Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1270/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1270/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 4.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cinzia Crocco (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliata in Potenza alla via F. Baracca n. 16 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelinda Sabia
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
Licata al Corso Garibaldi n. 65 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: separazione giudiziale – domande accessorie;
Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione
I ha domandato pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, Parte_1
, addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario in Potenza il 25.9.2004, in regime di separazione dei beni, precisando che dall'unione non erano nati figli, e deducendo -a fondamento della domanda-
l'irreversibilità della crisi coniugale determinata dal comportamento del marito che aveva intrattenuto «continue relazioni extraconiugali, sia durature che occasionali, addirittura ostentando tali sue relazioni», e -pertanto- il venir meno della comunione materiale e spirituale.
II si è costituito in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di CP_1
separazione personale, deducendo l'esser ormai venuta meno l'affectio coniugalis, ha contestato le avverse deduzioni sostenendo di non aver mai tradito né aggredito la moglie, chiedendo pronunciarsi la separazione personale senza alcuna dichiarazione di addebito.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del 17.11.2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV In sede istruttoria, all'udienza del 24.3.2021, celebratasi mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta chiedendo l'emissione della pronuncia ex art. 709 bis c.p.c.; parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta. Sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
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Con sentenza non definitiva n. 599/2021 è stata dichiarata la separazione personale delle parti private e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 28.1.2022, fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, è stata effettuata la delibazione sulle istanze di prova orale avanzate dalle parti, onerando altresì quest'ultime di depositare la documentazione economico-reddituale richiesta nella relativa ordinanza.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale ammessa e acquisizione documentale. Successivamente, all'udienza del 22.9.2023, alla luce degli elementi emersi sino ad allora nella fase istruttoria, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Nelle note scritte depositate il 23.1.2024, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito e, dichiarando di non accettare la formulata proposta conciliativa, ha insistito per la corresponsione da parte del resistente della somma di euro 300,00 al mese stabilita nell'ordinanza presidenziale.
Parimenti, la proposta ex art. 185 bis c.p.c. non è stata accettata dal resistente
(vedasi le note scritte depositate dalla difesa del resistente il 23.1.2024), il quale ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Mediante il deposito di note scritte in data 28.11.2024, la difesa della ricorrente, rappresentando che medio tempore era stata emessa sentenza divorzile, che ha depositato in atti, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 4.12.2024, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
V Orbene, come si è esposto sopra, con sentenza non definitiva n. 599/2021 è già stata dichiarata la separazione personale delle parti private, sicché, posto che la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito, non rimane a questo Tribunale che pronunciarsi in relazione alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per il tempo che va dal deposito del ricorso per separazione personale
(27.5.2020) al deposito del ricorso divorzile.
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Invero, è stato dedotto e risulta provato in atti che, nelle more del presente giudizio e a fronte dell'emissione della sentenza non definitiva in ordine allo status, la ricorrente il 2.12.2021 abbia depositato ricorso divorzile, che ha dato Parte_1
origine alla causa recante R.G. n. 3514/2021 R.G. Nel giudizio divorzile, con sentenza non definitiva n. 494/2023 pubblicata il 24.4.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 CP_1
Successivamente, con sentenza definitiva n. 1214/2024 pubblicata il 22.7.2024, è stata rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, condannandola al pagamento in favore del resistente delle spese processuali.
L'esser stato introdotto il giudizio divorzile assume indubbia rilevanza. Invero, in via generale, dal momento del deposito del ricorso divorzile, il Tribunale in composizione collegiale, quale Giudice della separazione, non risulta più munito della potestas iudicandi sulle questioni attinenti all'affidamento, al collocamento (e dunque all'assegnazione della casa familiare) e alla frequentazione della prole, che, in quanto volti a regolare per il futuro i rapporti tra i genitori e i figli, sono attratti alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi.
Parimenti, le questioni a carattere economico per le quali il Giudice della separazione risulta ancora munito del potere decisorio sono solo quelle riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso divorzile (e ciò in quanto la pronuncia, in sede di divorzio, non potrà retroagire a data antecedente rispetto all'instaurazione del predetto giudizio), essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo di pendenza del giudizio relativo alla cessazione/scioglimento del vincolo coniugale.
Diversamente opinando, si potrebbe verificare un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente giudizio e di quello divorzile (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 10.12.2008, n. 28990).
Orbene, considerato che nel caso di specie dall'unione coniugale non sono nati figli e che -come già esposto- la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, non rimane che esaminare la domanda di mantenimento avanzata da;
dunque, Parte_1 per effetto dell'emanazione della sentenza divorzile, non può ritenersi cessata la materia del contendere.
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In ordine alla domanda di mantenimento per il coniuge la giurisprudenza ha precisato: «Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile» (Cass. civ., sez. I,
16.5.2017, n. 12196).
Sul piano dell'onere probatorio è stato sottolineato che «La dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 30.10.2017, n. 25781).
Adempiuto l'onere probatorio da parte del richiedente, occorrerà valutare i redditi attuali di quest'ultimo, i quali -tuttavia- non assumeranno efficacia esclusiva o dirimente nel giudizio di quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord.,
24.6.2019, n. 16809), le concrete possibilità di lavoro (tenuto conto delle attitudini, della personalità, della necessità di accudire i figli, ecc.), nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato. Tale valutazione globale, poi, dovrà essere estesa al coniuge obbligato.
Orbene, posti i su riportati principi, deve osservarsi che:
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-nell'atto introduttivo la ricorrente ha dedotto di essere priva di qualsiasi fonte di reddito, tanto da aver presentato istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, di essere disoccupata e di vivere soltanto grazie all'aiuto dei suoi fratelli, di abitare in un monolocale modestissimo avuto in eredità dai genitori. Di contro, il resistente vive nel confortevole appartamento che costituì la casa coniugale, di cui è esclusivo proprietario, ed è titolare della ditta individuale “Tecno Pavimenti”, che svolge una redditizia e ben nota attività imprenditoriale;
-nella memoria di costituzione il resistente, contestando le poc'anzi riportate allegazioni della ricorrente, ha sostenuto che -sin dal matrimonio- ha lavorato Parte_1
irregolarmente presso il bar e la trattoria dei fratelli, siti in Potenza alla via dei
Complanari n. 40, percependo una retribuzione che utilizzava per le sue (di lei) necessità
e per fare la spesa. E che, siccome insieme avevano avviato una scuola di ballo che in media aveva 60 iscritti, gestiva in via esclusiva la scuola di ballo da oltre Parte_1
un anno. Di contro, lui svolgeva la sola attività di pavimentista con reddito medio inferiore a quello percepito irregolarmente dalla ricorrente;
-nessuna documentazione economico-reddituale è stata depositata dalla ricorrente in allegato agli scritti difensivi introduttivi;
la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 46, D.P.R. n. 445/2000, nella quale si legge che a decorrere dal 1.1.2019 sino alla data di sottoscrizione della stessa (23.5.2022) non ha svolto alcuna attività lavorativa e non ha alcuna fonte di reddito, che il 2.10.2021 ha ereditato dalla madre la somma di euro 7.736,93, che è proprietaria, in quanto erede dei suoi genitori, di un immobile adibito ad abitazione sito in Potenza alla via Complanare
Varco Izzo n. 192/A di mq 55 circa e di un garage pertinenziale di mq 55, di un immobile adibito ad appartamento sito in Potenza alla via Complanare Varco Izzo di mq 115, per compravendita del 1998, nonché di terreni incolti siti in Potenza di are 67,41 (pascolo), che è altresì titolare di un'autovettura Opel Mokka, che non è tenuta a onorare alcun finanziamento, che non gode di collaboratori domestici;
la ricorrente ha depositato estratto lista movimenti del libretto a lei intestato (dal 24.8.2020 al 23.5.2022), dal quale non risultano accrediti, se non quello di euro 7.000,00 in data 2.10.2021, riconducibile alla somma di denaro ricevuta in eredità dalla madre, e con saldo disponibile di euro
10.649,25;
6 R.G. N. 1270/2020
-il resistente ha depositato estratto conto della BCC di ID AN e DA intestato a , dal quale risulta un saldo liquido finale di Controparte_2
euro 19.944,42 al 30.6.2020; lo stesso conto al 31.12.2019 presentava un saldo liquido di euro 23.106,12, al 30.9.2019 un saldo liquido di euro 27.447,89, al 31.3.2019 un saldo liquido di euro 23.106,12. Ha altresì depositato le dichiarazioni dei redditi, dalle quali emergono redditi complessivi (da lavoro) per euro 30.563,00 (imposta netta 5.055,00) nel 2018 (dichiarazione dei redditi 2019), per euro 10.398,00 nel 2019 (dichiarazione dei redditi 2020) e per euro 21.748,00 nel 2020 (dichiarazione dei redditi 2021). Vi è poi in atti la lista dei movimenti del libretto postale intestato al resistente dal quale emerge che al 12.1.2021 quest'ultimo aveva accantonato risparmi per euro 30.793,10. Il resistente ha poi dichiarato (vedasi dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 22.6.2022) di essere (poi) divenuto operaio della Summa s.l.r., che svolge attività edile, di percepire pensione di invalidità per euro 161,34 al mese, di esser proprietario dell'immobile adibito a propria abitazione e composto di 7 vani sito in Potenza alla via del Giglio n.
166 per eredità e di un deposito pertinenziale di mq 38, nonché di altro deposito di mq
25 e di terreni agricoli per una superficie catastale di are 4 e centiare 68, di essere titolare di una autovettura Audi A6 e di una Citroen Jumpy, e di una trattrice agricola, di non dover onorare alcun finanziamento e di non godere di collaboratori domestici;
-dall'escussione testimoniale non può ritenersi raggiunta la prova del fatto che la ricorrente ha lavorato e lavori irregolarmente presso il bar/trattoria dei fratelli;
di contro,
è stato provato che la ricorrente gestisce una scuola di ballo. Sicché, deve presumersi che dall'attività di gestione, nonché di insegnante di ballo, la ricorrente tragga sostentamento;
-la convivenza matrimoniale è durata circa 15 anni.
Alla luce degli elementi emersi all'esito dell'istruttoria, il resistente risulta essere titolare di una occupazione lavorativa stabile, dalla quale ha sempre percepito una retribuzione mensile in grado di provvedere al sostentamento della famiglia, nonché avere risparmi in misura superiore alla ricorrente, talché può concludersi riconoscendo che la ricorrente è stata il coniuge economicamente più debole, con conferma della somma a titolo di mantenimento, pari a euro 300,00 al mese (oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT), stabilita nell'ordinanza presidenziale.
7 R.G. N. 1270/2020
Le spese di lite si compensano per la metà in considerazione del fatto che solo all'esito dell'istruttoria la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito nonché a ragione del quantum chiesto a titolo di mantenimento, mentre la restante metà, secondo soccombenza, deve esser posta in capo al resistente e liquidata in complessivi euro
2.538,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, in applicazione del D.M.
55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi del giudizio in relazione al valore indeterminato della causa (scaglione sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), secondo i parametri medi di liquidazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1270 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il
[...] CP_1
Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) determina, a conferma dei provvedimenti emessi in via provvisoria e urgente all'esito della fase presidenziale con ordinanza del 17.11.2020, in complessivi euro
300,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da CP_1
a a titolo di assegno di mantenimento, da
[...] Parte_1
corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, dal dì della domanda (27.5.2020) al dì di deposito del ricorso divorzile (2.12.2021);
2) compensa per la metà le spese di lite;
3) condanna il resistente alla corresponsione delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente , le quali si liquidano, nel già ridotto Parte_1
ammontare pari al 50% dell'intero, in euro 2.538,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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