Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Bisulca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villabate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del 03/05/2024 di irricevibilità dell’istanza presentata al prot. Suap n. -OMISSIS- del 22/04/2024, avente ad oggetto “irricevibilità comunicazione subentro per affitto ramo di azienda, attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale sito in piazza -OMISSIS- s.n.c. ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21/05/2019 n. 7;
- di ogni provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Villabate;
Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 19 giugno 2024;
Vista la nota del 3 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. MA MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale, con richiesta dell’avvocato del Comune di applicazione del principio della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Villabate dichiarava non ricevibile il subentro per affitto di ramo d’azienda, ceduto in favore della ricorrente;
Vista la nota del 3 novembre 2025 con cui la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso sia improcedibile e che le spese debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, dovendo confermare in questa sede il giudizio di rigetto del medesimo già espresso nell’ordinanza cautelare sopra richiamata, tenendo conto per la misura di quanto già liquidato nella fase incidentale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Villabate le spese di lite del giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento/00), oltre iva cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO AL, Presidente
AE AR SS, Primo Referendario
MA MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA EL | RO AL |
IL SEGRETARIO