con cui il Tribunale di Napoli
Nord gli aveva ingiunto il pagamento di euro 6.448,00 oltre interessi e spese, in favore della quale saldo del contratto di CP_1 finanziamento n. 51047, di € 14.976,00 del 22.7.2005, da estinguere mediante delegazione di pagamento di n. 72 rate mensili da euro 208,00 della retribuzione percepita dalla Bingo Boys s.r.l.
A sostegno dell'opposizione l eccepiva la falsità delle firme apposte Pt_1
in calce al contratto e la sua estraneità alle vicende di causa, sostenendo l'esistenza di una truffa da lui subita ad opera della Bingo Boys S.r.L., presso la quale aveva prestato attività lavorativa.
Nello specifico, gli amministratori di tale società si sarebbero a lui sostituiti nella sottoscrizione del detto contratto di finanziamento, stipulato con la originaria titolare del credito), nonché nell'incasso delle CP_3 somme da quest'ultima erogate.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo c.t.u., il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l' al pagamento dele spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione , per i Parte_1 motivi di seguito indicati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- Che nulla è dovuto dal sig. alla società Parte_1 CP_1
per le ragioni esposte e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n.
3514/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – G.I. M. MARRAZZO
– in data 3.7.2017;
- Condannare la società l pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari della procedura.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi…”
L'appellante ha reiterato, inoltre la prova per testi articolata in primo grado e non ammessa dal primo giudice.
Si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione, ex art. 190 c. 2 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica impugna la sentenza di primo grado, rilevando, Parte_1
innanzitutto, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato ed anzi completamente disatteso le risultanze istruttorie, non tenendo conto del fatto che il C.T.U. aveva valutato come apocrife le firme apposte sulla documentazione prodotta a sostegno della richiesta monitoria e ritenendo, in maniera inesatta, che le quietanze prodotte fossero riferite a somme apparentemente ricevute dalla società finanziaria quale mero acconto sull'importo finanziato.
Ribadisce, dunque, quanto già eccepito nel giudizio di primo grado, ovvero di non aver incassato l'intera somma del finanziamento, pari ad €
8.443,92, in quanto corrisposta dalla società finanziaria a mezzo dei due assegni circolari le cui quietanze erano state da lui disconosciute nella sottoscrizione e ritenute apocrife dal CTU.
Rappresenta, altresì, come il primo giudice non abbia adeguatamente considerato che, dopo aver ricevuto le richieste di pagamento della aveva presentato regolari denunce, precisamente Controparte_4 il 18.1.2009 e l'8.9.2009, innanzi ai Carabinieri di Trentola Ducenta, disconoscendo la stipula del contratto di finanziamento e negando di aver ricevuto il relativo ammontare economico, procedimento cui era seguito un processo penale per truffa e ricettazione nei confronti del suo datore di lavoro, conclusosi con una pronuncia di prescrizione.
L'impugnante chiarisce, poi, che le buste paga erano state predisposte e compilate dal suo datore di lavoro, il quale ben avrebbe potuto dissimulare l'addebito di € 208,00 su quelle a lui consegnate, essendo stato all'uopo denunciato ed essendosi egli licenziato già nel mese di luglio del 2006, come emerge dalla denuncia presentata in data 8.9.2009.
3 Conseguentemente, le buste paga su cui veniva operata la trattenuta della rata di € 208,00 da agosto a dicembre 2006 e per gli anni 2007, 2008 e
2009 non erano e non potevano essere nella sua disponibilità.
L'appello è fondato.
Innanzitutto, effettivamente, dalle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che le firme contestate apposte su n.
14 documenti diversi, poste a corredo della “Richiesta di Finanziamento
contro
Cessione di Quote dello Stipendio n. 0051047 tra la CP_4
, risultano apocrife.
[...]
In particolare, all'esito di una meticolosa ed attenta analisi, il CTU ha verificato che “le firme disconosciute, con molta probabilità non risultano riconducibili ad un'unica mano scrivente, ed in alcuni casi le differenze sono appariscenti;
- la firma del sig. possiede un elevato Parte_1 livello di facilità nell'imitazione; - quasi tutte le firme contestate hanno delle chiare somiglianze con le firme autografe;
- in alcune delle firme contestate sono emersi segni tipici di imitazione per ricalco, ovvero tracce di inchiostro sottostanti alla firma, sbavature, cancellature…. le firme in verifica X1, X2, X3 e X4 non presentano le caratteristiche grafiche e grafologiche degli scritti di sicuro pugno del sig. e, Parte_1
pertanto, sono apocrife perché vergate da diversa mano scrivente;
sulla base dell'analisi condotta e delle rilevazioni esposte (di cui ai precedenti paragrafi) gli elementi individuati, fanno convergere per una elevata probabilità di apocrifia delle firme in verifica contrassegnate da X5 a X23”.
Sicuramente apocrife, dunque, sono secondo il CTU, le firme contrassegnate dal consulente con “X1”, “X2”, “X3” e “X4”, apposte, rispettivamente: all'atto di quietanza non datato, riproducente assegno circolare di €. 3.443.92, emesso da Banca Intesa, in Reggio Calabria, il
06.09.2005 all'ordine di;
sulla Scheda Controllo Dati e Parte_1
Documentazione Pratiche, sul prospetto di liquidazione, sulla simulazione finanziaria.
Per le altre sottoscrizioni, il consulente conclude con un giudizio di elevata probabilità in ordine alla falsità delle stesse.
4 Ne consegue che, differentemente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non possono dirsi accertate né la stipula del contratto, né
l'erogazione del finanziamento in favore di . Parte_1
In particolare, erra il giudice di primo grado nel ritenere che le quietanze, in relazione alle quali la sottoscrizione apparentemente apposta dall' è stata ritenuta apocrifa, non siano riferibili alla erogazione Pt_1 dell'importo di cui al finanziamento, ma a somme apparentemente ricevute dallo stesso quale acconto sull'importo del finanziamento stesso.
Invero, il contratto di finanziamento prevede in € 14.976,00 l'importo da restituire alla finanziaria (in 72 rate da € 208.00), di cui € 1.967,25 per – interessi, € 220,00 per rimborso spese contrattuali, € 982,11 per- commissioni finanziarie, € 197,07 per rischio vita, € 893,23 per rischio impiego, € 2.246,40 per- commissioni accessorie.
L'importo da corrispondere effettivamente al soggetto finanziato ammonta dunque ad € 8.469,94 e la somma complessiva portata dai due assegni prodotti dall'appellata società (assegno circolare di Banca INTESA n.
9192493995-09 del 28.7.2005 per € 5.000,00 e assegno circolare di
Banca INTESA n. 9192494274-02 del 6.9.2005 per € 3.443,92), pari ad €
8.443,92, detratte le commissioni bancarie, corrisponde dunque all'intero importo finanziato e non ad un acconto.
Non appare congruente, dunque, l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui l avrebbe solo genericamente contestato di Pt_1
aver ricevuto la somma erogata in virtù del finanziamento in oggetto.
L'impugnante, infatti, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, oltre a disconoscere tutte le sottoscrizioni apposte alla documentazione prodotta a sostegno dell'azione monitoria, afferma chiaramente di non aver mai ricevuto l'importo finanziato, di non aver stipulato alcun contratto di finanziamento e di aver all'uopo denunciato i suoi datori di lavoro, producendo altresì le relative denunce e la sentenza resa a definizione del processo penale per truffa e ricettazione, conclusosi con una pronuncia di prescrizione nei confronti degli imputati.
La ricostruzione dell'impugnante ha poi trovato adeguati riscontri, attesi i risultati della c.t.u., non potendo dirsi raggiunta alcuna prova certa della stipula e dell'erogazione del finanziamento in suo favore e ben potendo lo
5 stesso contratto essere stato concluso e posto in esecuzione, a sua insaputa, da terzi, falsificando i relativi documenti, tenuto conto anche del fatto che l nella denuncia penale resa nell'ottobre del 2009, ha Pt_1
dichiarato di essersi licenziato nel luglio del 2006.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta l'opposizione proposta da , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
3514/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.7.2017.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Attesa la soccombenza della parte appellata, la stessa deve essere condannata alla refusione, in favore di delle spese del Parte_1
doppio grado del giudizio.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello, in quanto non espletata, e con attribuzione all'avv. Lucio
Sagliocco per dichiarato anticipo fattone.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, devono, infine, essere poste a carico della parte appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 969/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 29 aprile 2020, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
6 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3514/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
3.7.2017;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
rifondere in favore di : Parte_1
- le spese inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.700,00 per compensi ed € 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, distraendole in favore dell'avv. Lucio Sagliocco, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Napoli il 16 dicembre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente
Dr. Michele MAGLIULO Consigliere
D.ssa Lucia MINAURO Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1409/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
969/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 29 aprile 2020;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucio Sagliocco ( ); C.F._2
APPELLANTE
E
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_1
Roma n. 13837071003, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria di C.F. e numero di iscrizione Parte_2
al Registro delle Imprese di Bologna n. incaricata dalla P.IVA_1
con sede legale in Pestalozza n. 12/14 Milano, Controparte_2 dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio “CART 4” acquistato dalla medesima in virtù del contratto di cessione pro soluto, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 30 aprile 2016, rappresentata e difesa dall'avv. Teodora Teofilatto (c.f.
) C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine dell'11 luglio
2024, fissato in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
Oggetto: contratto di finanziamento.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.8.2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 3514/2017, con cui il Tribunale di Napoli
Nord gli aveva ingiunto il pagamento di euro 6.448,00 oltre interessi e spese, in favore della quale saldo del contratto di CP_1 finanziamento n. 51047, di € 14.976,00 del 22.7.2005, da estinguere mediante delegazione di pagamento di n. 72 rate mensili da euro 208,00 della retribuzione percepita dalla Bingo Boys s.r.l.
A sostegno dell'opposizione l eccepiva la falsità delle firme apposte Pt_1
in calce al contratto e la sua estraneità alle vicende di causa, sostenendo l'esistenza di una truffa da lui subita ad opera della Bingo Boys S.r.L., presso la quale aveva prestato attività lavorativa.
Nello specifico, gli amministratori di tale società si sarebbero a lui sostituiti nella sottoscrizione del detto contratto di finanziamento, stipulato con la originaria titolare del credito), nonché nell'incasso delle CP_3 somme da quest'ultima erogate.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo c.t.u., il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l' al pagamento dele spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione , per i Parte_1 motivi di seguito indicati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- Che nulla è dovuto dal sig. alla società Parte_1 CP_1
per le ragioni esposte e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n.
3514/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – G.I. M. MARRAZZO
– in data 3.7.2017;
- Condannare la società l pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari della procedura.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi…”
L'appellante ha reiterato, inoltre la prova per testi articolata in primo grado e non ammessa dal primo giudice.
Si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione, ex art. 190 c. 2 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica impugna la sentenza di primo grado, rilevando, Parte_1
innanzitutto, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato ed anzi completamente disatteso le risultanze istruttorie, non tenendo conto del fatto che il C.T.U. aveva valutato come apocrife le firme apposte sulla documentazione prodotta a sostegno della richiesta monitoria e ritenendo, in maniera inesatta, che le quietanze prodotte fossero riferite a somme apparentemente ricevute dalla società finanziaria quale mero acconto sull'importo finanziato.
Ribadisce, dunque, quanto già eccepito nel giudizio di primo grado, ovvero di non aver incassato l'intera somma del finanziamento, pari ad €
8.443,92, in quanto corrisposta dalla società finanziaria a mezzo dei due assegni circolari le cui quietanze erano state da lui disconosciute nella sottoscrizione e ritenute apocrife dal CTU.
Rappresenta, altresì, come il primo giudice non abbia adeguatamente considerato che, dopo aver ricevuto le richieste di pagamento della aveva presentato regolari denunce, precisamente Controparte_4 il 18.1.2009 e l'8.9.2009, innanzi ai Carabinieri di Trentola Ducenta, disconoscendo la stipula del contratto di finanziamento e negando di aver ricevuto il relativo ammontare economico, procedimento cui era seguito un processo penale per truffa e ricettazione nei confronti del suo datore di lavoro, conclusosi con una pronuncia di prescrizione.
L'impugnante chiarisce, poi, che le buste paga erano state predisposte e compilate dal suo datore di lavoro, il quale ben avrebbe potuto dissimulare l'addebito di € 208,00 su quelle a lui consegnate, essendo stato all'uopo denunciato ed essendosi egli licenziato già nel mese di luglio del 2006, come emerge dalla denuncia presentata in data 8.9.2009.
3 Conseguentemente, le buste paga su cui veniva operata la trattenuta della rata di € 208,00 da agosto a dicembre 2006 e per gli anni 2007, 2008 e
2009 non erano e non potevano essere nella sua disponibilità.
L'appello è fondato.
Innanzitutto, effettivamente, dalle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che le firme contestate apposte su n.
14 documenti diversi, poste a corredo della “Richiesta di Finanziamento
contro
Cessione di Quote dello Stipendio n. 0051047 tra la CP_4
, risultano apocrife.
[...]
In particolare, all'esito di una meticolosa ed attenta analisi, il CTU ha verificato che “le firme disconosciute, con molta probabilità non risultano riconducibili ad un'unica mano scrivente, ed in alcuni casi le differenze sono appariscenti;
- la firma del sig. possiede un elevato Parte_1 livello di facilità nell'imitazione; - quasi tutte le firme contestate hanno delle chiare somiglianze con le firme autografe;
- in alcune delle firme contestate sono emersi segni tipici di imitazione per ricalco, ovvero tracce di inchiostro sottostanti alla firma, sbavature, cancellature…. le firme in verifica X1, X2, X3 e X4 non presentano le caratteristiche grafiche e grafologiche degli scritti di sicuro pugno del sig. e, Parte_1
pertanto, sono apocrife perché vergate da diversa mano scrivente;
sulla base dell'analisi condotta e delle rilevazioni esposte (di cui ai precedenti paragrafi) gli elementi individuati, fanno convergere per una elevata probabilità di apocrifia delle firme in verifica contrassegnate da X5 a X23”.
Sicuramente apocrife, dunque, sono secondo il CTU, le firme contrassegnate dal consulente con “X1”, “X2”, “X3” e “X4”, apposte, rispettivamente: all'atto di quietanza non datato, riproducente assegno circolare di €. 3.443.92, emesso da Banca Intesa, in Reggio Calabria, il
06.09.2005 all'ordine di;
sulla Scheda Controllo Dati e Parte_1
Documentazione Pratiche, sul prospetto di liquidazione, sulla simulazione finanziaria.
Per le altre sottoscrizioni, il consulente conclude con un giudizio di elevata probabilità in ordine alla falsità delle stesse.
4 Ne consegue che, differentemente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non possono dirsi accertate né la stipula del contratto, né
l'erogazione del finanziamento in favore di . Parte_1
In particolare, erra il giudice di primo grado nel ritenere che le quietanze, in relazione alle quali la sottoscrizione apparentemente apposta dall' è stata ritenuta apocrifa, non siano riferibili alla erogazione Pt_1 dell'importo di cui al finanziamento, ma a somme apparentemente ricevute dallo stesso quale acconto sull'importo del finanziamento stesso.
Invero, il contratto di finanziamento prevede in € 14.976,00 l'importo da restituire alla finanziaria (in 72 rate da € 208.00), di cui € 1.967,25 per – interessi, € 220,00 per rimborso spese contrattuali, € 982,11 per- commissioni finanziarie, € 197,07 per rischio vita, € 893,23 per rischio impiego, € 2.246,40 per- commissioni accessorie.
L'importo da corrispondere effettivamente al soggetto finanziato ammonta dunque ad € 8.469,94 e la somma complessiva portata dai due assegni prodotti dall'appellata società (assegno circolare di Banca INTESA n.
9192493995-09 del 28.7.2005 per € 5.000,00 e assegno circolare di
Banca INTESA n. 9192494274-02 del 6.9.2005 per € 3.443,92), pari ad €
8.443,92, detratte le commissioni bancarie, corrisponde dunque all'intero importo finanziato e non ad un acconto.
Non appare congruente, dunque, l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui l avrebbe solo genericamente contestato di Pt_1
aver ricevuto la somma erogata in virtù del finanziamento in oggetto.
L'impugnante, infatti, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, oltre a disconoscere tutte le sottoscrizioni apposte alla documentazione prodotta a sostegno dell'azione monitoria, afferma chiaramente di non aver mai ricevuto l'importo finanziato, di non aver stipulato alcun contratto di finanziamento e di aver all'uopo denunciato i suoi datori di lavoro, producendo altresì le relative denunce e la sentenza resa a definizione del processo penale per truffa e ricettazione, conclusosi con una pronuncia di prescrizione nei confronti degli imputati.
La ricostruzione dell'impugnante ha poi trovato adeguati riscontri, attesi i risultati della c.t.u., non potendo dirsi raggiunta alcuna prova certa della stipula e dell'erogazione del finanziamento in suo favore e ben potendo lo
5 stesso contratto essere stato concluso e posto in esecuzione, a sua insaputa, da terzi, falsificando i relativi documenti, tenuto conto anche del fatto che l nella denuncia penale resa nell'ottobre del 2009, ha Pt_1
dichiarato di essersi licenziato nel luglio del 2006.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta l'opposizione proposta da , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
3514/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.7.2017.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Attesa la soccombenza della parte appellata, la stessa deve essere condannata alla refusione, in favore di delle spese del Parte_1
doppio grado del giudizio.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello, in quanto non espletata, e con attribuzione all'avv. Lucio
Sagliocco per dichiarato anticipo fattone.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, devono, infine, essere poste a carico della parte appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 969/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 29 aprile 2020, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
6 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3514/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
3.7.2017;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
rifondere in favore di : Parte_1
- le spese inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.700,00 per compensi ed € 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, distraendole in favore dell'avv. Lucio Sagliocco, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Napoli il 16 dicembre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
7