Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4187/2024 VG
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4187/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/04/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Marco Rattin Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Michela Lupi Jr Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Mestrino (PD), regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mestrino (PD) nella Parte
II, Serie A, al n. 15, anno 2011, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato civile, alle seguenti condizioni:
1) confermare che le figlie minori, e saranno affidate ad entrambi i genitori e gli Per_1 Per_2 stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione delle medesime attuando congiuntamente ogni decisione di maggior interesse, ed esercitando disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, con la quale continueranno a risiedere nell'immobile sito in 35035 Mestrino (PD), Via Candeo n. 48/A.
2) Confermare che la casa familiare, di proprietà della madre e sita in 35035 Mestrino (PD), Via
Candeo n. 48/A, verrà pertanto, per quanto di rilievo, assegnata alla Sig.ra perché Parte_1
vi viva con le figlie minori, a Per_1 Per_2
3) Il padre, Sig. , potrà tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo congruo Controparte_1
preavviso e accordo con la madre, ovviamene compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti dalle medesime;
in ogni caso, i coniugi riconoscono quale
a scuola;
inoltre, e trascorreranno, con ciascuno dei genitori, seguendo il principio Per_1 Per_2 dell'alternanza, le vacanze natalizie dal 24.12 mattina al 31.12 mattina e dal 31.12 pomeriggio al 6.1 pomeriggio un anno con il padre e l'anno successivo con la madre e le vacanze pasquali, in particolare e trascorreranno presso il padre tre giorni consecutivi, nei quali sarà ricompreso, Per_1 Per_2 ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'angelo; anche le altre festività (legate ai “ponti”)
e i compleanni delle figlie, verranno trascorse con ciascuno dei genitori seguendo il medesimo principio dell'alternanza, salvo l'auspicio che le figlie possano condividere il compleanno con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, restando inteso che ciascun genitore si accollerà il costo della vacanza nel periodo in cui terrà le figlie con sé; le minori, inoltre, trascorreranno con ciascuno dei genitori ulteriori periodi durante le vacanze estive scolastiche, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi.
4) In ogni caso, in attuazione del principio di bigenitorialità, entrambi i genitori, previo reciproco preavviso e accordo, potranno tenere e vedere le figlie quando vorranno, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti dalle medesime.
5) Alla luce di quanto sopra convenuto e tenuto già conto della volontà di rinvenire altro immobile di residenza, il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori, e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, alla Sig.ra Per_1 Per_2
mediante bonifico bancario presso un istituto di credito indicato dalla stessa, la Parte_1
complessiva somma mensile di € 400,00= (€ 200,00= per ciascuna figlia), da versare entro il giorno
15 (quindici) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1 aprile 2024.
6) Le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, dovendo per tali intendersi per ciascuna figlia:
− SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, nonché le visite specialistiche attualmente godute in regime privatistico per la minore ovverosia una seduta di psicologica alla Persona_3 settimana, sedute di massaggio al bisogno (2 volte al mese), visite al bisogno presso l'endocrinologo ed il reumatologo;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
− SPESE MEDICHE che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche che superino il costo di
€ 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
− SPESE SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza e con pernottamento;
− SPESE SCOLASTICHE che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private ad eccezione per di ripetizioni in materia di fisica e matematica per un costo presunto massimo di Persona_3
€ 250,00/mese da dividersi pro quota tra i genitori;
alloggio presso la sede universitaria;
− SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, ivi comprese le spese per saggi e trasferte;
− SPESE EXTRASCOLASTICHE che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
il tutto così come specificamente individuato dal “Protocollo d'Intesa del Tribunale di Padova del
17.01.2017”, salve le precisazioni di cui sopra. In particolare, il genitore che intenderà sostenere la spesa straordinaria per la quale è necessario il consenso anche dell'altro genitore invierà mediante email una specifica richiesta scritta all'altro e, quest'ultimo, qualora non si opponga nel termine massimo di quindici giorni, sarà considerato consenziente. In caso di spese straordinarie per le quali non è necessario il consenso, il pagamento della quota dovuta relativa alle spese straordinarie andrà effettuato da ciascun coniuge a favore dell'altro entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di spese per le quali è necessario il consenso, il pagamento della quota dovuta relativa alle spese straordinarie andrà effettuato da ciascun coniuge a favore dell'altro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione qualora questa non sia stata esercitata.
Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria avrà quindi diritto al rimborso o all'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore, previa documentazione della spesa stessa ad eccezione delle spese per ripetizioni, per le gare e i saggi ivi comprese le spese di trasferta.
7) I coniugi dichiarano, infine, di aver definito ogni questione patrimoniale insorta o legata al vincolo matrimoniale e di essere economicamente autosufficienti, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento;
in particolare, i coniugi dichiarano reciprocamente di nulla aver a pretendere relativamente agli apporti lavorativi, economici e finanziari elargiti nel corso del rapporto matrimoniale o nel periodo di frequentazione anteriore. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Mestrino in data 23.06.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Mestrino al numero 15, Parte II, Serie A dell'anno 2011.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte all'udienza del 04.06.2024 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.
328/2024 pubblicata in data 17.06.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), minori Persona_3 Persona_4
e non economicamente indipendenti in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Controparte_1
Mestrino al numero 15, Parte II, Serie A dell'anno 2011.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari