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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI CU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5499/2015 R.G., proposta da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
SA SI, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parti opponenti- contro
, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SA Giammaria,
[...] domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. (merito immobiliare)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate in vista dell'udienza
29/05/2025, che qui si intendono integralmente trascritte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 07-08/04/2015, Parte_1
e hanno introdotto il merito dell'opposizione all'esecuzione Parte_2 immobiliare ex art. 615, co. 2, c.p.c. dai medesimi spiegata con ricorso depositato dinanzi al G.E. in data 23/12/2014 in seno alla proc. n. 71/2012 R.G.E. (sub 1); si
1 TRIBUNALE DI BARI
osserva sin d'ora che la procedura è stata definita con approvazione del piano di riparto, ma la circostanza non elide ex se la materia del contendere (v. infra).
I.2.- La procedura esecutiva immobiliare n. 71/2012 R.G.E. è stata instaurata da
(quale cessionaria di a sua volta Controparte_1 Controparte_3 cessionaria dell'originaria mutuante CA ), rappresentata dalla Controparte_4 procuratrice sulla scorta del mutuo fondiario di cui all'atto pubblico per CP_2
Notaio del 11/06/1990 (rep. n. 197585, racc. n. 16709), stipulato dagli Persona_1 odierni opponenti (quali mutuatari) con l'allora Controparte_5
(mutuante) per l'importo di £50.000.000, da restituirsi entro il 30/06/2000 con il pagamento di n. 21 rate con periodicità semestrale e soltanto parzialmente rimborsato.
A fondamento dell'opposizione, in sede cautelare la parte opponente ha eccepito la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., per essere il tasso di interessi pattizio individuato per relationem (“per la prima rata di preammortamento nella misura dell'11,50% e successivamente a un tasso composto da una quota fissa (spread) pari all'1,50% e da una quota variabile pari alla media aritmetica ponderata ad 1/16 superiore dei tassi annui praticati da primarie banche sul mercato interbancario di Londra (Libor) per depositi in ECU a sei mesi (…) maggiorato di 0,2 punti percentuali”), con riferimento a elementi, in tesi, atti a consentire al mutuante di variare il tasso in base all'andamento del mercato valutario e al costo della provvista, indicizzandolo a fattori (“i tassi annui praticati da primarie banche sul mercato interbancario di Londra (Libor) per depositi in ECU a sei mesi”) assolutamente imponderabili, non prevedibili con certezza e insuscettibili di univoca individuazione, così lasciando la concreta determinazione del tasso all'arbitrio del creditore. Il tutto, con conseguente ricalcolo del debito oggetto dell'esecuzione, pertanto ridottosi, se non addirittura estintosi (come da CTP).
All'esito del contraddittorio cautelare, il G.E., con ordinanza del 14/01/2015, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e non disponendo sulle spese di fase.
In osservanza di tale termine, e quali esecutati Parte_1 Parte_2 ricorrenti, hanno dunque introdotto il presente giudizio di merito, a fondamento del quale hanno riproposto l'originario motivo di opposizione ex artt. 1418 e 1346 c.c..
Altresì, hanno eccepito per la prima volta il “difetto di capacità processuale” di
[...]
[...] DI BARI CP_6
Co
quale mandataria del creditore procedente stante l'assenza, Controparte_1 nella comparsa di risposta e nel fascicolo di parte della fase cautelare, della procura speciale rilasciata in suo favore dalla creditrice rappresentata.
Sulla base di tali premesse in fatto, gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) in preliminare, accertare e dichiarare il difetto di capacità processuale in capo a per le ragioni di cui in atto;
CP_2
2) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità
e/o la infondatezza dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 14/03/12, per tutte le eccezioni sollevate in atti in quanto preceduto da atti nulli e illegittimi, nonché fondato su pretese infondate e inesistenti, su un diritto non azionabile essendo nulla la clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418 e 1346 с.с..;
3) per l'effetto, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare,
l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto dell'esecuzione ex adverso azionata con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare alla stregua del fumus boni juris e del periculum in mora che accompagna l'odierna opposizione, in virtù di quanto ampiamente dedotto in atti;
4) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese legali e Controparte_1 competenze del presente giudizio”.
I.3.- La parte opposta costituendosi in giudizio a mezzo Controparte_1 della mandataria ha sostenuto, come già in sede sommaria, l'attitudine CP_2 meramente distributiva delle questioni sollevate (coinvolgenti solo il quantum del credito azionato); a ogni modo, ha contestato l'avversa prospettazione deducendo:
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, essendo il tasso, ancorché variabile e individuato per relationem, indicizzato a parametri oggettivi, certi e di dominio pubblico, sostanziandosi pertanto la determinazione del tasso applicabile in una mera operazione aritmetica, inidonea a sollevare dubbi circa l'individuazione del tasso applicabile al rapporto contrattuale;
la tardività dell'eccezione di difetto di capacità processuale, in quanto motivo non dedotto nella fase cautelare dell'opposizione, comunque depositando copia della procura speciale conferita da a in data 27/06/2005 (Rep. 46.224 Racc. 1607, cfr. all. 2 Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione in sede di merito).
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Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali anche per la fase cautelare (comparsa di risposta depositata il 06/07/2015).
I.4.- All'ud. 23/05/2017, la società opposta ha eccepito: per , Parte_1 il “difetto di legittimazione attiva e ad causam”, poiché in tesi “sprovvisto di capacità processuale” risultando l'opponente fallito sin dall'anno 2005; per “la Parte_2 carenza di interesse ad agire”, non avendo quest'ultima presentato contestazioni avverso il progetto di distribuzione del ricavato in sede esecutiva (nel quale la stessa era risultata altresì assegnataria di importi), in seguito oggetto di approvazione del G.E., e da ciò derivandone, in tesi, la cessazione della materia del contendere.
Alla successiva ud. 18/07/2017 gli opponenti, in replica (è stato concesso termine a difesa sulle questioni), hanno contestato le sollevate eccezioni, deducendo: in relazione al ON, la natura “relativa” dell'incapacità del fallito, rilevabile soltanto su eccezione del Curatore fallimentare e potendo il fallito azionare sul piano processuale i diritti strettamente personali, nonché i diritti patrimoniali estranei alla procedura di fallimento (come avvenuto, in ipotesi, nel caso di specie); in riferimento alla , Pt_2
l'infondatezza dell'avversa prospettazione, inidonea a determinare le invocate conseguenze.
I.5.- Istruita con prove documentali (v ord. 09/01/2018), la causa è stata oggetto di plurimi rinvii in altro ruolo, per essere infine riassegnata a questo giudice in data
13/09/2024. All'udienza cartolare del 29/05/2025 la causa è stata quindi prontamente riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.
I.6.- In sede di comparsa conclusionale gli opponenti - con difese per vero non inequivoche, che intrecciano l'esponendo profilo con quello ben differente, dedotto in citazione, della regolarità della procura in capo a (difesa, si anticipa, da CP_2 qualificarsi ai sensi dell'art. 182 c.p.c.) -, hanno introdotto un ulteriore motivo di opposizione, lamentando il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo all'attuale cessionario opposto, stante la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito da parte di (cessionaria dell'originario mutuante CP_3 [...]
, nonché cedente in favore dell'attuale presunto cessionario Controparte_5 [...]
in favore di (secondo e attuale cessionario, parte CP_1 Controparte_1 opposta), avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la CA procedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui trovano
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applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TU.
La parte opposta, nella successiva memoria di replica, ha contestato la tardività dell'avversa eccezione, deducendo l'inammissibilità nella fase di merito di motivi di opposizione nuovi rispetto a quelli proposti nella fase cautelare.
Va infine dato atto che la memoria di replica di parte opponente è stata depositata soltanto il 08/09/2025 ed è quindi tardiva: la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e
619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c.”
(tra le molte, Cass., n. 14544/2022, che richiama Cass., n. 21568/2017).
In ogni caso, la memoria non contiene difese effettivamente incidenti sull'esito della lite.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico, dovendosi procedere alla separata definizione delle posizioni processuali degli opponenti, in ragione della pacifica circostanza del fallimento del
, intervenuto già anteriormente al deposito del ricorso cautelare in sede Parte_1 esecutiva.
Va poi chiarito che la conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624
c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente a una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (v. Cass., n.
20924/2017). Persiste dunque l'interesse alla decisione, né, sulla base delle allegazioni, può dirsi verificata un'ipotesi di cessata materia del contendere.
II.1.- Tanto premesso, in primo luogo va esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte opponente per la prima volta in seno alla citazione, di difetto di “capacità processuale” di mandataria, per carenza di idonea procura speciale. CP_2
Va a riguardo in via dirimente rilevato, al fine di addivenire al superamento dell'eccezione, che la posizione di rappresentanza di risulta regolare, alla luce CP_2 della produzione documentale tempestivamente versata in allegato alla comparsa di costituzione in replica all'avversa eccezione (doc. 2 fasc. opposta).
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La difesa, per vero, va letta nei termini di cui all'art. 182 c.p.c.; sicchè, l'aspetto al più avrebbe potuto determinare l'azionabilità del relativo meccanismo sanante, nella specie non attivato alla luce del corredo documentale prodotto.
Sul punto, per completezza va osservato che, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice, rilevata la mancanza della procura al difensore ovvero un difetto di rappresentanza, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti;
l'osservanza di tale termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.
La disposizione si inserisce nel solco del progressivo allargamento della possibilità di sanatoria dei vizi concernenti la rappresentanza processuale, che deve oggi ritenersi ammissibile in ogni stato e grado del procedimento, con il limite del giudicato sul punto.
In ogni caso, per costante insegnamento pretorio, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., 20/10/2021, n. 29244).
Tale onere, si è detto, è stato ritualmente assolto dalla procuratrice speciale con CP_2 la propria comparsa di costituzione risposta, avendo quest'ultima versato agli atti del giudizio di merito la procura speciale, conferitale da con il potere Controparte_1 di provvedere in nome e per conto della società mandante, tra l'altro, a comparire davanti a qualunque Autorità giudiziaria, costituendosi in giudizio per la gestione dei crediti della mandante medesima:
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II.2.- In ordine logico-giuridico, va esaminata l'eccezione, formulata dalla parte opposta, di difetto di capacità di stare in giudizio di quale soggetto Parte_1 fallito anteriormente all'esecuzione.
E' pacifico (v. verb. ud. 18/07/2017), oltre che oggetto di supporto documentale (cfr.
PEC del Curatore del fallimento in all. 3 fasc. opposta), che il è stato attinto Parte_1 da dichiarazione di fallimento nell'ambito del proc. n. 14830/2005 R.F. Trib. Bari, quale socio accomandatario di Alimentari di ON VE & co. sas;
a seguito dell'eccezione di parte opposta, la parte opponente si è difesa sul punto muovendo dall'assunto dell'avvenuto fallimento.
Orbene, in via di inquadramento dogmatico e pretorio, è noto che ai sensi dell'art. 43
L.F., il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo (Cass., n. 31313/2018).
La dichiarazione di fallimento infatti, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 L.F., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al Curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia. (Cass., n. 13814/2016; v. anche Cass., n. 32634/2023, per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, la legittimazione processuale spetta al Curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche
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quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia).
Pertanto, la perdita di capacità processuale, determinatasi nella sfera giuridica del fallito per effetto della dichiarazione di fallimento (con conseguente attribuzione della legittimazione processuale in capo al Curatore fallimentare), non opera con riferimento ai diritti strettamente personali dello stesso e ai diritti che, benché di natura patrimoniale, siano estranei alla massa sottoposta alla procedura fallimentare o, comunque, di non interesse per gli organi del fallimento per questo rimasti inerti: nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del
Curatore.
Ebbene, la distribuzione dell'onere della prova con riferimento a tali circostanze non può che seguire le regole ordinarie, pertanto il fallito che intenda dimostrare la sussistenza della propria capacità processuale con riferimento ai diritti azionati in giudizio deve pure provare o la natura personale di questi oppure che l'inerzia serbata degli organi del fallimento derivi dal disinteresse di quest'ultimi per i diritti fatti valere.
Posto che si verte in campo non di diritti personali ma di diritti patrimoniali, siffatta prova di estraneità all'interesse fallimentare è del tutto carente nel caso di specie: sono caratterizzate da totale genericità e apoditticità le argomentazioni avanzate sul punto dal fallito, rimaste allo stadio di mera asserzione.
Ad abundantiam, la rilevanza assunta dal credito azionato in sede esecutiva per la procedura fallimentare - o, comunque, la riconducibilità del primo nell'oggetto della seconda - emerge dalla comunicazione effettuata via pec in data 23/02/2017 dalla
Curatela del fallimento (che, sulla base delle incontestate asserzioni debitorie - v. verb. ud. 18/07/2027, p. 2 -, risulta anche destinataria della notifica del pignoramento;
le questioni afferenti agli adempimenti di instaurazione della procedura esecutiva esulano dalla presente sede) a (v. doc. 3 fasc. opposta), recante il piano di Controparte_1 riparto finale fallimentare dell'attivo del soggetto fallito;
nel piano viene, tra il resto, espressamente riportato il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario nell'alveo della distribuzione intervenuta nella procedura esecutiva (v. p. 2 piano fallimentare).
Posto che gli atti di causa dimostrano la conoscenza da parte della Curatela del credito ipotecario (fondiario) e del suo perseguimento in sede esecutiva ex art. 41 TUB e che il comportamento processuale della Curatela risulta quindi, sulla base degli atti di causa e
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delle prodotte interlocuzioni tra il creditore e gli organi del fallimento, indice non di mero disinteresse ma di scelta concreta, ne consegue che la perdita di capacità processuale del deve ritenersi operativa anche con riferimento al credito Parte_1 che forma oggetto del presente giudizio di opposizione all'esecuzione e che il creditore procedente ha azionato in executivis sulla scorta del privilegio fondiario ex art. 41 TUB.
Per completezza, effettivamente la perdita della capacità processuale del fallito, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo Curatore, salvo che la
Curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio (Cass., n. 13991/2017).
Tuttavia, poiché in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell'ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall'art. 299 c.p.c. (Cass., n.
12483/2007).
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata da . Parte_1
II.3.- Risulta pertanto scrutinabile nel merito soltanto la difesa della parte opponente per cui, come già cennato e contrariamente alla tesi di parte Parte_2 opposta, non può dirsi cessata la materia del contendere, rilevando il comportamento della detta parte, nei termini di seguito esposti, in punto non di interesse ad agire ma di
(in)fondatezza della prospettazione oppositiva.
II.3.1.- Come ricostruito al par. I.6., la parte opponente ha Parte_2 sollevato eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede esecutiva, oggetto della presente opposizione, in capo al cessionario Controparte_1
L'eccezione è stata formulata per la prima volta, oltre dieci anni dopo dall'avvio dell'opposizione, soltanto nella comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che, per consolidato orientamento di legittimità, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nel
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ricorso introduttivo dinanzi al G.E., anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (giurisprudenza pacifica;
tra le più recenti Cass., n. 9226/2022).
A tale rilievo va aggiunto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (tra le tante, Cass., nn. 1328/2011 e 3477/2003).
L'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (cfr. Cass. n. 16610/2011 e n. 21074/2010).
A sostegno dell'inammissibilità del motivo, la parte opposta ha prodotto precedente in termini di questo Tribunale (sent. 09/03/2024, est. Ruffino).
Ciò premesso, quand'anche volesse accedersi a un diverso approccio interpretativo e ammettere la delibazione, quale questione passibile di rilievo d'ufficio, dell'eccezione nuova (avanzata solo nella comparsa conclusionale), l'eccezione in esame risulta sconfessata dal comportamento processuale tenuto dalla parte oggi eccipiente, che, poiché destinataria di importi in sede esecutiva, nulla ha lamentato a riguardo in quella sede (in sede distributiva, la ha implicitamente aderito al piano di riparto, con Pt_2 cui le sono state riconosciute alcune somme all'esito della soddisfazione creditoria;
trattasi di circostanze allegate dalla parte opposta e mai contestate sotto il profilo storico dalla controparte).
Detto altrimenti, nemmeno in quell'occasione, evidentemente favorevole alla posizione della condebitrice odierna eccipiente, è sorta alcuna controversia relativa alla titolarità del credito azionato, il cui (almeno implicito) riconoscimento si manifesta quale logico presupposto dell'accettazione del fruttuoso piano di riparto (la mancata contestazione del piano nei termini previsti è equiparata a fini distributivi all'espressa approvazione);
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conforta tale approdo il principio nemo venire contra factum proprium.
Ad colorandum, in caso di pagamento al cessionario pignorante non legittimato (ipotesi nel caso di specie come detto comunque insussistente), non risulterebbe peregrino sostenere, per il debitore, l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente e il rilievo delle questioni sollevate dal debitore nell'atto oppositivo a valere, a fini precipuamente restitutori e/o risarcitori, esclusivamente nel rapporto tra i soggetti contraenti dell'operazione di cessione.
Deve pertanto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, da ritenersi perciò pretestuosamente sollevata dall'odierna opponente soltanto nelle fasi finali del presente giudizio.
II.3.2.- Ciò chiarito, resta da delibare l'unica questione prospettata sin dall'origine dell'opposizione, afferente alla nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c..
La doglianza è infondata.
Per consolidata giurisprudenza (es. Cass., nn. 6214/1999 e 743/1976), per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam, la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non aliunde; la determinabilità sussiste nel caso in cui l'oggetto possa essere in concreto determinato con riferimento a elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate circa la futura determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine.
Nel caso di specie (ove si fa riferimento ai “tassi annui praticati da primarie banche sul mercato interbancario di Londra (Libor) per depositi in ECU a sei mesi”), il saggio degli interessi, individuato per relationem con richiamo a indici variabili, se anche indeterminato, non può per ciò solo ritenersi indeterminabile, essendo invece il rinvio operato nel caso di specie (al cambio ECU) sufficientemente chiaro e univoco al fine di consentire la determinazione, volta per volta, del tasso di interesse in concreto da applicare: è quindi pattuito un elemento estrinseco obiettivamente individuabile.
Peraltro, al contratto di mutuo di causa è allegato il piano di ammortamento (cfr. all. 3 memoria istruttoria di parte opponente).
E dunque, in ragione di quanto esposto, condivisibile risulta il rigetto delle istanze istruttorie (anche peritali), anche perché non è stata spiegata domanda tesa alla
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riperimetrazione del debito.
Conclusivamente, il motivo va perciò disatteso e l'opposizione della Pt_2 integralmente rigettata.
III.- Le spese processuali del giudizio di opposizione e della fase cautelare seguono la soccombenza della parte opponente.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (per la fase cautelare: d.m. 55/2014; per questo giudizio di merito: d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6
d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate nonchè del complessivo comportamento processuale (per la fase cautelare: parametri medi ridotti del 30% circa, al netto dell'insussistente fase istruttoria;
per questo giudizio di merito, parametri medi al netto della fase istruttoria ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 07-08/04/2015, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
(per , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_2
3) CONDANNA le parti opponenti (in solido) al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che liquida per compensi in €1.500,00 per la fase cautelare e in €4.237,00 per la presente fase di merito;
il tutto oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 04/12/2025
Il Giudice
HI CU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI CU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5499/2015 R.G., proposta da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
SA SI, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parti opponenti- contro
, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SA Giammaria,
[...] domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. (merito immobiliare)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate in vista dell'udienza
29/05/2025, che qui si intendono integralmente trascritte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 07-08/04/2015, Parte_1
e hanno introdotto il merito dell'opposizione all'esecuzione Parte_2 immobiliare ex art. 615, co. 2, c.p.c. dai medesimi spiegata con ricorso depositato dinanzi al G.E. in data 23/12/2014 in seno alla proc. n. 71/2012 R.G.E. (sub 1); si
1 TRIBUNALE DI BARI
osserva sin d'ora che la procedura è stata definita con approvazione del piano di riparto, ma la circostanza non elide ex se la materia del contendere (v. infra).
I.2.- La procedura esecutiva immobiliare n. 71/2012 R.G.E. è stata instaurata da
(quale cessionaria di a sua volta Controparte_1 Controparte_3 cessionaria dell'originaria mutuante CA ), rappresentata dalla Controparte_4 procuratrice sulla scorta del mutuo fondiario di cui all'atto pubblico per CP_2
Notaio del 11/06/1990 (rep. n. 197585, racc. n. 16709), stipulato dagli Persona_1 odierni opponenti (quali mutuatari) con l'allora Controparte_5
(mutuante) per l'importo di £50.000.000, da restituirsi entro il 30/06/2000 con il pagamento di n. 21 rate con periodicità semestrale e soltanto parzialmente rimborsato.
A fondamento dell'opposizione, in sede cautelare la parte opponente ha eccepito la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., per essere il tasso di interessi pattizio individuato per relationem (“per la prima rata di preammortamento nella misura dell'11,50% e successivamente a un tasso composto da una quota fissa (spread) pari all'1,50% e da una quota variabile pari alla media aritmetica ponderata ad 1/16 superiore dei tassi annui praticati da primarie banche sul mercato interbancario di Londra (Libor) per depositi in ECU a sei mesi (…) maggiorato di 0,2 punti percentuali”), con riferimento a elementi, in tesi, atti a consentire al mutuante di variare il tasso in base all'andamento del mercato valutario e al costo della provvista, indicizzandolo a fattori (“i tassi annui praticati da primarie banche sul mercato interbancario di Londra (Libor) per depositi in ECU a sei mesi”) assolutamente imponderabili, non prevedibili con certezza e insuscettibili di univoca individuazione, così lasciando la concreta determinazione del tasso all'arbitrio del creditore. Il tutto, con conseguente ricalcolo del debito oggetto dell'esecuzione, pertanto ridottosi, se non addirittura estintosi (come da CTP).
All'esito del contraddittorio cautelare, il G.E., con ordinanza del 14/01/2015, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e non disponendo sulle spese di fase.
In osservanza di tale termine, e quali esecutati Parte_1 Parte_2 ricorrenti, hanno dunque introdotto il presente giudizio di merito, a fondamento del quale hanno riproposto l'originario motivo di opposizione ex artt. 1418 e 1346 c.c..
Altresì, hanno eccepito per la prima volta il “difetto di capacità processuale” di
[...]
[...] DI BARI CP_6
Co
quale mandataria del creditore procedente stante l'assenza, Controparte_1 nella comparsa di risposta e nel fascicolo di parte della fase cautelare, della procura speciale rilasciata in suo favore dalla creditrice rappresentata.
Sulla base di tali premesse in fatto, gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) in preliminare, accertare e dichiarare il difetto di capacità processuale in capo a per le ragioni di cui in atto;
CP_2
2) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità
e/o la infondatezza dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 14/03/12, per tutte le eccezioni sollevate in atti in quanto preceduto da atti nulli e illegittimi, nonché fondato su pretese infondate e inesistenti, su un diritto non azionabile essendo nulla la clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418 e 1346 с.с..;
3) per l'effetto, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare,
l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto dell'esecuzione ex adverso azionata con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare alla stregua del fumus boni juris e del periculum in mora che accompagna l'odierna opposizione, in virtù di quanto ampiamente dedotto in atti;
4) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese legali e Controparte_1 competenze del presente giudizio”.
I.3.- La parte opposta costituendosi in giudizio a mezzo Controparte_1 della mandataria ha sostenuto, come già in sede sommaria, l'attitudine CP_2 meramente distributiva delle questioni sollevate (coinvolgenti solo il quantum del credito azionato); a ogni modo, ha contestato l'avversa prospettazione deducendo:
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, essendo il tasso, ancorché variabile e individuato per relationem, indicizzato a parametri oggettivi, certi e di dominio pubblico, sostanziandosi pertanto la determinazione del tasso applicabile in una mera operazione aritmetica, inidonea a sollevare dubbi circa l'individuazione del tasso applicabile al rapporto contrattuale;
la tardività dell'eccezione di difetto di capacità processuale, in quanto motivo non dedotto nella fase cautelare dell'opposizione, comunque depositando copia della procura speciale conferita da a in data 27/06/2005 (Rep. 46.224 Racc. 1607, cfr. all. 2 Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione in sede di merito).
3 TRIBUNALE DI BARI
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali anche per la fase cautelare (comparsa di risposta depositata il 06/07/2015).
I.4.- All'ud. 23/05/2017, la società opposta ha eccepito: per , Parte_1 il “difetto di legittimazione attiva e ad causam”, poiché in tesi “sprovvisto di capacità processuale” risultando l'opponente fallito sin dall'anno 2005; per “la Parte_2 carenza di interesse ad agire”, non avendo quest'ultima presentato contestazioni avverso il progetto di distribuzione del ricavato in sede esecutiva (nel quale la stessa era risultata altresì assegnataria di importi), in seguito oggetto di approvazione del G.E., e da ciò derivandone, in tesi, la cessazione della materia del contendere.
Alla successiva ud. 18/07/2017 gli opponenti, in replica (è stato concesso termine a difesa sulle questioni), hanno contestato le sollevate eccezioni, deducendo: in relazione al ON, la natura “relativa” dell'incapacità del fallito, rilevabile soltanto su eccezione del Curatore fallimentare e potendo il fallito azionare sul piano processuale i diritti strettamente personali, nonché i diritti patrimoniali estranei alla procedura di fallimento (come avvenuto, in ipotesi, nel caso di specie); in riferimento alla , Pt_2
l'infondatezza dell'avversa prospettazione, inidonea a determinare le invocate conseguenze.
I.5.- Istruita con prove documentali (v ord. 09/01/2018), la causa è stata oggetto di plurimi rinvii in altro ruolo, per essere infine riassegnata a questo giudice in data
13/09/2024. All'udienza cartolare del 29/05/2025 la causa è stata quindi prontamente riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.
I.6.- In sede di comparsa conclusionale gli opponenti - con difese per vero non inequivoche, che intrecciano l'esponendo profilo con quello ben differente, dedotto in citazione, della regolarità della procura in capo a (difesa, si anticipa, da CP_2 qualificarsi ai sensi dell'art. 182 c.p.c.) -, hanno introdotto un ulteriore motivo di opposizione, lamentando il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo all'attuale cessionario opposto, stante la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito da parte di (cessionaria dell'originario mutuante CP_3 [...]
, nonché cedente in favore dell'attuale presunto cessionario Controparte_5 [...]
in favore di (secondo e attuale cessionario, parte CP_1 Controparte_1 opposta), avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la CA procedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui trovano
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applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TU.
La parte opposta, nella successiva memoria di replica, ha contestato la tardività dell'avversa eccezione, deducendo l'inammissibilità nella fase di merito di motivi di opposizione nuovi rispetto a quelli proposti nella fase cautelare.
Va infine dato atto che la memoria di replica di parte opponente è stata depositata soltanto il 08/09/2025 ed è quindi tardiva: la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e
619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c.”
(tra le molte, Cass., n. 14544/2022, che richiama Cass., n. 21568/2017).
In ogni caso, la memoria non contiene difese effettivamente incidenti sull'esito della lite.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico, dovendosi procedere alla separata definizione delle posizioni processuali degli opponenti, in ragione della pacifica circostanza del fallimento del
, intervenuto già anteriormente al deposito del ricorso cautelare in sede Parte_1 esecutiva.
Va poi chiarito che la conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624
c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente a una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (v. Cass., n.
20924/2017). Persiste dunque l'interesse alla decisione, né, sulla base delle allegazioni, può dirsi verificata un'ipotesi di cessata materia del contendere.
II.1.- Tanto premesso, in primo luogo va esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte opponente per la prima volta in seno alla citazione, di difetto di “capacità processuale” di mandataria, per carenza di idonea procura speciale. CP_2
Va a riguardo in via dirimente rilevato, al fine di addivenire al superamento dell'eccezione, che la posizione di rappresentanza di risulta regolare, alla luce CP_2 della produzione documentale tempestivamente versata in allegato alla comparsa di costituzione in replica all'avversa eccezione (doc. 2 fasc. opposta).
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La difesa, per vero, va letta nei termini di cui all'art. 182 c.p.c.; sicchè, l'aspetto al più avrebbe potuto determinare l'azionabilità del relativo meccanismo sanante, nella specie non attivato alla luce del corredo documentale prodotto.
Sul punto, per completezza va osservato che, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice, rilevata la mancanza della procura al difensore ovvero un difetto di rappresentanza, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti;
l'osservanza di tale termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.
La disposizione si inserisce nel solco del progressivo allargamento della possibilità di sanatoria dei vizi concernenti la rappresentanza processuale, che deve oggi ritenersi ammissibile in ogni stato e grado del procedimento, con il limite del giudicato sul punto.
In ogni caso, per costante insegnamento pretorio, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., 20/10/2021, n. 29244).
Tale onere, si è detto, è stato ritualmente assolto dalla procuratrice speciale con CP_2 la propria comparsa di costituzione risposta, avendo quest'ultima versato agli atti del giudizio di merito la procura speciale, conferitale da con il potere Controparte_1 di provvedere in nome e per conto della società mandante, tra l'altro, a comparire davanti a qualunque Autorità giudiziaria, costituendosi in giudizio per la gestione dei crediti della mandante medesima:
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II.2.- In ordine logico-giuridico, va esaminata l'eccezione, formulata dalla parte opposta, di difetto di capacità di stare in giudizio di quale soggetto Parte_1 fallito anteriormente all'esecuzione.
E' pacifico (v. verb. ud. 18/07/2017), oltre che oggetto di supporto documentale (cfr.
PEC del Curatore del fallimento in all. 3 fasc. opposta), che il è stato attinto Parte_1 da dichiarazione di fallimento nell'ambito del proc. n. 14830/2005 R.F. Trib. Bari, quale socio accomandatario di Alimentari di ON VE & co. sas;
a seguito dell'eccezione di parte opposta, la parte opponente si è difesa sul punto muovendo dall'assunto dell'avvenuto fallimento.
Orbene, in via di inquadramento dogmatico e pretorio, è noto che ai sensi dell'art. 43
L.F., il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo (Cass., n. 31313/2018).
La dichiarazione di fallimento infatti, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 L.F., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al Curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia. (Cass., n. 13814/2016; v. anche Cass., n. 32634/2023, per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, la legittimazione processuale spetta al Curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche
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quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia).
Pertanto, la perdita di capacità processuale, determinatasi nella sfera giuridica del fallito per effetto della dichiarazione di fallimento (con conseguente attribuzione della legittimazione processuale in capo al Curatore fallimentare), non opera con riferimento ai diritti strettamente personali dello stesso e ai diritti che, benché di natura patrimoniale, siano estranei alla massa sottoposta alla procedura fallimentare o, comunque, di non interesse per gli organi del fallimento per questo rimasti inerti: nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del
Curatore.
Ebbene, la distribuzione dell'onere della prova con riferimento a tali circostanze non può che seguire le regole ordinarie, pertanto il fallito che intenda dimostrare la sussistenza della propria capacità processuale con riferimento ai diritti azionati in giudizio deve pure provare o la natura personale di questi oppure che l'inerzia serbata degli organi del fallimento derivi dal disinteresse di quest'ultimi per i diritti fatti valere.
Posto che si verte in campo non di diritti personali ma di diritti patrimoniali, siffatta prova di estraneità all'interesse fallimentare è del tutto carente nel caso di specie: sono caratterizzate da totale genericità e apoditticità le argomentazioni avanzate sul punto dal fallito, rimaste allo stadio di mera asserzione.
Ad abundantiam, la rilevanza assunta dal credito azionato in sede esecutiva per la procedura fallimentare - o, comunque, la riconducibilità del primo nell'oggetto della seconda - emerge dalla comunicazione effettuata via pec in data 23/02/2017 dalla
Curatela del fallimento (che, sulla base delle incontestate asserzioni debitorie - v. verb. ud. 18/07/2027, p. 2 -, risulta anche destinataria della notifica del pignoramento;
le questioni afferenti agli adempimenti di instaurazione della procedura esecutiva esulano dalla presente sede) a (v. doc. 3 fasc. opposta), recante il piano di Controparte_1 riparto finale fallimentare dell'attivo del soggetto fallito;
nel piano viene, tra il resto, espressamente riportato il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario nell'alveo della distribuzione intervenuta nella procedura esecutiva (v. p. 2 piano fallimentare).
Posto che gli atti di causa dimostrano la conoscenza da parte della Curatela del credito ipotecario (fondiario) e del suo perseguimento in sede esecutiva ex art. 41 TUB e che il comportamento processuale della Curatela risulta quindi, sulla base degli atti di causa e
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delle prodotte interlocuzioni tra il creditore e gli organi del fallimento, indice non di mero disinteresse ma di scelta concreta, ne consegue che la perdita di capacità processuale del deve ritenersi operativa anche con riferimento al credito Parte_1 che forma oggetto del presente giudizio di opposizione all'esecuzione e che il creditore procedente ha azionato in executivis sulla scorta del privilegio fondiario ex art. 41 TUB.
Per completezza, effettivamente la perdita della capacità processuale del fallito, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo Curatore, salvo che la
Curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio (Cass., n. 13991/2017).
Tuttavia, poiché in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell'ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall'art. 299 c.p.c. (Cass., n.
12483/2007).
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata da . Parte_1
II.3.- Risulta pertanto scrutinabile nel merito soltanto la difesa della parte opponente per cui, come già cennato e contrariamente alla tesi di parte Parte_2 opposta, non può dirsi cessata la materia del contendere, rilevando il comportamento della detta parte, nei termini di seguito esposti, in punto non di interesse ad agire ma di
(in)fondatezza della prospettazione oppositiva.
II.3.1.- Come ricostruito al par. I.6., la parte opponente ha Parte_2 sollevato eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede esecutiva, oggetto della presente opposizione, in capo al cessionario Controparte_1
L'eccezione è stata formulata per la prima volta, oltre dieci anni dopo dall'avvio dell'opposizione, soltanto nella comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che, per consolidato orientamento di legittimità, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nel
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ricorso introduttivo dinanzi al G.E., anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (giurisprudenza pacifica;
tra le più recenti Cass., n. 9226/2022).
A tale rilievo va aggiunto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (tra le tante, Cass., nn. 1328/2011 e 3477/2003).
L'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (cfr. Cass. n. 16610/2011 e n. 21074/2010).
A sostegno dell'inammissibilità del motivo, la parte opposta ha prodotto precedente in termini di questo Tribunale (sent. 09/03/2024, est. Ruffino).
Ciò premesso, quand'anche volesse accedersi a un diverso approccio interpretativo e ammettere la delibazione, quale questione passibile di rilievo d'ufficio, dell'eccezione nuova (avanzata solo nella comparsa conclusionale), l'eccezione in esame risulta sconfessata dal comportamento processuale tenuto dalla parte oggi eccipiente, che, poiché destinataria di importi in sede esecutiva, nulla ha lamentato a riguardo in quella sede (in sede distributiva, la ha implicitamente aderito al piano di riparto, con Pt_2 cui le sono state riconosciute alcune somme all'esito della soddisfazione creditoria;
trattasi di circostanze allegate dalla parte opposta e mai contestate sotto il profilo storico dalla controparte).
Detto altrimenti, nemmeno in quell'occasione, evidentemente favorevole alla posizione della condebitrice odierna eccipiente, è sorta alcuna controversia relativa alla titolarità del credito azionato, il cui (almeno implicito) riconoscimento si manifesta quale logico presupposto dell'accettazione del fruttuoso piano di riparto (la mancata contestazione del piano nei termini previsti è equiparata a fini distributivi all'espressa approvazione);
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conforta tale approdo il principio nemo venire contra factum proprium.
Ad colorandum, in caso di pagamento al cessionario pignorante non legittimato (ipotesi nel caso di specie come detto comunque insussistente), non risulterebbe peregrino sostenere, per il debitore, l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente e il rilievo delle questioni sollevate dal debitore nell'atto oppositivo a valere, a fini precipuamente restitutori e/o risarcitori, esclusivamente nel rapporto tra i soggetti contraenti dell'operazione di cessione.
Deve pertanto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, da ritenersi perciò pretestuosamente sollevata dall'odierna opponente soltanto nelle fasi finali del presente giudizio.
II.3.2.- Ciò chiarito, resta da delibare l'unica questione prospettata sin dall'origine dell'opposizione, afferente alla nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c..
La doglianza è infondata.
Per consolidata giurisprudenza (es. Cass., nn. 6214/1999 e 743/1976), per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam, la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non aliunde; la determinabilità sussiste nel caso in cui l'oggetto possa essere in concreto determinato con riferimento a elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate circa la futura determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine.
Nel caso di specie (ove si fa riferimento ai “tassi annui praticati da primarie banche sul mercato interbancario di Londra (Libor) per depositi in ECU a sei mesi”), il saggio degli interessi, individuato per relationem con richiamo a indici variabili, se anche indeterminato, non può per ciò solo ritenersi indeterminabile, essendo invece il rinvio operato nel caso di specie (al cambio ECU) sufficientemente chiaro e univoco al fine di consentire la determinazione, volta per volta, del tasso di interesse in concreto da applicare: è quindi pattuito un elemento estrinseco obiettivamente individuabile.
Peraltro, al contratto di mutuo di causa è allegato il piano di ammortamento (cfr. all. 3 memoria istruttoria di parte opponente).
E dunque, in ragione di quanto esposto, condivisibile risulta il rigetto delle istanze istruttorie (anche peritali), anche perché non è stata spiegata domanda tesa alla
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riperimetrazione del debito.
Conclusivamente, il motivo va perciò disatteso e l'opposizione della Pt_2 integralmente rigettata.
III.- Le spese processuali del giudizio di opposizione e della fase cautelare seguono la soccombenza della parte opponente.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (per la fase cautelare: d.m. 55/2014; per questo giudizio di merito: d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6
d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate nonchè del complessivo comportamento processuale (per la fase cautelare: parametri medi ridotti del 30% circa, al netto dell'insussistente fase istruttoria;
per questo giudizio di merito, parametri medi al netto della fase istruttoria ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 07-08/04/2015, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
(per , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_2
3) CONDANNA le parti opponenti (in solido) al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che liquida per compensi in €1.500,00 per la fase cautelare e in €4.237,00 per la presente fase di merito;
il tutto oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 04/12/2025
Il Giudice
HI CU
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