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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1506 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre
2024, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
a mezzo della mandataria rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Luigi Sinisi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia e Valerio Martinelli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, C.F.: residente a [...]alla Contrada Gallitello CP_2 C.F._1
n. 72;
, C.F.: , residente a [...]alla Contrada Controparte_3 C.F._2
Gallitello n. 72;
, C.F.: , residente a [...]alla Contrada CP_4 C.F._3
Gallitello n. 74;
, C.F.: , residente a [...]alla Contrada Controparte_5 C.F._4
Gallitello n. 74
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto che: è Parte_1
creditore di e quali fideiussori della CP_2 Controparte_3 CP_6
in forza del decreto ingiuntivo n.990/2018 del Tribunale di Potenza;
il credito
[...] deriva da contratto di conto corrente di corrispondenza n.10141630 (poi ri-numerato in
10070497) stipulato il 04/11/2003 tra l'UniCredit Banca S.p.A. cui è succeduta la
[...]
e la nonché dei Parte_1 Controparte_7
contratti di affidamento del 26/10/2009 per €.35.000,00, del 05/07/2012 per
€.15.000,00, del 12/12/2012 per €.10.000,00, del 12/12/2012 per €.15.000,00 e del
12/12/2012 per €.20.000,00, e della fideiussione del 26/10/2009 fino alla concorrenza di
€.120.000,00 rilasciata dai coniugi e contratto di CP_2 Controparte_3 conto corrente anticipi su fatture n.10209873 del 17.03.2004, stipulato tra l'UniCredit
Banca S.p.A., cui è succeduta la e la Parte_1 Controparte_7
nonché del contratto di affidamento del 26/10/2009 e della
[...] fideiussione del 26/10/2009 fino alla concorrenza di €.120.000,00 rilasciata dai coniugi e contratto di finanziamento del 26.10.2009 CP_2 Controparte_3 stipulato tra l'UniCredit Banca di Roma S.p.A., cui è succeduta la Parte_1
con la e fideiussione del 26/10/2009 fino alla concorrenza di
[...] Controparte_6
€.120.000,00 rilasciata dai coniugi e;
i coniugi CP_2 Controparte_3 CP_2
e con ricorso congiunto per separazione personale,
[...] Controparte_3
depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di R.G. Tribunale di Potenza, hanno chiesto consensualmente la separazione personale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale a , cessione da a CP_2 CP_2
degli immobili in Potenza alla C/da Gallitello n.72 in NCEU f. 68 Controparte_3
p.lla 297 sub 31, 33, 2; La separazione è stata omologata con decreto n. 7057/2015,
l'atto è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri R.R. I.I. di Potenza in data
25.01.2017 ai nn. di Reg gen 1285 e Reg par. 1097; i coniugi e CP_2
con ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del Controparte_3
matrimonio depositato il 12.05.2016, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite con il suindicato decreto n.
7057/2015 di omologa della separazione consensuale;
con sentenza n. 897/16 pubblicata il 24.06.2016, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e dato atto dell'accordo delle parti CP_2 Controparte_3
per la conferma delle condizioni pattuite per la separazione consensuale;
con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio del 31.10.2017, omologato con provvedimento del Tribunale di Potenza del 19.04.2018, e hanno CP_2 Controparte_3
previsto che si impegnava a trasferire in favore dei figli, e CP_2 CP_4
gli immobili in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU foglio 68 Controparte_5 particella 297 sub 29, 26, 38; con atto per notar Rep. Gen n. 9679. e Racc. Per_1
n.6309 del 01.06.2017, ha donato ai figli e Controparte_3 CP_4 [...]
gli immobili ubicati in Potenza in Via del Gallitello n. 70/C e 72, in NCEU CP_5
foglio 68 particelle 297 sub 6 (ex sub 27), 31, 33; con contratto preliminare di compravendita per notar del 23.4.2018 e hanno Per_2 CP_4 Controparte_5
promesso di vendere alla unità immobiliare sita in Controparte_1
Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU al foglio 68, particella 297 sub 31; con atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar del 2.8.2018 ha ceduto e Per_1 CP_2
trasferito a titolo gratuito ai figli e gli immobili siti in Controparte_5 CP_4
Potenza alla via del Gallitello n. 70, in NCEU foglio 68, particella 297 sub 43, 26, 44,
29; con contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.) del 29.10.2019 per notar e hanno risolto per mutuo Persona_3 Controparte_5
dissenso ex articolo 1372 c.c. la precedente donazione del 1.6.2017 con riferimento all'unità immobiliare sita in Potenza alla Via del Galltello n. 70, in NCEU al foglio 68 particella 297 sub 31; con contratto di compravendita del 29.10.2019 per notar
[...] ha venduto alla all'unità Persona_4 Controparte_1
immobiliare sita in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU al foglio 68 particella
297 sub 31.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare l'inefficacia nei confronti di parte attrice ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti e delle disposizioni in essi contenute:
“a) ricorso congiunto per separazione personale, depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di R.G. Tribunale di Potenza, hanno chiesto consensualmente la separazione personale alle seguenti condizioni:
“…La casa coniugale sita in Potenza, C/da Gallitello n.74 già di proprietà esclusiva del sig. , giusto verbale di pubblicazione di testamenti olografi redatto dal CP_2
Notaio Rep. n. 91551 Racc. n. 21598 registrato a Potenza il Persona_5
20.02.2014 al n. 881 resta assegnata al sig. e la sig.ra CP_2 CP_3
, dovrà entro il termine massimo di tre anni fissare già nuovo domicilio e
[...]
provvedere al prelievo delle cose personali e dei beni, già oggetto di divisione consensuale tra le parti;
“Il sig. cede a titolo di proprietà alla sig.ra i CP_2 Controparte_3
locali di sua proprietà siti in Potenza alla C/da Gallitello n.72 ed indicati catastalmente con foglio 68 particella 297 sub 31 locale I° primo mq. 263, 77, foglio 68 particella 297 sub 33 locale II° piano mq. 236,77 e foglio 68 particella 297 sub 2 locale p.t. mq. 119,65…”;
b) verbale di omologazione del 19.04.2018 delle modifiche delle condizioni di divorzio contenute nel ricorso per la modifica delle condizioni di separazione del 31.10.2017, depositato congiuntamente dai Sigg.ri e nel procedi- CP_2 Controparte_3
mento n. 1284/2017 di R.G., con il quale il si.g ha trasferito in capo ai CP_2
propri figli e , 1/2 ciascuno i seguenti immobili: fabbricati CP_4 Controparte_5
siti in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, indicati in catasto al foglio 68 particella
297 sub 29, sub 26 sub 38;
c) atto di donazione per notar n. 9679 Rep. Gen. e n.6309 Persona_6
01.06.2017, stipulato a Potenza, registrato in Potenza il 27.06.2017 al n. 2918 serie 1t, trascritto presso la Conservatoria di Potenza il 27.06.2017 ai nn. 11626 /9906 e
11627/9907, con il quale la Sig.ra ha donato ai propri figli Controparte_3 CP_4
, nato il [...] a [...] e nato il [...] a
[...] Controparte_5
Eboli (Sa), in parti uguali, i seguenti immobili: fabbricato sito in Via del Gallitello n.
70/C e 72 censito al foglio 68 particelle 297 sub 6 (ex sub 27), 297 sub 31 e sub 297
33;
d) atto di “trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio”, per notar Rep. 10.584 Persona_6
Racc. 6.950, stipulato in Potenza, il 2 agosto 2018, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig. ai nn. reg. gen. Controparte_5
12595, reg. part. 10143; quanto al Sig. ai nn. Reg. 12596, Reg. par. CP_4
10143. Il signor , dando esecuzione all'obbligo assunto con il predetto CP_2
ricorso per la modi-fica delle condizioni di divorzio del 31.10.2017, ha ceduto e tra- sferito a titolo gratuito al proprio figlio , i seguenti beni immobili: Controparte_5
➢ abitazione sita in Potenza alla via del Gallitello n. 70, censita in catasto fabbricati al foglio 68, particella 297 sub 43;
➢ locale deposito pertinenziale sita in Potenza alla via del Gallitello n. 70, censita in catasto fabbricati al foglio 68 particella 297 sub 26;
e ed al proprio figlio i seguenti beni immobili: CP_4
➢ abitazione sita in Potenza alla via del Gallitello n. 74, censita in catasto fabbricati al foglio 68, particella 297 sub 44;
➢ locale deposito pertinenziale sita in Potenza alla via del Gallitello n. 70, censita in catasto fabbricati al foglio 68 particella 297 sub 29. e) “contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.)” stipulato in data 29 ottobre 2019 in Potenza con atto per notar , Rep. 30. 610 racc. 18. 514, Persona_7
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza, il 04.11.2019 ai nn. Reg. gen.
17.853, reg. part. 1359, la signora ed i propri figli e Controparte_3 CP_4
hanno risolto per mutuo dissenso ex articolo 1372 c.c. la Controparte_5
precedente donazione del 1 giugno 2017 con riferimento all'unità immobiliare sita in
Potenza alla Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub
31;
e) contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. 515, la signora Persona_7 Controparte_3 ha venduto alla all'unità immobiliare sita in Potenza Controparte_1
alla Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31.
, , e benché CP_2 Controparte_5 CP_4 Controparte_3
regolarmente citati, non ci sono costituiti, per cui il g.i. ne dichiarava a contumacia.
ha contestato la sussistenza dei presupposti Controparte_1 per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata nei limiti indicati.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Parte attrice ha prodotto in giudizio: decreto ingiuntivo n.990/2018 del Tribunale di
Potenza; contratto di conto corrente di corrispondenza n.10141630 stipulato il
04/11/2003 tra l'UniCredit Banca S.p.A. e la Controparte_7
contratti di affidamento del 26/10/2009 per €.35.000,00, del 05/07/2012 per
€.15.000,00, del 12/12/2012 per €.10.000,00, del 12/12/2012 per €.15.000,00 e del
12/12/2012 per €.20.000,00; fideiussione omnibus del 29.6.2004 rilasciata da CP_2
e in favore di fino all'importo di €
[...] Controparte_3 Controparte_6
75.000,00; fideiussione omnibus del 26.9.2009 rilasciata da e CP_2 CP_3
in favore di fino all'importo di € 120.000,00; contratto di
[...] Controparte_6
finanziamento del 26.10.2009 stipulato tra l'UniCredit Banca di Roma S.p.A. con la fideiussione specifica del 26/10/2009 fino alla concorrenza di Controparte_6
€.120.000,00 rilasciata dai coniugi e nota CP_2 Controparte_3
raccomandata A.R. del 18/06/2014 di revoca facilitazioni creditizie e intimazione di pagamento inviata ai debitori con avvisi di ricevimento. Parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela.
La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/04/2021, n. 9886).
Quindi nel caso in questione tutti gli atti di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia sono successivi alla prestazione delle fideiussioni, stipulate fra il 2004 e il 2009.
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che gli atti posto in essere dai coniugi e CP_2
siano lesivi delle ragioni dei creditori. Parte_3
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza tutti gli atti sono successivi al sorgere del credito.
Ricorso congiunto per separazione personale, depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di R.G. Tribunale di Potenza.
Parte attrice chiede espressamente la dichiarazione di inefficacia del Ricorso congiunto per separazione personale, depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di
R.G. Tribunale di Potenza.
La giurisprudenza univoca afferma che è revocabile il contratto in cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile in seguito ad obblighi assunti durante una separazione consensuale omologata ( Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28558). La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare (Cass.,
n.11914/2008).
Nel caso in questione parte attrice non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del negozio traslativo e del decreto di omologazione della separazione. Né può dichiararsi l'inefficacia di un mero ricorso.
Pertanto, tale domanda va rigettata.
Atto di donazione per notar n. 9679 Rep. Gen. e n.6309 01.06.2017, Per_1
stipulato a Potenza, registrato in Potenza il 27.06.2017 al n. 2918 serie 1t, trascritto presso la Conservatoria di Potenza il 27.06.2017 ai nn. 11626 /9906 e 11627/9907.
Con atto di donazione per notar del 1.6.2017 ha donato Per_1 Controparte_3
ai propri figli e i seguenti immobili: fabbricato sito in Via CP_4 Controparte_5
del Gallitello n. 70/C e 72 censito al foglio 68 particelle 297 sub 6 (ex sub 27), 297 sub
31 e sub 297 33.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la donazione in favore dei propri figli in data 1.6.2017 di beni, dopo la concessione delle fideiussioni e dopo che con raccomandata A.R. del 18/06/2014 la banca aveva richiesto il pagamento, , è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a al momento della donazione, del Controparte_3 pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione per notar Per_1
del 1.6.2017.
Verbale di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del
19.4.2018. Atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar Rep. 10.584 Per_1
Racc. 6.950, stipulato in Potenza, il 2 agosto 2018, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig.
[...]
ai nn. reg. gen. 12595, reg. part. 10143; quanto al Sig. ai nn. CP_5 CP_4
Reg. 12596, Reg. par. 10143.
Relativamente al verbale di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del 19.4.2018 e al conseguente atto di trasferimento immobiliare per notar del Per_1
2.8.2018, va evidenziato quanto segue. Con provvedimento del 19.04.2018 il Tribunale di Potenza ha omologato la modifica delle condizioni di divorzio del 31.10.2017, con cui e CP_2 Controparte_3
hanno previsto che si impegnava a trasferire in favore dei figli, CP_2 CP_4
e , gli immobili in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU
[...] Controparte_5
foglio 68 particella 297 sub 29, 26, 38.
Con atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar del 2.8.2018 ha Per_1 CP_2
ceduto e trasferito a titolo gratuito ai figli e gli immobili Controparte_5 CP_4
siti in Potenza alla via del Gallitello n. 70, in NCEU foglio 68, particella 297 sub 43, 26,
44, 29.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene
"dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, del c.c. (Cassazione civile sez. III,
11/01/2024, n.1243).
Nel caso in questione l'atto di cessione è del 2018, quando i due figli e CP_4
avevano rispettivamente trentatré e ventinove anni, non ha alcuna Controparte_5 giustificazione nell'obbligo di mantenimento di figli non economicamente autosufficienti, ma si configura come mero atto a titolo gratuito.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la cessione nel 2018 a figli maggiorenni di beni immobili, dopo la concessione delle fideiussioni e dopo che con raccomandata A.R. del 18/06/2014 la banca aveva richiesto il pagamento, , è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma CP_2
altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. il verbale di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del 19.4.2018 e l'atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar Rep. 10.584 Racc. 6.950, stipulato in Potenza, il 2 agosto Per_1
2018, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig. ai nn. reg. gen. 12595, reg. part. 10143; quanto al Sig. Controparte_5 CP_4
ai nn. Reg. 12596, Reg. par. 10143.
[...]
Contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.) stipulato in data 29 ottobre 2019 in Potenza con atto per notar , Rep. 30. 610 racc. 18. 514, Per_2
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza, il 04.11.2019 ai nn. Reg. gen. 17.853, reg. part. 1359.
Con contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.) stipulato in data 29 ottobre 2019 in Potenza con atto per notar , Rep. 30. 610 racc. 18. 514, trascritto Per_2
presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza, il 04.11.2019 ai nn. Reg. gen. 17.853, reg. part. 1359, ed i figli e hanno risolto Controparte_3 CP_4 Controparte_5 per mutuo dissenso ex articolo 1372 c.c. la precedente donazione dell'1.6.2017 limitatamente all'unità immobiliare sita in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31.
La domanda di dichiarazione di inefficacia di tale contratto è infondata.
Invero, con tale atto un bene, che la debitrice aveva in precedenza donato ai propri figli,
è rientrato nel patrimonio della debitrice stessa.
Pertanto, non si comprende quale danno possa aver cagionato tale atto al creditore, trattandosi, invece, di atto favorevole per il creditore.
Contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. 515 fra e Per_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1
Contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar
Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. 515, con cui ha Persona_7 Controparte_3 venduto alla all'unità immobiliare sita in Potenza alla Controparte_1
Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31. come evidenziato in precedenza si tratta dia atto successivo al sorgere del credito. Quanto all'eventus damni è palese che l'atto di compravendita con cui il debitore si è spogliato di un bene immobile è lesivo delle ragioni dei creditori. In particolare, la sostituzione di beni immobili con denaro rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni.
Quanto alla scientia damni, si tratta di atto successivo al sorgere del credito.
Sussiste l'elemento soggettivo sia in capo all'alienante sia in capo all'acquirente.
Con l'atto per notar del 29.10.2019 ha alienato alla figlia Per_2 Controparte_3
i diritti di proprietà vantati su un immobile. Controparte_1
Orbene, in caso di atto a titolo oneroso successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quanto al terzo la prova della participatio fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/01/2019, n. 1286).
Relativamente alla consapevolezza del debitore, l'alienazione di un immobile, quando aveva già ricevuto una diffida di pagamento dal creditore, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a al momento della Controparte_3
compravendita, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Resta da analizzare la consapevolezza del terzo.
Con l'atto per notar del 29.10.2019 ha venduto alla Per_2 Controparte_3
l'unità immobiliare sita in Potenza alla Via del Controparte_1
Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31., per il prezzo di euro 160.000,00.
Il pagamento del prezzo è così stabilito: pagamento già avvenuto, al momento della stipula del preliminare con , della somma di 15.000,00 mediante assegno CP_4 circolare n. 5206058782 emesso il 23.4. 2018 dalla BPER Banca S.p.A. di Potenza;
pagamento già avvenuto della somma di euro 100.000,00 in favore di CP_4
mediante precedenti bonifici bancari (bonifico del 19.6.2018 dell'importo di euro
20.000,00; bonifico del 17.8.2018 dell'importo di euro 10.000,00; bonifico del
12.2.2019 dell'importo di euro 20.000,00; bonifico del 23.5.2019 dell'importo di euro
20.000,00; bonifico del 1.10.2019 dell'importo di 10.000,00; pagamento contestuale della somma di €. 35.000,00 a mezzo assegno circolare n. 5206370566-07 del 29.10.219 emesso dalla BPER Banca S.p.A. di Potenza all'ordine di;
l'acquirente si CP_4 impegnava a corrispondere la residua somma di €. 10.000,00 a “entro 7 CP_4
giorni dalla vendita del piccolo vano del medesimo stabile, in adempimento del dell'obbligo assunto dalle parti al punto 2 dell'art. 4 bis del contratto preliminare” in favore di “su espressa delegazione della signora per CP_4 Controparte_3 mero spirito di liberalità nei confronti del medesimo figlio ”. CP_4
Quindi, ha alienato l'immobile senza ricevere alcuna somma, ma Controparte_3
disponendo che le somme fossero versate al figlio . CP_4
Orbene la complessiva operazione posta in essere appare quantomeno “singolare”.
e con preliminare del 23.4.2018 hanno promesso di CP_4 Controparte_5 vendere a per il prezzo di €. 160.000,00 l'immobile Controparte_1
ricevuto in donazione dalla madre.
I pagamenti per €.115.000,00 sono stati effettuati in favore di . CP_4
Con contratto di mutuo del 29.10.2019 l'immobile è ritornato nella proprietà della madre . Controparte_3
Nello stesso giorno con atto stipulato innanzi al medesimo notaio Controparte_3 ha venduto l'immobile a Immobiliare del Gallitello.
Anche le somme versate contestualmente alla stipula (€. 35.000,00) nei giorni successivi (€.10.000,00) sono state pagate a . CP_4
Si tratta di un'operazione molto articolata e singolare, sintomo della scientia damni della società acquirente, che si è prestata a partecipare a questa anomala successione di atti e modalità di pagamento, quantomeno nella consapevolezza di sottrarre l'immobile acquistato e la somma versata alla garanzia dell'attrice.
Ulteriori indici presuntivi della consapevolezza dell'acquirente si individuano nelle seguenti circostanze: è stata costituita il 26.3.2018, Controparte_1
meno di un mese prima della stipula del contratto preliminare di compravendita del 23.4.2018; la società ha sempre avuto sede in Potenza alla via del Gallitello n. 72, nello stesso immobile in cui risiede Controparte_3
Risulta provata, anche mediante presunzioni, la consapevolezza anche in capo al terzo
Immobiliare del del pregiudizio alle ragioni dei creditori derivante Controparte_1 dall'atto dispositivo.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. Per_2
515 fra e Controparte_3 Controparte_1
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), e vanno poste a carico dei convenuti in solido, per effetto della soccombenza:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice: a) l'atto di donazione per notar n. 9679 Rep. Gen. e n.6309 01.06.2017; b) il verbale Per_1
di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del 19.4.2018; c)
l'atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar Rep. 10.584 Racc. 6.950, Per_1
stipulato in Potenza, il 2 agosto 2018, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig. ai nn. reg. gen. 12595, Controparte_5
reg. part. 10143; quanto al Sig. ai nn. Reg. 12596, Reg. par. 10143; d) CP_4
il contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30.611 racc. n. 18.515; Per_2
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 850,43 per spese, euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in camera di consiglio il 18 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1506 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre
2024, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
a mezzo della mandataria rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Luigi Sinisi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia e Valerio Martinelli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, C.F.: residente a [...]alla Contrada Gallitello CP_2 C.F._1
n. 72;
, C.F.: , residente a [...]alla Contrada Controparte_3 C.F._2
Gallitello n. 72;
, C.F.: , residente a [...]alla Contrada CP_4 C.F._3
Gallitello n. 74;
, C.F.: , residente a [...]alla Contrada Controparte_5 C.F._4
Gallitello n. 74
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto che: è Parte_1
creditore di e quali fideiussori della CP_2 Controparte_3 CP_6
in forza del decreto ingiuntivo n.990/2018 del Tribunale di Potenza;
il credito
[...] deriva da contratto di conto corrente di corrispondenza n.10141630 (poi ri-numerato in
10070497) stipulato il 04/11/2003 tra l'UniCredit Banca S.p.A. cui è succeduta la
[...]
e la nonché dei Parte_1 Controparte_7
contratti di affidamento del 26/10/2009 per €.35.000,00, del 05/07/2012 per
€.15.000,00, del 12/12/2012 per €.10.000,00, del 12/12/2012 per €.15.000,00 e del
12/12/2012 per €.20.000,00, e della fideiussione del 26/10/2009 fino alla concorrenza di
€.120.000,00 rilasciata dai coniugi e contratto di CP_2 Controparte_3 conto corrente anticipi su fatture n.10209873 del 17.03.2004, stipulato tra l'UniCredit
Banca S.p.A., cui è succeduta la e la Parte_1 Controparte_7
nonché del contratto di affidamento del 26/10/2009 e della
[...] fideiussione del 26/10/2009 fino alla concorrenza di €.120.000,00 rilasciata dai coniugi e contratto di finanziamento del 26.10.2009 CP_2 Controparte_3 stipulato tra l'UniCredit Banca di Roma S.p.A., cui è succeduta la Parte_1
con la e fideiussione del 26/10/2009 fino alla concorrenza di
[...] Controparte_6
€.120.000,00 rilasciata dai coniugi e;
i coniugi CP_2 Controparte_3 CP_2
e con ricorso congiunto per separazione personale,
[...] Controparte_3
depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di R.G. Tribunale di Potenza, hanno chiesto consensualmente la separazione personale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale a , cessione da a CP_2 CP_2
degli immobili in Potenza alla C/da Gallitello n.72 in NCEU f. 68 Controparte_3
p.lla 297 sub 31, 33, 2; La separazione è stata omologata con decreto n. 7057/2015,
l'atto è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri R.R. I.I. di Potenza in data
25.01.2017 ai nn. di Reg gen 1285 e Reg par. 1097; i coniugi e CP_2
con ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del Controparte_3
matrimonio depositato il 12.05.2016, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite con il suindicato decreto n.
7057/2015 di omologa della separazione consensuale;
con sentenza n. 897/16 pubblicata il 24.06.2016, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e dato atto dell'accordo delle parti CP_2 Controparte_3
per la conferma delle condizioni pattuite per la separazione consensuale;
con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio del 31.10.2017, omologato con provvedimento del Tribunale di Potenza del 19.04.2018, e hanno CP_2 Controparte_3
previsto che si impegnava a trasferire in favore dei figli, e CP_2 CP_4
gli immobili in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU foglio 68 Controparte_5 particella 297 sub 29, 26, 38; con atto per notar Rep. Gen n. 9679. e Racc. Per_1
n.6309 del 01.06.2017, ha donato ai figli e Controparte_3 CP_4 [...]
gli immobili ubicati in Potenza in Via del Gallitello n. 70/C e 72, in NCEU CP_5
foglio 68 particelle 297 sub 6 (ex sub 27), 31, 33; con contratto preliminare di compravendita per notar del 23.4.2018 e hanno Per_2 CP_4 Controparte_5
promesso di vendere alla unità immobiliare sita in Controparte_1
Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU al foglio 68, particella 297 sub 31; con atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar del 2.8.2018 ha ceduto e Per_1 CP_2
trasferito a titolo gratuito ai figli e gli immobili siti in Controparte_5 CP_4
Potenza alla via del Gallitello n. 70, in NCEU foglio 68, particella 297 sub 43, 26, 44,
29; con contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.) del 29.10.2019 per notar e hanno risolto per mutuo Persona_3 Controparte_5
dissenso ex articolo 1372 c.c. la precedente donazione del 1.6.2017 con riferimento all'unità immobiliare sita in Potenza alla Via del Galltello n. 70, in NCEU al foglio 68 particella 297 sub 31; con contratto di compravendita del 29.10.2019 per notar
[...] ha venduto alla all'unità Persona_4 Controparte_1
immobiliare sita in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU al foglio 68 particella
297 sub 31.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare l'inefficacia nei confronti di parte attrice ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti e delle disposizioni in essi contenute:
“a) ricorso congiunto per separazione personale, depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di R.G. Tribunale di Potenza, hanno chiesto consensualmente la separazione personale alle seguenti condizioni:
“…La casa coniugale sita in Potenza, C/da Gallitello n.74 già di proprietà esclusiva del sig. , giusto verbale di pubblicazione di testamenti olografi redatto dal CP_2
Notaio Rep. n. 91551 Racc. n. 21598 registrato a Potenza il Persona_5
20.02.2014 al n. 881 resta assegnata al sig. e la sig.ra CP_2 CP_3
, dovrà entro il termine massimo di tre anni fissare già nuovo domicilio e
[...]
provvedere al prelievo delle cose personali e dei beni, già oggetto di divisione consensuale tra le parti;
“Il sig. cede a titolo di proprietà alla sig.ra i CP_2 Controparte_3
locali di sua proprietà siti in Potenza alla C/da Gallitello n.72 ed indicati catastalmente con foglio 68 particella 297 sub 31 locale I° primo mq. 263, 77, foglio 68 particella 297 sub 33 locale II° piano mq. 236,77 e foglio 68 particella 297 sub 2 locale p.t. mq. 119,65…”;
b) verbale di omologazione del 19.04.2018 delle modifiche delle condizioni di divorzio contenute nel ricorso per la modifica delle condizioni di separazione del 31.10.2017, depositato congiuntamente dai Sigg.ri e nel procedi- CP_2 Controparte_3
mento n. 1284/2017 di R.G., con il quale il si.g ha trasferito in capo ai CP_2
propri figli e , 1/2 ciascuno i seguenti immobili: fabbricati CP_4 Controparte_5
siti in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, indicati in catasto al foglio 68 particella
297 sub 29, sub 26 sub 38;
c) atto di donazione per notar n. 9679 Rep. Gen. e n.6309 Persona_6
01.06.2017, stipulato a Potenza, registrato in Potenza il 27.06.2017 al n. 2918 serie 1t, trascritto presso la Conservatoria di Potenza il 27.06.2017 ai nn. 11626 /9906 e
11627/9907, con il quale la Sig.ra ha donato ai propri figli Controparte_3 CP_4
, nato il [...] a [...] e nato il [...] a
[...] Controparte_5
Eboli (Sa), in parti uguali, i seguenti immobili: fabbricato sito in Via del Gallitello n.
70/C e 72 censito al foglio 68 particelle 297 sub 6 (ex sub 27), 297 sub 31 e sub 297
33;
d) atto di “trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio”, per notar Rep. 10.584 Persona_6
Racc. 6.950, stipulato in Potenza, il 2 agosto 2018, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig. ai nn. reg. gen. Controparte_5
12595, reg. part. 10143; quanto al Sig. ai nn. Reg. 12596, Reg. par. CP_4
10143. Il signor , dando esecuzione all'obbligo assunto con il predetto CP_2
ricorso per la modi-fica delle condizioni di divorzio del 31.10.2017, ha ceduto e tra- sferito a titolo gratuito al proprio figlio , i seguenti beni immobili: Controparte_5
➢ abitazione sita in Potenza alla via del Gallitello n. 70, censita in catasto fabbricati al foglio 68, particella 297 sub 43;
➢ locale deposito pertinenziale sita in Potenza alla via del Gallitello n. 70, censita in catasto fabbricati al foglio 68 particella 297 sub 26;
e ed al proprio figlio i seguenti beni immobili: CP_4
➢ abitazione sita in Potenza alla via del Gallitello n. 74, censita in catasto fabbricati al foglio 68, particella 297 sub 44;
➢ locale deposito pertinenziale sita in Potenza alla via del Gallitello n. 70, censita in catasto fabbricati al foglio 68 particella 297 sub 29. e) “contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.)” stipulato in data 29 ottobre 2019 in Potenza con atto per notar , Rep. 30. 610 racc. 18. 514, Persona_7
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza, il 04.11.2019 ai nn. Reg. gen.
17.853, reg. part. 1359, la signora ed i propri figli e Controparte_3 CP_4
hanno risolto per mutuo dissenso ex articolo 1372 c.c. la Controparte_5
precedente donazione del 1 giugno 2017 con riferimento all'unità immobiliare sita in
Potenza alla Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub
31;
e) contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. 515, la signora Persona_7 Controparte_3 ha venduto alla all'unità immobiliare sita in Potenza Controparte_1
alla Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31.
, , e benché CP_2 Controparte_5 CP_4 Controparte_3
regolarmente citati, non ci sono costituiti, per cui il g.i. ne dichiarava a contumacia.
ha contestato la sussistenza dei presupposti Controparte_1 per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata nei limiti indicati.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Parte attrice ha prodotto in giudizio: decreto ingiuntivo n.990/2018 del Tribunale di
Potenza; contratto di conto corrente di corrispondenza n.10141630 stipulato il
04/11/2003 tra l'UniCredit Banca S.p.A. e la Controparte_7
contratti di affidamento del 26/10/2009 per €.35.000,00, del 05/07/2012 per
€.15.000,00, del 12/12/2012 per €.10.000,00, del 12/12/2012 per €.15.000,00 e del
12/12/2012 per €.20.000,00; fideiussione omnibus del 29.6.2004 rilasciata da CP_2
e in favore di fino all'importo di €
[...] Controparte_3 Controparte_6
75.000,00; fideiussione omnibus del 26.9.2009 rilasciata da e CP_2 CP_3
in favore di fino all'importo di € 120.000,00; contratto di
[...] Controparte_6
finanziamento del 26.10.2009 stipulato tra l'UniCredit Banca di Roma S.p.A. con la fideiussione specifica del 26/10/2009 fino alla concorrenza di Controparte_6
€.120.000,00 rilasciata dai coniugi e nota CP_2 Controparte_3
raccomandata A.R. del 18/06/2014 di revoca facilitazioni creditizie e intimazione di pagamento inviata ai debitori con avvisi di ricevimento. Parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela.
La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/04/2021, n. 9886).
Quindi nel caso in questione tutti gli atti di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia sono successivi alla prestazione delle fideiussioni, stipulate fra il 2004 e il 2009.
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che gli atti posto in essere dai coniugi e CP_2
siano lesivi delle ragioni dei creditori. Parte_3
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza tutti gli atti sono successivi al sorgere del credito.
Ricorso congiunto per separazione personale, depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di R.G. Tribunale di Potenza.
Parte attrice chiede espressamente la dichiarazione di inefficacia del Ricorso congiunto per separazione personale, depositato in data 11.11.2014 ed iscritto al n. 3212/2014 di
R.G. Tribunale di Potenza.
La giurisprudenza univoca afferma che è revocabile il contratto in cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile in seguito ad obblighi assunti durante una separazione consensuale omologata ( Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28558). La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare (Cass.,
n.11914/2008).
Nel caso in questione parte attrice non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del negozio traslativo e del decreto di omologazione della separazione. Né può dichiararsi l'inefficacia di un mero ricorso.
Pertanto, tale domanda va rigettata.
Atto di donazione per notar n. 9679 Rep. Gen. e n.6309 01.06.2017, Per_1
stipulato a Potenza, registrato in Potenza il 27.06.2017 al n. 2918 serie 1t, trascritto presso la Conservatoria di Potenza il 27.06.2017 ai nn. 11626 /9906 e 11627/9907.
Con atto di donazione per notar del 1.6.2017 ha donato Per_1 Controparte_3
ai propri figli e i seguenti immobili: fabbricato sito in Via CP_4 Controparte_5
del Gallitello n. 70/C e 72 censito al foglio 68 particelle 297 sub 6 (ex sub 27), 297 sub
31 e sub 297 33.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la donazione in favore dei propri figli in data 1.6.2017 di beni, dopo la concessione delle fideiussioni e dopo che con raccomandata A.R. del 18/06/2014 la banca aveva richiesto il pagamento, , è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a al momento della donazione, del Controparte_3 pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione per notar Per_1
del 1.6.2017.
Verbale di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del
19.4.2018. Atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar Rep. 10.584 Per_1
Racc. 6.950, stipulato in Potenza, il 2 agosto 2018, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig.
[...]
ai nn. reg. gen. 12595, reg. part. 10143; quanto al Sig. ai nn. CP_5 CP_4
Reg. 12596, Reg. par. 10143.
Relativamente al verbale di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del 19.4.2018 e al conseguente atto di trasferimento immobiliare per notar del Per_1
2.8.2018, va evidenziato quanto segue. Con provvedimento del 19.04.2018 il Tribunale di Potenza ha omologato la modifica delle condizioni di divorzio del 31.10.2017, con cui e CP_2 Controparte_3
hanno previsto che si impegnava a trasferire in favore dei figli, CP_2 CP_4
e , gli immobili in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, in NCEU
[...] Controparte_5
foglio 68 particella 297 sub 29, 26, 38.
Con atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar del 2.8.2018 ha Per_1 CP_2
ceduto e trasferito a titolo gratuito ai figli e gli immobili Controparte_5 CP_4
siti in Potenza alla via del Gallitello n. 70, in NCEU foglio 68, particella 297 sub 43, 26,
44, 29.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene
"dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, del c.c. (Cassazione civile sez. III,
11/01/2024, n.1243).
Nel caso in questione l'atto di cessione è del 2018, quando i due figli e CP_4
avevano rispettivamente trentatré e ventinove anni, non ha alcuna Controparte_5 giustificazione nell'obbligo di mantenimento di figli non economicamente autosufficienti, ma si configura come mero atto a titolo gratuito.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la cessione nel 2018 a figli maggiorenni di beni immobili, dopo la concessione delle fideiussioni e dopo che con raccomandata A.R. del 18/06/2014 la banca aveva richiesto il pagamento, , è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma CP_2
altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. il verbale di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del 19.4.2018 e l'atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar Rep. 10.584 Racc. 6.950, stipulato in Potenza, il 2 agosto Per_1
2018, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig. ai nn. reg. gen. 12595, reg. part. 10143; quanto al Sig. Controparte_5 CP_4
ai nn. Reg. 12596, Reg. par. 10143.
[...]
Contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.) stipulato in data 29 ottobre 2019 in Potenza con atto per notar , Rep. 30. 610 racc. 18. 514, Per_2
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza, il 04.11.2019 ai nn. Reg. gen. 17.853, reg. part. 1359.
Con contratto di mutuo dissenso parziale (ex articolo 1372 c.c.) stipulato in data 29 ottobre 2019 in Potenza con atto per notar , Rep. 30. 610 racc. 18. 514, trascritto Per_2
presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza, il 04.11.2019 ai nn. Reg. gen. 17.853, reg. part. 1359, ed i figli e hanno risolto Controparte_3 CP_4 Controparte_5 per mutuo dissenso ex articolo 1372 c.c. la precedente donazione dell'1.6.2017 limitatamente all'unità immobiliare sita in Potenza alla Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31.
La domanda di dichiarazione di inefficacia di tale contratto è infondata.
Invero, con tale atto un bene, che la debitrice aveva in precedenza donato ai propri figli,
è rientrato nel patrimonio della debitrice stessa.
Pertanto, non si comprende quale danno possa aver cagionato tale atto al creditore, trattandosi, invece, di atto favorevole per il creditore.
Contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. 515 fra e Per_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1
Contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar
Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. 515, con cui ha Persona_7 Controparte_3 venduto alla all'unità immobiliare sita in Potenza alla Controparte_1
Via del Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31. come evidenziato in precedenza si tratta dia atto successivo al sorgere del credito. Quanto all'eventus damni è palese che l'atto di compravendita con cui il debitore si è spogliato di un bene immobile è lesivo delle ragioni dei creditori. In particolare, la sostituzione di beni immobili con denaro rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni.
Quanto alla scientia damni, si tratta di atto successivo al sorgere del credito.
Sussiste l'elemento soggettivo sia in capo all'alienante sia in capo all'acquirente.
Con l'atto per notar del 29.10.2019 ha alienato alla figlia Per_2 Controparte_3
i diritti di proprietà vantati su un immobile. Controparte_1
Orbene, in caso di atto a titolo oneroso successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quanto al terzo la prova della participatio fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/01/2019, n. 1286).
Relativamente alla consapevolezza del debitore, l'alienazione di un immobile, quando aveva già ricevuto una diffida di pagamento dal creditore, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a al momento della Controparte_3
compravendita, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Resta da analizzare la consapevolezza del terzo.
Con l'atto per notar del 29.10.2019 ha venduto alla Per_2 Controparte_3
l'unità immobiliare sita in Potenza alla Via del Controparte_1
Gallitello n. 70, censita in Catasto al foglio 68 particella 297 sub 31., per il prezzo di euro 160.000,00.
Il pagamento del prezzo è così stabilito: pagamento già avvenuto, al momento della stipula del preliminare con , della somma di 15.000,00 mediante assegno CP_4 circolare n. 5206058782 emesso il 23.4. 2018 dalla BPER Banca S.p.A. di Potenza;
pagamento già avvenuto della somma di euro 100.000,00 in favore di CP_4
mediante precedenti bonifici bancari (bonifico del 19.6.2018 dell'importo di euro
20.000,00; bonifico del 17.8.2018 dell'importo di euro 10.000,00; bonifico del
12.2.2019 dell'importo di euro 20.000,00; bonifico del 23.5.2019 dell'importo di euro
20.000,00; bonifico del 1.10.2019 dell'importo di 10.000,00; pagamento contestuale della somma di €. 35.000,00 a mezzo assegno circolare n. 5206370566-07 del 29.10.219 emesso dalla BPER Banca S.p.A. di Potenza all'ordine di;
l'acquirente si CP_4 impegnava a corrispondere la residua somma di €. 10.000,00 a “entro 7 CP_4
giorni dalla vendita del piccolo vano del medesimo stabile, in adempimento del dell'obbligo assunto dalle parti al punto 2 dell'art. 4 bis del contratto preliminare” in favore di “su espressa delegazione della signora per CP_4 Controparte_3 mero spirito di liberalità nei confronti del medesimo figlio ”. CP_4
Quindi, ha alienato l'immobile senza ricevere alcuna somma, ma Controparte_3
disponendo che le somme fossero versate al figlio . CP_4
Orbene la complessiva operazione posta in essere appare quantomeno “singolare”.
e con preliminare del 23.4.2018 hanno promesso di CP_4 Controparte_5 vendere a per il prezzo di €. 160.000,00 l'immobile Controparte_1
ricevuto in donazione dalla madre.
I pagamenti per €.115.000,00 sono stati effettuati in favore di . CP_4
Con contratto di mutuo del 29.10.2019 l'immobile è ritornato nella proprietà della madre . Controparte_3
Nello stesso giorno con atto stipulato innanzi al medesimo notaio Controparte_3 ha venduto l'immobile a Immobiliare del Gallitello.
Anche le somme versate contestualmente alla stipula (€. 35.000,00) nei giorni successivi (€.10.000,00) sono state pagate a . CP_4
Si tratta di un'operazione molto articolata e singolare, sintomo della scientia damni della società acquirente, che si è prestata a partecipare a questa anomala successione di atti e modalità di pagamento, quantomeno nella consapevolezza di sottrarre l'immobile acquistato e la somma versata alla garanzia dell'attrice.
Ulteriori indici presuntivi della consapevolezza dell'acquirente si individuano nelle seguenti circostanze: è stata costituita il 26.3.2018, Controparte_1
meno di un mese prima della stipula del contratto preliminare di compravendita del 23.4.2018; la società ha sempre avuto sede in Potenza alla via del Gallitello n. 72, nello stesso immobile in cui risiede Controparte_3
Risulta provata, anche mediante presunzioni, la consapevolezza anche in capo al terzo
Immobiliare del del pregiudizio alle ragioni dei creditori derivante Controparte_1 dall'atto dispositivo.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30. 611 racc. n. 18. Per_2
515 fra e Controparte_3 Controparte_1
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), e vanno poste a carico dei convenuti in solido, per effetto della soccombenza:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice: a) l'atto di donazione per notar n. 9679 Rep. Gen. e n.6309 01.06.2017; b) il verbale Per_1
di omologazione delle modifiche delle condizioni del divorzio del 19.4.2018; c)
l'atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito in esecuzione di accordo di modifica delle condizioni di divorzio per notar Rep. 10.584 Racc. 6.950, Per_1
stipulato in Potenza, il 2 agosto 2018, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Potenza in data 06.08.2018: quanto al Sig. ai nn. reg. gen. 12595, Controparte_5
reg. part. 10143; quanto al Sig. ai nn. Reg. 12596, Reg. par. 10143; d) CP_4
il contratto di compravendita del 29 ottobre 2019, stipulato in Potenza con atto per notar Rep. n. 30.611 racc. n. 18.515; Per_2
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 850,43 per spese, euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in camera di consiglio il 18 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo