Articolo 26 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 25Articolo 27
Versione
10 agosto 1895
Art. 26.

Sono convertiti in legge:

il Regio decreto 12 ottobre 1894, num. 442 , col quale e' unificata nel Ministero del Tesoro la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, riprodotto nell'allegato N alla presente legge;

i Regi decreti 10 dicembre 1894, n. 534 , 16 maggio 1895, n. 334 , e 30 maggio 1895, n. 343 , che approvano ed emendano il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, riprodotti nell'allegato O, alla presente legge, con le modificazioni determinate dalla legge che costituisce l'allegato P, per il regolamento unico di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895