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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2622/2019
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2622/2019 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. CALABRESE VIRGILIO, C.F. , e C.F._1 dall'AVV. CALABRESE GIOVANNI, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso gli indirizzi p.e.c. e Email_1
Email_2 attori contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ZITIELLO LUCA, C.F. , e C.F._3 dall'AVV. MUSCO CARBONARO BENEDETTA, C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_3 convenuto avente ad oggetto: contratto quadro di investimento – risoluzione per inadempimento – violazione obblighi informativi dell'intermediario finanziario – risarcimento del danno.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. depositate nelle date 19.03.2025 e 24.03.2025. Il procedimento è stato dunque posto in decisione con ordinanza del 27.03.2025, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
Con atto di citazione notificato in data 12.02.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento o la risoluzione Controparte_2 delle operazioni di acquisto delle azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e di la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 73.375,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
La vicenda posta alla base della controversia può essere riassunta nei termini che seguono.
La società (cui è subentrata l'odierna attrice ai sensi dell'art. Controparte_3 Parte_1
2504bis c.c. a seguito di atto di fusione per incorporazione del 09.04.2018) ha acquistato nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014 azioni della BA Popolare di Vicenza s.p.a.
In particolare, la società attrice ha prospettato e documentato l'avvenuto acquisto di azioni di
BA Popolare di Vicenza s.p.a. per il corrispettivo globale di euro 73.375,00, mediante le seguenti operazioni: n. 51 azioni per un controvalore di euro 3.187,50 in data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,50 in data 28.10.2013; n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00 in data
09.12.2013; n. 404 azioni per un valore di euro 25.250,00 in data 27.06.2014; n. 4 azioni per un valore di euro 260,00 in data 01.12.2015.
Secondo la prospettazione di parte attrice, tali acquisti sono stati eseguiti mediante l'attività di consulenza ed intermediazione finanziaria svolta da – incorporata in data Controparte_4
22.03.2018 in – in forza del contratto quadro, sottoscritto dalla società Controparte_1
(poi divenuta con il suddetto intermediario finanziario in data Controparte_3 Parte_1
23.07.2013.
La società attrice ha rappresentato che, a seguito del d.l. n. 99/2017 (recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e di Parte_2
, il valore nominale della azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. è stato interamente
[...] azzerato, con conseguente perdita integrale del capitale investito. ha lamentato la violazione da parte di – intermediario Parte_1 Controparte_4 nell'operazione di investimento – degli obblighi derivanti dal contratto quadro e dei generali doveri di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dalla normativa di settore.
Segnatamente, la società attrice ha lamentato le seguenti violazioni: mancato rispetto dell'obbligo di informazione previsto dalla disposizione 'd1' del contratto quadro e dagli art. 39 e 40 dal
Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007 (regolamento della BA d'Italia e della
Consob ai sensi dell'art. 6 co. IIIbis t.u.f.), stante l'omessa adeguata informativa alla società investitrice relativamente ai rischi connessi all'operazione di investimento e alla negligenza nello svolgimento dei test di adeguatezza e appropriatezza richiesti dalla normativa di settore;
completa omissione dei test per l'acquisto effettuato in data 27.06.2014; offerta delle azioni in occasione degli acquisti del 23.07.2013 e 28.10.2013, nonostante l'accertato conflitto di interessi della banca intermediaria;
mancata consegna del materiale informativo circa i prodotti finanziari proposti;
compilazione unilaterale del questionario di profilazione dell'investitore MiFid;
violazione, sia nella fase di contrattazione sia nella fase escutiva del contratto quadro, degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dall'art. 21 t.u.f., dall'art. 31 del Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007 e dall'art. 19 della Direttiva 2004/39CE, stante l'inadeguata informazione sull'effettivo rischio connesso all'acquisto di titoli azionari non negoziabili sul mercato regolamentato (quali erano le azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. proposte dall'intermediario finanziario), con violazione, altresì, delle regole di buone prassi disposte dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009; vendita delle azioni ad un prezzo sovrastimato;
persistente proposta di investimento avente ad oggetto le suddette azioni nel periodo immediatamente precedente al crollo del valore delle azioni nel giugno del 2014; violazione degli obblighi di corretta gestione delle proposte di investimento in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 21, co. Ibis t.u.f., dall'art. 29 Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007
e dall'art. 18 della Direttiva 2004/39CE, attesa l'inadeguata rivelazione delle situazioni di conflitto di interesse tra e BA Popolare di Vicenza s.p.a.; violazione delle specifiche Controparte_4 cautele previste per l'offerta di prodotti finanziari fuori sede di cui agli artt. 30 e 31 del t.u.f. e artt.
104 e ss. del Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007, alla luce della proposta di acquisto effettuata da soggetti non abilitati all'offerta fuori sede.
La società attrice, sulla scorta dei suddetti inadempimenti contrattuali, ha prospettato la responsabilità di e, dunque, del successore e ha chiesto Controparte_4 Controparte_1 condannarsi l'istituto convenuto al risarcimento del danno, quantificato nell'intero capitale investito, pari ad euro 73.375,00.
Le conclusioni attoree sono state formulate nei seguenti termini:
“1) accertata e dichiarata la nullità/invalidità/annullamento/risoluzione, per i motivi di cui al presente atto, delle operazioni di acquisto di azioni PBCi effettuate da di cui in Parte_1 premsssa, condannarsi la convenuta a pagare, anche a titolo di risarcimento Controparte_5 danni, la somma di € 73.375,00 a con sede in 95129, Catania, viale Africa 129; Parte_1
2) Rivalutazione ed interessi legali dalla data di acquisto di azioni a parte dell'attrice”. CP_6
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le domande di Controparte_1 Parte_1
L'istituto bancario, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i diritti degli azionisti e le passività subordinate facenti capo a BA Popolare di Vicenza
s.p.a. non sono state oggetto del contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto dai commissari liquidatori in attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del d.l. 99/2017.
L'istituto convenuto ha inoltre rilevato che, con contratto sottoscritto in data 19. 01.2018,
[...]
con l'assenso di ha retrocesso a BA CP_4 Controparte_1 [...]
ogni rapporto, debito e responsabilità derivanti dalla Controparte_7 commercializzazione di azioni o obbligazioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e la suddetta cessione è stata ulteriormente precisata con il contratto sottoscritto in data 22.01.2018. Di conseguenza, il soggetto legittimato passivo va individuato in Controparte_8
.
[...]
Nel merito e in via subordinata, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione degli ordini di acquisto operati da in quanto Controparte_4 meri atti esecutivi di un contratto di mandato senza rappresentanza, ai quali non è possibile applicare i rimedi civilistici previsti dal codice civile per i contratti.
in via ulteriormente subordinata, ha ricondotto l'attività prestata da Controparte_1 [...] allo schema tipo del contratto di agenzia, in forza del quale l'agente ha offerto la CP_4 conclusione di contratti nell'interesse della BA Popolare di Vicenza s.p.a., senza tuttavia divenire parte del rapporto contrattuale intercorso tra e il suddetto istituto. Parte_1
La banca convenuta, inoltre, con riferimento all'attività di intermediazione finanziaria, ha dedotto quanto segue: mancata prova delle condotte negligenti censurate, sia nell'attività di profilazione del cliente, sia nell'attività di informazione sui rischi dell'investimento; infondatezza della doglianza attorea di violazione delle regole per la vendita di prodotti finanziari fuori sede;
infondatezza delle censure relative alle operazioni di acquisto sottoscritte nelle date 09.12.2013 e 27.06.2014, attesa la mancata prestazione del servizio di intermediazione e la diretta iniziativa del cliente;
carattere corretto delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza svolte dalla società intermediaria sulla scorta delle informazioni fornita dall'investitore; mancata prova – gravante su parte attrice ai sensi dell'art. 23 co. VI t.u.f. – dei fatti posti a fondamento dell'azione di nullità e annullamento dei contratti di acquisto delle azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a.; inammissibilità della domanda di risoluzione dei contratti di acquisto, in quanto fondata su vizi relativi alla fase di conclusione del contratto e non alla fase di esecuzione dello stesso;
infondatezza della domanda di risoluzione dei contratti, attesa la mancata prova dell'inadempimento grave della società intermediaria.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, parte convenuta ha eccepito la mancata prova del nesso causale tra la condotta illegittima della società intermediaria e il danno lamentato.
Infine, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda di rivalutazione monetaria e la mancata prova della mala fede della società intermediaria ai fini del riconoscimento degli interessi legali dal momento del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a Controparte_1
Cont tutte le domande formulate dall'attrice aventi ad oggetto Azioni e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di per difetto di uno dei Controparte_1 requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione Controparte_1
Cont alle domande di nullità, annullabilità e risoluzione delle operazioni in Azioni poste in essere dall' , oggi , per le ragioni esposte in narrativa;
CP_3 Parte_1
Nel merito in via principale
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da parte attrice, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno, per i motivi esposti in narrativa”.
3. Svolgimento del processo
In sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile) parte attrice ha dedotto l'inconferenza delle argomentazioni avversarie relative al difetto di legittimazione della società fondate sulle previsioni contenute nel d.l. n. Controparte_1
99/2017, atteso che la domanda attorea riguarda la diretta responsabilità contrattuale di CP_4 per l'attività di intermediazione finanziaria, poi trasferita nella sfera giuridica di
[...] [...] in forza dell'atto di fusione del 22.03.2018. Parte attrice, inoltre, ha eccepito Controparte_1
l'inopponibilità dei contratti di ricognizione del debito sottoscritti da BA Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa e in data 10.07.2017 e in data 17.01.2018. Controparte_4
Nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. parte attrice ha chiesto ammettersi interrogatorio formale, prova testimoniale e conulenza tecnico contabile al fine di verificare il grado di rischio proprio dei titoli di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e l'appropriatezza, nonché l'adeguatezza, dei prodotti finanziari proposti rispetto al profilo di rischio della società attrice.
Con ordinanza del 29.03.2021 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice ed è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5 co. II del d.lgs. n. 28/2010 (ratione temporis vigente). Il tentativo di mediazione si è svolto in data 03.05.2021 e ha avuto esito negativo attesa l'ingiustificata assenza di parte convenuta, nonostante regolare notifica (verbale di mediazione depositato in atti da parte attrice in data
05.05.2021).
Tanto premesso, così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, le domande attoree possono trovare solo parzialmente accoglimento.
4. La legittimazione passiva di Controparte_1
Incontesta la legittimazione attiva di – che ha assunto ai sensi dell'art. 2504bis Parte_1
c.c. tutti i diritti e gli obblighi della società (originaria parte del contratto di Controparte_3 intermediazione finanziaria sottoscritto con in seguito ad atto di fusione per Controparte_4 incorporazione del 09.04.2018 (doc. 1B parte attrice) – deve essere vagliata, in via preliminare,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
L'eccezione non può trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Ai fini della valutazione circa la legittimazione passiva di non sono Controparte_10 dirimenti le argomentazioni svolte da parte convenuta fondate sulle prescrizioni contenute nel d.l. n.
99/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 121/2017. Tale disciplina riguarda, infatti,
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di BA Popolare di Vicenza
s.p.a. e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste Parte_2 ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” (art. 1).
L'art. 3 del d.l. n. 99/2017 in questione, infatti, disciplina la cessione “dell'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per quota di ciascuna di esse” di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e di
[...]
La disposizione in esame ha individuato il perimetro della cessione precisando, sempre Parte_2 al comma I:
“restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Tanto precisato, non risulta altresì dirimente né la circostanza che fosse Controparte_4 interamente partecipata da BA Popolare di Vicenza s.p.a., né il fatto che l'art.
3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. n. 99/2017 preveda che per passività e attività incluse nella cessione
“si intendono anche quelle della relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e che l'art. 4 del d.l. n. 99/2017, relativo alle c.d. operazioni di ri-bilanciamento preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'art. 2, co. 1”.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio attiene, infatti, alla responsabilità contrattuale dell'istituto bancario derivante da prospettate violazioni degli obblighi Controparte_4 contrattuali e legislativi nello svolgimento di attività di intermediazione finanziaria finalizzata all'acquisto di azioni emesse da BA Popolare di Vicenza s.p.a., nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014. In altri termini, le domande di parte attrice hanno ad oggetto la diretta responsabilità contrattuale di per l'attività di intermediazione finanziaria, poi trasferita nella Controparte_4 sfera giuridica di in forza dell'atto di fusione del 22.03.2018. Le previsioni del Controparte_1 contratto di cessione e le prescrizioni legislative contenute nel d.l. n. 99/2017 non sono conferenti e non dimostrano che le passività delle società partecipate, derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazioni dei servizi di investimento riferite alle azioni ed obbligazioni subordinate della
BA Popolare di Vicenza s.p.a., siano incluse nella cessione (si rinvia alla giurisprudenza arbitrale allegata da parte attrice alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., tra cui le decisioni
A.C.F. nn. 107, 111 e 112 del 16.11.2017, n. 163 del 22.12.2017, n. 1014 del 30.10.2018, n. 1300 del
7.1.2019 e n. 1337 del 11.1.2019).
Il d.l. n. 99/2017, in conclusione, non esclude che l'investitore che abbia acquistato azioni di
Banco Popolare di Vicenza con l'intermediazione di possa instaurare un giudizio nei CP_4 confronti di quest'ultima e, conseguentemente, di quale successore della stessa a Controparte_1 seguito della fusione per incorporazione. L'analisi letterale e sistematica del d.l. n. 99/2017 e del successivo contratto dimostra che nei confronti di non è possibile agire per il Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di azioni di Banco Popolare di Vicenza esclusivamente laddove tali azioni siano state acquistate direttamente dal Banco, mentre rimane certamente possibile instaurare giudizi per il risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto di azioni della banca popolare laddove le stesse siano state acquistate con l'intermediazione di Con il d.l. n. CP_4
99/2017 è divenuta titolare del patrimonio di Banco Popolare di Vicenza, all'interno Controparte_1 del quale era presente anche la quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di CP_4
tuttavia, da tale titolarità non discende alcuna confusione tra i due soggetti giuridici. Pertanto,
[...]
è succeduta nei debiti di non in base al d.l. n. 99/2017 e al contestuale Controparte_1 CP_4 contratto di cessione, bensì a seguito della fusione per incorporazione di circostanza CP_4 che comporta, ai sensi dell'art. 2504bis c.c., la successione in tutti i rapporti obbligatori alla stessa facenti capo.
Sul punto può richiamarsi, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo, Sez. V, 13.09.2024,
n. 4426: “Sarebbe infatti quanto meno irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo . Il fatto che tali passività siano escluse dalla cessione a Controparte_4
non vale tuttavia neppure a dimostrare che le partecipate – quale era l'allora Controparte_5
oggi incorporata da – non debbano rispondere di tali Controparte_4 Controparte_5 passività in proprio, facendole gravare sulle LCA della capogruppo. L'art. 1 del decreto individua Cont infatti espressamente i soggetti in liquidazione in e e l'art. 2 co. 2^ dello stesso testo CP_11 prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co. 1, 'l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura'. Un'interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole. Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea, perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese;
è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario. Ammettere che le partecipate possano dirottare nella sfera patrimoniale della partecipante in lca i propri debiti, all'evidenza, comporterebbe un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante, peraltro in violazione del dettato dell'art. 1273 c.c. che, in caso di accollo, subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto. Sul punto non risulta poi pertinente la recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 35820/2023) che ha riguardato la sola questione della Cont successione di nei rapporti di e non anche i rapporti di cui è titolare la Controparte_5
Cont quale società incorporata e responsabile del collocamento dei titoli di ”. Controparte_4
Sulla base delle superiori argomentazioni, la legittimazione passiva di trova Controparte_1 giustificazione in forza delle generali prescrizioni del codice civile che disciplinano gli effetti giuridici della fusione di cui all'art. 2504bis. Infatti, con atto di fusione del 22.03.2018,
[...] ha incorporato e, dunque, è subentrata nei diritti e negli obblighi Controparte_1 Controparte_4 della BA incorporata, proseguendo, come previsto dal comma I dell'art. 2504bis c.c., in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo alla società incorporata, anteriori alla fusione.
Deve inoltre rilevarsi che non sono opponibili alla società creditrice che agisce in giudizio né il
“contratto di trasferimento dei crediti” sottoscritto in data 10.07.2017 (doc. 19 fascicolo parte convenuta ) tra e coatta Controparte_4 Controparte_8 amministrativa, né il “secondo accordo ricognitivo” del 17.01.2018 (doc. 20 fascicolo parte convenuta).
Infatti, il “contratto di trasferimento dei crediti” sottoscritto in data 10.07.2017, al di là della qualificazione data dalle parti, prevede anche la cessione di alcune passività (peraltro non chiaramente identificate, attesa la mancata produzione dell'allegato nel quale sono indicate le passività cedute) da a BA Popolare di Vicenza s.p.a., configurando, dunque, Controparte_4 un vero e proprio accollo ai sensi dell'art. 1273 c.c. Tale convenzione libera il debitore cedente (nel caso di specie solo in caso di espressa volontà in tal senso dell'originario Controparte_4 creditore.
Il “secondo accordo ricognitivo” del 17.01.2018 è, invece, un mero accordo ricognitivo sottoscritto tra e BA Popolare Controparte_1 Controparte_7
relativo ai criteri di ripartizione del contenzioso e degli oneri di difesa, con il
[...] riconoscimento di un indennizzo da riconoscere ad nel caso in cui l'onere Controparte_1 derivante dal contenzioso sopportato da quest'ultima fosse superiore all'ammontare del fondo rischi predisposto (pag. 4, doc. 20 parte convenuta, art. 2.2.). Di conseguenza, il suddetto contratto riguarda aspetti relativi ai rapporti tra e BA Popolare di Vicenza s.p.a. in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa, che in nessun caso possono incidere sul diritti di parte attrice azionato nell'ordierno giudizio.
5. La disciplina applicabile alle violazioni degli obblighi informativi
Passando all'esame del merito, è opportuno richiamare preliminarmente la disciplina legislativa relativa agli obblighi degli intermediari finanziari.
La disamina prende le mosse dal d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario), recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, unitamente al regolamento degli intermediari finanziari del
29.10.2007 adottato da BA d'Italia e dalla Consob, volto a dare attuazione alle prescrizioni contenute nella direttiva 2004/39 CE (c.d. direttiva IF), ratione temporis applicabile (il
Regolamento richiamato è stato sostituito dal Regolamento Consob n. 20307 del 15.02.2018 recante norme di attuazione del t.u.f.).
In tema di svolgimento dei servizi e delle attività di intermediazione finanziaria, l'art. 21 co. I del d.lgs. 58/1998 (t.u.f.) prescrive quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
Emerge inoltre dalla lettura del successivo art. 23 co. I del d.lgs. 58/1998 che per lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria è necessaria la sottoscrizione in forma scritta del c.d. contratto quadro. La forma scritta ad substantiam, con la conseguenziale sanzione della nullità, è funzionale a fornire maggiore tutela nei confronti dell'investitore. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. civ., Sez. un.,
16.01.2018, n. 898).
Il regolamento degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007
(aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 18210 del 09.05.2012), nel libro III, parte I,
II, III e IV, specifica i doveri prescritti dal legislatore, individuando i comportamenti che in concreto l'operatore deve tenere al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensiibile anche ad un cliente che potrebbe anche avere scarsa conoscenza dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari.
In particolare, l'art. 31 (Informazione sugli strumenti finanziari) prevede quanto segue:
“
1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura
e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva
e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia,affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia”.
In sintesi, la disciplina prevede:
- che l'intermediario, prima della conclusione del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
- che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
- che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
- che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, non adeguate al medesimo per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tale disciplina mira contestualmente a tutelare l'interesse individuale dei singoli investitori e la generale integrità del mercato, assicurando la correttezza e la trasparenza dell'attività di intermediazione.
Le norme prescrivono, dunque, degli obblighi di condotta che l'intermediario è tenuto a rispettare, tanto nella fase precedente alla stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, nella quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni sulla scorta delle istruzioni importite.
Gli obblighi imposti dalla normativa di settore sono una specificazione dei generali doveri di corretttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. la cui violazione, in caso di assenza di espressa sanzione di nullità, può integrare gli estremi della responsabilità precontrattuale o dell'inadempimento contrattuale, con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da tali violazioni, cui può aggiungersi, in caso di grave inadempimento del contratto, la risoluzione.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26724/2007, secondo cui “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.” (nella giurisprudenza di merito, tra le altre,
Corte appello Torino, n. 23/2021, che, pur accertando l'inadempimento, ha concluso rigettando la richiesta risarcitoria per difetto di prova sul punto, e Corte appello Milano, n. 2893/2020, che ha accolto tale configurazione escludendo tuttavia l'inadempimento nel merito, in presenza di una situazione di fatto diversa da quella oggi in esame).
Quanto al riparto dell'onere della prova, va evidenziato, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità che “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (ex multis Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10111/18).
Stante l'eccezione formulata da parte convenuta, è inoltre opportuno richiamare le previsioni contenute nell'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007 in tema di mera esecuzione o ricezione di ordini da parte dell'investitore. L'articolo in questione dispone quanto segue:
“
1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio,
l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”.
Tale previsione, in applicazione dei generali principi sul riparto dell'onere probatorio, è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che al fine di essere sollevato dall'adempimento dei doveri generali di protezione degli investitori previsti nel sistema in esame,
l'intermediario deve finanziario fornire la prova, concreta e specifica: 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo; 2) che il (potenziale) cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario stesso non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento, con la conseguenza che l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano (informazione che, pur quando comunicata in 'forme standardizzate', non può ogni caso prescindere dalla specificità e dalla chiarezza dei contenuti indicati); 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse.
La previsione di una generale clausola nella contratto quadro che prevede che il servizio viene prestato su iniziativa del cliente (c.d. execution policy) è inidonea di per sé a soddisfare le condizioni contenute nell'art. 43 del summenzionato regolamento Consob (ex multis, Cass. civ. Sez. III, ord.
14.11.2023, n. 31712) . Tale lettura è coerente con quanto richiesto dalla legislazione primaria, ed in particolare dall'art. 21, co. Ibis t.u.f., secondo cui: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”.
6. L'inadempimento del contratto quadro e la risoluzione
Così ricostruita la disciplina in materia, va analizzato il contratto quadro sottoscritto in data
23.07.2013 dalla società (poi incorporata nella società odierna Controparte_3 Parte_1 attrice) con (cui è succeduta, nei termini suddetti, . Controparte_4 Controparte_10
Nel contratto quadro ha dichiarato “di aver ricevuto, preso visione e compreso Controparte_3
l'Informativa Precontrattuale sui servizi ed attività di investimento (disponibile altresì sul sito internet della BANCA all'indirizzo www.bancanuova.it) prevista dal Regolamento Intermediari
Consob contenente le seguenti informazioni: • informazioni generali sulla BANCA • autorità preposte alla vigilanza sull'operato della • lingua dei contratti • informazioni riguardanti CP_4
l'invio e la ricezione di ordini • informazioni riguardanti la rendicontazione • informazioni riguardanti il deposito titoli e sedi di esecuzione • informazioni circa i servizi offerti dalla • CP_4 informazioni su costi e oneri connessi ai servizi offerti dalla • informazioni sulla gestione CP_4 dei reclami • informazioni sui prodotti finanziari allegati: • policy sulla classificazione della clientela • documento di sintesi della politica in materia di conflitti di interesse • disclosure generale in materia di incentivi • policy di esecuzione degli ordini (execution policy) • fac-simile del questionario di profilatura della clientela • glossario”.
Nel questionario volto alla profilazione del cliente , legale rappresentante Persona_1 di pur avendo affermato di conoscere i principali prodotti finanziari (titoli di stato, Controparte_3 azioni, obbligazioni, etc.) ha dichiarato di non avere esperienza professionale correlata al settore finanziario.
Sulla scorta di tali dichiarazioni, sia sia sono stati Persona_1 Controparte_3 classificati come “clientela al dettaglio” (pag. 8 contratto quadro;
si osserva che il contratto qualifica come una società per azioni per mero errore materiale, in quanto la visura camerale CP_3 prodotta in atti da parte attrice al doc. 1A conferma che si tratta di società a responsabilità limitata).
A tal proposito deve comunque precisarsi che la conoscenza del tipo di prodotto finanziario non può desumersi dalla fatto che parte attrice abbia risposto positivamente al quesito: “Conosce le azioni?”, inserito nel questionario IF. Si ritiene, infatti, che il termine “azioni” si riferisca ad una conoscenza dello strumento delle azioni di società quotate e non di un particolare tipo di azioni, quali quelle c.d. illiquide, in quanto non negoziabili nei mercati regolamentari, oggetto degli acquisti in contestazione. In particolare, la Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009, rubricata “il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”, definisce illiquidi i prodotti “che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
Tale Comunicazione, pur non avendo portata precettiva, è esplicativa degli obblighi di informazione che la legge pone a carico degli intermediari finanziari in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi. Tra i titoli che presentano difficoltà di smobilizzo rientrano le azioni delle banche popolari, come quelle oggetto dell'odierno giudizio. Tali azioni, infatti, non sono quotate nei mercati regolamentati, ma solo – a partire dal 2018 – nel mercato telematico HI-MTF e pertanto, non esistendo condizioni di scambio trasparenti ed efficienti, è richiesta agli intermediari una particolare attenzione circa le informazioni da rendere al cliente durante tutto il corso dell'operazione.
Ciò posto, con riferimento alle operazioni di acquisto dedotte in giudizio deve rilevarsi che parte convenuta non ha fornito la prova di aver svolto in modo diligente e conforme alla legge e al contratto l'attività di intermediazione finanziaria richiesta dalla disciplina summenzionata.
Nei singoli documenti di preordine allegati alla richiesta di acquisto di azioni della BA
Popolare di Vicenza s.p.a., ha omesso di fornire adeguata informazione circa la Controparte_4 natura delle azioni illiquide acquistate dalla società investitrice, limitandosi a richiamare l'informativa “consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione”: l'istituto bancario peraltro,
a tale riguardo, ha prodotto in giudizio una generica informativa (doc. 4), che parte attrice ha peraltro contestato di aver ricevuto.
Sul punto può richiamarsi, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 27.05.2022, n. 17271, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità anche raccogliendo, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponendo a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore fermo restando che l'intermediario, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi”.
In altri termini, l'istituto convenuto ha profilato l'investitore odierno attore ritenendo che lo stesso avesse piena conoscenza dello strumento azionario, avendo il “livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42 Reg. Consob), ma tale profilatura appare incoerente, per i motivi suddetti, rispetto alle informazioni fornite dal cliente. Tale conclusione vale a maggior ragione considerato il carattere perculiare dei titoli oggetto della presente azione, ovverosia le azioni di una banca popolare caratterizzate da c.d. illiquidità, non quotate nei mercati regolamentati (nei termini suddetti) e pertanto, non in grado di assicurare condizioni di scambio trasparenti ed efficienti (ex multis,
Tribunale Bari, 13.06.2024; Tribunale Catania, Sez. IV, 24.07.2021, procedimento R.G. 9184/2019;
Tribunale Brindisi, 26.05.2020).
La banca ha dunque violato l'art. 21 t.u.f e gli artt. 27 e 28 del Regolamento Intermediari Consob
n. 16190/2007, che, nel prevedere uno scambio, con flusso continuo, di informazioni tra investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. L'investitore è stato dunque privato della possibilità di effettuare una scelta realmente consapevole ed è stato condizionato nelle sue scelte finanziarie (Cass. civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815 e 16.02.2018, n. 3914).
A fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi, l'onere di dimostrare il corretto assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può anche essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 17.04.2020, n. 7905 e 30.08.2017, n. 19417).
Nella specie tale onere non può, tuttavia, dirsi assolto, posto che la profilatura IF si è rivelata inadeguata, nei termini esposti, e il contenuto degli ordini di acquisto prodotti non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi in esame.
Affinché i suddetti obblighi possano considerarsi correttamente adempiuti non basta, infatti, la mera indicazione, nel contratto quadro, di informazioni generali sugli strumenti finanziari non negoziabili, né le generiche diciture apposte sulle schede prodotto (quand'anche consegnata), essendo invece necessario che l'investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche (illiquidità) dello specifico titolo venduto e le relative conseguenze.
Per tutti i superiori motivi, deve ritenersi che l'istituto bancario convenuto, nella sua qualità di intermediario, non abbia fornito adeguata prova circa il corretto adempimento degli obblighi informativi derivanti dal contratto e dalla legge.
Tanto chiarito, nel caso in esame non è configurabile l'ipotesi di annullamento per dolo o errore prospettata dagli attori, dal momento che la violazione degli obblighi informativi e la mancata valutazione del corretto profilo di rischio degli investitori vanno piuttosto inquadrate in termini di grave inadempimento contrattuale, idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione (artt. 1453 e 1455
c.c.) e di risarcimento del danno, secondo quanto richiesto.
A tale riguardo, può richiamarsi il principio secondo cui “(la violazione della disciplina in) materia di intermediazione finanziaria, prevista dalle prescrizioni degli artt. 21 TUF determina
l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi,
a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia” (Tribunale Catania, Sez. IV,
15.07.2020, n. 2479; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, Sez. VI,
21.06.2019, n. 6049 e Tribunale Parma, Sez. II, 20.04.2018, n. 554).
Va ulteriormente precisato che, in ipotesi di risoluzione, ad essere aggredito giudizialmente è il contratto base di investimento e non l'ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. La gravità dell'inadempimento va vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore;
in ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all'art. 1458 c.c. e viene quindi travolto il contratto (di investimento) limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base (ordini, comunque, non dedotti in domanda).
L'inadempimento, si osserva, attiene sia al mancato adempimento degli obblighi informativi, sia all'avvenuta esecuzione dell'ordine.
Su quest'ultimo profilo, deve infatti rilevarsi che, secondo quanto emerge dalla lettura del contratto quadro, il rappresentante legale della società non ha acconsentito alla modalità di mera esecuzione degli ordini ( c.d. execution only), né ha acconsentito alla possibilità che gli ordini impartiti a prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati venissero eseguiti anche fuori dai mercati regolamentati (pag. 7 del contratto quadro, all. 1 parte convenuta). Di conseguenza, essendo stata esclusa la clausola c.d. execution only, la vendita come mero atto esecutivo costituisce, di per sé sola considerata, un inadempimento da parte dell'istituto convenuto.
In conclusione, per tutti i suddetti motivi, il contratto quadro e gli ordini in contestazione vanni risolti per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Tale conclusione assorbe l'esame delle ulteriori censure formulate da parte attrice.
7. Il danno risarcibile
Premessa la risoluzione e passando all'esame del danno risarcibile, è opportuno richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in punto di presunzione del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio patito dall'investitore: “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare”
(Cass. civ., Sez. I, ord. 02.05.2024, n.11724).
Nel caso in esame, l'istituto convenuto non ha offerto in giudizio alcuna prova contraria che sia idonea a superare la suddetta presunzione legale in ordine all'esistenza del nesso causale fra inadempimento e pregiudizio all'investitore, limitandosi, al contrario, a contestare in modo generico l'esistenza del danno. Può peraltro considerarsi provato per presunzione semplice che l'investitore, ove adeguatamente informato, avrebbe destitito dalle operazioni in esame (sul punto, Tribunale Bari,
Sez. IV, 01.10.2024, n. 4008).
Il danno patito può dunque essere commisurato all'esborso complessivo subito da parte attrice, pari ad euro 73.115,00 suddiviso nei seguenti acquisti: n. 51 azioni per un controvalore di euro
3.187,50 in data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,50 in data 28.10.2013; n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00 in data 09.12.2013; n. 404 azioni per un valore di euro
25.250,00 in data 27.06.2014. Non possono essere computate nel calcolo del danno da risarcire le quattro azioni, pari al valore di euro 260,00 che la società investitrice ha ottenuto a titolo di premio fedaltà in data 01.12.2015 per l'auto-aumento di capitale del 2013, ottenute senza l'esborso di alcuna somma di denaro (dunque, il danno risarcibile non è pari al complessivo importo di euro 73.375,00, bensì all'importo di euro 73.115,00, pari a 73.375 - 260,00). Il danno può essere parametrato al suddetto esborso in quanto emerge dagli atti che, con nota inviata alla clientela da CP_4 in data 30.06.2017, è stato comunicato che il valore nominale delle azioni di BA Popolare di
[...] Vicenza s.p.a. per effetto della liquidazione coatta amministrativa non risultava determinabile (doc. 4 parte attrice)
8. Statuizioni finali e sulle spese
Per tutti i superiori motivi deve essere dichiarata la risoluzione del contratto quadro concluso da
(poi divenuta con (cui è succeduta Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 [...]
in data 23.07.2013 e dei seguenti ordini di acquisto: n. 50 azioni per un controvalore CP_10 di euro 3.125,00 (doc. 6 parte attrice) in data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,00 in data 28.10.2013 (doc. 8 parte attrice); n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00 in data
09.12.2013 (doc. 9 parte attrice); n. 84 azioni per un valore di euro 25.250,00. (doc. 10 parte attrice).
L'istituto convenuto deve inoltre essere condannato al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 73.115,00, pari all'esborso per l'acquisto delle azioni sostenuto dal'investitore odierno attore (quale sopra determinato), in assenza di prova circa eventuali dividendi o altre poste attive conseguite (sui criteri di liquidazione del danno, ex multis, ACF decisione 03.12.2021 n. 4697
e ACF decisione 01.06.2021, n. 3819); a tale importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (12.02.2019, data di notifica dell'atto di citazione), non essendo stata in ogni caso provata la mala fede richiesta dall'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento (da rapportarsi all'importo oggetto di condanna), delle questioni giuridiche esaminate e dell'attività processuale svolta, tenuto conto del bilanciamento tra la complessità del giudizio e del suo carattere documentale.
Ai sensi dell'art. 12bis co. II del d.lgs. n. 28/2010, parte opponente deve infine essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato senza giustificato motivo al tentativo di mediazione obbligatoria, malgrado regolare convocazione e conoscenza (si rinvia al verbale di mediazione del 03.05.2021, depositato da parte attrice in data 05.05.2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2622/2019, così decide:
- dichiara risolto il contratto di intermediazione finanziaria concluso da (cui è Controparte_3 succeduta e (cui è succeduta ) Parte_1 Controparte_4 Controparte_10 in data 23.07.2013 e gli ordini di acquisto avente i seguenti oggetti: n. 50 azioni per un controvalore di euro 3.125,00, data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,00 , data 28.10.2013; n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00, data 09.12.2013; n. 404 azioni per un valore di euro 25.250,00, data 27.06.2014;
- condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
73.115,00, oltre interessi al tasso legale dal 12.02.2019, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna a corrispondere a le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 14.103,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
- condanna a versare all'RA il doppio del contributo unificato dovuto Controparte_1 per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis co. II, del d.lgs. 28/2010.
Catania, 14/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2622/2019 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. CALABRESE VIRGILIO, C.F. , e C.F._1 dall'AVV. CALABRESE GIOVANNI, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso gli indirizzi p.e.c. e Email_1
Email_2 attori contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ZITIELLO LUCA, C.F. , e C.F._3 dall'AVV. MUSCO CARBONARO BENEDETTA, C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_3 convenuto avente ad oggetto: contratto quadro di investimento – risoluzione per inadempimento – violazione obblighi informativi dell'intermediario finanziario – risarcimento del danno.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. depositate nelle date 19.03.2025 e 24.03.2025. Il procedimento è stato dunque posto in decisione con ordinanza del 27.03.2025, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
Con atto di citazione notificato in data 12.02.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento o la risoluzione Controparte_2 delle operazioni di acquisto delle azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e di la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 73.375,00, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
La vicenda posta alla base della controversia può essere riassunta nei termini che seguono.
La società (cui è subentrata l'odierna attrice ai sensi dell'art. Controparte_3 Parte_1
2504bis c.c. a seguito di atto di fusione per incorporazione del 09.04.2018) ha acquistato nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014 azioni della BA Popolare di Vicenza s.p.a.
In particolare, la società attrice ha prospettato e documentato l'avvenuto acquisto di azioni di
BA Popolare di Vicenza s.p.a. per il corrispettivo globale di euro 73.375,00, mediante le seguenti operazioni: n. 51 azioni per un controvalore di euro 3.187,50 in data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,50 in data 28.10.2013; n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00 in data
09.12.2013; n. 404 azioni per un valore di euro 25.250,00 in data 27.06.2014; n. 4 azioni per un valore di euro 260,00 in data 01.12.2015.
Secondo la prospettazione di parte attrice, tali acquisti sono stati eseguiti mediante l'attività di consulenza ed intermediazione finanziaria svolta da – incorporata in data Controparte_4
22.03.2018 in – in forza del contratto quadro, sottoscritto dalla società Controparte_1
(poi divenuta con il suddetto intermediario finanziario in data Controparte_3 Parte_1
23.07.2013.
La società attrice ha rappresentato che, a seguito del d.l. n. 99/2017 (recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e di Parte_2
, il valore nominale della azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. è stato interamente
[...] azzerato, con conseguente perdita integrale del capitale investito. ha lamentato la violazione da parte di – intermediario Parte_1 Controparte_4 nell'operazione di investimento – degli obblighi derivanti dal contratto quadro e dei generali doveri di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dalla normativa di settore.
Segnatamente, la società attrice ha lamentato le seguenti violazioni: mancato rispetto dell'obbligo di informazione previsto dalla disposizione 'd1' del contratto quadro e dagli art. 39 e 40 dal
Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007 (regolamento della BA d'Italia e della
Consob ai sensi dell'art. 6 co. IIIbis t.u.f.), stante l'omessa adeguata informativa alla società investitrice relativamente ai rischi connessi all'operazione di investimento e alla negligenza nello svolgimento dei test di adeguatezza e appropriatezza richiesti dalla normativa di settore;
completa omissione dei test per l'acquisto effettuato in data 27.06.2014; offerta delle azioni in occasione degli acquisti del 23.07.2013 e 28.10.2013, nonostante l'accertato conflitto di interessi della banca intermediaria;
mancata consegna del materiale informativo circa i prodotti finanziari proposti;
compilazione unilaterale del questionario di profilazione dell'investitore MiFid;
violazione, sia nella fase di contrattazione sia nella fase escutiva del contratto quadro, degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dall'art. 21 t.u.f., dall'art. 31 del Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007 e dall'art. 19 della Direttiva 2004/39CE, stante l'inadeguata informazione sull'effettivo rischio connesso all'acquisto di titoli azionari non negoziabili sul mercato regolamentato (quali erano le azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. proposte dall'intermediario finanziario), con violazione, altresì, delle regole di buone prassi disposte dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009; vendita delle azioni ad un prezzo sovrastimato;
persistente proposta di investimento avente ad oggetto le suddette azioni nel periodo immediatamente precedente al crollo del valore delle azioni nel giugno del 2014; violazione degli obblighi di corretta gestione delle proposte di investimento in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 21, co. Ibis t.u.f., dall'art. 29 Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007
e dall'art. 18 della Direttiva 2004/39CE, attesa l'inadeguata rivelazione delle situazioni di conflitto di interesse tra e BA Popolare di Vicenza s.p.a.; violazione delle specifiche Controparte_4 cautele previste per l'offerta di prodotti finanziari fuori sede di cui agli artt. 30 e 31 del t.u.f. e artt.
104 e ss. del Regolamento degli intermediari finanziari del 29.10.2007, alla luce della proposta di acquisto effettuata da soggetti non abilitati all'offerta fuori sede.
La società attrice, sulla scorta dei suddetti inadempimenti contrattuali, ha prospettato la responsabilità di e, dunque, del successore e ha chiesto Controparte_4 Controparte_1 condannarsi l'istituto convenuto al risarcimento del danno, quantificato nell'intero capitale investito, pari ad euro 73.375,00.
Le conclusioni attoree sono state formulate nei seguenti termini:
“1) accertata e dichiarata la nullità/invalidità/annullamento/risoluzione, per i motivi di cui al presente atto, delle operazioni di acquisto di azioni PBCi effettuate da di cui in Parte_1 premsssa, condannarsi la convenuta a pagare, anche a titolo di risarcimento Controparte_5 danni, la somma di € 73.375,00 a con sede in 95129, Catania, viale Africa 129; Parte_1
2) Rivalutazione ed interessi legali dalla data di acquisto di azioni a parte dell'attrice”. CP_6
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le domande di Controparte_1 Parte_1
L'istituto bancario, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i diritti degli azionisti e le passività subordinate facenti capo a BA Popolare di Vicenza
s.p.a. non sono state oggetto del contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto dai commissari liquidatori in attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del d.l. 99/2017.
L'istituto convenuto ha inoltre rilevato che, con contratto sottoscritto in data 19. 01.2018,
[...]
con l'assenso di ha retrocesso a BA CP_4 Controparte_1 [...]
ogni rapporto, debito e responsabilità derivanti dalla Controparte_7 commercializzazione di azioni o obbligazioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e la suddetta cessione è stata ulteriormente precisata con il contratto sottoscritto in data 22.01.2018. Di conseguenza, il soggetto legittimato passivo va individuato in Controparte_8
.
[...]
Nel merito e in via subordinata, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione degli ordini di acquisto operati da in quanto Controparte_4 meri atti esecutivi di un contratto di mandato senza rappresentanza, ai quali non è possibile applicare i rimedi civilistici previsti dal codice civile per i contratti.
in via ulteriormente subordinata, ha ricondotto l'attività prestata da Controparte_1 [...] allo schema tipo del contratto di agenzia, in forza del quale l'agente ha offerto la CP_4 conclusione di contratti nell'interesse della BA Popolare di Vicenza s.p.a., senza tuttavia divenire parte del rapporto contrattuale intercorso tra e il suddetto istituto. Parte_1
La banca convenuta, inoltre, con riferimento all'attività di intermediazione finanziaria, ha dedotto quanto segue: mancata prova delle condotte negligenti censurate, sia nell'attività di profilazione del cliente, sia nell'attività di informazione sui rischi dell'investimento; infondatezza della doglianza attorea di violazione delle regole per la vendita di prodotti finanziari fuori sede;
infondatezza delle censure relative alle operazioni di acquisto sottoscritte nelle date 09.12.2013 e 27.06.2014, attesa la mancata prestazione del servizio di intermediazione e la diretta iniziativa del cliente;
carattere corretto delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza svolte dalla società intermediaria sulla scorta delle informazioni fornita dall'investitore; mancata prova – gravante su parte attrice ai sensi dell'art. 23 co. VI t.u.f. – dei fatti posti a fondamento dell'azione di nullità e annullamento dei contratti di acquisto delle azioni di BA Popolare di Vicenza s.p.a.; inammissibilità della domanda di risoluzione dei contratti di acquisto, in quanto fondata su vizi relativi alla fase di conclusione del contratto e non alla fase di esecuzione dello stesso;
infondatezza della domanda di risoluzione dei contratti, attesa la mancata prova dell'inadempimento grave della società intermediaria.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, parte convenuta ha eccepito la mancata prova del nesso causale tra la condotta illegittima della società intermediaria e il danno lamentato.
Infine, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda di rivalutazione monetaria e la mancata prova della mala fede della società intermediaria ai fini del riconoscimento degli interessi legali dal momento del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a Controparte_1
Cont tutte le domande formulate dall'attrice aventi ad oggetto Azioni e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di per difetto di uno dei Controparte_1 requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione Controparte_1
Cont alle domande di nullità, annullabilità e risoluzione delle operazioni in Azioni poste in essere dall' , oggi , per le ragioni esposte in narrativa;
CP_3 Parte_1
Nel merito in via principale
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da parte attrice, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno, per i motivi esposti in narrativa”.
3. Svolgimento del processo
In sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile) parte attrice ha dedotto l'inconferenza delle argomentazioni avversarie relative al difetto di legittimazione della società fondate sulle previsioni contenute nel d.l. n. Controparte_1
99/2017, atteso che la domanda attorea riguarda la diretta responsabilità contrattuale di CP_4 per l'attività di intermediazione finanziaria, poi trasferita nella sfera giuridica di
[...] [...] in forza dell'atto di fusione del 22.03.2018. Parte attrice, inoltre, ha eccepito Controparte_1
l'inopponibilità dei contratti di ricognizione del debito sottoscritti da BA Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa e in data 10.07.2017 e in data 17.01.2018. Controparte_4
Nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. parte attrice ha chiesto ammettersi interrogatorio formale, prova testimoniale e conulenza tecnico contabile al fine di verificare il grado di rischio proprio dei titoli di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e l'appropriatezza, nonché l'adeguatezza, dei prodotti finanziari proposti rispetto al profilo di rischio della società attrice.
Con ordinanza del 29.03.2021 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice ed è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5 co. II del d.lgs. n. 28/2010 (ratione temporis vigente). Il tentativo di mediazione si è svolto in data 03.05.2021 e ha avuto esito negativo attesa l'ingiustificata assenza di parte convenuta, nonostante regolare notifica (verbale di mediazione depositato in atti da parte attrice in data
05.05.2021).
Tanto premesso, così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, le domande attoree possono trovare solo parzialmente accoglimento.
4. La legittimazione passiva di Controparte_1
Incontesta la legittimazione attiva di – che ha assunto ai sensi dell'art. 2504bis Parte_1
c.c. tutti i diritti e gli obblighi della società (originaria parte del contratto di Controparte_3 intermediazione finanziaria sottoscritto con in seguito ad atto di fusione per Controparte_4 incorporazione del 09.04.2018 (doc. 1B parte attrice) – deve essere vagliata, in via preliminare,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
L'eccezione non può trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Ai fini della valutazione circa la legittimazione passiva di non sono Controparte_10 dirimenti le argomentazioni svolte da parte convenuta fondate sulle prescrizioni contenute nel d.l. n.
99/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 121/2017. Tale disciplina riguarda, infatti,
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di BA Popolare di Vicenza
s.p.a. e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste Parte_2 ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” (art. 1).
L'art. 3 del d.l. n. 99/2017 in questione, infatti, disciplina la cessione “dell'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per quota di ciascuna di esse” di BA Popolare di Vicenza s.p.a. e di
[...]
La disposizione in esame ha individuato il perimetro della cessione precisando, sempre Parte_2 al comma I:
“restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Tanto precisato, non risulta altresì dirimente né la circostanza che fosse Controparte_4 interamente partecipata da BA Popolare di Vicenza s.p.a., né il fatto che l'art.
3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. n. 99/2017 preveda che per passività e attività incluse nella cessione
“si intendono anche quelle della relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e che l'art. 4 del d.l. n. 99/2017, relativo alle c.d. operazioni di ri-bilanciamento preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'art. 2, co. 1”.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio attiene, infatti, alla responsabilità contrattuale dell'istituto bancario derivante da prospettate violazioni degli obblighi Controparte_4 contrattuali e legislativi nello svolgimento di attività di intermediazione finanziaria finalizzata all'acquisto di azioni emesse da BA Popolare di Vicenza s.p.a., nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014. In altri termini, le domande di parte attrice hanno ad oggetto la diretta responsabilità contrattuale di per l'attività di intermediazione finanziaria, poi trasferita nella Controparte_4 sfera giuridica di in forza dell'atto di fusione del 22.03.2018. Le previsioni del Controparte_1 contratto di cessione e le prescrizioni legislative contenute nel d.l. n. 99/2017 non sono conferenti e non dimostrano che le passività delle società partecipate, derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazioni dei servizi di investimento riferite alle azioni ed obbligazioni subordinate della
BA Popolare di Vicenza s.p.a., siano incluse nella cessione (si rinvia alla giurisprudenza arbitrale allegata da parte attrice alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., tra cui le decisioni
A.C.F. nn. 107, 111 e 112 del 16.11.2017, n. 163 del 22.12.2017, n. 1014 del 30.10.2018, n. 1300 del
7.1.2019 e n. 1337 del 11.1.2019).
Il d.l. n. 99/2017, in conclusione, non esclude che l'investitore che abbia acquistato azioni di
Banco Popolare di Vicenza con l'intermediazione di possa instaurare un giudizio nei CP_4 confronti di quest'ultima e, conseguentemente, di quale successore della stessa a Controparte_1 seguito della fusione per incorporazione. L'analisi letterale e sistematica del d.l. n. 99/2017 e del successivo contratto dimostra che nei confronti di non è possibile agire per il Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di azioni di Banco Popolare di Vicenza esclusivamente laddove tali azioni siano state acquistate direttamente dal Banco, mentre rimane certamente possibile instaurare giudizi per il risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto di azioni della banca popolare laddove le stesse siano state acquistate con l'intermediazione di Con il d.l. n. CP_4
99/2017 è divenuta titolare del patrimonio di Banco Popolare di Vicenza, all'interno Controparte_1 del quale era presente anche la quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di CP_4
tuttavia, da tale titolarità non discende alcuna confusione tra i due soggetti giuridici. Pertanto,
[...]
è succeduta nei debiti di non in base al d.l. n. 99/2017 e al contestuale Controparte_1 CP_4 contratto di cessione, bensì a seguito della fusione per incorporazione di circostanza CP_4 che comporta, ai sensi dell'art. 2504bis c.c., la successione in tutti i rapporti obbligatori alla stessa facenti capo.
Sul punto può richiamarsi, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo, Sez. V, 13.09.2024,
n. 4426: “Sarebbe infatti quanto meno irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo . Il fatto che tali passività siano escluse dalla cessione a Controparte_4
non vale tuttavia neppure a dimostrare che le partecipate – quale era l'allora Controparte_5
oggi incorporata da – non debbano rispondere di tali Controparte_4 Controparte_5 passività in proprio, facendole gravare sulle LCA della capogruppo. L'art. 1 del decreto individua Cont infatti espressamente i soggetti in liquidazione in e e l'art. 2 co. 2^ dello stesso testo CP_11 prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co. 1, 'l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura'. Un'interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole. Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea, perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese;
è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario. Ammettere che le partecipate possano dirottare nella sfera patrimoniale della partecipante in lca i propri debiti, all'evidenza, comporterebbe un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante, peraltro in violazione del dettato dell'art. 1273 c.c. che, in caso di accollo, subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto. Sul punto non risulta poi pertinente la recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 35820/2023) che ha riguardato la sola questione della Cont successione di nei rapporti di e non anche i rapporti di cui è titolare la Controparte_5
Cont quale società incorporata e responsabile del collocamento dei titoli di ”. Controparte_4
Sulla base delle superiori argomentazioni, la legittimazione passiva di trova Controparte_1 giustificazione in forza delle generali prescrizioni del codice civile che disciplinano gli effetti giuridici della fusione di cui all'art. 2504bis. Infatti, con atto di fusione del 22.03.2018,
[...] ha incorporato e, dunque, è subentrata nei diritti e negli obblighi Controparte_1 Controparte_4 della BA incorporata, proseguendo, come previsto dal comma I dell'art. 2504bis c.c., in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo alla società incorporata, anteriori alla fusione.
Deve inoltre rilevarsi che non sono opponibili alla società creditrice che agisce in giudizio né il
“contratto di trasferimento dei crediti” sottoscritto in data 10.07.2017 (doc. 19 fascicolo parte convenuta ) tra e coatta Controparte_4 Controparte_8 amministrativa, né il “secondo accordo ricognitivo” del 17.01.2018 (doc. 20 fascicolo parte convenuta).
Infatti, il “contratto di trasferimento dei crediti” sottoscritto in data 10.07.2017, al di là della qualificazione data dalle parti, prevede anche la cessione di alcune passività (peraltro non chiaramente identificate, attesa la mancata produzione dell'allegato nel quale sono indicate le passività cedute) da a BA Popolare di Vicenza s.p.a., configurando, dunque, Controparte_4 un vero e proprio accollo ai sensi dell'art. 1273 c.c. Tale convenzione libera il debitore cedente (nel caso di specie solo in caso di espressa volontà in tal senso dell'originario Controparte_4 creditore.
Il “secondo accordo ricognitivo” del 17.01.2018 è, invece, un mero accordo ricognitivo sottoscritto tra e BA Popolare Controparte_1 Controparte_7
relativo ai criteri di ripartizione del contenzioso e degli oneri di difesa, con il
[...] riconoscimento di un indennizzo da riconoscere ad nel caso in cui l'onere Controparte_1 derivante dal contenzioso sopportato da quest'ultima fosse superiore all'ammontare del fondo rischi predisposto (pag. 4, doc. 20 parte convenuta, art. 2.2.). Di conseguenza, il suddetto contratto riguarda aspetti relativi ai rapporti tra e BA Popolare di Vicenza s.p.a. in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa, che in nessun caso possono incidere sul diritti di parte attrice azionato nell'ordierno giudizio.
5. La disciplina applicabile alle violazioni degli obblighi informativi
Passando all'esame del merito, è opportuno richiamare preliminarmente la disciplina legislativa relativa agli obblighi degli intermediari finanziari.
La disamina prende le mosse dal d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario), recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, unitamente al regolamento degli intermediari finanziari del
29.10.2007 adottato da BA d'Italia e dalla Consob, volto a dare attuazione alle prescrizioni contenute nella direttiva 2004/39 CE (c.d. direttiva IF), ratione temporis applicabile (il
Regolamento richiamato è stato sostituito dal Regolamento Consob n. 20307 del 15.02.2018 recante norme di attuazione del t.u.f.).
In tema di svolgimento dei servizi e delle attività di intermediazione finanziaria, l'art. 21 co. I del d.lgs. 58/1998 (t.u.f.) prescrive quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
Emerge inoltre dalla lettura del successivo art. 23 co. I del d.lgs. 58/1998 che per lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria è necessaria la sottoscrizione in forma scritta del c.d. contratto quadro. La forma scritta ad substantiam, con la conseguenziale sanzione della nullità, è funzionale a fornire maggiore tutela nei confronti dell'investitore. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. civ., Sez. un.,
16.01.2018, n. 898).
Il regolamento degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007
(aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 18210 del 09.05.2012), nel libro III, parte I,
II, III e IV, specifica i doveri prescritti dal legislatore, individuando i comportamenti che in concreto l'operatore deve tenere al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensiibile anche ad un cliente che potrebbe anche avere scarsa conoscenza dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari.
In particolare, l'art. 31 (Informazione sugli strumenti finanziari) prevede quanto segue:
“
1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura
e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva
e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia,affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia”.
In sintesi, la disciplina prevede:
- che l'intermediario, prima della conclusione del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
- che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
- che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
- che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, non adeguate al medesimo per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tale disciplina mira contestualmente a tutelare l'interesse individuale dei singoli investitori e la generale integrità del mercato, assicurando la correttezza e la trasparenza dell'attività di intermediazione.
Le norme prescrivono, dunque, degli obblighi di condotta che l'intermediario è tenuto a rispettare, tanto nella fase precedente alla stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, nella quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni sulla scorta delle istruzioni importite.
Gli obblighi imposti dalla normativa di settore sono una specificazione dei generali doveri di corretttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. la cui violazione, in caso di assenza di espressa sanzione di nullità, può integrare gli estremi della responsabilità precontrattuale o dell'inadempimento contrattuale, con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da tali violazioni, cui può aggiungersi, in caso di grave inadempimento del contratto, la risoluzione.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26724/2007, secondo cui “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.” (nella giurisprudenza di merito, tra le altre,
Corte appello Torino, n. 23/2021, che, pur accertando l'inadempimento, ha concluso rigettando la richiesta risarcitoria per difetto di prova sul punto, e Corte appello Milano, n. 2893/2020, che ha accolto tale configurazione escludendo tuttavia l'inadempimento nel merito, in presenza di una situazione di fatto diversa da quella oggi in esame).
Quanto al riparto dell'onere della prova, va evidenziato, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità che “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (ex multis Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10111/18).
Stante l'eccezione formulata da parte convenuta, è inoltre opportuno richiamare le previsioni contenute nell'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007 in tema di mera esecuzione o ricezione di ordini da parte dell'investitore. L'articolo in questione dispone quanto segue:
“
1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio,
l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”.
Tale previsione, in applicazione dei generali principi sul riparto dell'onere probatorio, è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che al fine di essere sollevato dall'adempimento dei doveri generali di protezione degli investitori previsti nel sistema in esame,
l'intermediario deve finanziario fornire la prova, concreta e specifica: 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo; 2) che il (potenziale) cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario stesso non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento, con la conseguenza che l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano (informazione che, pur quando comunicata in 'forme standardizzate', non può ogni caso prescindere dalla specificità e dalla chiarezza dei contenuti indicati); 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse.
La previsione di una generale clausola nella contratto quadro che prevede che il servizio viene prestato su iniziativa del cliente (c.d. execution policy) è inidonea di per sé a soddisfare le condizioni contenute nell'art. 43 del summenzionato regolamento Consob (ex multis, Cass. civ. Sez. III, ord.
14.11.2023, n. 31712) . Tale lettura è coerente con quanto richiesto dalla legislazione primaria, ed in particolare dall'art. 21, co. Ibis t.u.f., secondo cui: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”.
6. L'inadempimento del contratto quadro e la risoluzione
Così ricostruita la disciplina in materia, va analizzato il contratto quadro sottoscritto in data
23.07.2013 dalla società (poi incorporata nella società odierna Controparte_3 Parte_1 attrice) con (cui è succeduta, nei termini suddetti, . Controparte_4 Controparte_10
Nel contratto quadro ha dichiarato “di aver ricevuto, preso visione e compreso Controparte_3
l'Informativa Precontrattuale sui servizi ed attività di investimento (disponibile altresì sul sito internet della BANCA all'indirizzo www.bancanuova.it) prevista dal Regolamento Intermediari
Consob contenente le seguenti informazioni: • informazioni generali sulla BANCA • autorità preposte alla vigilanza sull'operato della • lingua dei contratti • informazioni riguardanti CP_4
l'invio e la ricezione di ordini • informazioni riguardanti la rendicontazione • informazioni riguardanti il deposito titoli e sedi di esecuzione • informazioni circa i servizi offerti dalla • CP_4 informazioni su costi e oneri connessi ai servizi offerti dalla • informazioni sulla gestione CP_4 dei reclami • informazioni sui prodotti finanziari allegati: • policy sulla classificazione della clientela • documento di sintesi della politica in materia di conflitti di interesse • disclosure generale in materia di incentivi • policy di esecuzione degli ordini (execution policy) • fac-simile del questionario di profilatura della clientela • glossario”.
Nel questionario volto alla profilazione del cliente , legale rappresentante Persona_1 di pur avendo affermato di conoscere i principali prodotti finanziari (titoli di stato, Controparte_3 azioni, obbligazioni, etc.) ha dichiarato di non avere esperienza professionale correlata al settore finanziario.
Sulla scorta di tali dichiarazioni, sia sia sono stati Persona_1 Controparte_3 classificati come “clientela al dettaglio” (pag. 8 contratto quadro;
si osserva che il contratto qualifica come una società per azioni per mero errore materiale, in quanto la visura camerale CP_3 prodotta in atti da parte attrice al doc. 1A conferma che si tratta di società a responsabilità limitata).
A tal proposito deve comunque precisarsi che la conoscenza del tipo di prodotto finanziario non può desumersi dalla fatto che parte attrice abbia risposto positivamente al quesito: “Conosce le azioni?”, inserito nel questionario IF. Si ritiene, infatti, che il termine “azioni” si riferisca ad una conoscenza dello strumento delle azioni di società quotate e non di un particolare tipo di azioni, quali quelle c.d. illiquide, in quanto non negoziabili nei mercati regolamentari, oggetto degli acquisti in contestazione. In particolare, la Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009, rubricata “il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”, definisce illiquidi i prodotti “che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
Tale Comunicazione, pur non avendo portata precettiva, è esplicativa degli obblighi di informazione che la legge pone a carico degli intermediari finanziari in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi. Tra i titoli che presentano difficoltà di smobilizzo rientrano le azioni delle banche popolari, come quelle oggetto dell'odierno giudizio. Tali azioni, infatti, non sono quotate nei mercati regolamentati, ma solo – a partire dal 2018 – nel mercato telematico HI-MTF e pertanto, non esistendo condizioni di scambio trasparenti ed efficienti, è richiesta agli intermediari una particolare attenzione circa le informazioni da rendere al cliente durante tutto il corso dell'operazione.
Ciò posto, con riferimento alle operazioni di acquisto dedotte in giudizio deve rilevarsi che parte convenuta non ha fornito la prova di aver svolto in modo diligente e conforme alla legge e al contratto l'attività di intermediazione finanziaria richiesta dalla disciplina summenzionata.
Nei singoli documenti di preordine allegati alla richiesta di acquisto di azioni della BA
Popolare di Vicenza s.p.a., ha omesso di fornire adeguata informazione circa la Controparte_4 natura delle azioni illiquide acquistate dalla società investitrice, limitandosi a richiamare l'informativa “consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione”: l'istituto bancario peraltro,
a tale riguardo, ha prodotto in giudizio una generica informativa (doc. 4), che parte attrice ha peraltro contestato di aver ricevuto.
Sul punto può richiamarsi, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 27.05.2022, n. 17271, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità anche raccogliendo, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponendo a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore fermo restando che l'intermediario, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi”.
In altri termini, l'istituto convenuto ha profilato l'investitore odierno attore ritenendo che lo stesso avesse piena conoscenza dello strumento azionario, avendo il “livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42 Reg. Consob), ma tale profilatura appare incoerente, per i motivi suddetti, rispetto alle informazioni fornite dal cliente. Tale conclusione vale a maggior ragione considerato il carattere perculiare dei titoli oggetto della presente azione, ovverosia le azioni di una banca popolare caratterizzate da c.d. illiquidità, non quotate nei mercati regolamentati (nei termini suddetti) e pertanto, non in grado di assicurare condizioni di scambio trasparenti ed efficienti (ex multis,
Tribunale Bari, 13.06.2024; Tribunale Catania, Sez. IV, 24.07.2021, procedimento R.G. 9184/2019;
Tribunale Brindisi, 26.05.2020).
La banca ha dunque violato l'art. 21 t.u.f e gli artt. 27 e 28 del Regolamento Intermediari Consob
n. 16190/2007, che, nel prevedere uno scambio, con flusso continuo, di informazioni tra investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. L'investitore è stato dunque privato della possibilità di effettuare una scelta realmente consapevole ed è stato condizionato nelle sue scelte finanziarie (Cass. civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815 e 16.02.2018, n. 3914).
A fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi, l'onere di dimostrare il corretto assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può anche essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 17.04.2020, n. 7905 e 30.08.2017, n. 19417).
Nella specie tale onere non può, tuttavia, dirsi assolto, posto che la profilatura IF si è rivelata inadeguata, nei termini esposti, e il contenuto degli ordini di acquisto prodotti non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi in esame.
Affinché i suddetti obblighi possano considerarsi correttamente adempiuti non basta, infatti, la mera indicazione, nel contratto quadro, di informazioni generali sugli strumenti finanziari non negoziabili, né le generiche diciture apposte sulle schede prodotto (quand'anche consegnata), essendo invece necessario che l'investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche (illiquidità) dello specifico titolo venduto e le relative conseguenze.
Per tutti i superiori motivi, deve ritenersi che l'istituto bancario convenuto, nella sua qualità di intermediario, non abbia fornito adeguata prova circa il corretto adempimento degli obblighi informativi derivanti dal contratto e dalla legge.
Tanto chiarito, nel caso in esame non è configurabile l'ipotesi di annullamento per dolo o errore prospettata dagli attori, dal momento che la violazione degli obblighi informativi e la mancata valutazione del corretto profilo di rischio degli investitori vanno piuttosto inquadrate in termini di grave inadempimento contrattuale, idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione (artt. 1453 e 1455
c.c.) e di risarcimento del danno, secondo quanto richiesto.
A tale riguardo, può richiamarsi il principio secondo cui “(la violazione della disciplina in) materia di intermediazione finanziaria, prevista dalle prescrizioni degli artt. 21 TUF determina
l'inadempimento della banca o in generale dell'intermediario finanziario, fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese. Quindi,
a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta, imposti ex lege e trasfusi in contratto gravanti, nei contratti di investimento, sull'intermediario, al cliente spetta il rimedio della risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno. L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia” (Tribunale Catania, Sez. IV,
15.07.2020, n. 2479; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, Sez. VI,
21.06.2019, n. 6049 e Tribunale Parma, Sez. II, 20.04.2018, n. 554).
Va ulteriormente precisato che, in ipotesi di risoluzione, ad essere aggredito giudizialmente è il contratto base di investimento e non l'ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. La gravità dell'inadempimento va vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore;
in ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all'art. 1458 c.c. e viene quindi travolto il contratto (di investimento) limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base (ordini, comunque, non dedotti in domanda).
L'inadempimento, si osserva, attiene sia al mancato adempimento degli obblighi informativi, sia all'avvenuta esecuzione dell'ordine.
Su quest'ultimo profilo, deve infatti rilevarsi che, secondo quanto emerge dalla lettura del contratto quadro, il rappresentante legale della società non ha acconsentito alla modalità di mera esecuzione degli ordini ( c.d. execution only), né ha acconsentito alla possibilità che gli ordini impartiti a prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati venissero eseguiti anche fuori dai mercati regolamentati (pag. 7 del contratto quadro, all. 1 parte convenuta). Di conseguenza, essendo stata esclusa la clausola c.d. execution only, la vendita come mero atto esecutivo costituisce, di per sé sola considerata, un inadempimento da parte dell'istituto convenuto.
In conclusione, per tutti i suddetti motivi, il contratto quadro e gli ordini in contestazione vanni risolti per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Tale conclusione assorbe l'esame delle ulteriori censure formulate da parte attrice.
7. Il danno risarcibile
Premessa la risoluzione e passando all'esame del danno risarcibile, è opportuno richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in punto di presunzione del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio patito dall'investitore: “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare”
(Cass. civ., Sez. I, ord. 02.05.2024, n.11724).
Nel caso in esame, l'istituto convenuto non ha offerto in giudizio alcuna prova contraria che sia idonea a superare la suddetta presunzione legale in ordine all'esistenza del nesso causale fra inadempimento e pregiudizio all'investitore, limitandosi, al contrario, a contestare in modo generico l'esistenza del danno. Può peraltro considerarsi provato per presunzione semplice che l'investitore, ove adeguatamente informato, avrebbe destitito dalle operazioni in esame (sul punto, Tribunale Bari,
Sez. IV, 01.10.2024, n. 4008).
Il danno patito può dunque essere commisurato all'esborso complessivo subito da parte attrice, pari ad euro 73.115,00 suddiviso nei seguenti acquisti: n. 51 azioni per un controvalore di euro
3.187,50 in data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,50 in data 28.10.2013; n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00 in data 09.12.2013; n. 404 azioni per un valore di euro
25.250,00 in data 27.06.2014. Non possono essere computate nel calcolo del danno da risarcire le quattro azioni, pari al valore di euro 260,00 che la società investitrice ha ottenuto a titolo di premio fedaltà in data 01.12.2015 per l'auto-aumento di capitale del 2013, ottenute senza l'esborso di alcuna somma di denaro (dunque, il danno risarcibile non è pari al complessivo importo di euro 73.375,00, bensì all'importo di euro 73.115,00, pari a 73.375 - 260,00). Il danno può essere parametrato al suddetto esborso in quanto emerge dagli atti che, con nota inviata alla clientela da CP_4 in data 30.06.2017, è stato comunicato che il valore nominale delle azioni di BA Popolare di
[...] Vicenza s.p.a. per effetto della liquidazione coatta amministrativa non risultava determinabile (doc. 4 parte attrice)
8. Statuizioni finali e sulle spese
Per tutti i superiori motivi deve essere dichiarata la risoluzione del contratto quadro concluso da
(poi divenuta con (cui è succeduta Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 [...]
in data 23.07.2013 e dei seguenti ordini di acquisto: n. 50 azioni per un controvalore CP_10 di euro 3.125,00 (doc. 6 parte attrice) in data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,00 in data 28.10.2013 (doc. 8 parte attrice); n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00 in data
09.12.2013 (doc. 9 parte attrice); n. 84 azioni per un valore di euro 25.250,00. (doc. 10 parte attrice).
L'istituto convenuto deve inoltre essere condannato al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 73.115,00, pari all'esborso per l'acquisto delle azioni sostenuto dal'investitore odierno attore (quale sopra determinato), in assenza di prova circa eventuali dividendi o altre poste attive conseguite (sui criteri di liquidazione del danno, ex multis, ACF decisione 03.12.2021 n. 4697
e ACF decisione 01.06.2021, n. 3819); a tale importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (12.02.2019, data di notifica dell'atto di citazione), non essendo stata in ogni caso provata la mala fede richiesta dall'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento (da rapportarsi all'importo oggetto di condanna), delle questioni giuridiche esaminate e dell'attività processuale svolta, tenuto conto del bilanciamento tra la complessità del giudizio e del suo carattere documentale.
Ai sensi dell'art. 12bis co. II del d.lgs. n. 28/2010, parte opponente deve infine essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato senza giustificato motivo al tentativo di mediazione obbligatoria, malgrado regolare convocazione e conoscenza (si rinvia al verbale di mediazione del 03.05.2021, depositato da parte attrice in data 05.05.2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2622/2019, così decide:
- dichiara risolto il contratto di intermediazione finanziaria concluso da (cui è Controparte_3 succeduta e (cui è succeduta ) Parte_1 Controparte_4 Controparte_10 in data 23.07.2013 e gli ordini di acquisto avente i seguenti oggetti: n. 50 azioni per un controvalore di euro 3.125,00, data 23.07.2013; n. 79 azioni per un valore di euro 4.937,00 , data 28.10.2013; n. 640 azioni per un valore di euro 40.000,00, data 09.12.2013; n. 404 azioni per un valore di euro 25.250,00, data 27.06.2014;
- condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
73.115,00, oltre interessi al tasso legale dal 12.02.2019, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna a corrispondere a le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 14.103,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
- condanna a versare all'RA il doppio del contributo unificato dovuto Controparte_1 per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis co. II, del d.lgs. 28/2010.
Catania, 14/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone