Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 92
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del fermo amministrativo per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/73

    Il ricorrente non ha fornito prova dell'insostituibilità del veicolo oggetto di fermo amministrativo rispetto all'attività lavorativa svolta o alle sue condizioni di salute. L'amministrazione resistente ha prodotto documentazione attestante la proprietà di altre autovetture da parte del ricorrente. Inoltre, per ottenere l'annullamento del fermo per condizioni di salute, sarebbero state necessarie certificazioni specifiche relative a dispositivi speciali installati sul veicolo o agevolazioni fiscali per disabilità, non prodotte dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 92
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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