Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1364/2022
TRA
AR NE LO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA AGNELLO, 12, MILANO, presso lo studio degli avv.ti IVAN LAMPONI (C.F.
[...]), ALESSANDRA DONATI (C.F. [...]) e FRANCESCO
SPANÒ (C.F. [...]), che lo rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
MA LL LT (THE) (P.I. inglese GB239233758), elettivamente domiciliata in VIA
ARISTIDE LEONORI, 121, ROMA, presso lo studio dell'avv. VITTORIO SALVATORES (C.F.
[...]), che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLA
TA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
1
PER AR NE LO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa - in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 2206/2022, a definizione del giudizio pendente sub n. 19751/2018 R.G, pubblicata il 15 marzo 2022 e notificata dall'avv. Vittorio
Salvatores il 25 marzo 2022 (la “Sentenza”) -, emesse tutte le opportune pronunce, statuizioni e declaratorie del caso, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge, sia in rito che in merito, per tutte le causali indicate, così provvedere:
A) IN SEDE RESCINDENTE:
1) revocare annullare e comunque riformare la Sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del sig. MA IS EL per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in atti e, per l'effetto;
B) IN SEDE RESCISSORIA:
nel merito, in via principale:
2) risolvere il contratto di compravendita del quadro “Superficie Blu”, 1996, attribuito ad CO
EL, concluso tra il sig. MA IS EL e HE OR GA LT in data 21 febbraio 2014, per grave inadempimento e configurante la consegna di “aliud pro alio” di quest'ultima per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
3) condannare HE OR GA LT a restituire al sig. MA IS EL la somma di
Euro 152.000,00 dallo stesso pagata a titolo di prezzo di acquisto di tale quadro, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, a far data dalla consegna del denaro (ossia dal 21 febbraio 2014) e sino al saldo effettivo;
4) condannare HE OR GA LT a risarcire tutti i danni subiti dal sig. MA IS
EL, sia in relazione al danno emergente che al lucro cessante, oltre che reputazionali e all'immagine, da liquidarsi anche in via equitativa e comunque per un importo non inferiore a
Euro 50.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
nel merito, in via subordinata:
5) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale sub nn. 2) e 3), ridurre il prezzo dovuto per la compravendita del quadro di cui sopra per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto,
6) condannare HE OR GA LT a corrispondere al sig. MA IS EL la relativa differenza pagata da quest'ultimo in eccesso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, a far data dalla consegna del denaro (ossia dal 21 febbraio 2014) e sino al saldo effettivo;
in via istruttoria:
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7) accogliere, occorrendo, le istanze istruttorie formulate in primo grado, anche a prova contraria, dal sig. MA IS EL con la seconda e con la terza memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. da intendersi integralmente riproposte anche con il presente atto;
8) rigettare, occorrendo, le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti in atti;
9) dichiarare la nullità della CTU espletata nel presente grado di appello per le ragioni esposte nell'istanza depositata il 9 ottobre 2024 dal sig. MA IS EL, disponendo la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnica, incaricando un nuovo perito o, in subordine, il perito già nominato, di pronunciarsi sui quesiti di cui all'ordinanza dell'1 febbraio
2024:
a. tenendo conto degli atti e dei documenti prodotti in giudizio (e, in particolare, del giudizio espresso dalla Fondazione EL come risultante dai documenti prodotti sub ns. doc. 16 e 26);
b. tenendo conto delle risultanze della perizia grafologica depositata dalla dott.ssa VA;
c. chiedendo il parere della Fondazione EL sull'autenticità dell'opera e della relativa sottoscrizione e, se del caso, convocando il suo Direttore affinché sia sentito in udienza nel contraddittorio delle parti;
d. quantificando, anche qualora fosse confermata l'autenticità dell'opera e/o della sua sottoscrizione, il valore di mercato della stessa tenute in considerazione le specifiche caratteristiche e la storia del manufatto, i giudizi espressi dalla Fondazione EL e la sua esclusione dal catalogo ragionato;
in ogni caso:
10) condannare OR GA LT alla restituzione al sig. IS EL dell'importo di Euro
11.672,96, versato a titolo di spese di lite di primo grado;
11) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso del contributo unificato, per entrambi i gradi di giudizio”
PER MA LL LT (THE):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis:
- in via principale, rigettare l'appello proposto ex adverso, in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 2206/22 emessa dal Tribunale di Milano in data 10/3/2022 e pubblicata in data 15/3/2022 e quindi, il rigetto di tutte le domande incardinate dal Sig. MA
IS EL nei confronti della Soc. OR GA Limited (the) e la conseguente condanna dello stesso alle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del II grado di giudizio, per le quali il sottoscritto Procuratore si dichiara antistatario.
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- Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello e di accoglimento del motivo in esso contenuto: in via preliminare, accertare la “carenza di legittimazione passiva” della convenuta OR GA e per l'effetto dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande incardinate dal Sig. MA IS EL nei confronti della Soc. OR GA Limited (the), confermare la condanna dello stesso alle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del II grado di giudizio, per le quali il sottoscritto Procuratore si dichiara antistatario;
nel merito, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dall'odierna parte appellante nei confronti della convenuta appellata e per l'effetto, confermare la condanna dello stesso alle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del II grado di giudizio, per le quali il sottoscritto Procuratore si dichiara antistatario.
In via istruttoria: nella eventuale ipotesi di accoglimento dell'appello incardinato, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'odierno appellante ed in particolare l'istanza di rinnovazione/integrazione della CTU espletata, per presunta nullità o incompletezza della stessa, rilevando sin d'ora che i fatti di causa posti a fondamento delle domande dell'appellante di
“risoluzione per aliud pro alio” e “riduzione del prezzo”, riguardano solo ed esclusivamente la presunta falsità dell'opera venduta e la presunta falsità delle iscrizioni al verso della stessa e che quindi, ulteriori domande che dovessero avere a presupposto e fondamento fatti e circostanze diverse, sarebbero da considerarsi domande nuove e non ammissibili.
Chiede, infine, di porre le spese di CTU così come quantificate dalla consulente nominata e dal proprio ausiliario grafologo, provvisoriamente a carico della parte appellante”
Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti
MA IS EL conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, HE OR GA
Ltd. e il gallerista MA AM, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita mobiliare, avente ad oggetto il dipinto di CO EL, “Superficie Blu”, del 1996, cm 70x70, per grave inadempimento dei convenuti, consistente nella consegna di aliud pro alio, con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'opera, pari ad €
152.000,00, oltre al risarcimento dei danni (in relazione sia al danno emergente che al lucro cessante, oltre che reputazionali e all'immagine) per un importo non inferiore a € 50.000,00, e, in subordine, la riduzione del prezzo, per vizi della cosa venduta.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore IS esponeva:
- di aver acquistato, nel marzo 2014, per il tramite di una propria società fiduciaria, AN
ST Ltd., dalla galleria d'arte londinese, HE OR GA Ltd., su segnalazione del gallerista MA AM (titolare dell'omonima galleria d'arte “MA AM Arte
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Antica e Moderna”), un dipinto di CO EL del 1996, intitolato “Superficie blu”, al prezzo di € 152.000,00;
- che, solo dopo l'acquisto, nell'ambito di una successiva vendita all'asta del quadro medesimo, erano sorti dubbi circa l'autografia dell'iscrizione a tergo “EL, Superficie Blu, 1996”;
- che, rientrato nel possesso dell'opera, si era, infatti, rivolto alla Fondazione CO EL per ottenere chiarimenti sull'autenticità del quadro;
- che, all'esito dell'esame della tela, svolto con la collaborazione dello stesso CO EL, in data 20.07.2017, la Fondazione aveva rilevato la presenza di iscrizioni a pennarello nero apposte sul telaio, che dichiarava non essere riconducibili alla mano dell'autore;
- di essersi, quindi, accordato con HE OR GA per ottenere la restituzione di quanto corrisposto per l'acquisto del dipinto, a fronte della restituzione dello stesso, salvo la galleria essersi poi sottratta agli impegni assunti, rifiutandosi di eseguire l'accordo raggiunto.
Si costituivano ritualmente MA AM e HE OR GA Ldt.
La convenuta HE OR GA sollevava plurime eccezioni pregiudiziali di rito, tra cui: a) il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo essa società instaurato alcun rapporto col IS, il quale aveva trattato l'acquisto dell'opera e concluso il contratto direttamente col AM;
c) il difetto di legittimazione attiva/interesse ad agire in capo all'attore, in quanto il pagamento del prezzo era stato effettuato dalla società AN ST Ltd, che doveva pertanto considerarsi l'unico soggetto contraente, e inoltre perché l'attore non avrebbe fornito adeguata prova a sostegno della sua presunta qualità di parte contrattuale-acquirente dell'opera d'arte; d) la non applicabilità della legge italiana e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma co. 6 c.p.c., per vizio della edictio actionis, derivante dall'erronea esposizione degli elementi di diritto italiano, posti a fondamento della domanda.
Nel merito, predicava l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per aliud pro alio e delle conseguenti domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno, svolte in via principale dall'attore, in quanto, nel caso di specie, si sarebbe configurata non tanto l'ipotesi di
“opera falsa”, e cioè l'ipotesi della non riconducibilità dell'opera all'artista, considerata dalla giurisprudenza di legittimità quale unica ipotesi idonea a fondare una domanda di risoluzione per aliud pro alio, bensì la diversa ipotesi di opera recante iscrizioni non riconducibili all'autore della stessa, spiegando, al riguardo, che le valutazioni della Fondazione EL in ordine alle sole iscrizioni apposte sul retro della tela, reputate come non riconducibili al EL, non avrebbero, in realtà, potuto inficiare l'autenticità del dipinto, nella sua interezza ed uniformità.
Deduceva, inoltre, di aver agito diligentemente nell'ambito della compravendita mobiliare oggetto di controversia, avendo consegnato all'acquirente la dichiarazione di autenticità dell'opera stessa nonché l'ulteriore documentazione attestante l'autenticità ex art. 64 del D.L. n. 42 del 2004
(dichiarazione dell'autore e dell'archivio).
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Da ultimo, eccepiva la decadenza e la prescrizione della domanda subordinata di riduzione del prezzo per i vizi della cosa o per ipotetica mancanza delle qualità essenziali o promesse, e, comunque, la sua infondatezza, e contestava il difetto di prova in ordine ai pregiudizi asseritamente sofferti dall'attore.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di CTU così come formulata da parte attrice,
“atteso che sull'opera si è già espresso, con valore di figura munita di specifiche competenze professionali e conoscenze dell'opera di EL, il curatore dell'archivio EL, dr.
LL, che ha ben definito i contorni ed i risvolti degli interventi sull'opera e sulla loro incidenza”, e quindi ha istruito la causa sulla base dei documenti prodotti.
Nelle more, il gallerista AM e il IS hanno raggiunto un accordo transattivo e, dopo aver depositato reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti, il tribunale ha dichiarato l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto processuale tra tali parti, con spese interamente compensate.
Con sentenza n. 2206/2022, pubblicata in data 15.03.2022, il Tribunale di Milano, affermata la sussistenza della propria giurisdizione – sul rilievo che il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, richiamato dall'art. 7 n. 1) lett. a), Reg. UE n. 1215/2021, in materia di compravendite mobiliari, era l'Italia, in particolare, Milano, presso cui si trovava la galleria del
AM –, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla galleria
OR e conseguentemente ha dichiarato inammissibili tutte le domande proposte da MA
IS EL, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di HE OR GA
Ltd.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che difettasse la legittimazione attiva in capo all'attore in ordine alle articolate domande, in quanto risultava in atti che il prezzo di acquisto del quadro era stato versato non da MO IS ma da un altro soggetto, la società AN ST, nei confronti della quale era stata emessa la fattura, né l'attore aveva dimostrato l'effettiva sua titolarità del capitale della fiduciaria e, comunque, l'esistenza di un pactum fiduciae. In particolare, secondo il tribunale, nel caso di specie, non solo non risultava agli atti alcuna evidenza dell'erogazione, da parte del IS, della provvista necessaria a fare fronte al pagamento della somma di € 152.000,00, poi effettivamente versata alla galleria OR da AN ST, in qualità di presunta sua fiduciaria, ma, oltretutto, non vi era nemmeno alcun riscontro della volontà di AN ST di trasferire la proprietà del quadro al IS, il quale si era dunque trovato nella materiale disponibilità dell'opera in assenza di un titolo giuridico sottostante. A detta del primo giudice, inoltre, tale operazione commerciale era, in ogni caso, incompatibile sia con la fattispecie riconducibile all'adempimento del terzo, ex art. 1180 c.c., come pure prospettato dall'attore, che con quella della delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c., proprio in ragione del difetto di prova circa il rapporto di provvista esistente tra il IS e l'asserita fiduciaria
AN.
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L'appello
Avverso la citata sentenza ha interposto appello MA IS EL, lamentando che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la propria legittimazione attiva, senza considerare i molteplici elementi di fatto che erano stati offerti in primo grado, che avrebbero dimostrato la sua qualità di parte acquirente del quadro nonché la riconducibilità alla sua persona della società AN ST.
Ha chiesto la revisione della sentenza sul punto, e quindi ha riproposto sia le domande svolte in primo grado (di risoluzione contrattuale per vendita di aliud pro alio e di condanna alla restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni subiti, nonché quella subordinatamente proposta di riduzione del prezzo, che non sono state trattate dal Tribunale, proprio perché era stato ritenuto privo di legittimazione a proporle), che le difese già spiegate per resistere alle eccezioni sollevate dalla galleria OR.
Si è ritualmente costituita HE OR GA Ltd., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e contestandone la fondatezza, insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Nell'ipotesi di accoglimento del gravame, ha chiesto, in via preliminare, accertarsi la carenza di legittimazione passiva di OR GA e per l'effetto dichiararsi inammissibili tutte le domande riproposte dall'appellante nei suoi confronti e, nel merito, il rigetto di tali domande, poiché comunque infondate in fatto e in diritto.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni all'udienza dell'8 giugno 2023, all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con provvedimento dell'11 ottobre 2023, la Corte, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio in ordine all'autenticità del dipinto oggetto del contendere, ha ordinato la rimessione della causa sul ruolo, fissando l'udienza del 30 novembre 2023 per la comparizione delle parti.
Con ordinanza del 1° febbraio 2024, questa Corte ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio sull'autenticità del quadro e sulla riconducibilità alle mani del pittore EL delle iscrizioni a tergo, assegnando l'incarico alla dott.ssa Elena Zaccarelli, coadiuvata, in tali operazioni, dal perito grafologo dott. Alberto NI.
Con successiva ordinanza del 10 ottobre 2024, la Corte, respinta l'istanza di MA IS di rinnovazione/integrazione della CTU espletata, per presunta nullità o incompletezza della stessa, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 5 dicembre 2024, all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
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Motivi della decisione
L'appello è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo giudice.
1. In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi che, come dedotto dall'appellante nel proprio motivo di appello, erroneamente il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al IS, avendo escluso la sua qualità di reale acquirente del quadro sul preminente rilievo che il prezzo di vendita era stato in realtà corrisposto alla galleria OR non dal IS ma dalla società AN ST.
Al contrario, ritiene questa Corte che MA IS sia dotato di legittimazione attiva, tanto sotto il profilo strettamente processuale della legittimatio ad causam – che consiste nella titolarità del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la pura
“prospettazione” della parte – quanto sotto quello sostanziale, dell'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, risultando pienamente provato, in ogni caso, alla luce di quanto esposto da entrambe le parti e di quanto emerso dalla documentazione versata in atti, che il contratto di compravendita si è concluso tra IS e la GA, con tutte le conseguenze che ne derivano in relazione all'azione contrattuale proposta nel presente giudizio.
Nella specie, deve, sul punto, rilevarsi che:
- sin dall'atto introduttivo del giudizio, IS ha prospettato di avere personalmente curato e concluso la fase di trattativa esprimendo, da ultimo, il proprio personale consenso all'acquisto del quadro dell'artista EL.
Tale circostanza, vale a dire l'avere MA IS in persona, e non altri, prestato il consenso all'acquisto dell'opera d'arte, è pacifica, se si considera che la difesa di OR GA, nell'escludere la qualità di parte contrattuale-acquirente del IS, non ha mai negato di aver raggiunto l'accordo in ordine alla compravendita con il IS (attraverso la mediazione di
AM), ma si è sempre attestata unicamente sulla circostanza, ulteriore e diversa, per cui il prezzo di vendita era stato versato alla GA dalla soc. AN ST Ltd., nei cui confronti la GA medesima aveva, infatti, emesso fattura. A pagina 7 della propria comparsa di costituzione e risposta, la difesa di OR GA scriveva infatti che “Pare, inoltre, evidente la totale “carenza di legittimazione attiva” in capo al IS EL, rilevabile da codesta difesa, anche in questo caso, semplicemente dalle mere prospettazioni difensive dell'attore, il quale se da una parte conferma che il pagamento del prezzo di acquisto fu all'epoca effettuato dalla Soc. “AN ST Ltd”, mediante bonifico internazionale, agli atti, in favore della OR GA e con conseguente emissione da parte di quest'ultima di regolare fattura di vendita anch'essa agli atti e depositata dallo stesso attore, dall'altra parte, in maniere del tutto incongruente, incardina l'attuale domanda di restituzione di detta somma in proprio favore, pur se pagata tuttavia, all'epoca, da un soggetto giuridico diverso”;
- la corrispondenza tra le parti successiva alle problematiche insorte a seguito del tentativo fallito del IS di rivendere il quadro, è fin da subito intercorsa tra IS e la OR GA, tant'è vero che in un primo momento la GA si è dichiarata disponibile a restituire al
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IS in persona il prezzo di vendita incassato per la vendita del quadro, dietro la restituzione dello stesso (cfr. mail dei legali del IS e di OR del 5 settembre 2017 e del
24 novembre 2017, di cui ai docc. 17 e 19 fasc. IS); tale comportamento della galleria, ancorché successivo alla vendita, implicitamente, dimostra che la stessa ha sempre riconosciuto in MA IS la qualità di propria controparte contrattuale, ossia di acquirente del dipinto, mentre è solo dopo essere stata convenuta in giudizio che ha contestato, per la prima volta, tale qualità del IS.
Le su riferite circostanze, per come esposte dalle parti, come pure il comportamento successivo di
OR, in definitiva, danno prova del fatto che il contratto di compravendita mobiliare oggetto di controversia si è concluso proprio tra la galleria OR e il IS, e nessun'altro, cioè - in tesi - la soc. AN.
Poiché comunque, la vicenda fattuale che ha portato alla conclusione del contratto di compravendita si è sviluppata grazie all'intervento di AM, dapprima convenuto anch'egli da parte del
IS per ottenere il risarcimento dei danni, è doveroso qualificare la posizione rivestita dal gallerista AM nell'ambito dell'operazione commerciale.
Anzitutto, contrariamente alla tesi di OR GA, MA IS non ha mai prospettato di aver acquistato l'opera direttamente dal AM, né ha mai dichiarato che l'accordo fosse stato concluso senza la partecipazione allo stesso da parte della galleria londinese.
Dalla ricostruzione dei fatti allegata dal IS e documentata, per contro, risulta inequivocabilmente che il AM ha assunto, nell'impianto della vendita, il ruolo di mero mediatore -intermediario, al fine, cioè, di far incontrare le volontà pur sempre comunque provenienti dalla venditrice OR e dall'acquirente IS, tant'è vero che a tale titolo è stato compensato, come risulta dal fatto che in data 4 marzo 2014, la società MA AM S.r.l. ha emesso una fattura di € 7.000,00 (doc. 6, fasc. AM) per l'attività di professional advice svolta a favore di HE OR GA Ltd.
Inoltre, in data 5 settembre 2017, il legale del IS EL ha contattato il AM, con una lettera dall'oggetto “IS EL/OR GA”, in cui ha indicato come unico venditore la
OR GA: in tale comunicazione il legale del IS, non solo ha fatto riferimento al quadro acquistato “Suo tramite …, dalla GA OR”, ma ha invitato, altresì, il AM, nel suo ruolo di intermediario, “… a sollecitare personalmente la GA OR … perché provveda all'immediata restituzione dell'importo corrisposto dal cliente” (doc. 18, fasc. IS). In parti data, IS ha intimato alla GA OR di restituire la somma alla stessa pagata a titolo di prezzo di vendita del dipinto (di euro 152.000,00) (doc. 17, fasc. IS), con ciò dimostrando di aver ben chiaro che venditore dell'opera fosse unicamente la galleria OR e non il AM, mero intermediario nell'ambito delle trattative con la galleria londinese.
Per completezza va poi chiarito che è vero, come scritto dalla difesa di OR, che il IS ha dichiarato, nell'atto introduttivo del giudizio, di non aver avuto, nel corso dell'intera trattativa, alcun contatto diretto con la galleria londinese e di essersi unicamente relazionato col AM
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per la gestione e conclusione dell'affare (cfr. pag. 2, atto di citazione primo grado); tuttavia, ciò non significa che IS con ciò abbia escluso la qualità di venditrice di OR GA, dato che, in aggiunta a quanto sopra evidenziato, risulta che in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., proprio in replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in comparsa dalla galleria OR, IS ha dedotto che il fatto di avere egli “riconosciuto di aver condotto la trattativa unicamente con il Signor MA AM … non significa che OR GA non sia parte del contratto di vendita, in quanto, in capo a quest'ultima, sussiste, pacificamente, la qualità di venditore, essendo evidentemente proprietaria del quadro ceduto all'attore, avendo incassato il prezzo pagato da quest'ultimo ed avendo, conseguentemente, emesso la relativa fattura.”. Inoltre, ha richiamato la circostanza per cui le interlocuzioni per addivenire ad un accordo dopo la vendita sono intervenute con la GA direttamente (pagg. 5 e 6).
Ora, ribadito che, nel caso di specie, deve ritenersi che proprio MA IS e la GA OR già nella fase delle trattative, si siano interfacciati, rispettivamente, in qualità di parte acquirente e parte venditrice, in riferimento al contratto di compravendita del quadro esattamente individuato
(quadro “Superficie Blu”, del 1996, cm 70x70, di CO EL), ne deriva che la compravendita si è conclusa – con l'accordo sulla definizione del prezzo e consenso alla consegna del bene – proprio tra queste parti, e quindi il diritto di proprietà sul quadro medesimo si è immediatamente trasferito (in capo all'acquirente IS) già per effetto dell'incontro delle reciproche volontà di tali parti, sia pure per il tramite dell'attività d'intermediazione svolta dal
AM.
Risulta, allora, del tutto irrilevante chi sia il soggetto che ha pagato il prezzo, e dunque che il prezzo
è stato pagato dalla società AN ST: tale circostanza, che è stata valorizzata dal primo giudice nel rilevare il difetto di legittimazione attiva di IS, ancorché evidenzi una qualche complessità dell'operazione, non assume, in realtà, alcun rilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto acquirente, a meno di non voler ritenere, a discapito dei basilari principi governanti la materia della compravendita, che tale tipo di contratto si perfezioni e produca i propri naturali effetti
(i.e., trasferimento del diritto di proprietà), anziché con l'incontro dei consensi delle parti (c.d. principio del consenso traslativo, come disciplinato dall'art. 1376 c.c.), con il pagamento del prezzo di vendita (ossia con l'esecuzione di una prestazione che, invece, nella corretta sua configurazione, ha natura di prestazione meramente accessoria, consequenziale).
Conclusivamente, l'individuazione del soggetto acquirente in capo a chi ha effettuato il pagamento, con emissione di fattura a suo nome, ha una valenza meramente presuntiva quanto all'identificazione del contraente/proprietario del bene mobile, e vale quindi in tanto in quanto non sia raggiunta la prova positiva di quali siano i soggetti tra i quali è intervenuto l'incontro di volontà, cioè coloro che hanno concluso il contratto. Una volta che possa dirsi, come nel caso di specie, raggiunta tale prova, non meritano di essere vagliate tutte le altre possibili questioni su cui si è interrogato il giudice di prime cure, relative alla prova del contratto fiduciario tra IS e
AN ST - che ha materialmente pagato -, ovvero alla delegazione di pagamento da
IS a AN , atteso che la rilevanza di tale triangolazione potrà eventualmente emergere in
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sede di accertamenti fiscali, ma resta irrilevante sotto il profilo civilistico per tutto ciò che attiene alla validità, all'efficacia, al regolare adempimento del contratto di compravendita, cioè le questioni di cui si discute in questa sede.
Da ultimo, i suesposti rilievi, se, da un canto, portano ad affermare la legittimazione attiva di
IS e la sua effettiva titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, permettono,
d'altro canto, di superare anche le altre questioni riproposte dall'appellata OR, quanto al difetto della sua legittimazione passiva, poiché basate sull'asserito difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorrente tra la galleria medesima e il IS, che, come si è appena visto, si palesa del tutto pretestuoso.
2. Venendo ora al merito delle domande di risoluzione del contratto di compravendita mobiliare per aliud pro alio e di riduzione del prezzo, riproposte in appello, parte appellante IS ha fondato, fin dal primo grado, tali azioni sui presupposti della dedotta falsità dell'opera d'arte acquistata nel
2014, in ogni caso dell'apocrifia delle iscrizioni a tergo, e quindi del minor valore del quadro medesimo rispetto a quanto originariamente pagato per il suo acquisto, deducendo una grave negligenza da parte della GA, che ha venduto l'opera come autentica nonostante non fosse inclusa nel catalogo ragionato dell'artista pubblicato nel 2012.
Sul punto, deduce l'appellante che il curatore dell'archivio EL, dott. LL, richiesto dallo stesso IS, dopo il fallimento della vendita all'asta del quadro, di verificare l'autenticità del dipinto, in risposta all'espresso quesito rivoltogli, aveva dichiarato che “le iscrizioni a pennarello nero al verso del lavoro, in alto a sinistra, sul risvolto della tela: “EL - Superficie Blu –
1996 –” risultano posizionate erroneamente rispetto al corretto orientamento dell'opera stessa;
le medesime iscrizioni non sono riconducibili alla mano di CO EL e risultano, infatti, essere una grossolana imitazione della sua grafia” (doc. 16, fasc. IS).
Riferisce, inoltre, che la prova della falsità dell'opera compravenduta sarebbe stata fornita, oltre che dal fatto che l'opera era stata ritirata dall'asta e dal mancato riconoscimento dell'autenticità da parte della Fondazione, anche con consulenze di parte e dal fatto che l'opera era stata sottoposta a sequestro per sospettata falsità. A tal riguardo, richiama le ulteriori dichiarazioni rese sempre dal
LL nel corso del procedimento penale instaurato
contro
AM a seguito della denuncia presentata dal IS, nell'ambito del quale, alla domanda “Nel ritenere la Fondazione che le iscrizioni poste nel retro non sono riconducibili all'artista LA, si intende che l'opera nel suo insieme sia da considerarsi non autentica?” (cfr. doc. 26, fasc. IS), lo stesso aveva così risposto: “Considerando la falsità della firma, considerazione tra l'altro avvalorata dallo stesso artista, il dipinto in esame risulta irreversibilmente compromesso”; specificando altresì: “Faccio presente che l'opera in questione veniva sottoposta ad analisi calligrafiche dalla dott.ssa
Alessandra COVA, perito grafo tecnico che su commissione della Fondazione si è espressa sulle grafie poste nel retro del dipinto, stabilendo che le scritte in verifica non sono state apposte dalla mano autografa di CO EL”.
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Tali allegazioni non valgono a supportare le domande di risoluzione del contratto e di quanti minoris, che pertanto devono essere rigettate.
Invero, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, testé riassunta, circa la questione dell'autenticità dell'opera, le due perizie che sono state eseguite nel presente grado di giudizio - quella di natura tecnica artistica della dott.ssa Zaccarelli e quella di natura grafologica del dott.
NI - hanno accertato tutt'altra situazione in riferimento al dipinto del EL.
La CTU incaricata ha, infatti, concluso l'esame evidenziando:
- l'autenticità in sé dell'opera, rilevata sulla base dell'esame della stessa comparato con altre opere della medesima tipologia, oltre che della circostanza per cui “La registrazione in archivio e la presenza di due certificati di autenticità comprovano il fatto che il dipinto possa dirsi riconducibile alla mano del pittore EL” . Quanto al mancato riconoscimento dell'opera da parte della Fondazione, ha osservato che “è diritto dell'autore anche rinnegare un'opera autentica, senza che questo comporti considerarla come non autentica”;
- l'autografia delle iscrizioni a tergo, sulla base delle conclusioni del perito grafologo, il quale, a sua volta ha affermato che “la firma e la scritta che compare sul retro dell'opera “Superficie blu” in verifica appartengono con certezza al maestro CO EL e sono pertanto assolutamente autentiche”;
- la congruità del prezzo pagato dal IS per l'acquisto dell'opera (euro 152.000,00) rispetto ai riferimenti di mercato, non dovendosi inoltre valutare alcun suo deprezzamento “non sussistendo l'oggetto della contestazione”.
In sede di istanza di rinnovazione e/o integrazione di CTU, la difesa di IS ha lamentato i seguenti errori che sarebbero stati commessi dalla consulente Zaccarelli:
- “(i) non ha tenuto conto del giudizio di disconoscimento dell'opera da parte della Fondazione
EL, che – come risulta dai documenti prodotti in corso di causa (e, in particolare, dal ns. doc. 16) – si è basata proprio sull'impossibilità di ricondurre le iscrizioni in questione alla mano del Maestro EL, vuoi per espressa dichiarazione dello stesso ST (quando era ancora in vita), vuoi a seguito dell'analisi grafologica condotta a suo tempo (dalla medesima dott.ssa Alessandra VA, incaricata dalla Fondazione) (cfr. ns. doc. 16). Nemmeno una parola
è stata spesa sul punto dalla CTU;
- (ii) non ha minimamente preso in considerazione le osservazioni del perito grafologo dott.ssa
VA (trasmesse dal dott. Gnemmi in allegato alle osservazioni alla CTU e qui riprodotte sub
All B), ritenendo – senza alcuna giustificazione – di non trasmetterle nemmeno al grafologo dalla stessa incaricato di eseguire le indagini sulla sottoscrizione (poi confluite nella bozza di
CTU) e di non chiedere allo stesso di esprimersi al riguardo […] la dott.ssa Alessandra VA, la quale ha svolto le indagini grafologiche nell'interesse del sig. IS EL, non è un perito qualunque, trattandosi della consulente che aveva già svolto la verifica dell'autenticità
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della sottoscrizione su incarico dalla Fondazione EL, producendo una relazione che era stata allegata agli atti della denuncia alla procura della repubblica (ns. doc. 26)”;
- (iii) non ha coinvolto la Fondazione EL nelle sue indagini: sul punto, la consulente si è limitata ad affermare che la Fondazione si sarebbe già espressa sull'autenticità dell'opera nel momento in cui aveva rilasciato le due certificazioni di autenticità allegate alla stessa. Tuttavia, tali certificazioni – oltre a essere state contestate nel corso della presente controversia – sono precedenti rispetto al giudizio di contraffazione e di conseguente “compromissione” dell'opera rilasciato dalla stessa Fondazione EL, (si vedano in particolare il ns. doc. 16 e l'ultima pagina del ns. doc. 26, come detto, ignorato dalla CTU, nonché le dichiarazioni rilasciate dal direttore della Fondazione ai Carabinieri, che risultano dal verbale prodotto sub ns. doc. 26 e che sono state pure totalmente ignorate)”.
Ora, ritiene questa Corte che le contestazioni mosse non consentano di contraddire le conclusioni sopra riportate della perizia tecnica.
In primo luogo, occorre, infatti, rilevare che l'avere il CTU omesso di esprimersi sulle valutazioni rese dalla Fondazione EL, prodotte dall'appellante come doc. 16 e doc. 26, non inficia in alcun modo il corretto andamento delle operazioni peritali: il conferimento dell'incarico al perito muove proprio dal presupposto che, nel caso di specie, la Fondazione si era rifiutata di catalogare l'opera acquistata dal IS, avendola ritenuta “irreversibilmente compromessa” per via delle iscrizioni a tergo, reputate apocrife. La valutazione del CTU si è, per mandato espresso, mossa proprio dalla considerazione e dalla valutazione di tale documenti, dato che gli stessi rappresentano il presupposto fattuale che ha reso necessaria la consulenza tecnica.
In ogni caso, i documenti richiamati non provano – come vorrebbe far credere l'appellante – la non autenticità del quadro, attribuito al EL, in quanto, né nella comunicazione del 20 luglio 2017
(doc. 16) né in sede di rilascio di sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale (doc.
26), il dott. LL, per conto della Fondazione E. EL, ha mai dichiarato che l'opera in questione fosse falsa, ma piuttosto ha espresso dei dubbi sull'autografia delle iscrizioni a tergo. Solo da ultimo, infatti, con comunicazione del 14 febbraio 2025 (doc. 39, fasc. IS), che la
Fondazione EL, dopo essere stata nuovamente contattata, nella pendenza del presente giudizio, dall'appellante IS per ottenere l'autentica e la catalogazione del dipinto e per esprimere un parere alla consulenza tecnica d'ufficio condotta sul quadro, ha escluso la paternità non soltanto delle iscrizioni a tergo ma anche del quadro in sé, pur prendendo atto della presenza delle due dichiarazioni di autenticità. Fino a quel momento una dichiarazione di tal fatta non era mai stata resa.
In aggiunta a quanto precede, deve comunque rilevarsi che la prospettazione dell'appellante, secondo cui, le valutazioni rese dalle Fondazione (ed enucleate nei due richiamati documenti) dovrebbero assumere, nell'ambito degli esami tecnici, un ruolo dirimente, sì che, se fossero state vagliate dal perito, avrebbero condotto a conclusioni di segno opposto a quelle rassegnate nella sua
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relazione, non è nemmeno in astratto condivisibile, dal momento che, in generale, il personale
“parere” delle Fondazioni d'arte e il rifiuto delle medesime di inserire l'opera nei cataloghi ragionati non può certo di per sé escludere un positivo accertamento della paternità della medesima opera nell'ambito di una consulenza tecnica predisposta in sede di giudizio. D'altra parte, come rilevato dallo stesso CTU, il mancato inserimento dell'opera nei cataloghi ragionati non attesta, invero, in alcun modo la non autenticità del dipinto, visto che, come chiaramente spiegato dalla stessa consulente Zaccarelli:
- le ragioni della mancata inclusione di un'opera all'interno di tali antologie, da parte dei curatori dei volumi (per CO EL: FE LL, NA IR, NZ EL IR), possono essere varie: “ad esempio, l'opera non viene considerata rappresentativa di un determinato periodo, o invece questa tipologia è già stata rappresentata ampiamente in catalogo;
ancora, potrebbero mancare informazioni necessarie alla pubblicazione, ad esempio fotografie di buona qualità o misure;
infine, scelte personali del curatore, dell'artista, o dell'archivio”;
- conseguentemente, “Non è pertanto automatico né obbligatorio, anche in presenza di un'opera archiviata nell'archivio dell'artista, che essa sia inclusa all'interno del Catalogo Ragionato”.
Per la stessa ragione, appare, allora, del tutto priva di pregio anche l'ulteriore doglianza di
IS, con cui lamenta il mancato coinvolgimento, nelle operazioni peritali, della Fondazione medesima, che in alcun modo è parte del presente giudizio (e semmai ne è il convitato di pietra…).
In secondo luogo, la CTP di natura grafologica della dott.ssa VA, prodotta in atti dalla difesa di
IS e scrutinata da questa Corte, non è risultata, a parere del Collegio, idonea a mettere in discussione le conclusioni del grafologo ausiliario del CTU, e dunque ad attestare l'apocrifia delle iscrizioni a tergo, in quanto le considerazioni tecniche dalla stessa svolte non risultano idonee a mettere in discussione le articolate conclusioni del CTU.
Anzitutto, nell'esprimere il proprio parere grafotecnico, in replica alla bozza di parere del dott.
NI, la dott.ssa Alessandra VA ha utilizzato i medesimi documenti comparativi acquisiti dal
NI, recanti ciascuno di essi l'iscrizione a tergo con il titolo dell'opera e la firma di CO
EL.
La dott.ssa VA ha concluso il proprio esame osservando espressamente che “Dall'analisi effettuata si osserva che molti dei principali punti di uguaglianza riscontrati nella relazione peritale esaminata non sono presenti” e che “La scritta e la firma in verifica risultano essere prodotte da una mano che possiede sicuramente un buon livello grafomotorio ma che si discosta dalla mano autografa di CO EL”.
Nei fatti, ciò che è possibile osservare è, però, che le criticità riscontrate dalla grafologa nella relazione peritale del grafologo ausiliario del CTU si attestano in un numero significativamente inferiore rispetto ai profili che la stessa esperta ha espressamente ritenuto di condividere: su ventuno punti di uguaglianza riscontrati nelle firme a confronto dalla perizia grafologica sottopostale, solo per cinque di essi la VA ha reputato le relative affermazioni del dott. NI “false”, non corrette
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(quelle relative all'inclinazione degli assi delle lettere;
alla velocità di scrittura;
all'andamento della scrittura lievemente ondeggiante sul rigo;
al collegamento di lettere nel gruppo “CAST”; alla spaziatura tra le varie cifre sempre presente e costante;
alla costruzione della cifra “9”). Per il resto, invece, la grafologa ha sostanzialmente convenuto con le affermazioni dell'esperto.
A parte tale dato numerico, va poi evidenziato che la grafologa VA, nel dissociarsi da alcune delle osservazioni del dott. NI, ha adottato criteri che appaiono nella loro stessa articolazione opinabili;
(ad esempio, è difficilmente apprezzabile come “decisivo” il passaggio relativo all'andamento della scrittura che, mentre secondo il dott. NI è costantemente “lievemente ondeggiante” in tutte le iscrizioni, invece, a dire della VA, tale andamento risulterebbe essere solo nella firma in verifica “lievemente discendente”). Anche gli altri rilievi della dott.ssa VA appaiono alquanto generici nella censura ai criteri indicati dal perito grafologo NI, che è pervenuto alle sue conclusioni attraverso l'utilizzo di criteri precisi, che sono stati chiaramente illustrati e motivati nella relazione.
Pertanto, ribadito che questa Corte ritiene di dover condividere le conclusioni delle due perizie tecniche sopra esaminate, attestanti la paternità del quadro così come delle iscrizioni a tergo, deve concludersi che non sussistono, nel caso di specie, gli estremi della risoluzione per consegna di aliud pro alio né della quanti minoris, proprio perché:
- l'opera si è rilevata autentica nel suo complesso;
- le iscrizioni a tergo sono autografe;
- il fatto che l'opera non sia riportata nel Catalogo ragionato di per sé solo non ne denota l'apocrificità;
- perché, anche a considerare un ipotetico minor valore del dipinto, in considerazione delle maggiori difficoltà di rimettere l'opera sul mercato, dovute al mancato suo inserimento, da parte della Fondazione EL, nel catalogo delle opere dell'artista, tale circostanza fattuale e del tutto accidentale non può farsi ricadere sulla posizione della parte venditrice (la galleria OR).
Sotto quest'ultimo profilo, deve, infatti, chiarirsi che è pur vero che il valore delle opere d'arte
(quantomeno quello economico, non estetico) dipende in modo significativo, anche se non esclusivo, dalla certezza, riconosciuta nel relativo mercato, della sua attribuibilità ad un determinato autore e che tale convincimento è pacificamente influenzato dall'inserimento dell'opera a catalogo da parte dei curatori delle rispettive antologie: solo in tale caso, infatti, l'opera d'arte può essere per certo commercializzata secondo la quotazione che il mercato attribuisce all'autore. Tuttavia,
l'incertezza sull'autenticità scaturita dal rifiuto della Fondazione d'arte di autenticare e catalogare l'opera d'arte costituisce pur sempre una circostanza fattuale esterna alla vicenda contrattuale intercorrente tra la galleria d'arte e l'acquirente, non essendo certamente possibile far dipendere, come si è già evidenziato, l'effettiva consistenza, natura, e, dunque, l'effettivo pregio artistico di un'opera dal fatto che essa sia catalogata nelle raccolte di opere di un dato artista, ciò soprattutto quando l'opera medesima è stata comunque accertata come autentica in sede giurisdizionale, ossia
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quando, come nel caso di specie, una consulenza tecnica svolta da un esperto all'uopo nominato ha accertato la sicura provenienza dell'opera.
Ciò anche perché non rappresenta una espressa promessa negoziale del gallerista la pubblicazione in tale catalogo dell'opera, anche alla luce dell'art. 64 del D.L. n. 42 del 2004, che, nel prescrivere la documentazione essenziale che il gallerista deve rilasciare al collezionista ai fini del corretto perfezionamento della compravendita, non menziona l'inclusione dell'opera nei cataloghi ragionati.
In altre parole, nel caso di specie, sarebbe irragionevole risolvere il contratto di compravendita mobiliare così come condannare la galleria OR alla restituzione al IS della differenza tra il prezzo di vendita incassato e il minor valore del quadro, solo perché quest'ultimo, accertato come autentico in sede di esame tecnico, al pari delle iscrizioni a tergo, non è stato fatto rientrare dalla
Fondazione CO EL nella produzione artistica dell'artista, perché era stato da questi scartato quando ancora in vita.
Si conferma, quindi, il rigetto di entrambe le domande sia pur con tale diversa motivazione
Gravano, conclusivamente, sull'appellante le spese di lite sostenute nel presente grado da HE
OR GA, con condanna dell'appellante medesimo alla rifusione di esse alla galleria OR per come liquidate da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta: Le spese di CTU devono essere poste a carico dell'appellante, secondo la separata liquidazione.
Atteso che l'accoglimento dell'argomento dedotto dall'appellante (quello della sua legittimazione attiva) non incide sull'esito finale dell'appello (che è di rigetto), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante medesimo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'appellante
MA IS EL nei confronti dell'appellata HE OR GA Ldt. avverso la sentenza n.
2206/2022 pubblicata il 15/03/2022 del Tribunale di Milano così dispone:
1. rigetta l'appello, con diversa motivazione;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese sostenute da quest'ultima del presente grado, liquidate in euro 14.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali, Iva (se dovuta) e c.n.p.a., da distrarsi in favore del difensore avv. Vittorio Salvatores dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, quantificate dalla consulente nominata e dal proprio ausiliario grafologo, definitivamente a carico dell'appellante;
16 R.G. N. 1364/2022
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 marzo 2025.
La Presidente rel.
Anna Mantovani
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