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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12603/2021, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LOREDANA BASILE (CF:
), la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO PETRELLA (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in poi, Parte_1 Parte anche: ha convenuto in giudizio il Comune di chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni appresso riportate:
IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casapesenna (CE) alla Via Don Giuseppe Diana, 3 (CF all'indirizzo PEC P.IVA_1 estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in Email_1 favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti Parte_1 importi:
1) € 127.742,96 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;
E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del
17/11/2021 ammontano ad Euro 2.912,00:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2) € 5.673,25 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale CP_1 insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N. 90000551 del 20/1/21 (all.4);
e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 6.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del e di cui alle Controparte_1
Fatt. N. N. 90017360 di Euro 5.880,00 e N. 90017361 di Euro 200,00 entrambe del 17/11/21 di cui all' all.8.
e su questa somma:
3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casapesenna (CE) alla Via Don Giuseppe Diana, 3 (CF all'indirizzo PEC P.IVA_1 al pagamento in favore di delle Email_1 Parte_1 diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
2. In linea di premessa, parte attrice assume di essere cessionaria di crediti vantati nei riguardi dell'odierno convenuto dalla società e che il CP_2 contatto di cessione fu regolarmente notificato all'Ente locale.
3. Si è costituito il , rilevando: a) la inopponibilità della Controparte_1 cessione del credito in questione perché non realizzata nelle forme necessarie e non accettata dall'Ente locale, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923; b) l'avvenuto pagamento delle somme in questione al cedente.
4. Con ordinanza del 19.5.2022, il GI ha formulato una proposta ex art. 185-bis c.p.c. (sebbene prima di dar corso all'istruttoria) e contestualmente ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; all'udienza del 24.10.2022, il GI, disattendendo le censure formulate dalla difesa di parte attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza di precisazione delle conclusioni. inizialmente fissata per il 15.4.2024. è stata poi differita al 18.11.2024; in tale occasione le parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024); la causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi e insistito per l'accoglimento delle rispettive difese.
5. L'eccezione preliminare sollevata dal , facente leva Controparte_1 sul richiamo degli artt. 69 e 70, r.d. n. 2440/1923, va disattesa.
6. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Oltre alla normativa ancora anteriore (che qui non rileva e sulla cui successione è utile quanto può leggersi, da ultimo, in Cass. 14.3.2024, n. 6934), la disciplina richiamata (ed in specie l'art. 115 del d.p.r. n. 554/2019) è stata successivamente abrogata, per essere trasfusa dapprima nel d.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) e poi nel d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti) il cui art. 116, comma 13, stabilisce (similmente alle disposizioni previgenti, prima richiamate) che
“ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Tuttavia, appare evidente – anche tenuto conto della rubrica del richiamato art. 116, d.lgs. n. 50/2016 (“modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) – che la suddetta disciplina trova applicazione solo laddove il rapporto sia ancora in corso e non anche nel caso in cui si sia esaurito.
Il convenuto – che, giova ripeterlo, si è limitato a richiamare la normativa sulla contabilità pubblica delle amministrazioni statali sopra citata, che, in ogni caso, non contempla gli Enti locali – non ha svolto alcuna deduzione al riguardo.
In definitiva, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte del Comune di CP_1
7. Nel merito, per quanto emerso nel presente giudizio, la domanda va accolta nei termini appresso precisati.
8. Premesso che parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto (sulla opponibilità di tale cessione v. quanto notato supra), deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
9. Ora, se è vero che parte attrice non ha, in prima battuta, prodotto il contratto intercorso tra la cedente e l'odierno convenuto, limitandosi a richiedere il corrispettivo per l'esecuzione degli stessi da parte della cedente, l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti originarie è emersa nel presente giudizio sulla base delle difese svolte dall'Ente convenuto, laddove ha affermato di avere integralmente pagato il corrispettivo “in adempimento degli impegni assunti con la , in forza CP_2 dell'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica” (v. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
È vivo e vitale l'orientamento secondo cui “il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte” (da ultimo v. Cass. 28.8.2024, n. 23286).
Ad ogni modo, l'elemento di cui sopra è ulteriormente suffragato dalla produzione documentale allegata da parte attrice a corredo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
10. Ebbene, data per acquisita nel processo la prova dell'esistenza del rapporto di fornitura di cui si tratta (svolto in regime c.d. di salvaguardia), resta fermo che l'onere della prova dell'esatto adempimento gravava sul convenuto, in base ai principi giurisprudenziali già richiamati.
11. Tale prova non è stata fornita, a tanto non potendo esser considerato sufficiente un mero elenco contenente “gli estremi” dei mandati spiccati per il pagamento di quanto dovuto, sebbene debba osservarsi che gli stessi, in astratto, non hanno valenza meramente interna, come affermato da parte attrice.
Altrimenti detto, per offrire la prova dell'avvenuto pagamento dei crediti qui azionati il avrebbe dovuto versare in atti (quanto meno) una copia dei mandati di CP_1 pagamento richiamati nel predetto elenco.
Invero, l'emissione del mandato di pagamento ha natura similare alla disposizione di un bonifico da parte del correntista, tenuto conto del fatto che gli Enti locali devono necessariamente servirsi di istituti di credito per la gestione del rapporto di tesoreria;
pertanto, l'allegazione della copia del mandato di pagamento emesso è, in linea di principio, sufficiente ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligazione.
12. In conclusione, deve ritenersi provato il rapporto contrattuale tra cedente ed odierno convenuto, e quindi l'esistenza del credito ceduto, ma non anche il fatto estintivo di tale credito.
13. Deve trovare accoglimento, per le medesime ragioni, la domanda relativa agli interessi di mora di cui alla fattura n. 90000551 del 20.1.2021, per l'ammontare complessivo di euro 5.673,25. 14. In generale, e cioè non solo per la somma appena indicata, devono ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non CP_1 CP_1 vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
15. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
16. In definitiva, sono dovuti: a) gli interessi di mora (nella misura indicata) e quelli anatocistici (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) sulla somma riconosciuta a titolo di capitale;
b) gli importi conteggiati a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento, da parte del , di crediti diversi da quelli Controparte_1 costituenti la sorta capitale (euro 5.673,25) e su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
17. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 6.080,00.
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del
[...]
. CP_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dell'attività compiuta (con esclusione quindi della fase istruttoria) e dello scaglione di riferimento, applicata la riduzione di cui all'art. 4, comma 1, ultima parte, del citato d.m. nella misura del 30%, atteso il carattere non particolarmente complesso degli accertamenti svolti, le spese sono liquidate in complessivi euro 5.903,10.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12603/2021, così provvede: a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma di CP_1 euro 127.742,96 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 15);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 5.673,25, per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 16, lett. b);
c) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, della somma di euro 6.080,00, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 17);
d) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 5.903,10, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12603/2021, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LOREDANA BASILE (CF:
), la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO PETRELLA (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in poi, Parte_1 Parte anche: ha convenuto in giudizio il Comune di chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni appresso riportate:
IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casapesenna (CE) alla Via Don Giuseppe Diana, 3 (CF all'indirizzo PEC P.IVA_1 estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in Email_1 favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti Parte_1 importi:
1) € 127.742,96 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;
E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del
17/11/2021 ammontano ad Euro 2.912,00:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2) € 5.673,25 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale CP_1 insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N. 90000551 del 20/1/21 (all.4);
e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 6.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del e di cui alle Controparte_1
Fatt. N. N. 90017360 di Euro 5.880,00 e N. 90017361 di Euro 200,00 entrambe del 17/11/21 di cui all' all.8.
e su questa somma:
3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casapesenna (CE) alla Via Don Giuseppe Diana, 3 (CF all'indirizzo PEC P.IVA_1 al pagamento in favore di delle Email_1 Parte_1 diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
2. In linea di premessa, parte attrice assume di essere cessionaria di crediti vantati nei riguardi dell'odierno convenuto dalla società e che il CP_2 contatto di cessione fu regolarmente notificato all'Ente locale.
3. Si è costituito il , rilevando: a) la inopponibilità della Controparte_1 cessione del credito in questione perché non realizzata nelle forme necessarie e non accettata dall'Ente locale, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923; b) l'avvenuto pagamento delle somme in questione al cedente.
4. Con ordinanza del 19.5.2022, il GI ha formulato una proposta ex art. 185-bis c.p.c. (sebbene prima di dar corso all'istruttoria) e contestualmente ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; all'udienza del 24.10.2022, il GI, disattendendo le censure formulate dalla difesa di parte attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza di precisazione delle conclusioni. inizialmente fissata per il 15.4.2024. è stata poi differita al 18.11.2024; in tale occasione le parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024); la causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi e insistito per l'accoglimento delle rispettive difese.
5. L'eccezione preliminare sollevata dal , facente leva Controparte_1 sul richiamo degli artt. 69 e 70, r.d. n. 2440/1923, va disattesa.
6. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Oltre alla normativa ancora anteriore (che qui non rileva e sulla cui successione è utile quanto può leggersi, da ultimo, in Cass. 14.3.2024, n. 6934), la disciplina richiamata (ed in specie l'art. 115 del d.p.r. n. 554/2019) è stata successivamente abrogata, per essere trasfusa dapprima nel d.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) e poi nel d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti) il cui art. 116, comma 13, stabilisce (similmente alle disposizioni previgenti, prima richiamate) che
“ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Tuttavia, appare evidente – anche tenuto conto della rubrica del richiamato art. 116, d.lgs. n. 50/2016 (“modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) – che la suddetta disciplina trova applicazione solo laddove il rapporto sia ancora in corso e non anche nel caso in cui si sia esaurito.
Il convenuto – che, giova ripeterlo, si è limitato a richiamare la normativa sulla contabilità pubblica delle amministrazioni statali sopra citata, che, in ogni caso, non contempla gli Enti locali – non ha svolto alcuna deduzione al riguardo.
In definitiva, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte del Comune di CP_1
7. Nel merito, per quanto emerso nel presente giudizio, la domanda va accolta nei termini appresso precisati.
8. Premesso che parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto (sulla opponibilità di tale cessione v. quanto notato supra), deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
9. Ora, se è vero che parte attrice non ha, in prima battuta, prodotto il contratto intercorso tra la cedente e l'odierno convenuto, limitandosi a richiedere il corrispettivo per l'esecuzione degli stessi da parte della cedente, l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti originarie è emersa nel presente giudizio sulla base delle difese svolte dall'Ente convenuto, laddove ha affermato di avere integralmente pagato il corrispettivo “in adempimento degli impegni assunti con la , in forza CP_2 dell'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica” (v. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
È vivo e vitale l'orientamento secondo cui “il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte” (da ultimo v. Cass. 28.8.2024, n. 23286).
Ad ogni modo, l'elemento di cui sopra è ulteriormente suffragato dalla produzione documentale allegata da parte attrice a corredo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
10. Ebbene, data per acquisita nel processo la prova dell'esistenza del rapporto di fornitura di cui si tratta (svolto in regime c.d. di salvaguardia), resta fermo che l'onere della prova dell'esatto adempimento gravava sul convenuto, in base ai principi giurisprudenziali già richiamati.
11. Tale prova non è stata fornita, a tanto non potendo esser considerato sufficiente un mero elenco contenente “gli estremi” dei mandati spiccati per il pagamento di quanto dovuto, sebbene debba osservarsi che gli stessi, in astratto, non hanno valenza meramente interna, come affermato da parte attrice.
Altrimenti detto, per offrire la prova dell'avvenuto pagamento dei crediti qui azionati il avrebbe dovuto versare in atti (quanto meno) una copia dei mandati di CP_1 pagamento richiamati nel predetto elenco.
Invero, l'emissione del mandato di pagamento ha natura similare alla disposizione di un bonifico da parte del correntista, tenuto conto del fatto che gli Enti locali devono necessariamente servirsi di istituti di credito per la gestione del rapporto di tesoreria;
pertanto, l'allegazione della copia del mandato di pagamento emesso è, in linea di principio, sufficiente ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligazione.
12. In conclusione, deve ritenersi provato il rapporto contrattuale tra cedente ed odierno convenuto, e quindi l'esistenza del credito ceduto, ma non anche il fatto estintivo di tale credito.
13. Deve trovare accoglimento, per le medesime ragioni, la domanda relativa agli interessi di mora di cui alla fattura n. 90000551 del 20.1.2021, per l'ammontare complessivo di euro 5.673,25. 14. In generale, e cioè non solo per la somma appena indicata, devono ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non CP_1 CP_1 vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
15. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
16. In definitiva, sono dovuti: a) gli interessi di mora (nella misura indicata) e quelli anatocistici (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) sulla somma riconosciuta a titolo di capitale;
b) gli importi conteggiati a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento, da parte del , di crediti diversi da quelli Controparte_1 costituenti la sorta capitale (euro 5.673,25) e su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
17. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 6.080,00.
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del
[...]
. CP_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dell'attività compiuta (con esclusione quindi della fase istruttoria) e dello scaglione di riferimento, applicata la riduzione di cui all'art. 4, comma 1, ultima parte, del citato d.m. nella misura del 30%, atteso il carattere non particolarmente complesso degli accertamenti svolti, le spese sono liquidate in complessivi euro 5.903,10.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12603/2021, così provvede: a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma di CP_1 euro 127.742,96 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 15);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 5.673,25, per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 16, lett. b);
c) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, della somma di euro 6.080,00, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 17);
d) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 5.903,10, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta