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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18290/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18290/2017
PROMOSSA DA
, nato l'[...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato ABATE ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 , nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 03/11/2017 - premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 10/07/2008, unione dalla quale non è Controparte_1
nata prole - ha adito questo Tribunale per sentire pronunciare la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima.
Il ricorrente ha esposto che sin dai primi momenti, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, i coniugi non hanno più avuto una unione affettiva sentimentale e, pertanto,
essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto per esclusiva colpa della , la quale avrebbe iniziato una CP_1
relazione con un altro uomo e avrebbe deciso di allontanarsi da casa.
non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 09/01/2019 è comparso il solo ricorrente sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Mutato il giudice istruttore a seguito di riassegnazione in data 5 marzo 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, formulate come in atti, ed è stata rimessa al Collegio
per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga pronunciata la separazione.
2 Esposti i fatti di causa, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , che Controparte_1
non si è costituita nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda di separazione avanzata da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze formulate in ricorso risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio
coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dal ricorrente.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
spiegata da vada rigettata. Parte_1
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la separazione può
essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già,
invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
3 Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent.
n. 14840 del 27/06/2006).
Nella vicenda in oggetto, invero, la domanda di addebito formulata da si fonda Parte_1
sulla dedotta violazione dei doveri coniugali di fedeltà e coabitazione da parte della moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extra coniugale, allontanandosi da casa.
Le circostanze dedotte dal ricorrente non hanno trovato alcun riscontro probatorio, atteso che peraltro non sono state formulate richieste istruttorie volte a provare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione, che deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta e la natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18290/2017 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato l'[...] a Parte_1
SIRACUSA (SR), e , nata il [...] a [...] Controparte_1
LICODIA (CT), che hanno contratto matrimonio a Catania in data 10/07/2008, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 234, Parte 1, anno 2008;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4 DICHIARA irripetibili le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18290/2017
PROMOSSA DA
, nato l'[...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato ABATE ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 , nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 03/11/2017 - premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 10/07/2008, unione dalla quale non è Controparte_1
nata prole - ha adito questo Tribunale per sentire pronunciare la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima.
Il ricorrente ha esposto che sin dai primi momenti, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, i coniugi non hanno più avuto una unione affettiva sentimentale e, pertanto,
essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto per esclusiva colpa della , la quale avrebbe iniziato una CP_1
relazione con un altro uomo e avrebbe deciso di allontanarsi da casa.
non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 09/01/2019 è comparso il solo ricorrente sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Mutato il giudice istruttore a seguito di riassegnazione in data 5 marzo 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, formulate come in atti, ed è stata rimessa al Collegio
per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga pronunciata la separazione.
2 Esposti i fatti di causa, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , che Controparte_1
non si è costituita nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda di separazione avanzata da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze formulate in ricorso risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio
coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dal ricorrente.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
spiegata da vada rigettata. Parte_1
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la separazione può
essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già,
invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
3 Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent.
n. 14840 del 27/06/2006).
Nella vicenda in oggetto, invero, la domanda di addebito formulata da si fonda Parte_1
sulla dedotta violazione dei doveri coniugali di fedeltà e coabitazione da parte della moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extra coniugale, allontanandosi da casa.
Le circostanze dedotte dal ricorrente non hanno trovato alcun riscontro probatorio, atteso che peraltro non sono state formulate richieste istruttorie volte a provare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione, che deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta e la natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18290/2017 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato l'[...] a Parte_1
SIRACUSA (SR), e , nata il [...] a [...] Controparte_1
LICODIA (CT), che hanno contratto matrimonio a Catania in data 10/07/2008, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 234, Parte 1, anno 2008;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4 DICHIARA irripetibili le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
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