Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R. 13874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13874 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promossa con ricorso
DA
Parte 1 ( nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ), elett.te dom.ta in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesca Chiariello dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 ),Controparte_1 (nato in Francia a [...] il [...] - CF: elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia, 267 presso lo studio dell'Avv. Stefania Ascione dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
deduceva che dalla relazione Con ricorso depositato in data 24.06.2024 Parte 1
'riconosciuto dai genitorisentimentale con era nato Persona 1 Controparte_1 di cui portava entrambi i cognomi;
che nel 2006 la relazione tra le parti era terminata, per incompatibilità caratteriale ed il CP 1 si era trasferito nel 2010 a ON (Im) e, successivamente, era tornato a vivere in Francia dove attualmente risiedeva;
che sin dal 2006 ella da sola si era occupata del figlio per ogni sua necessità senza ricevere dal CP_1 alcun sostegno né di natura economica né morale;
che nel 2021, al compimento del 18° anno di età, Per 1 si era trasferito in Francia per terminare il ciclo di studi di scuola superiore ed il padre lo aveva iscritto al convitto " Persona 2 ' dove aveva alloggiato dal lunedì al venerdì; che nel fine settimana
||
وPer 1 si recava presso l'abitazione della nonna paterna, Persona 3 sita in Valdahon in rue
Leboeuf; che, preso il diploma superiore, Per 1, volendo rimanere in Francia, aveva inviato domande a varie Università per essere poi accettato dalla facoltà di economia di Montpellier;
che la tassa di iscrizione universitaria era stata pagata dalla nonna poichè il CP_1 aveva rifiutato di pagare;
che nel ottobre 2023, Per 1 era rientrato in Italia stabilendosi presso la madre, dove ancora oggi viveva;
che attualmente Per 1 era iscritto alla facoltà di economia e commercio dell'Università Parthenope, che frequentava regolarmente e con profitto;
che l'iscrizione e le tasse erano state da ella pagate per l'importo totale di € 2.274,00; che il CP_1 svolgeva l'attività di fisioterapista e non contribuiva in alcun modo al sostentamento, morale e materiale, del figlio
Per 1, che incontrava e sentiva telefonicamente solo raramente;
che ella lavorava come impiegata presso l'Allianz Insurance, società assicurativa, percependo un reddito annuo di circa € 47.266,84.
Tutto ciò premesso chiedeva: "porre a carico di Controparte 1 un contributo mensile, da corrispondersi a favore della madre, Parte 1 per il mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non inferiore ad € 600,00 o alla somma che
Codesto Tribunale riterrà opportuna in considerazione del reddito dallo stesso attualmente percepito, a far data dal deposito del presente ricorso", oltre al 50% delle spese straordinarie.
Controparte_1 si costituiva preliminarmente eccependo: 1) la nullità della notifica del ricorso, in quanto avvenuta presso la residenza della madre con lui non convivente, 2) il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dal momento che sia il padre che il figlio risiedevano in Francia,
3) il difetto di legittimazione ad agire, dal momento che il figlio era domiciliato all'estero e viveva presso lo zio paterno e dunque non poteva ritenersi sussistente la legittimazione iure proprio della madre, inoltre lavorava con regolare contratto presso un'agenzia interinale con un reddito mensile di circa € 1.800,00; nel merito contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite. Depositate le memorie di ci all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 3/12/2024 compariva la ricorrente di persona ed entrambi i procuratori delle parti discutevano la causa;
il Giudice ritenuta l'irrilevanza delle prove articolate dalle parti, riservava la decisione al Collegio.
Il resistente ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica del ricorso in quanto avvenuta in un comune diverso da quello di residenza, presso la madre non convivente. Come già rilevato in udienza, il resistente costituendosi in giudizio non ha chiesto un termine a difesa, ha articolato difese nel merito e ha anche depositato le memorie ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., pertanto la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
Sempre in via preliminare parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
L'eccezione è infondata. Va premesso che non pertinente è il richiamo fatto nella comparsa di costituzione al Regolamento UE 2201/2003, dal momento che la controversia in esame non attiene alla responsabilità genitoriale su un minore. La domanda proposta nel presente giudizio ha ad oggetto l'obbligo di mantenimento di un figlio maggiorenne. Essa dunque rientra nell'ambito della disciplina dettata dal Regolamento (CE) N. 4/2009 del consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che prevede all'art. 3, tra i vari criteri di competenza alternativa, quello dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, mentre all' Articolo 15 in ordine alla determinazione della legge applicabile richiama il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (protocollo dell'Aia del 2007) il cui articolo 3 stabilisce che “le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Poiché nel caso di specie la ricorrente che vanta il credito risiede in Italia, l'eccezione risulta infondata.
Ancora in via preliminare il resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per non essere la stessa più convivente con il figlio che si sarebbe trasferito in Francia, dove peraltro lavorerebbe. L'eccezione è fondata.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il genitore già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ. (tra le tante Cass. n.25300/2013 e Cass. n.35629/2018). L'art. 337 septies cod. civ. prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a «diversa determinazione del giudice».
Nella casistica giurisprudenziale di merito, formatasi in osservanza dei principi affermati dalla
Suprema Corte (tra le tante Cass.n.4555/2012; Cass.n.17380/2020), la «diversa determinazione>> che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto, appunto, il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore. Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne. Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ.. In definitiva, la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò che decisivamente rileva, perciò, ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore puramente inferenziale.
Ciò posto nel caso di specie, trattandosi del mantenimento per un figlio nato da una coppia non coniugata e rispetto al quale non è mai stata adottata una disciplina relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, non sussiste la legittimazione della madre ad ottenere il contributo al mantenimento dall'altro genitore non essendo configurabile quella continuità dei doveri sulla stessa gravanti nella persistenza della situazione di convivenza che di essa costituisce il presupposto. Premesso che la convivenza del figlio con la madre è stata contestata dal resistente, in ogni caso, non essendo stato disposto a carico del padre alcun contributo nel mantenimento del figlio, quando questo era minore, in favore della madre, raggiunta la maggiore età del figlio, non sussiste la legittimazione concorrente della madre, non essendo ella già titolare del contributo, ma esclusivamente quella del figlio ai sensi dell'art. 337 septies c.c..
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto del valore della controversia (€ 14.400,00, determinato ex art. 13 co. 1 c.p.c.) in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro € 5.200,01 e € 26.000,00 di cui ai D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per tre fasi, ridotti del 50% per assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
2. pone a carico di Parte 1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.698,50, oltre spese gen., IVA e CPA, se dovute come per legge;
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Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino