Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3072 del 2025, proposto da
Idea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fusco, Giuseppe Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rifiuto sulla richiesta di parte ricorrente inviata al Comune resistente mediante pec del 19.03.2025 prot. 8606/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il gravame introduttivo del giudizio la società Idea srl ha domandato l’annullamento del silenzio rifiuto sulla richiesta inviata con pec del 19.03.2025, nr. prot. 8606/2025, con la quale era stato chiesto all’Amministrazione resistente di adottare un provvedimento ricognitivo della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio di permesso di costruire in precedenza proposta dalla ricorrente.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata il 23 gennaio 2026 la società ricorrente ha dedotto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha concluso il procedimento amministrativo nel senso sollecitato dalla parte istante, rilasciando il permesso di costruire n. 4/2026; ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All’udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In ragione di quanto illustrato in precedenza, la materia del contendere deve dichiararsi cessata con compensazione delle spese di lite, in senso conforme alle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA PP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | NA PP |
IL SEGRETARIO