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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7215 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri pp.tt.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTI
E nato il [...] a [...] Controparte_1
Alegre (Brasile); nato a [...] Parte_3
(Brasile) il 10.03.1989; Parte_4 nato il [...] a [...];
[...] Controparte_2 nato il [...] a [...];
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Lazzarotto e Luca Ferazzoli
APPELLATI
r.g. n. 7215/2021 1 Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
• Nel merito: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inamissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa
• Condannare la controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti di nato Persona_1
in data 16.4.1870 nel Comune di Sotto il Monte (ora Sotto il Monte Giovanni
XXIII) (BG) e successivamente emigrato in Brasile, dove nel 1897 nasceva il figlio Persona_2
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che già in via giurisprudenziale era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre
1907 della Corte di Cassazione di Napoli che la cittadinanza italiana si perdeva r.g. n. 7215/2021 2 solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera, sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.
2. Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_1 Parte_2
appello, ritenendo la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di
“Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il decreto difatti prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della
Repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca vigente prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.
I Ministeri hanno rilevato che nel caso in esame non era dato sapere con certezza se l'avo si fosse trasferito in Brasile prima o dopo il 1889 e quindi se egli fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, ma che comunque il figlio dell'avo italiano era nato in [...] nel Persona_2
1897 e quindi, avendo acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli, aveva automaticamente perso la cittadinanza italiana in forza dell'art. 11 del codice civile del 1865 a quell'epoca vigente.
In diritto, hanno dedotto che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi r.g. n. 7215/2021 3 integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.
Difatti con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Inoltre, l'art. 8 prevedeva che: “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
Gli appellanti hanno anche proposto una diversa interpretazione della sentenza della Cassazione del 1907 sopra richiamata che, con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale.
Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza occorreva dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.
Si sono costituiti tutti gli appellati, i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario adesivo spiegato in appello a mezzo della comparsa dal Parte_2
non convenuto nel giudizio di primo grado. Giova evidenziare al
[...]
riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di r.g. n. 7215/2021 4 cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (v. art 5 DPR Parte_1
cit.). L'intervento in appello è poi ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata. Evenienza nel caso di specie certamente non ricorrente.
Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è intervenuta nel corso del processo la Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24.08.2022, confermando i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte
d'Appello di Roma di segno contrario rispetto a quella cassata.
Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già
Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere l'avvenuta naturalizzazione dell'avo italiano non Persona_1
essendo provato che questi si trovasse in Brasile già dal 1889.
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo né la nascita del figlio dell'avo in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi una interruzione della trasmissione ai discendenti.
r.g. n. 7215/2021 5 La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che « (…) l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;».
Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro Stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo (intendendosi per tale quello che abbia posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano) o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”, per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera.
La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della r.g. n. 7215/2021 6 naturalizzazione straniera e in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita in applicazione dello ius soli, come quello “operato” da Per_2
trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da
[...]
parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
D'altro canto, il appellante non ha fornito prova di Parte_1
alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza. Come già rilevato, non vi è prova in particolare che l'avo italiano Persona_1
fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione né che da
[...]
questo scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.
Nemmeno vi è prova che egli o il figlio cittadino Persona_2
brasiliano per nascita, abbiano compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912, qualche “atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” nel senso precisato dalle Sezioni Unite.
Peraltro, deve rilevarsi che il figlio dell'avo italiano era divenuto maggiorenne (all'epoca la maggiore età si conseguiva con il compimento del ventunesimo anno di età) e quindi in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.
Stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni appellati e l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
r.g. n. 7215/2021 7 4.
Considerato che
solo dopo l'introduzione del giudizio di appello sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione oggetto della presente causa, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento volontario del Parte_2
[...]
2) rigetta l'appello;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
03.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7215/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7215 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri pp.tt.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTI
E nato il [...] a [...] Controparte_1
Alegre (Brasile); nato a [...] Parte_3
(Brasile) il 10.03.1989; Parte_4 nato il [...] a [...];
[...] Controparte_2 nato il [...] a [...];
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Lazzarotto e Luca Ferazzoli
APPELLATI
r.g. n. 7215/2021 1 Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
• Nel merito: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inamissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa
• Condannare la controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti di nato Persona_1
in data 16.4.1870 nel Comune di Sotto il Monte (ora Sotto il Monte Giovanni
XXIII) (BG) e successivamente emigrato in Brasile, dove nel 1897 nasceva il figlio Persona_2
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che già in via giurisprudenziale era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre
1907 della Corte di Cassazione di Napoli che la cittadinanza italiana si perdeva r.g. n. 7215/2021 2 solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera, sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.
2. Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_1 Parte_2
appello, ritenendo la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di
“Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il decreto difatti prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della
Repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca vigente prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.
I Ministeri hanno rilevato che nel caso in esame non era dato sapere con certezza se l'avo si fosse trasferito in Brasile prima o dopo il 1889 e quindi se egli fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, ma che comunque il figlio dell'avo italiano era nato in [...] nel Persona_2
1897 e quindi, avendo acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli, aveva automaticamente perso la cittadinanza italiana in forza dell'art. 11 del codice civile del 1865 a quell'epoca vigente.
In diritto, hanno dedotto che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi r.g. n. 7215/2021 3 integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.
Difatti con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Inoltre, l'art. 8 prevedeva che: “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
Gli appellanti hanno anche proposto una diversa interpretazione della sentenza della Cassazione del 1907 sopra richiamata che, con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale.
Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza occorreva dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.
Si sono costituiti tutti gli appellati, i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario adesivo spiegato in appello a mezzo della comparsa dal Parte_2
non convenuto nel giudizio di primo grado. Giova evidenziare al
[...]
riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di r.g. n. 7215/2021 4 cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (v. art 5 DPR Parte_1
cit.). L'intervento in appello è poi ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata. Evenienza nel caso di specie certamente non ricorrente.
Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è intervenuta nel corso del processo la Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24.08.2022, confermando i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte
d'Appello di Roma di segno contrario rispetto a quella cassata.
Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già
Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere l'avvenuta naturalizzazione dell'avo italiano non Persona_1
essendo provato che questi si trovasse in Brasile già dal 1889.
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo né la nascita del figlio dell'avo in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi una interruzione della trasmissione ai discendenti.
r.g. n. 7215/2021 5 La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che « (…) l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;».
Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro Stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo (intendendosi per tale quello che abbia posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano) o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”, per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera.
La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della r.g. n. 7215/2021 6 naturalizzazione straniera e in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita in applicazione dello ius soli, come quello “operato” da Per_2
trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da
[...]
parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
D'altro canto, il appellante non ha fornito prova di Parte_1
alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza. Come già rilevato, non vi è prova in particolare che l'avo italiano Persona_1
fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione né che da
[...]
questo scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.
Nemmeno vi è prova che egli o il figlio cittadino Persona_2
brasiliano per nascita, abbiano compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912, qualche “atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” nel senso precisato dalle Sezioni Unite.
Peraltro, deve rilevarsi che il figlio dell'avo italiano era divenuto maggiorenne (all'epoca la maggiore età si conseguiva con il compimento del ventunesimo anno di età) e quindi in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.
Stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni appellati e l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
r.g. n. 7215/2021 7 4.
Considerato che
solo dopo l'introduzione del giudizio di appello sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione oggetto della presente causa, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento volontario del Parte_2
[...]
2) rigetta l'appello;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
03.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7215/2021 8