Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
composto dai signori: dott. Gianfranco Pignataro Presidente
dott.ssa Claudia Giudice Turco
Giudice rel. est. Monfredi dott.ssa Rachele
all'esito della camera di consiglio svoltasi il 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul reclamo ex artt. 630 co. 3^e 178 cpc iscritto al N. 14678 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, proposto
DA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico e Massimiliano Napoli
(CREDITORE ESECUTANTE) RECLAMANTE
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Namio
(DEBITRICE ESECUTATA) RESISTENTE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da atti introduttivi
Con ricorso depositato il 29.11.24, i procuratori di Parte 1 - creditore procedente nel
CP 1processo di espropriazione ex art. 518 cpc (RG 4780/24) avviato contro l'esecutata hanno proposto reclamo ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc, avverso l'ordinanza (resa il 15.11.24) con la quale il GE ha rigettato la richiesta di assegnazione e dichiarato l'estinzione del processo, ritenendo violato il termine previsto dall'art. 518 co. VI cpc, nonché avverso la successiva ordinanza del
20.11.24 che aveva confermato la prima, rigettando la richiesta di revoca proposta con istanza del giorno prima.
La debitrice esecutata - alla quale il reclamo è stato comunicato ai sensi dell'art. 136 cpc giusta decreto reso il 10.12.24 - si è costituita con memoria tempestiva, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento opposto.
Preliminarmente, rileva il Tribunale che il reclamo ex art. 630 cpc è ammissibile solo avverso la prima ordinanza, sussumibile in una delle ipotesi previste dal co. 1 della norma.
La seconda ordinanza, di conferma della prima, a ben vedere si risolve in un'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca ex art 487 cpc e, come tale, è un atto esecutivo impugnabile con l'opposizione agli atti ex art. 617 cpc (cfr. Cass. sez.
6-3 ord. n. 19392/11 secondo la quale le ordinanze adottate dal GE ai sensi dell'art. 487, co. 1 cpc, anche in caso di rigetto dell'istanza di revoca di una precedente ordinanza, sono pronunce ordinatorie del processo esecutivo, che dunque vanno sempre impugnata col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi).
Nel merito, il reclamo avverso la prima pronuncia va accolto, alla luce dei rilievi e delle osservazioni che seguono.
1)Quando come nel caso in esame l'iscrizione a ruolo è effettuata ai sensi del citato art. 159 ter da un soggetto diverso dal creditore, questi “nei termini di cui agli artt. 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito di copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni";
2) Il rinvio ai termini previsti dalle norme indicate deve intendersi riferito anche al dies a quo e, nel caso di specie, è quello di cui all'art. 518 co. VI cpc, vale a dire quello della consegna da parte dell'UG degli atti da depositare a cura del creditore in copia conforme.
Diversamente, il creditore non avendo provveduto all'iscrizione a ruolo e non avendo la
,Par disponibilità degli atti da depositare prima della consegna da partedellP si troverebbe irragionevolmente soggetto a una scadenza che però dipenderebbe dalla condotta di altri soggetti. 3)Nel caso sottoposto al vaglio di questo collegio, essendo intervenuta la consegna da parte in data 6.11.25, allorquando il 15.11.24 è stata pronunciata l'ordinanza reclamata, il dell Par termine non era decorso. Dunque, il GE avrebbe dovuto attendere prima di pronunciare l'estinzione,
i cui presupposti non sussistono, avendo il creditore in pari data sempre prima del decorso del termine, dunque tempestivamente - effettuato il deposito dell'attestazione unitamente all'istanza di revoca (successivamente respinta).
I rilievi svolti sono troncanti e impongono l'accoglimento del reclamo, restando superata ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 e succ. mod. - applicati, in ragione della semplicità della questione, i valori minimi previsti per lo scaglione di valore tra € 52.0001,00 e € 260.000,00 ed esclusa la fase istruttoria in ragione della natura della in complessivi € 4.683,00 (di cui € 166,00 per esborsi) oltre accessori di legge, da distrarre causa-
ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione resa nel processo RG Es. 4780/24 il
15.11.24 che annulla CONDANNA CP_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.683,00 (ci cui € 166,00 a titolo di esborsi) oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori del reclamante
Palermo, li 22.1.2025
Il giudice rel. est. dott.ssa Rachele Monfredi
Il Presidente
dott. Gianfranco Pignataro