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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
CO RA, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202500001802000 CONTRIBUTI IVS 2021
contro
Ag.entrate - OS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. DI ADDEBIT n. 42520230000046242000 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente : respingere il ricorso con condanna allre spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.8.2025 successivamente iscritto a ruolo, Ricorrente_1,assistita come in atti impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 12580202500001802000 sull' autovettura
Toyota C-HR, 1.8 Hybrid 2WD, targa Targa_1, relativo a: - Cartella n.125202100026 29 362001, notificata in data 13.06.2022 per unimporto pari ad euro 344,04; - Avviso di addebito n. 42520230000046242000,
notificata in data 21.04.2023per un importo pari ad euro 5.473,20; - Cartella n. 12520230006598509000,
notificata in data 20.07. 2023 per un importo pari ad euro 875,72; - Cartella n. 12520230010683532000,
notificata in data 24.10.2023 per un importo pari ad euro 43,95;- Cartella n. 12520230012300419000,
notificata in data 22.01.2024 per un importo pari ad euro 220,10; Con il ricorso ,previa sospensiva ,chiede l'annullamento dell'atto in quanto Illegittimimo per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R.602/73. Si costituiva Lì'Agenzia Entrate OS con memnorie con le quali conferma non solo che tutti gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati alla ricorrente e che gli stessi sono oramai definitivi,ma che le alcune cartelle di pagamento si riferiscono importi di natura previdenziale ed a sanzioni amm.ve la cui giurisdizione è affidata al Giudice del Lavoro e al Giudice di Pace. Nel merito rileva che la ricorrente non ha reso prova della strumentalità del veicolo rispetto alla attività lavorativa e che risulta sia intestataria di altre vetture. La sospensiva invocata veniva accolta ma successivamente all'uduienza del 20.2.2026,la Corte decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero rispetto alle eccezioni sollevate nell'atto introduttivo,per poter riscontrare la insostituibilità del veicolo sottoposto a fermo amministrativo ritenuto strumentale nella attività lavorativa la ricorrente non ha dimostrato l'insostituibilità del veicolo oggetto di preavviso di fermo con l'attività di lavorativa svolta od anche per le sue particolari condizioni di salute. Tra l'altro parte resistente ha depositato documentazione ( visura al PRA e visura della Camera di Commercio ) da cui risulta la proprietà di altre 2 autovetture . Inoltre per poter evitare il fermo amministrativo del veicolo per particolari condizioni di salute dell'intestatario queste, sarebbero dovute essere certificate da: "carta di circolazione del veicolo dalla quale emerge l'installazione di dispositivi speciali oppure della fattura di acquisto del veicolo dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delleagevolazioni fiscali di cui alla Legge n.
104/1992. Qualora la fattura non siastata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest'ultima è fiscalmente a carico dell'acquirente (copiadell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac-simile in calce al modello di “F3-istanza per annullamento preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso persona con disabilità”) oppure copia del fronte del contrassegno
“PARCHEGGIO PER DISABILI” rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso di fermo / della trascrizione del fermo, in oggetto, e in corso di validità, e l'autocertificazione (fac simile in calce al modello “F3-istanza per annullamento delpreavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso persona con disabilità”) che attestil'utilizzo del veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno". In conclusione l'atto impugnato va confermato ma per evidenti e giustificati motivi le ,spese del giudizio restano compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
CO RA, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202500001802000 CONTRIBUTI IVS 2021
contro
Ag.entrate - OS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. DI ADDEBIT n. 42520230000046242000 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente : respingere il ricorso con condanna allre spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.8.2025 successivamente iscritto a ruolo, Ricorrente_1,assistita come in atti impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 12580202500001802000 sull' autovettura
Toyota C-HR, 1.8 Hybrid 2WD, targa Targa_1, relativo a: - Cartella n.125202100026 29 362001, notificata in data 13.06.2022 per unimporto pari ad euro 344,04; - Avviso di addebito n. 42520230000046242000,
notificata in data 21.04.2023per un importo pari ad euro 5.473,20; - Cartella n. 12520230006598509000,
notificata in data 20.07. 2023 per un importo pari ad euro 875,72; - Cartella n. 12520230010683532000,
notificata in data 24.10.2023 per un importo pari ad euro 43,95;- Cartella n. 12520230012300419000,
notificata in data 22.01.2024 per un importo pari ad euro 220,10; Con il ricorso ,previa sospensiva ,chiede l'annullamento dell'atto in quanto Illegittimimo per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R.602/73. Si costituiva Lì'Agenzia Entrate OS con memnorie con le quali conferma non solo che tutti gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati alla ricorrente e che gli stessi sono oramai definitivi,ma che le alcune cartelle di pagamento si riferiscono importi di natura previdenziale ed a sanzioni amm.ve la cui giurisdizione è affidata al Giudice del Lavoro e al Giudice di Pace. Nel merito rileva che la ricorrente non ha reso prova della strumentalità del veicolo rispetto alla attività lavorativa e che risulta sia intestataria di altre vetture. La sospensiva invocata veniva accolta ma successivamente all'uduienza del 20.2.2026,la Corte decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero rispetto alle eccezioni sollevate nell'atto introduttivo,per poter riscontrare la insostituibilità del veicolo sottoposto a fermo amministrativo ritenuto strumentale nella attività lavorativa la ricorrente non ha dimostrato l'insostituibilità del veicolo oggetto di preavviso di fermo con l'attività di lavorativa svolta od anche per le sue particolari condizioni di salute. Tra l'altro parte resistente ha depositato documentazione ( visura al PRA e visura della Camera di Commercio ) da cui risulta la proprietà di altre 2 autovetture . Inoltre per poter evitare il fermo amministrativo del veicolo per particolari condizioni di salute dell'intestatario queste, sarebbero dovute essere certificate da: "carta di circolazione del veicolo dalla quale emerge l'installazione di dispositivi speciali oppure della fattura di acquisto del veicolo dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delleagevolazioni fiscali di cui alla Legge n.
104/1992. Qualora la fattura non siastata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest'ultima è fiscalmente a carico dell'acquirente (copiadell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac-simile in calce al modello di “F3-istanza per annullamento preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso persona con disabilità”) oppure copia del fronte del contrassegno
“PARCHEGGIO PER DISABILI” rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso di fermo / della trascrizione del fermo, in oggetto, e in corso di validità, e l'autocertificazione (fac simile in calce al modello “F3-istanza per annullamento delpreavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso persona con disabilità”) che attestil'utilizzo del veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno". In conclusione l'atto impugnato va confermato ma per evidenti e giustificati motivi le ,spese del giudizio restano compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese