Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/04/2026, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2026, proposto da
SI D'VE, LA EN, AO LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’esecuzione
della sentenza n. 4280/2025 - RG n. 43336/2024, pubblicata in data 08/04/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione I lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cristina Pangia, notificata in data 04.06.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2026.
ordinare l’ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’accredito di euro
• D’ER MI Euro 1.500,00
• BENEDETTI PAOLA Euro 2.500,00
• PARTIPILO PAOLO Euro 500,00
oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore delle parti ricorrenti derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. AF IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 4280/2025 - RG n. 43336/2024, pubblicata in data 08/04/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione I lavoro.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026).
A fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF IL, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AF IL |
IL SEGRETARIO