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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1050/2022 R.G. vertente tra e con gli Avv.ti Gianmarco Beccalli e Roberto Mu- Parte_1 Parte_2
largia attori opponenti contro
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Giuseppe Musotto
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PREGIUDIZIA-
LE: in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e/o annullabile e/o ineffi-
1 cace l'atto di precetto notificato al signor in data 23.03.2022 ed al si- Parte_1
gnor ancora in attesa di essere notificato, sulla scorta dell'illegittima ri- Parte_2
chiesta dei compensi professionali indicati nello stesso per la voce “redazione atto di pre-
cetto”, da parte di non avendo in alcun modo specificato quest'ultima Controparte_1
la motivazione per la quale tale compenso professionale richiesto sia stato computato di-
scostandosi dal valore medio previsto dal DM 55/14 come ribadito dal DM 37/18, né tan-
tomeno riscontrandosi negli atti di causa elementi tali da poter concedere la maggiorazio-
ne della tariffa sino a quella indicata in atto di precetto notificato. Con vittoria di spese, e
compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali ed oneri ed accessori,
oltre a c.p.a. ed iva se dovuta. IN VIA PRELIMINARE: nella denegata e non ritenuta ipote-
si di mancato accoglimento della precedente domanda pregiudiziale, disporre, comunque
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 227/2022 – R.G. 242/2022
emesso dal Tribunale di Livorno in data 01.03.2022 notificato al signor Parte_1
in data 23.03.2022 ed ancora in attesa di essere notificato al signor IN Parte_2
VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, nessuna esclusa, dichiarare
che i signori e nulla devono ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente e comunque non certo, liquido
ed esigibile, e conseguentemente dichiarare, quindi, sia la nullità e/o annullabilità e/o inef-
ficacia dell'atto precetto notificato al signor in data 23.03.2022 ed an- Parte_1
cora in attesa di essere notificato al signor come anche che la creditrice Parte_2
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questi ultimi, per i mede-
simi motivi. Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre a
spese generali ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio oltre a spese generali
ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e co-
munque in ogni caso:
− in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. − Parte_2
in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dai Sigg.ri e Parte_1
− in via subordinata dichiarare cessata materia del contendere, per avere Parte_2
il Tribunale di Livorno sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
− in via ulteriormente su-
bordinata rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri e in Parte_1 Parte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese ed
onorari di giudizio e con condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
comma 1 e comma 3 c.p.c., tenuto conto, come sopra detto, che di fatto l'unico motivo
astrattamente pertinente al presente giudizio di opposizione a precetto è la supposta pre-
sunta esagerata quantificazione degli onorari di precetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29/03 – 01/04/2022, il Parte_1
quale aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n°227/2022 immediatamente esecutivo, emesso il giorno 28/02 – 01/03/2022 e del pedissequo atto di precetto,
unitamente a in capo al quale il procedimento di notificazione non Parte_2
si era ancora perfezionato, proponevano opposizione ad atto di precetto, contestando
3 la validità del titolo esecutivo, sia per la supposta inesistenza del credito vantato dal-
la Soc. odierna opposta, che per l'assenza dei presupposti necessari all'ottenimento del decreto ingiuntivo, la sussistenza del rischio per gli opponenti di potere riottene-
re l'importo eventualmente pagato e, in ultimo, la presunta illegittima quantificazio-
ne dell'importo indicato nell'atto di precetto quale compenso professionale per la redazione dello stesso.
Sotto il primo profilo deducevano non essersi mai originato diritto alla provvigione da parte della Controparte_2
Sotto il secondo profilo osservavano che sarebbe stato difficile per loro sostenere il pagamento della somma precettata, dato l'elevato importo e che in caso di successo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe stato certo che la Soc.
oggi opposta sarebbe stata in grado di restituirlo.
Sotto il terzo profilo deducevano l'illegittimità dell'intero atto di precetto, in quanto sarebbe stata ingiustificatamente richiesta, per il compenso professionale, una som-
ma ritenuta esagerata rispetto al valore medio. Concludevano pertanto in via pregiu-
diziale per la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato al Sig. e non ancora notificato al Sig. Parte_1 Pt_2
in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in-
[...]
giuntivo n°227/2022 e nel merito per la dichiarazione che gli odierni opponenti nul-
la devono alla Soc. oggi opposta, e, conseguentemente, per la dichiarazione di nulli-
tà e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato al Sig. Parte_1
e non ancora notificato al Sig. e per la dichiarazione che la
[...] Parte_2
creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli
4 odierni opponenti.
Nel periodo antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio,
gli opponenti ottenevano dal Tribunale di Livorno, su loro istanza formulata Pt_2
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sospensione dell'efficacia esecu-
tiva del decreto ingiuntivo contro il quale, con separato atto, avevano proposto op-
posizione.
Ottenuta tale sospensione, in data 13/06/2022, i depositavano istanza con la Pt_2
quale dichiaravano espressamente di volere proseguire in ogni caso il presente giu-
dizio, nonostante la intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in-
giuntivo.
Si costituiva in giudizio la la quale rilevava che Controparte_2
l'opposizione proposta da questi ultimi fosse inammissibile, infondata e del tutto defatigatoria, deducendo quanto segue.
Sotto il primo profilo, concernente la supposta inesistenza del diritto alla provvigio-
ne da parte della quest'ultima rilevava che nel giu- Controparte_2
dizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio e non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo, evidenziando pure la con-
temporanea pendenza del giudizio di cognizione
Sotto il secondo profilo, riguardante il periculum in mora, la Società convenuta op-
posta rappresentava le stesse considerazioni e le stesse motivazioni: eventuali vizi avrebbero potuto fondare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non
5 mai di opposizione all'esecuzione od a precetto.
Sotto il terzo profilo, relativo alla quantificazione dell'onorario per la redazione dell'atto di precetto, la osservava che il vizio lamen- Controparte_2
tato dai Sigg.ri fosse errato nel metodo di calcolo e nel risultato e comunque Pt_2
irrilevante, infondato, in quanto basato su parametri di riferimento errati e prete-
stuoso, ingiustificato ed inidoneo a fondare da solo la spiegata opposizione, in quan-
to eventualmente risolvibile in sede di conteggio e in ogni caso, eventualmente ed in ultima subordinata ipotesi, sanzionabile con dichiarazione di nullità parziale, con conseguente infondatezza della domanda, che ne chiedeva invece la nullità integra-
le.
Da ultimo, l'opposta evidenziava la cessata materia del contendere, in quanto all'udienza del 09/06/2022 i avevano ottenuto la sospensione dell'efficacia Pt_2
esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e rappresentava che in tale udienza la
[...]
non era comparsa. Controparte_2
Infine, l'opposta allegava che aveva proposto opposizione in epoca Parte_2
antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto,
come d'altra parte da lui stesso ammesso.
La concludeva pertanto in via preliminare per la di- Controparte_2
chiarazione del difetto di legittimazione attiva del Sig. in via prin- Parte_2
cipale per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dai Sigg.ri e in via subordinata per la dichiarazione di cessazione Parte_1 Parte_2
della materia del contendere, per avere il Tribunale di Livorno sospeso l'efficacia esecutiva del titolo ed in via ulteriormente subordinata per il rigetto
6 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque ed in ogni ca-
so con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con condanna degli opponenti per li-
te temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudizio, dopo vari rinvii, dei quali uno per trattative ed altri d'ufficio, veniva trat-
tenuto a sentenza, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del
12/09/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione deve essere integralmente rigettata.
I rilievi attinenti, per seguire la qualificazione proposta dall'opponente, al fumus ed al periculum sono radicalmente inammissibili nella presente sede (tanto più che ve-
nivano sottoposti al Giudice nella sede, quella sì propria, del giudizio di opposizio-
ne a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione, peraltro accolta, ex art. 649
c.p.c.), in quanto attinenti al merito della pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto e non già al diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, infatti, la contemporanea pendenza del giudizio di cognizione implica che sia il Giudice della cognizione ad essere investito dei profili attinenti al merito della pretesa creditoria, mentre il potere del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo (sul te-
ma, vedasi Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008, Rv. 604893 – 01:
“Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'ac-
certamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione
stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo de-
vono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che co-
stituisce il titolo medesimo”).
7 Tra l'altro, va anche rilevato che la ottenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha, a ben vedere nel concreto, determinato che le parti oggi opponenti hanno evitato l'esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo de quo.
3. Per ciò che concerne la voce indicata nell'opposto precetto relativo al compenso per la redazione dell'atto, emerge per tabulas che tale compenso sia stato quantificato in € 300,00, importo che è, comunque, assolutamente inferiore alla tariffa massima
(pari a 405,00 euro), sicché alcun profilo di nullità del precetto può venire in rilievo.
In definitiva, l'opposizione spiccata è totalmente destituita di fondamento e merite-
vole, pertanto, di rigetto. Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
4. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti attrici opponenti dovranno rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma di cui al precetto de quo,
lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna parti opponenti a rifondere all'opposta le Controparte_1
spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge,
oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 02.01.2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1050/2022 R.G. vertente tra e con gli Avv.ti Gianmarco Beccalli e Roberto Mu- Parte_1 Parte_2
largia attori opponenti contro
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Giuseppe Musotto
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PREGIUDIZIA-
LE: in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e/o annullabile e/o ineffi-
1 cace l'atto di precetto notificato al signor in data 23.03.2022 ed al si- Parte_1
gnor ancora in attesa di essere notificato, sulla scorta dell'illegittima ri- Parte_2
chiesta dei compensi professionali indicati nello stesso per la voce “redazione atto di pre-
cetto”, da parte di non avendo in alcun modo specificato quest'ultima Controparte_1
la motivazione per la quale tale compenso professionale richiesto sia stato computato di-
scostandosi dal valore medio previsto dal DM 55/14 come ribadito dal DM 37/18, né tan-
tomeno riscontrandosi negli atti di causa elementi tali da poter concedere la maggiorazio-
ne della tariffa sino a quella indicata in atto di precetto notificato. Con vittoria di spese, e
compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali ed oneri ed accessori,
oltre a c.p.a. ed iva se dovuta. IN VIA PRELIMINARE: nella denegata e non ritenuta ipote-
si di mancato accoglimento della precedente domanda pregiudiziale, disporre, comunque
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 227/2022 – R.G. 242/2022
emesso dal Tribunale di Livorno in data 01.03.2022 notificato al signor Parte_1
in data 23.03.2022 ed ancora in attesa di essere notificato al signor IN Parte_2
VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, nessuna esclusa, dichiarare
che i signori e nulla devono ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente e comunque non certo, liquido
ed esigibile, e conseguentemente dichiarare, quindi, sia la nullità e/o annullabilità e/o inef-
ficacia dell'atto precetto notificato al signor in data 23.03.2022 ed an- Parte_1
cora in attesa di essere notificato al signor come anche che la creditrice Parte_2
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questi ultimi, per i mede-
simi motivi. Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre a
spese generali ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio oltre a spese generali
ed oneri ed accessori, oltre a c.p.a. ed iva se dovuta”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e co-
munque in ogni caso:
− in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. − Parte_2
in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dai Sigg.ri e Parte_1
− in via subordinata dichiarare cessata materia del contendere, per avere Parte_2
il Tribunale di Livorno sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
− in via ulteriormente su-
bordinata rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri e in Parte_1 Parte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese ed
onorari di giudizio e con condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
comma 1 e comma 3 c.p.c., tenuto conto, come sopra detto, che di fatto l'unico motivo
astrattamente pertinente al presente giudizio di opposizione a precetto è la supposta pre-
sunta esagerata quantificazione degli onorari di precetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29/03 – 01/04/2022, il Parte_1
quale aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n°227/2022 immediatamente esecutivo, emesso il giorno 28/02 – 01/03/2022 e del pedissequo atto di precetto,
unitamente a in capo al quale il procedimento di notificazione non Parte_2
si era ancora perfezionato, proponevano opposizione ad atto di precetto, contestando
3 la validità del titolo esecutivo, sia per la supposta inesistenza del credito vantato dal-
la Soc. odierna opposta, che per l'assenza dei presupposti necessari all'ottenimento del decreto ingiuntivo, la sussistenza del rischio per gli opponenti di potere riottene-
re l'importo eventualmente pagato e, in ultimo, la presunta illegittima quantificazio-
ne dell'importo indicato nell'atto di precetto quale compenso professionale per la redazione dello stesso.
Sotto il primo profilo deducevano non essersi mai originato diritto alla provvigione da parte della Controparte_2
Sotto il secondo profilo osservavano che sarebbe stato difficile per loro sostenere il pagamento della somma precettata, dato l'elevato importo e che in caso di successo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe stato certo che la Soc.
oggi opposta sarebbe stata in grado di restituirlo.
Sotto il terzo profilo deducevano l'illegittimità dell'intero atto di precetto, in quanto sarebbe stata ingiustificatamente richiesta, per il compenso professionale, una som-
ma ritenuta esagerata rispetto al valore medio. Concludevano pertanto in via pregiu-
diziale per la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato al Sig. e non ancora notificato al Sig. Parte_1 Pt_2
in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in-
[...]
giuntivo n°227/2022 e nel merito per la dichiarazione che gli odierni opponenti nul-
la devono alla Soc. oggi opposta, e, conseguentemente, per la dichiarazione di nulli-
tà e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato al Sig. Parte_1
e non ancora notificato al Sig. e per la dichiarazione che la
[...] Parte_2
creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli
4 odierni opponenti.
Nel periodo antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio,
gli opponenti ottenevano dal Tribunale di Livorno, su loro istanza formulata Pt_2
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sospensione dell'efficacia esecu-
tiva del decreto ingiuntivo contro il quale, con separato atto, avevano proposto op-
posizione.
Ottenuta tale sospensione, in data 13/06/2022, i depositavano istanza con la Pt_2
quale dichiaravano espressamente di volere proseguire in ogni caso il presente giu-
dizio, nonostante la intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in-
giuntivo.
Si costituiva in giudizio la la quale rilevava che Controparte_2
l'opposizione proposta da questi ultimi fosse inammissibile, infondata e del tutto defatigatoria, deducendo quanto segue.
Sotto il primo profilo, concernente la supposta inesistenza del diritto alla provvigio-
ne da parte della quest'ultima rilevava che nel giu- Controparte_2
dizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio e non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo, evidenziando pure la con-
temporanea pendenza del giudizio di cognizione
Sotto il secondo profilo, riguardante il periculum in mora, la Società convenuta op-
posta rappresentava le stesse considerazioni e le stesse motivazioni: eventuali vizi avrebbero potuto fondare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non
5 mai di opposizione all'esecuzione od a precetto.
Sotto il terzo profilo, relativo alla quantificazione dell'onorario per la redazione dell'atto di precetto, la osservava che il vizio lamen- Controparte_2
tato dai Sigg.ri fosse errato nel metodo di calcolo e nel risultato e comunque Pt_2
irrilevante, infondato, in quanto basato su parametri di riferimento errati e prete-
stuoso, ingiustificato ed inidoneo a fondare da solo la spiegata opposizione, in quan-
to eventualmente risolvibile in sede di conteggio e in ogni caso, eventualmente ed in ultima subordinata ipotesi, sanzionabile con dichiarazione di nullità parziale, con conseguente infondatezza della domanda, che ne chiedeva invece la nullità integra-
le.
Da ultimo, l'opposta evidenziava la cessata materia del contendere, in quanto all'udienza del 09/06/2022 i avevano ottenuto la sospensione dell'efficacia Pt_2
esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e rappresentava che in tale udienza la
[...]
non era comparsa. Controparte_2
Infine, l'opposta allegava che aveva proposto opposizione in epoca Parte_2
antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto,
come d'altra parte da lui stesso ammesso.
La concludeva pertanto in via preliminare per la di- Controparte_2
chiarazione del difetto di legittimazione attiva del Sig. in via prin- Parte_2
cipale per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dai Sigg.ri e in via subordinata per la dichiarazione di cessazione Parte_1 Parte_2
della materia del contendere, per avere il Tribunale di Livorno sospeso l'efficacia esecutiva del titolo ed in via ulteriormente subordinata per il rigetto
6 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque ed in ogni ca-
so con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con condanna degli opponenti per li-
te temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudizio, dopo vari rinvii, dei quali uno per trattative ed altri d'ufficio, veniva trat-
tenuto a sentenza, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del
12/09/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione deve essere integralmente rigettata.
I rilievi attinenti, per seguire la qualificazione proposta dall'opponente, al fumus ed al periculum sono radicalmente inammissibili nella presente sede (tanto più che ve-
nivano sottoposti al Giudice nella sede, quella sì propria, del giudizio di opposizio-
ne a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione, peraltro accolta, ex art. 649
c.p.c.), in quanto attinenti al merito della pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto e non già al diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, infatti, la contemporanea pendenza del giudizio di cognizione implica che sia il Giudice della cognizione ad essere investito dei profili attinenti al merito della pretesa creditoria, mentre il potere del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo (sul te-
ma, vedasi Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008, Rv. 604893 – 01:
“Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'ac-
certamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione
stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo de-
vono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che co-
stituisce il titolo medesimo”).
7 Tra l'altro, va anche rilevato che la ottenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha, a ben vedere nel concreto, determinato che le parti oggi opponenti hanno evitato l'esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo de quo.
3. Per ciò che concerne la voce indicata nell'opposto precetto relativo al compenso per la redazione dell'atto, emerge per tabulas che tale compenso sia stato quantificato in € 300,00, importo che è, comunque, assolutamente inferiore alla tariffa massima
(pari a 405,00 euro), sicché alcun profilo di nullità del precetto può venire in rilievo.
In definitiva, l'opposizione spiccata è totalmente destituita di fondamento e merite-
vole, pertanto, di rigetto. Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
4. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti attrici opponenti dovranno rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma di cui al precetto de quo,
lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna parti opponenti a rifondere all'opposta le Controparte_1
spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge,
oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 02.01.2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
9