Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 134/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 134/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL SABRINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in MORTARA, VICOLO GREGOTTI n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MORTARA (PV), in data
02/05/2010, il cui atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
MORTARA alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2010, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, emettere sentenza di separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
a seguito del matrimonio di rito concordatario contratto in data 2 maggio CP_1
2010 in Mortara (PV)–matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mortara al n. 3 serie A Parte II anno 2010;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
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sita in Mortara, via De Cantiano 5/2:
- l'abitazione coniugale, cointestata ai due coniugi, verrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie che vi coabiterà con il figlio minore;
il marito provvederà a ritirare tutti i propri beni/effetti personali entro e non oltre la data dell'udienza;
- il signor si farà carico del pagamento dell'intera rata di mutuo (€ 240 mensili CP_1 circa), acceso presso la BPM per l'acquisto dell'abitazione coniugale, in maniera esclusiva, sino alla estinzione dello stesso prevista per il 2029;
- il padre ha ampio diritto di visita al figlio minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni di studio del minore.
- Il padre potrà trascorrere con il figlio due week end alternati al mese allorquando potrà andare a prendere presso l'abitazione materna dalle ore 13 del sabato per Per_1 riaccompagnarlo direttamente presso l'abitazione materna la domenica sera entro le 21.
Il figlio trascorrerà con il padre un giorno a settimana, indicativamente il giovedì, pernottando presso la sua nuova abitazione;
il mattino successivo il padre riporterà il figlio a scuola a Mortara.
- Le parti saranno libere di concordare, di volta in volta, anche diverse modalità di frequentazione e/o diritto di pernotto del minore.
- Per quanto concerne le ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive comunicando per tempo (entro il 31 maggio) le settimane di ferie e il luogo di villeggiatura prescelto. Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con sempre secondo il Per_1
principio dell'alternanza: Natale e Santo Stefano, sino al 31 dicembre con un genitore, e l'ultimo dell'anno e l'epifania con l'altro, così pure per la Pasqua e Pasquetta. Le parti anche in questo caso possono assumere accordi diversi circa la frequentazione del figlio.
-disporre che il padre versi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso la somma di euro 500,00 mensili, entro il 12 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indice
ISTAT del costo della vita (se positivo) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche,
pag. 2 di 4 ludiche secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti hanno visionato e accettato.
- prevedere che l'assegno unico dell'importo di circa € 170 mensili, percepito dal marito, venga accreditato alla moglie;
- il conto corrente comune cointestato tra i coniugi, acceso presso la BPM agenzia di
Mortara, verrà suddiviso in parti uguali tra gli stessi;
- il conto titoli/obbligazioni cointestato verrà estinto e l'intero importo verrà assegnato alla solo signora;
Parte_1
- darsi atto che l'autovettura Fiat Panda targata FZ807GB, intestata alla moglie, resterà nella disponibilità della stessa, che se ne assumerà tutti i relativi oneri;
allo stesso modo l'autovettura Jeep Compass targata GR040PY, intestata al marito, resterà nella disponibilità dello stesso, che se ne assumerà tutti i relativi oneri.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza di separazione, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mortara perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio in MORTARA (PV), in data 02/05/2010, il cui
[...]
atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte
II, Serie A, n. 3, dell'anno 2010;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 07/04/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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