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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4339/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CORIGLIANO PASQUALE Parte_1
come da mandato in atti;
ricorrente
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. OSTILLIO MARIA RITA Controparte_1
come da mandato in atti;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
interventore ex lege
All'udienza del 28.01.2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 14/02/2009 in Carosino (TA) con , che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il 24.06.2009 e il 09.02.2015 Per_1 Per_2
e con decreto del 24.07.2020 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio.
All'udienza del 28.01.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del 24.07.2020. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70,
così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 28.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
14/02/2009 nel Comune di Carosino (TA) da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 19/04/1983, e , nata a [...] il 01.05.1984, Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del comune di Carosino (TA) dell'anno 2009,
parte II, numero 1;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio, siano regolati secondo le condizioni di cui al verbale di causa del 28.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/01/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4339/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CORIGLIANO PASQUALE Parte_1
come da mandato in atti;
ricorrente
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. OSTILLIO MARIA RITA Controparte_1
come da mandato in atti;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
interventore ex lege
All'udienza del 28.01.2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 14/02/2009 in Carosino (TA) con , che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il 24.06.2009 e il 09.02.2015 Per_1 Per_2
e con decreto del 24.07.2020 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio.
All'udienza del 28.01.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del 24.07.2020. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70,
così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 28.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
14/02/2009 nel Comune di Carosino (TA) da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 19/04/1983, e , nata a [...] il 01.05.1984, Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del comune di Carosino (TA) dell'anno 2009,
parte II, numero 1;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio, siano regolati secondo le condizioni di cui al verbale di causa del 28.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/01/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola