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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1115/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nella causa iscritta al n. 1115 /2023 promosso da:
, titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Massimo Matteu (C.F. PEC CodiceFiscale_2
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
via Usodimare 9/A, Andora, come per delega in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. nella persona dei soci, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco Bozzalla
(C.F. PEC , Debora Urru (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
PEC e Serena Bozzalla (C.F. CodiceFiscale_4 Email_3
PEC , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 Email_4
presso il loro studio in via Ravetti 4, Biella, giusta procura in calce con atto separato
appellato
* * *
Udienza di precisazione delle conclusioni del 27/6/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante , titolare dell'omonima Impresa edile, ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e sospensione della provvisoria esecutività, riformare la sentenza n. 792/2023 del
Tribunale di Savona pubblicata il 30/10/2023, previa acquisizione del verbale di udienza istruttoria del 05/10/2023 nel separato giudizio davanti al Tribunale di Savona
R.G. 1375/2021, in quanto documento successivo e sopravvenuto e per l'effetto:
respingere le domande formulate da nei confronti dell'impresa di Parte_2
siccome infondate;
Parte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze professionali, spese generali, oneri come per legge, comprese quelle sostenute per il procedimento per ATP rubricato sub. 612/2020 del Tribunale di Savona nonché della CTU ivi disposta e licenziata”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
In via preliminare: respingere l'istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c.
Nel merito: rigettare l'appello proposto, con totale conferma della Sentenza n.
792/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona nel procedimento R.G.N. 841/2021, pubblicata in data 30.10.2023.
Sempre: con vittoria di spese, competenze ed onorari, in entrambi i gradi di giudizio e nel procedimento di ATP”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 792/2023 pubblicata il 30/10/2023 così decideva:
pag. 2/12 “1) Accerta la responsabilità della causazione dei danni occorsi all'interno dell'appartamento di proprietà della sito in Andora, via Colombo n. 14, in Parte_2 capo all' ; Controparte_2
2) Dichiara tenuto , quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_2 Parte_2 di euro 16.628,81 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento del contratto di appalto, oltre IVA rivalutazione e interessi come specificati in parte motiva;
3) Dichiara tenuto , quale titolare della ditta individuale Impresa Parte_1
Edile Zerbone Enrico, a pagare nei confronti di le spese di lite, che liquida Parte_2
complessivamente in: euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, per il presente giudizio;
euro 286,00 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi per il procedimento per ATP n. 612/2020; oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta per legge), e CPA.
4) Pone le spese di CTU nel procedimento per ATP n. 612/2020 definitivamente a carico del convenuto”.
Risulta che la committente e titolare della CP_3 Parte_1 omonima impresa individuale, avevano concluso un contratto per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione di un alloggio destinato a casa di vacanza o seconda casa, con rifacimento dell'impianto di riscaldamento. È incontestato che, ultimati i lavori all'impianto di riscaldamento con sostituzione di tutti i termosifoni, tranne uno, la committente decideva di far cambiare anche l'ultimo elemento. Emerge CP_3 dagli atti e dai documenti versati in atti, che ordinava l'ultimo Parte_1 termosifone e lo faceva poi installare dalla Climel s.n.c. nell'estate del 2019.
È circostanza pacifica tra le parti che, ultimati i lavori, la casa era abitata nell'estate dalla con l'impianto condominiale di riscaldamento lasciato privo di CP_3 acqua per l'esecuzione di diversi interventi in altri alloggi. Risulta che a fine ottobre
2019 l'impianto di riscaldamento era riempito di acqua e avviato e che in quell'occasione l'ultimo termosifone istallato perdeva acqua dalla valvola di sfiato posta sull'elemento radiante perché aperta. La perdita di acqua causava un allagamento e infiltrazioni agli alloggi sottostanti e veniva eseguito un sopralluogo che accertava pag. 3/12 pacificamente l'origine dello spandimento di acqua nel fatto che la valvola di sfiato fosse aperta.
La avviava, quindi, un procedimento per ATP e poi evocava in CP_3 giudizio per vedersi risarcita dei danni subiti all'alloggio, imputando Parte_1
l'allagamento all'inadempimento della impresa appaltatrice per la mancata chiusura della valvola di sfiato del termosifone.
Il Tribunale di Savona istruiva la causa escutendo alcuni testimoni e disponendo
CTU. Conclusa l'istruttoria il Tribunale di Savona definiva il giudizio con la sentenza n.
792/2023 pubblicata il 30/10/2023.
Il Tribunale di Savona riteneva che la deposizione resa dall'installatore del termosifone non fosse attendibile e concludeva affermando che non Parte_1
aveva provato di aver curato tramite la subappaltatrice Climel s.n.c. la chiusura della valvola di sfiato, imputandole quindi la responsabilità del sinistro.
* * *
2. Sul giudizio di appello
interponeva appello, avanzava istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza e formulava tre censure.
L'appellante con la prima censura lamentava: i) che il Tribunale di Savona, esaminata la ATP, avesse concluso per il corretto adempimento contrattuale della ditta per poi invece ritenerla responsabile della mancata chiusura di una valvola PT
di sfiato di uno dei termosifoni, causa dei danni riscontrati: ii) che il Tribunale di
Savona avesse, da un lato, non considerato che l'intervento all'ultimo termosifone era stato concluso extra contratto di appalto, ma solo in forza di una intesa verbale, e che la
ATP avesse concluso come l'impianto fosse stato eseguito a regola d'arte - la fuori uscita di acqua era stata conseguenza della apertura di una valvola di sfiato attribuita a
“soggetti ignoti” a fronte della limitazione dell'obbligazione dell'installatore “…alla sostituzione del termosifone e null'altro” (cfr. pag. 6 appello).
L'appellante con la seconda censura lamentava l'omessa valutazione da parte del
Tribunale di Savona del caso fortuito, del fatto del terzo, e del fatto del debitore, a sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c..
pag. 4/12 L'appellante con la terza censura si doleva del fatto che il Tribunale di Savona avesse negato rilevanza alla prova liberatoria offerta dalla ditta costituita PT
dalla deposizione del teste Tes_1
* * *
Si costituiva la che contestava la fondatezza delle censure di CP_3
controparte, affermando che la ditta non aveva fornito prova del proprio PT esatto adempimento, né dell'esistenza di un caso fortuito, del fatto del terzo o del debitore. evidenziava che la (che per aveva CP_3 CP_4 PT
fisicamente installato il termosifone) non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione di conformità di collaudo dell'ultimo termosifone, causa del danno, e chiedeva il rigetto dell'appello.
* * *
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e procedeva tentando, senza esito, la conciliazione del giudizio. Venivano fatte precisare le conclusioni alle parti e la causa era quindi fissata per discussione orale innanzi al
Collegio, previa concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali.
Le parti discutevano la causa innanzi al Collegio che all'esito tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito nei termini di legge.
* * *
3. Sulla prima e terza censura di appello.
La prima e la terza censure possono essere esaminata congiuntamente.
Invero, con la terza censura lamenta che il Tribunale di Savona abbia Parte_1
negato rilevanza alla prova liberatoria costituita dalla deposizione del teste Tes_1
mentre con la prima censura si duole, sotto vari profili, della non corretta interpretazione degli esiti della ATP e della erronea affermazione dell'imputabilità all'appaltatrice della responsabilità di quanto accaduto e dei conseguenti danni. Parte appellante ritiene che la pronuncia del Tribunale di Savona sia contraddittoria i) perché la ATP aveva concluso per il corretto adempimento contrattuale, ma aveva poi ritenuto la responsabilità dell'appellante per la mancata chiusura di una valvola di sfiato;
ii) perché la ATP aveva rilevato come l'apertura della valvola di sfiato fosse attribuibile a
“soggetti ignoti” e iii) perché l'obbligazione dell'appaltatore era “circoscritta alla
pag. 5/12 sostituzione del termosifone …[non] a attività ulteriori quali lo sfiato o spurgo dei caloriferi” (cfr. pag. 6 appello).
La prima e la terza censura sono infondate.
Quanto ai diversi profili della prima censura, è stata provata dalla appellata l'esistenza di un contratto di appalto avente ad oggetto, tra l'altro, l'installazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile della (tale circostanza non CP_3
è contestata t ed è stata indirettamente riferita dai testi escussi). Le parti si sono pacificamente accordate anche per la sostituzione dell'ultimo termosifone, causa poi dei danni, risultando irrilevante che la pattuizione sia stata aggiunta al contratto ed abbia avuto forma orale. Invero, nessuna delle parti contesta l'esistenza di tale accordo, la sua esecuzione e il saldo del prezzo.
Risulta, inoltre, provato che l'impianto di riscaldamento non abbia funzionato a dovere perché quando è stato riempito di acqua ed è stato avviato si è verificata una perdita da uno dei termosifoni oggetto di appalto per la mancata chiusura della valvola di sfiato. Quindi se è vero che l'impianto è stato realizzato correttamente e a regola d'arte (come indicato dalla ATP), nel senso che non si sono riscontrate perdite in nessuna tubazione, è anche vero che l'installazione dell'ultimo termosifone non è stata conclusa a regola d'arte perché non vi è prova di un reale collaudo dello stesso, né della effettiva chiusura o verifica di chiusura della valvola di sfiato da parte della appaltatrice.
Sono quindi irrilevanti sia la circostanza che l'installazione dell'ultimo termosifone sia stata successiva al contratto di appalto originale e conclusa in forma verbale, sia il fatto che a fronte della corretta installazione dell'impianto il Tribunale ha ritenuto come la mancata chiusura di una valvola di sfiato sia fonte di responsabilità. Invero, seppur l'impianto è stato realizzato correttamente, l'installatore avrebbe dovuto assicurarsi della chiusura di tutte le valvole di sfiato. La circostanza che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte non esime l'appaltatore dal consegnarlo in misura tale da poter funzionare. La corretta installazione, invero, impone di controllare il regolare funzionamento e la tenuta non solo delle tubature ma anche dei singoli radiatori e delle valvole di sfiato, chiudendole prima della consegna dell'impianto.
* * *
pag. 6/12 Quanto alla terza censura, cioè alla valutazione della prova e alla possibile ascrivibilità della apertura della valvola di sfiato a terzi ignoti, la Corte osserva che è dirimente ai fini del decidere verificare se il termosifone sia stato installato prima o dopo i primi giorni di luglio del 2019. Invero, risulta dalla mail 27/11/2019 (cfr. doc.8
e anche da quanto riferito dai testi escussi (cfr. deposizione teste , CP_3 Tes_2 verbale udienza 06/02/2023) che l'impianto i primi di luglio era stato svuotato. Risulta in sostanza che l'impianto era stato svuotato ad aprile per fare eseguire dei lavori, incluso il rifacimento dell'impianto della e di tutti i termosifoni, tranne CP_3
l'ultimo. L'impianto era stato poi caricato per permettere il collaudo delle opere effettuate, quindi, era stato svuotato i primi di luglio per consentire ulteriori interventi sulle porzioni private dell'impianto di riscaldamento e infine riempito nuovamente solo a fine ottobre.
La ditta nelle proprie prime difese in comparsa di costituzione, ha PT
affermato che, concluso il grosso dei lavori il 28/06/2019, CP_5 consegnava il termosifone da sostituire e che veniva contattata Climel s.n.c. “nella figura del sig. affinché provvedesse al ritiro del termosifone ed CP_6
all'installazione dello stesso, essendo lavoro idraulico di competenza proprio della
Climel s.n.c.”, lavorazione che era “eseguita e conclusa dalla Climel s.n.c. nel mese di
Luglio 2019, mentre l'impianto condominiale di riscaldamento era svuotato dall'acqua,
[.. stante l'esistenza contestuale di altri cantieri edili/idraulici nel condominio
” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione). CP_7
nelle proprie difese successive ha, invece, collocato Parte_1
l'installazione dell'ultimo termosifone il 29 giugno 2019, a impianto pieno e prima del secondo svuotamento avvenuto i primi di luglio.
Il teste , dipendente della Climel s.n.c., ha dichiarato di aver Testimone_3 sostituito il termosifone, ha precisato di non ricordare se l'impianto fosse carico o scarico al momento dell'installazione, ha risposto affermativamente quanto al fatto di aver chiuso la valvola di sfiato, indicando che “quando si monta un radiatore una volta montato vengono aperte le due valvole (di ingresso dell'acqua e di ritorno dell'acqua) viene sfiatata l'aria tramite il valvolino di sfiato che poi viene chiuso , altrimenti esce
l'acqua” (cfr. deposizione teste verbale udienza 06/02/2023). Tes_1
pag. 7/12 Il teste inizialmente non ha saputo collocare cronologicamente il proprio intervento affermando “temporalmente non ricordo con precisione”, ma poi rispondendo a un capitolo di parte convenuta indicante una data precisa ha confermato di aver PT eseguito la sostituzione il 29 giugno 2019 (“è vero che la sostituzione del termosifone nella camera matrimoniale avvenne il sabato 29 giugno 2019 e furono i sigg. Pt_3
ed , proprietari dell'immobile, ad aprire agli operai della Climel
[...] CP_8 per consentirgli di sostituire il termosifone”).
La Corte ritiene che, a fronte degli elementi esposti, esaminati anche dal Giudice di prime cure, la sentenza impugnata sia immune da vizi nella parte in cui non ritiene attendibile la deposizione del teste quanto al momento di installazione del Tes_1
termosifone e anche quanto alla condizione della valvola di sfiato.
Invero il 28 giugno 2019 era un venerdì, quando il termosifone e i relativi accessori sono arrivati presso la ditta (cfr. doc. 3 DDT del 28/6/2019). La PT PT
ditta ha dovuto contattare il subappaltatore, fissare un giorno per provvedere PT
alla istallazione, prelevare e portate nell'alloggio oggetto di causa il materiale e installarlo. La ditta sostiene che il bene sarebbe stato installato il 29 giugno PT
2019, cioè di sabato e per di più da un subappaltatore, cioè dalla Climel s.n.c., pur avendo affermato nelle prime difese che l'intervento era stato eseguito nel mese di luglio. Il teste non ha saputo inizialmente dire quando avesse installato il Tes_1
termosifone e solo rispondendo ad un capitolo di prova di parte convenuta PT
ha confermato la data del 29 giugno 2019 ma senza giustificare tale nuovo ricordo e senza fornire elementi utili a collocarlo per qualche specifica ragione proprio in tale giorno. Il teste per certo non ha saputo dire se l'impianto di riscaldamento fosse o meno carico, cioè pieno di acqua (“non ricordo se al momento dell'installazione del nuovo radiatore in sostituzione di quello vecchio l'impianto fosse carico o meno di acqua” cfr. verbale udienza 06/02/2023), ma ha dichiarato di aver chiuso la valvola di sfiato, affermazione che si contraddice con la precedente. Invero, i termosifoni vengono installati di prassi a impianti vuoti, poi gli impianti sono caricati di acqua e i termosifoni collaudati, si verifica cioè che non perdano. È, quindi, non credibile che il teste non ricordi se l'impianto fosse stato o meno carico ma ricordi che la valvola di sfiato era chiusa perché se l'installazione fosse stata eseguita correttamente avrebbe dovuto,
pag. 8/12 ultimata la sostituzione del termosifone, aprire la mandata, con lo sfiato aperto, far colmare di acqua il termosifone e poi chiudere lo sfiato, aprendo al contempo la valvola di ritorno, in modo che il termosifone fosse collegato all'impianto, in pressione, pieno di acqua e con valvola di sfiato chiusa. Si sarebbe dovuto cioè eseguire il collaudo del termosifone e della valvola di sfiato, circostanza che non è stata provata dall'appellante
Si deve, quindi ritenere non attendibile nel complesso la deposizione del PT
teste che peraltro installa quotidianamente termosifoni e il cui ricordo sulle Tes_1
singole circostanze a distanza di quasi quattro anni non può che essere labile.
Risulta non provato che il termosifone è stato installato a impianto pieno, non è stato dimostrato il relativo collaudo, né è stato provato che la valvola di sfiato sia stata effettivamente controllata e chiusa.
* * * sostiene l'erroneità della valutazione del compendio probatorio da Parte_1 parte del Tribunale di Savona anche sotto un diverso profilo. Invero, l'appellante afferma che poiché terminati i lavori la casa era stata abitata dal luglio e per l'estate, uno degli utilizzatori avrebbe potuto manomettere la valvola di sfiato, circostanza che non sarebbe stata ponderata adeguatamente dal Giudice di prime cure.
La Corte a tale riguardo osserva che, da un lato, la prova positiva sulla manomissione del termosifone grava sulla ditta che nulla ha dimostrato al riguardo, PT limitandosi a una mera supposizione, e che dall'altro in piena stagione estiva a impianti completamente vuoti e spenti non vi era alcuna ragione per gli utilizzatori dell'immobile di toccare o controllare le valvole termostatiche o gli sfiati dei termosifoni.
Risulta, quindi, anche sotto questo secondo profilo immune da vizi la sentenza impugnata quanto alla valutazione della prova offerta dalle parti.
La prima e la terza censura vanno, quindi, rigettate.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello. con la seconda censura lamenta l'omessa valutazione da parte del Parte_1
Tribunale di Savona del caso fortuito, del fatto del terzo, e del fatto del debitore a sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.. L'appellante a tale riguardo richiama anche il contenuto della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Savona n. 543/2024 intercorsa pag. 9/12 tra la i terzi danneggiati, la chiamata in causa ditta e le CP_3 PT
compagnie assicurative, giudizio nel quale è stata affermata la responsabilità oggettiva del proprietario custode del bene per i danni a terzi. Il Tribunale di Savona in tale pronuncia, in virtù del rapporto di custodia, ha affermato che “la responsabilità ex art.
2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008,
n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384)”. Il Giudice di prime cure ha individuato “il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. … nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019), in modo da risultare dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 18317 del 18/09/2015)”, ha ricordato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione sulla responsabilità del proprietario custode anche in caso di appalto e ha escluso che con riferimento ai danni a terzi “siano ravvisabili nel comportamento dell'appaltatrice gli estremi del caso fortuito, così Controparte_2 come delineati dalla giurisprudenza richiamata” (cfr. sentenza Tribunale Savona
543/2024).
La doglianza è infondata.
Invero, i principi di diritto richiamati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Savona
e intercorsa tra la e i terzi danneggiati non sono applicabili nei rapporti CP_3
tra le odierne parti. Si tratta, invero di diverse ipotesi di responsabilità giacché nel presente giudizio tra la e era intercorso un contratto, CP_3 Parte_1
mentre nel diverso giudizio richiamato il titolo di responsabilità è extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
L'odierna appellante per essere esente da responsabilità in questo giudizio avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un caso fortuito o del fatto del terzo, utili ad interrompere il nesso causale tra la condotta addebitatale e l'evento occorso, circostanze delle quali non è stata fornita prova.
pag. 10/12 Quanto, infine, al dovere del danneggiato di attivarsi ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., è evidente che nel caso di specie la non aveva alcun CP_3
specifico onere nei termini indicati da Invero, la società riteneva in Parte_1 piena buona fede che l'appaltatore le avesse consegnato un impianto in piena regola e che tutti i termosifoni fossero operativi e operanti, quindi con le valvole di sfiato chiuse.
La non aveva alcun onere di essere presente nell'alloggio il giorno in cui CP_3
l'impianto è stato caricato, avendo ricevuto dall'amministratore l'avviso che l'impianto di riscaldamento sarebbe stato riempito di acqua. La committente aveva buon diritto nel ritenere che l'impianto nuovo realizzato da fosse correttamente Parte_1
funzionante e non doveva di certo presidiare l'alloggio per verificare il buon operato della appaltatrice. La committente, inoltre, avvisata dell'allagamento, si è prontamente attivata.
La seconda censura va, quindi, rigettata.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (24.592,81 euro), nei valori medi (scaglione fino a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 11/12
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da PT
, titolare dell'omonima IMPRESA INDIVIDUALE nei confronti di
[...] [...]
Controparte_9
[... RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 19/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1115/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nella causa iscritta al n. 1115 /2023 promosso da:
, titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Massimo Matteu (C.F. PEC CodiceFiscale_2
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
via Usodimare 9/A, Andora, come per delega in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. nella persona dei soci, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco Bozzalla
(C.F. PEC , Debora Urru (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
PEC e Serena Bozzalla (C.F. CodiceFiscale_4 Email_3
PEC , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 Email_4
presso il loro studio in via Ravetti 4, Biella, giusta procura in calce con atto separato
appellato
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Udienza di precisazione delle conclusioni del 27/6/2024.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante , titolare dell'omonima Impresa edile, ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e sospensione della provvisoria esecutività, riformare la sentenza n. 792/2023 del
Tribunale di Savona pubblicata il 30/10/2023, previa acquisizione del verbale di udienza istruttoria del 05/10/2023 nel separato giudizio davanti al Tribunale di Savona
R.G. 1375/2021, in quanto documento successivo e sopravvenuto e per l'effetto:
respingere le domande formulate da nei confronti dell'impresa di Parte_2
siccome infondate;
Parte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze professionali, spese generali, oneri come per legge, comprese quelle sostenute per il procedimento per ATP rubricato sub. 612/2020 del Tribunale di Savona nonché della CTU ivi disposta e licenziata”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
In via preliminare: respingere l'istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c.
Nel merito: rigettare l'appello proposto, con totale conferma della Sentenza n.
792/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona nel procedimento R.G.N. 841/2021, pubblicata in data 30.10.2023.
Sempre: con vittoria di spese, competenze ed onorari, in entrambi i gradi di giudizio e nel procedimento di ATP”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 792/2023 pubblicata il 30/10/2023 così decideva:
pag. 2/12 “1) Accerta la responsabilità della causazione dei danni occorsi all'interno dell'appartamento di proprietà della sito in Andora, via Colombo n. 14, in Parte_2 capo all' ; Controparte_2
2) Dichiara tenuto , quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_2 Parte_2 di euro 16.628,81 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento del contratto di appalto, oltre IVA rivalutazione e interessi come specificati in parte motiva;
3) Dichiara tenuto , quale titolare della ditta individuale Impresa Parte_1
Edile Zerbone Enrico, a pagare nei confronti di le spese di lite, che liquida Parte_2
complessivamente in: euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, per il presente giudizio;
euro 286,00 per esborsi ed euro 2.337,00 per compensi per il procedimento per ATP n. 612/2020; oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta per legge), e CPA.
4) Pone le spese di CTU nel procedimento per ATP n. 612/2020 definitivamente a carico del convenuto”.
Risulta che la committente e titolare della CP_3 Parte_1 omonima impresa individuale, avevano concluso un contratto per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione di un alloggio destinato a casa di vacanza o seconda casa, con rifacimento dell'impianto di riscaldamento. È incontestato che, ultimati i lavori all'impianto di riscaldamento con sostituzione di tutti i termosifoni, tranne uno, la committente decideva di far cambiare anche l'ultimo elemento. Emerge CP_3 dagli atti e dai documenti versati in atti, che ordinava l'ultimo Parte_1 termosifone e lo faceva poi installare dalla Climel s.n.c. nell'estate del 2019.
È circostanza pacifica tra le parti che, ultimati i lavori, la casa era abitata nell'estate dalla con l'impianto condominiale di riscaldamento lasciato privo di CP_3 acqua per l'esecuzione di diversi interventi in altri alloggi. Risulta che a fine ottobre
2019 l'impianto di riscaldamento era riempito di acqua e avviato e che in quell'occasione l'ultimo termosifone istallato perdeva acqua dalla valvola di sfiato posta sull'elemento radiante perché aperta. La perdita di acqua causava un allagamento e infiltrazioni agli alloggi sottostanti e veniva eseguito un sopralluogo che accertava pag. 3/12 pacificamente l'origine dello spandimento di acqua nel fatto che la valvola di sfiato fosse aperta.
La avviava, quindi, un procedimento per ATP e poi evocava in CP_3 giudizio per vedersi risarcita dei danni subiti all'alloggio, imputando Parte_1
l'allagamento all'inadempimento della impresa appaltatrice per la mancata chiusura della valvola di sfiato del termosifone.
Il Tribunale di Savona istruiva la causa escutendo alcuni testimoni e disponendo
CTU. Conclusa l'istruttoria il Tribunale di Savona definiva il giudizio con la sentenza n.
792/2023 pubblicata il 30/10/2023.
Il Tribunale di Savona riteneva che la deposizione resa dall'installatore del termosifone non fosse attendibile e concludeva affermando che non Parte_1
aveva provato di aver curato tramite la subappaltatrice Climel s.n.c. la chiusura della valvola di sfiato, imputandole quindi la responsabilità del sinistro.
* * *
2. Sul giudizio di appello
interponeva appello, avanzava istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza e formulava tre censure.
L'appellante con la prima censura lamentava: i) che il Tribunale di Savona, esaminata la ATP, avesse concluso per il corretto adempimento contrattuale della ditta per poi invece ritenerla responsabile della mancata chiusura di una valvola PT
di sfiato di uno dei termosifoni, causa dei danni riscontrati: ii) che il Tribunale di
Savona avesse, da un lato, non considerato che l'intervento all'ultimo termosifone era stato concluso extra contratto di appalto, ma solo in forza di una intesa verbale, e che la
ATP avesse concluso come l'impianto fosse stato eseguito a regola d'arte - la fuori uscita di acqua era stata conseguenza della apertura di una valvola di sfiato attribuita a
“soggetti ignoti” a fronte della limitazione dell'obbligazione dell'installatore “…alla sostituzione del termosifone e null'altro” (cfr. pag. 6 appello).
L'appellante con la seconda censura lamentava l'omessa valutazione da parte del
Tribunale di Savona del caso fortuito, del fatto del terzo, e del fatto del debitore, a sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c..
pag. 4/12 L'appellante con la terza censura si doleva del fatto che il Tribunale di Savona avesse negato rilevanza alla prova liberatoria offerta dalla ditta costituita PT
dalla deposizione del teste Tes_1
* * *
Si costituiva la che contestava la fondatezza delle censure di CP_3
controparte, affermando che la ditta non aveva fornito prova del proprio PT esatto adempimento, né dell'esistenza di un caso fortuito, del fatto del terzo o del debitore. evidenziava che la (che per aveva CP_3 CP_4 PT
fisicamente installato il termosifone) non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione di conformità di collaudo dell'ultimo termosifone, causa del danno, e chiedeva il rigetto dell'appello.
* * *
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e procedeva tentando, senza esito, la conciliazione del giudizio. Venivano fatte precisare le conclusioni alle parti e la causa era quindi fissata per discussione orale innanzi al
Collegio, previa concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali.
Le parti discutevano la causa innanzi al Collegio che all'esito tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito nei termini di legge.
* * *
3. Sulla prima e terza censura di appello.
La prima e la terza censure possono essere esaminata congiuntamente.
Invero, con la terza censura lamenta che il Tribunale di Savona abbia Parte_1
negato rilevanza alla prova liberatoria costituita dalla deposizione del teste Tes_1
mentre con la prima censura si duole, sotto vari profili, della non corretta interpretazione degli esiti della ATP e della erronea affermazione dell'imputabilità all'appaltatrice della responsabilità di quanto accaduto e dei conseguenti danni. Parte appellante ritiene che la pronuncia del Tribunale di Savona sia contraddittoria i) perché la ATP aveva concluso per il corretto adempimento contrattuale, ma aveva poi ritenuto la responsabilità dell'appellante per la mancata chiusura di una valvola di sfiato;
ii) perché la ATP aveva rilevato come l'apertura della valvola di sfiato fosse attribuibile a
“soggetti ignoti” e iii) perché l'obbligazione dell'appaltatore era “circoscritta alla
pag. 5/12 sostituzione del termosifone …[non] a attività ulteriori quali lo sfiato o spurgo dei caloriferi” (cfr. pag. 6 appello).
La prima e la terza censura sono infondate.
Quanto ai diversi profili della prima censura, è stata provata dalla appellata l'esistenza di un contratto di appalto avente ad oggetto, tra l'altro, l'installazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile della (tale circostanza non CP_3
è contestata t ed è stata indirettamente riferita dai testi escussi). Le parti si sono pacificamente accordate anche per la sostituzione dell'ultimo termosifone, causa poi dei danni, risultando irrilevante che la pattuizione sia stata aggiunta al contratto ed abbia avuto forma orale. Invero, nessuna delle parti contesta l'esistenza di tale accordo, la sua esecuzione e il saldo del prezzo.
Risulta, inoltre, provato che l'impianto di riscaldamento non abbia funzionato a dovere perché quando è stato riempito di acqua ed è stato avviato si è verificata una perdita da uno dei termosifoni oggetto di appalto per la mancata chiusura della valvola di sfiato. Quindi se è vero che l'impianto è stato realizzato correttamente e a regola d'arte (come indicato dalla ATP), nel senso che non si sono riscontrate perdite in nessuna tubazione, è anche vero che l'installazione dell'ultimo termosifone non è stata conclusa a regola d'arte perché non vi è prova di un reale collaudo dello stesso, né della effettiva chiusura o verifica di chiusura della valvola di sfiato da parte della appaltatrice.
Sono quindi irrilevanti sia la circostanza che l'installazione dell'ultimo termosifone sia stata successiva al contratto di appalto originale e conclusa in forma verbale, sia il fatto che a fronte della corretta installazione dell'impianto il Tribunale ha ritenuto come la mancata chiusura di una valvola di sfiato sia fonte di responsabilità. Invero, seppur l'impianto è stato realizzato correttamente, l'installatore avrebbe dovuto assicurarsi della chiusura di tutte le valvole di sfiato. La circostanza che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte non esime l'appaltatore dal consegnarlo in misura tale da poter funzionare. La corretta installazione, invero, impone di controllare il regolare funzionamento e la tenuta non solo delle tubature ma anche dei singoli radiatori e delle valvole di sfiato, chiudendole prima della consegna dell'impianto.
* * *
pag. 6/12 Quanto alla terza censura, cioè alla valutazione della prova e alla possibile ascrivibilità della apertura della valvola di sfiato a terzi ignoti, la Corte osserva che è dirimente ai fini del decidere verificare se il termosifone sia stato installato prima o dopo i primi giorni di luglio del 2019. Invero, risulta dalla mail 27/11/2019 (cfr. doc.8
e anche da quanto riferito dai testi escussi (cfr. deposizione teste , CP_3 Tes_2 verbale udienza 06/02/2023) che l'impianto i primi di luglio era stato svuotato. Risulta in sostanza che l'impianto era stato svuotato ad aprile per fare eseguire dei lavori, incluso il rifacimento dell'impianto della e di tutti i termosifoni, tranne CP_3
l'ultimo. L'impianto era stato poi caricato per permettere il collaudo delle opere effettuate, quindi, era stato svuotato i primi di luglio per consentire ulteriori interventi sulle porzioni private dell'impianto di riscaldamento e infine riempito nuovamente solo a fine ottobre.
La ditta nelle proprie prime difese in comparsa di costituzione, ha PT
affermato che, concluso il grosso dei lavori il 28/06/2019, CP_5 consegnava il termosifone da sostituire e che veniva contattata Climel s.n.c. “nella figura del sig. affinché provvedesse al ritiro del termosifone ed CP_6
all'installazione dello stesso, essendo lavoro idraulico di competenza proprio della
Climel s.n.c.”, lavorazione che era “eseguita e conclusa dalla Climel s.n.c. nel mese di
Luglio 2019, mentre l'impianto condominiale di riscaldamento era svuotato dall'acqua,
[.. stante l'esistenza contestuale di altri cantieri edili/idraulici nel condominio
” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione). CP_7
nelle proprie difese successive ha, invece, collocato Parte_1
l'installazione dell'ultimo termosifone il 29 giugno 2019, a impianto pieno e prima del secondo svuotamento avvenuto i primi di luglio.
Il teste , dipendente della Climel s.n.c., ha dichiarato di aver Testimone_3 sostituito il termosifone, ha precisato di non ricordare se l'impianto fosse carico o scarico al momento dell'installazione, ha risposto affermativamente quanto al fatto di aver chiuso la valvola di sfiato, indicando che “quando si monta un radiatore una volta montato vengono aperte le due valvole (di ingresso dell'acqua e di ritorno dell'acqua) viene sfiatata l'aria tramite il valvolino di sfiato che poi viene chiuso , altrimenti esce
l'acqua” (cfr. deposizione teste verbale udienza 06/02/2023). Tes_1
pag. 7/12 Il teste inizialmente non ha saputo collocare cronologicamente il proprio intervento affermando “temporalmente non ricordo con precisione”, ma poi rispondendo a un capitolo di parte convenuta indicante una data precisa ha confermato di aver PT eseguito la sostituzione il 29 giugno 2019 (“è vero che la sostituzione del termosifone nella camera matrimoniale avvenne il sabato 29 giugno 2019 e furono i sigg. Pt_3
ed , proprietari dell'immobile, ad aprire agli operai della Climel
[...] CP_8 per consentirgli di sostituire il termosifone”).
La Corte ritiene che, a fronte degli elementi esposti, esaminati anche dal Giudice di prime cure, la sentenza impugnata sia immune da vizi nella parte in cui non ritiene attendibile la deposizione del teste quanto al momento di installazione del Tes_1
termosifone e anche quanto alla condizione della valvola di sfiato.
Invero il 28 giugno 2019 era un venerdì, quando il termosifone e i relativi accessori sono arrivati presso la ditta (cfr. doc. 3 DDT del 28/6/2019). La PT PT
ditta ha dovuto contattare il subappaltatore, fissare un giorno per provvedere PT
alla istallazione, prelevare e portate nell'alloggio oggetto di causa il materiale e installarlo. La ditta sostiene che il bene sarebbe stato installato il 29 giugno PT
2019, cioè di sabato e per di più da un subappaltatore, cioè dalla Climel s.n.c., pur avendo affermato nelle prime difese che l'intervento era stato eseguito nel mese di luglio. Il teste non ha saputo inizialmente dire quando avesse installato il Tes_1
termosifone e solo rispondendo ad un capitolo di prova di parte convenuta PT
ha confermato la data del 29 giugno 2019 ma senza giustificare tale nuovo ricordo e senza fornire elementi utili a collocarlo per qualche specifica ragione proprio in tale giorno. Il teste per certo non ha saputo dire se l'impianto di riscaldamento fosse o meno carico, cioè pieno di acqua (“non ricordo se al momento dell'installazione del nuovo radiatore in sostituzione di quello vecchio l'impianto fosse carico o meno di acqua” cfr. verbale udienza 06/02/2023), ma ha dichiarato di aver chiuso la valvola di sfiato, affermazione che si contraddice con la precedente. Invero, i termosifoni vengono installati di prassi a impianti vuoti, poi gli impianti sono caricati di acqua e i termosifoni collaudati, si verifica cioè che non perdano. È, quindi, non credibile che il teste non ricordi se l'impianto fosse stato o meno carico ma ricordi che la valvola di sfiato era chiusa perché se l'installazione fosse stata eseguita correttamente avrebbe dovuto,
pag. 8/12 ultimata la sostituzione del termosifone, aprire la mandata, con lo sfiato aperto, far colmare di acqua il termosifone e poi chiudere lo sfiato, aprendo al contempo la valvola di ritorno, in modo che il termosifone fosse collegato all'impianto, in pressione, pieno di acqua e con valvola di sfiato chiusa. Si sarebbe dovuto cioè eseguire il collaudo del termosifone e della valvola di sfiato, circostanza che non è stata provata dall'appellante
Si deve, quindi ritenere non attendibile nel complesso la deposizione del PT
teste che peraltro installa quotidianamente termosifoni e il cui ricordo sulle Tes_1
singole circostanze a distanza di quasi quattro anni non può che essere labile.
Risulta non provato che il termosifone è stato installato a impianto pieno, non è stato dimostrato il relativo collaudo, né è stato provato che la valvola di sfiato sia stata effettivamente controllata e chiusa.
* * * sostiene l'erroneità della valutazione del compendio probatorio da Parte_1 parte del Tribunale di Savona anche sotto un diverso profilo. Invero, l'appellante afferma che poiché terminati i lavori la casa era stata abitata dal luglio e per l'estate, uno degli utilizzatori avrebbe potuto manomettere la valvola di sfiato, circostanza che non sarebbe stata ponderata adeguatamente dal Giudice di prime cure.
La Corte a tale riguardo osserva che, da un lato, la prova positiva sulla manomissione del termosifone grava sulla ditta che nulla ha dimostrato al riguardo, PT limitandosi a una mera supposizione, e che dall'altro in piena stagione estiva a impianti completamente vuoti e spenti non vi era alcuna ragione per gli utilizzatori dell'immobile di toccare o controllare le valvole termostatiche o gli sfiati dei termosifoni.
Risulta, quindi, anche sotto questo secondo profilo immune da vizi la sentenza impugnata quanto alla valutazione della prova offerta dalle parti.
La prima e la terza censura vanno, quindi, rigettate.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello. con la seconda censura lamenta l'omessa valutazione da parte del Parte_1
Tribunale di Savona del caso fortuito, del fatto del terzo, e del fatto del debitore a sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.. L'appellante a tale riguardo richiama anche il contenuto della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Savona n. 543/2024 intercorsa pag. 9/12 tra la i terzi danneggiati, la chiamata in causa ditta e le CP_3 PT
compagnie assicurative, giudizio nel quale è stata affermata la responsabilità oggettiva del proprietario custode del bene per i danni a terzi. Il Tribunale di Savona in tale pronuncia, in virtù del rapporto di custodia, ha affermato che “la responsabilità ex art.
2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008,
n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384)”. Il Giudice di prime cure ha individuato “il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. … nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019), in modo da risultare dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 18317 del 18/09/2015)”, ha ricordato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione sulla responsabilità del proprietario custode anche in caso di appalto e ha escluso che con riferimento ai danni a terzi “siano ravvisabili nel comportamento dell'appaltatrice gli estremi del caso fortuito, così Controparte_2 come delineati dalla giurisprudenza richiamata” (cfr. sentenza Tribunale Savona
543/2024).
La doglianza è infondata.
Invero, i principi di diritto richiamati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Savona
e intercorsa tra la e i terzi danneggiati non sono applicabili nei rapporti CP_3
tra le odierne parti. Si tratta, invero di diverse ipotesi di responsabilità giacché nel presente giudizio tra la e era intercorso un contratto, CP_3 Parte_1
mentre nel diverso giudizio richiamato il titolo di responsabilità è extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
L'odierna appellante per essere esente da responsabilità in questo giudizio avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un caso fortuito o del fatto del terzo, utili ad interrompere il nesso causale tra la condotta addebitatale e l'evento occorso, circostanze delle quali non è stata fornita prova.
pag. 10/12 Quanto, infine, al dovere del danneggiato di attivarsi ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., è evidente che nel caso di specie la non aveva alcun CP_3
specifico onere nei termini indicati da Invero, la società riteneva in Parte_1 piena buona fede che l'appaltatore le avesse consegnato un impianto in piena regola e che tutti i termosifoni fossero operativi e operanti, quindi con le valvole di sfiato chiuse.
La non aveva alcun onere di essere presente nell'alloggio il giorno in cui CP_3
l'impianto è stato caricato, avendo ricevuto dall'amministratore l'avviso che l'impianto di riscaldamento sarebbe stato riempito di acqua. La committente aveva buon diritto nel ritenere che l'impianto nuovo realizzato da fosse correttamente Parte_1
funzionante e non doveva di certo presidiare l'alloggio per verificare il buon operato della appaltatrice. La committente, inoltre, avvisata dell'allagamento, si è prontamente attivata.
La seconda censura va, quindi, rigettata.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (24.592,81 euro), nei valori medi (scaglione fino a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 11/12
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da PT
, titolare dell'omonima IMPRESA INDIVIDUALE nei confronti di
[...] [...]
Controparte_9
[... RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 19/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12