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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1152.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1152/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024, promossa da:
, P. IV in persona dell'Amministratore Unico, Controparte_1 P.IVA_1
dott. con sede in Roma via di Val Cannuta 247, rappresentata e difesa dalla CP_2 in persona dell'Avv. Antonio Borraccino, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Roma, Largo Arrigo VII n. 4;
Attrice
Nei confronti di
, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_4 P.IVA_2
via Ascenzi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Porri e con questi elettivamente _4
domiciliato in , via Augusto Gargana n. 34, studio del difensore;
_4
Convenuto
e
, C.F. in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Palmiotti e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Paolo Panariti;
Convenuto
e
1 C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_6 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano e con questi elettivamente domiciliato in
Sant'Anastasia (Na), via Donizetti, angolo via Primicerio;
Convenuto
Nonché
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7 P.IVA_5
Dott. , con sede legale Milano, via San Prospero n.4 e, per essa, la mandataria Controparte_8
, P. IV in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_9 P.IVA_6 [...]
con sede in Roma via Eufemiano n. 8, rappresentata e difesa dalla CP_10 [...]
in persona dell'Avv. Concetta Sorrentino e con questi elettivamente Controparte_11
domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII n. 4, studio del difensore.
Terza intervenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La nella qualità di gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale Controparte_1
(RSA) sita in Trevignano Romano, chiedeva ai comuni di , e il pagamento _4 CP_5 CP_6 del contributo dovuto per , ricoverato dal 16.04.2019, pari ad € 42.314,12 e per Persona_1 [...]
, ricoverata dal 21.08.2019 al 21.08.2021, pari ad € 30.355,68. Persona_2
A fondamento della domanda deduceva che, per entrambi gli assistiti, la quota di compartecipazione dovuta in base alla L. 328/00 era pari ad € 42,18 giornalieri e che, ai sensi dell'art. 6 co. 4 della citata legge, l'obbligo di contribuzione gravava sul comune in cui l'assistito aveva la residenza prima del ricovero.
La società attrice documentava che aveva trasferito la propria residenza nel Persona_1
comune di in data 29.05.1982, per migrazione dal comune di mentre _4 CP_6 [...]
aveva spostato la residenza nel comune di il 03.02.1982, trasferendosi Persona_2 _4
dal comune di . CP_5
Pertanto, in entrambi i casi, l'obbligo di contribuzione sarebbe dovuto gravare sul _4
. Tuttavia, il comune di , dopo aver assunto l'obbligo di contribuzione per
[...] _4 [...]
, ne disponeva la revoca in data 28.08.2019, affermando che il trasferimento della Per_1 residenza era avvenuto dopo il ricovero dell'assistito presso la diversa struttura denominata LL
BU RE e, pertanto, l'obbligo di contribuzione doveva gravare sul comune di . CP_6
2 Ad analoghe conclusioni giungeva il comune di anche con riguardo a _4 Persona_2
, affermando che la stessa era stata ricoverata presso la LL BU RE prima del
[...] trasferimento della residenza e, pertanto, l'obbligo di versare la quota assistenziale era carico del
. Controparte_5
La società attrice, tuttavia, contestava le decisioni comunali, affermando che il ricovero presso la
LL BU RE, soggetto giuridico gestito dalla aveva ad oggetto una Controparte_12
prestazione riabilitativa, mentre il ricovero nella RSA comportava un trattamento differente, di tipo residenziale, per il quale la contribuzione doveva restare a carico dell'ente territoriale di residenza al momento in cui la prestazione aveva avuto inizio.
Pertanto, chiedeva che, in via principale, fosse condannato il a corrispondere la Controparte_4 quota assistenziale dovuta per entrambi gli assistiti nella misura complessiva di € 72.699,80, oltre interessi ex D.lvo 231/02 e, solo in via gradata, chiedeva la condanna pro quota dei
[...]
. Parte_1
2. Il si costituiva con comparsa di risposta e contestava integralmente il petitum Controparte_4
attoreo.
In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione della società attrice con riferimento all'asserito credito vantato per l'assistenza prestata a , in quanto oggetto di cessione Persona_1
in favore della AD Spv, che tramite la mandataria aveva notificato la Controparte_13
cessione al comune.
Nel merito precisava che entrambi gli assistiti si trovavano in una posizione analoga, essendo stati ricoverati presso la LL BU RE prima del trasferimento di residenza a e, pertanto, il _4
comune non era obbligato a versare la quota di compartecipazione.
Da ultimo, contestava la richiesta di interessi ex D.lvo 231/02, in quanto il pagamento della quota assistenziale non poteva considerarsi un compenso dovuto per una transazione commerciale, ma doveva qualificarsi come rimborso spese, difettando il presupposto per l'applicazione degli interessi commerciali.
3. Il comune di si costituiva affermando che l'onere di contribuzione doveva gravare sul CP_6
comune di , ove risiedeva dal 29.05.1982, prima del ricovero nella RSA _4 Persona_1
avvenuto il 16.04.2019.
In via gradata eccepiva di non aver mai concluso alcuna convenzione con la società attrice e che, in ogni caso, difettavano i presupposti per addossare al comune l'obbligo di versamento, non essendo stato avviato il procedimento amministrativo per l'assunzione dell'impegno di spesa.
3 4. Si costituiva anche il comune di , precisando che l'amministratore di sostegno di CP_5 [...]
aveva già richiesto, in data 22.11.2019, il pagamento della quota assistenziale, Persona_2
ma la domanda era stata rigettata, poiché vi era allegata un'attestazione ISEE scaduta il 15.01.2019
e, comunque, il patrimonio mobiliare dell'assistita era superiore al limite di € 5.000,00 previsto dal regolamento comunale per l'integrazione della retta.
Pertanto, secondo l'ente territoriale, difettavano i presupposti reddituali per ottenere il pagamento della quota assistenziale
5. Interveniva nel processo, ai si sensi dell'art. 105 c.p.c., la società precisando che Controparte_7
le fatture nn. 000127/ATV del 30/06/2019 e 000162/ATV del 31/07/2019, emesse dalla società attrice, erano state cedute alla AD con contratti di cessione stipulati, rispettivamente, Parte_2
in data 19 luglio 2019 e 8 agosto 2019.
Successivamente, la AD Spv s.r.l. aveva ceduto i crediti in blocco alla e Controparte_7
l'avviso di cessione era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II, n.56 del 12/05/2020.
Pertanto, chiedeva il pagamento di € 2.569,98, oltre interessi commerciali, ai comuni convenuti, aderendo alla causa petendi prospettata dalla società attrice.
6. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 co.6 c.p.c., con le quali le parti meglio articolavano le proprie difese.
In particolare, la società attrice precisava che doveva ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dal , considerato che la cessione aveva Controparte_4
riguardato esclusivamente due fatture, mentre restavano ferme le altre di cui era stato richiesto il pagamento. Inoltre, con riferimento a , affermava che l'obbligo di contribuzione Persona_1
derivava direttamente dalla legge e prescindeva dalla stipulazione di una convenzione. Infine, contestava che fosse priva dei presupposti reddituali per accedere al Persona_2
pagamento della quota di compartecipazione e che il comune potesse vantare un obbligo di previa informativa.
Il comune di precisava che la prestazione erogata da LL BU RE era quella del _4
“regime residenziale con modalità assistenziale di mantenimento elevato”, ovvero la stessa erogata dalla società attrice e non una prestazione di riabilitazione. Inoltre, produceva documentazione diretta a dimostrare che LL BU RE e la società attrice appartenevano al medesimo gruppo, ovvero il Contestava altresì la domanda proposta dall'intervenuta Controparte_12 CP_14
4
[...] in quanto la cessione del credito si era perfezionata prima dell'introduzione del presente giudizio e la società attrice non aveva modificato la domanda detraendo l'importo richiesto dall'intervenuta.
Dopo un rinvio richiesto per procedere alla nomina di nuovo difensore di parte attrice, all'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni scritte.
La causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal con riferimento al credito vantato dalla società attrice per la prestazione erogata Controparte_4
in favore di . Persona_1
Più in dettaglio, in seguito all'intervento di è emerso che il credito risultante dalle Controparte_7 fatture nn. 000127/ATV del 30/06/2019 e 000162/ATV del 31/07/2019, per un ammontare pari a €
2.569,98, era stato ceduto dalla società attrice a AD Spv s.r.l. che, a sua volta, lo aveva ceduto in blocco alla società interveniente.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal , la società attrice non ha precisato Controparte_4
la domanda, decurtando il credito ceduto.
Cionondimeno deve ricordarsi che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n.
5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire.
Orbene, nel caso in scrutinio, deve osservarsi che non risulta dimostrato che il credito derivante dalle fatture indicate sia stato ricompreso nella cessione in blocco intercorsa fra AD Spv s.r.l. e
Controparte_7
Sul punto giova ricordare che l'art. 58 TUB, in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti sicché, con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020).
Pertanto, ai fini della relativa prova, non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un
5 accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Infatti, l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Diversamente, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB (Cass. 06/02/2024, n. 3405).
Pertanto, non avendo l'interveniente dimostrato che il credito nascente dalle fatture indicate fosse stato effettivamente ricompreso nella cessione in blocco, deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva della società Controparte_7
Dacché consegue che la relativa domanda di pagamento non può essere accolta.
6. Nel merito le domande proposte dalla società attrice devono essere rigettate.
In limine appare necessario premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che individua i soggetti pubblici o privati sui quali devono gravare, in tutto o in parte, le spese per prestazioni sanitarie in senso stretto, per prestazioni socioassistenziali e per prestazioni sociosanitarie integrate.
Il D.Lgs. 502 del 1992, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia sanitaria, dopo aver disposto all'art. 1 che la tutela della salute è garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale il quale assicura, con risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, all'art. 2 attribuisce alle Regioni le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, in particolare, la determinazione dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, e all'art. 3 quinquies, comma 1, lett. c) demanda alle regioni l'organizzazione distrettuale delle ASL in modo che sia garantita “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni”.
Il successivo art. 3 septies, rubricato “Integrazione sociosanitaria” recita:
“1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
6
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. “
Più in dettaglio l'art. 6 co.4 della L 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dispone che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
7. Orbene, alla luce del compendiato quadro normativo, devono essere risolte le questioni poste dalle azioni coltivate nel presente giudizio, trattando partitamente la posizione dei due assistiti e . Persona_1 Persona_2
Iniziando dalla richiesta della quota di contribuzione per , deve osservarsi che dalla Persona_1
documentazione anagrafica depositata dalle parti risulta pacificamente che lo stesso è residente nel comune di dal 29.05.1982. _4
È parimenti pacifico fra le parti che il sia stato ricoverato presso LL BU RE prima di Per_1
trasferire la propria residenza a . In particolare, dalla sentenza del Tribunale di Viterbo del _4
05.11.2021 (allegato n. 8 della comparsa di risposta del ) risulta che il era _4 _4 Per_1 ricoverato a LL BU RE fin dal 1977, ove lo stesso riceveva una “prestazione terapeutica e socioriabilitativa in regime residenziale con conseguente percentuale di contribuzione a carico dell'utente e/o del comune” (pag. 8 della citata sentenza).
Orbene tale ultimo accertamento consente di ritenere infondato il costrutto attoreo secondo cui il presso LL BU RE, avrebbe ottenuto una prestazione riabilitativa diversa rispetto a Per_1
quella erogata nella RSA gestita dalla società attrice. Detta differenziazione non solo non è stata provata dall'attrice mediante la produzione della documentazione sanitaria riguardante l'assistito, ma risulta sconfessata dalla sentenza prodotta dal comune di che, sebbene pronunciata fra _4
parti diverse, riguarda proprio il diritto di a ricevere il contributo per la prestazione Persona_1
assistenziale erogata da LL BU RE. La citata pronuncia può essere utilizzata come elemento di prova in assenza di specifica contestazione sul punto (Cass. 8603/2017).
Ne consegue che, avuto riguardo alla identità e continuità della prestazione residenziale erogata dalle due strutture, l'obbligo di contribuzione deve gravare ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L
7 328/2000 sul comune di , ove il aveva la residenza al tempo in cui fu ricoverato CP_6 Per_1
presso LL BU RE.
Tuttavia, anche la domanda subordinata proposta dalla società attrice contro quest'ultimo comune non può essere accolta.
Infatti, la norma stabilisce che l'obbligazione di contribuzione nasce quando il comune, ove il beneficiario ha la residenza prima del ricovero, “previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Dalla formulazione letterale della norma si inferisce che l'obbligazione non sorge al momento del ricovero nella struttura residenziale, ma solo quando il comune, dopo essere stato informato e dopo aver svolto gli accertamenti sulla ricorrenza dei presupposti normativi, assume l'obbligo di integrazione economica. Quest'ultima operazione presuppone l'avvio di un procedimento contabile diretto ad appostare la relativa spesa in bilancio, secondo le previsioni dettate dal D.lgs. 267/2000
(TUEL).
Infatti, l'art. 6 della L. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.lgs.
267/2000, sicché “l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” (Cass. civ. Sez. I Sent., 02/12/2016, n. 24655).
Ne consegue che, in mancanza di prova circa l'intervenuta assunzione dell'obbligo da parte del
, la domanda della società attrice deve essere rigettata. Controparte_6
8. Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto il pagamento della quota assistenziale per il Giudice osserva quanto segue. Persona_2
Risulta dalla documentazione anagrafica depositata che la è residente nel comune di Persona_2
dal 03.02.1982. _4
Il comune di ha depositato documentazione rilasciata da LL BU RE (allegato n. 15 _4
della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) da cui emerge che la è stata ricoverata Persona_2 presso tale struttura dal settembre 1979 “in regime residenziale con modalità assistenziale di mantenimento elevato”.
Dunque, anche in tal caso, deve ritenersi sconfessato l'assunto attoreo secondo cui la Persona_2
avrebbe ricevuto presso LL BU RE un trattamento riabilitativo differente, essendo stata
8 destinataria di una prestazione terapeutica in regime residenziale analoga a quella erogata dalla società attrice.
Ne consegue che, avuto riguardo alla identità e continuità della prestazione residenziale erogata dalle due strutture, l'obbligo di contribuzione deve gravare ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L
328/2000 sul comune di , ove la aveva la residenza al tempo in cui fu CP_5 Persona_2
ricoverata presso LL BU RE.
Tuttavia, anche la domanda subordinata proposta dalla società attrice contro quest'ultimo comune non può essere accolta.
Infatti, il comune di ha rigettato la domanda di pagamento della quota assistenziale CP_5 proposta in data 22.11.2019 dall'avv. Riccetti, per conto dell'amministratore di sostegno della
[...]
, rilevando, non solo che l'attestazione ISEE era scaduta, ma anche che difettavano i Per_2 presupposti patrimoniali previsti per l'accesso all'integrazione, considerato che la Persona_2 aveva un patrimonio mobiliare del valore di € 45.979,00 (cfr. relazione MI 67600 del 31.05.2022 allegata alla comparsa di costituzione del ). Controparte_5
Pertanto, non avendo il comune assunto l'obbligazione prevista dall'art. 6 della L. 328 del 2000 per mancanza dei presupposti patrimoniali legittimanti l'integrazione della quota, anche tale domanda deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente fra le parti in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla società interveniente per difetto di legittimazione ad agire;
2. Rigetta le domande proposte dalla società attrice, perché infondate in fatto ed in diritto;
3. Condanna la e l' (in solido ai sensi dell'art. 97 Controparte_1 Controparte_7
c.p.c.) alla refusione delle spese di lite in favore dei comuni di , e _4 CP_6 CP_5 pari ad € 4.500,00, oltre conseguenze di legge, importo da corrispondere integralmente in favore di ciascun ente convenuto.
Così deciso in Viterbo, 25.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1152/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024, promossa da:
, P. IV in persona dell'Amministratore Unico, Controparte_1 P.IVA_1
dott. con sede in Roma via di Val Cannuta 247, rappresentata e difesa dalla CP_2 in persona dell'Avv. Antonio Borraccino, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Roma, Largo Arrigo VII n. 4;
Attrice
Nei confronti di
, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_4 P.IVA_2
via Ascenzi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Porri e con questi elettivamente _4
domiciliato in , via Augusto Gargana n. 34, studio del difensore;
_4
Convenuto
e
, C.F. in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Palmiotti e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Paolo Panariti;
Convenuto
e
1 C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_6 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano e con questi elettivamente domiciliato in
Sant'Anastasia (Na), via Donizetti, angolo via Primicerio;
Convenuto
Nonché
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7 P.IVA_5
Dott. , con sede legale Milano, via San Prospero n.4 e, per essa, la mandataria Controparte_8
, P. IV in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_9 P.IVA_6 [...]
con sede in Roma via Eufemiano n. 8, rappresentata e difesa dalla CP_10 [...]
in persona dell'Avv. Concetta Sorrentino e con questi elettivamente Controparte_11
domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII n. 4, studio del difensore.
Terza intervenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La nella qualità di gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale Controparte_1
(RSA) sita in Trevignano Romano, chiedeva ai comuni di , e il pagamento _4 CP_5 CP_6 del contributo dovuto per , ricoverato dal 16.04.2019, pari ad € 42.314,12 e per Persona_1 [...]
, ricoverata dal 21.08.2019 al 21.08.2021, pari ad € 30.355,68. Persona_2
A fondamento della domanda deduceva che, per entrambi gli assistiti, la quota di compartecipazione dovuta in base alla L. 328/00 era pari ad € 42,18 giornalieri e che, ai sensi dell'art. 6 co. 4 della citata legge, l'obbligo di contribuzione gravava sul comune in cui l'assistito aveva la residenza prima del ricovero.
La società attrice documentava che aveva trasferito la propria residenza nel Persona_1
comune di in data 29.05.1982, per migrazione dal comune di mentre _4 CP_6 [...]
aveva spostato la residenza nel comune di il 03.02.1982, trasferendosi Persona_2 _4
dal comune di . CP_5
Pertanto, in entrambi i casi, l'obbligo di contribuzione sarebbe dovuto gravare sul _4
. Tuttavia, il comune di , dopo aver assunto l'obbligo di contribuzione per
[...] _4 [...]
, ne disponeva la revoca in data 28.08.2019, affermando che il trasferimento della Per_1 residenza era avvenuto dopo il ricovero dell'assistito presso la diversa struttura denominata LL
BU RE e, pertanto, l'obbligo di contribuzione doveva gravare sul comune di . CP_6
2 Ad analoghe conclusioni giungeva il comune di anche con riguardo a _4 Persona_2
, affermando che la stessa era stata ricoverata presso la LL BU RE prima del
[...] trasferimento della residenza e, pertanto, l'obbligo di versare la quota assistenziale era carico del
. Controparte_5
La società attrice, tuttavia, contestava le decisioni comunali, affermando che il ricovero presso la
LL BU RE, soggetto giuridico gestito dalla aveva ad oggetto una Controparte_12
prestazione riabilitativa, mentre il ricovero nella RSA comportava un trattamento differente, di tipo residenziale, per il quale la contribuzione doveva restare a carico dell'ente territoriale di residenza al momento in cui la prestazione aveva avuto inizio.
Pertanto, chiedeva che, in via principale, fosse condannato il a corrispondere la Controparte_4 quota assistenziale dovuta per entrambi gli assistiti nella misura complessiva di € 72.699,80, oltre interessi ex D.lvo 231/02 e, solo in via gradata, chiedeva la condanna pro quota dei
[...]
. Parte_1
2. Il si costituiva con comparsa di risposta e contestava integralmente il petitum Controparte_4
attoreo.
In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione della società attrice con riferimento all'asserito credito vantato per l'assistenza prestata a , in quanto oggetto di cessione Persona_1
in favore della AD Spv, che tramite la mandataria aveva notificato la Controparte_13
cessione al comune.
Nel merito precisava che entrambi gli assistiti si trovavano in una posizione analoga, essendo stati ricoverati presso la LL BU RE prima del trasferimento di residenza a e, pertanto, il _4
comune non era obbligato a versare la quota di compartecipazione.
Da ultimo, contestava la richiesta di interessi ex D.lvo 231/02, in quanto il pagamento della quota assistenziale non poteva considerarsi un compenso dovuto per una transazione commerciale, ma doveva qualificarsi come rimborso spese, difettando il presupposto per l'applicazione degli interessi commerciali.
3. Il comune di si costituiva affermando che l'onere di contribuzione doveva gravare sul CP_6
comune di , ove risiedeva dal 29.05.1982, prima del ricovero nella RSA _4 Persona_1
avvenuto il 16.04.2019.
In via gradata eccepiva di non aver mai concluso alcuna convenzione con la società attrice e che, in ogni caso, difettavano i presupposti per addossare al comune l'obbligo di versamento, non essendo stato avviato il procedimento amministrativo per l'assunzione dell'impegno di spesa.
3 4. Si costituiva anche il comune di , precisando che l'amministratore di sostegno di CP_5 [...]
aveva già richiesto, in data 22.11.2019, il pagamento della quota assistenziale, Persona_2
ma la domanda era stata rigettata, poiché vi era allegata un'attestazione ISEE scaduta il 15.01.2019
e, comunque, il patrimonio mobiliare dell'assistita era superiore al limite di € 5.000,00 previsto dal regolamento comunale per l'integrazione della retta.
Pertanto, secondo l'ente territoriale, difettavano i presupposti reddituali per ottenere il pagamento della quota assistenziale
5. Interveniva nel processo, ai si sensi dell'art. 105 c.p.c., la società precisando che Controparte_7
le fatture nn. 000127/ATV del 30/06/2019 e 000162/ATV del 31/07/2019, emesse dalla società attrice, erano state cedute alla AD con contratti di cessione stipulati, rispettivamente, Parte_2
in data 19 luglio 2019 e 8 agosto 2019.
Successivamente, la AD Spv s.r.l. aveva ceduto i crediti in blocco alla e Controparte_7
l'avviso di cessione era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II, n.56 del 12/05/2020.
Pertanto, chiedeva il pagamento di € 2.569,98, oltre interessi commerciali, ai comuni convenuti, aderendo alla causa petendi prospettata dalla società attrice.
6. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 co.6 c.p.c., con le quali le parti meglio articolavano le proprie difese.
In particolare, la società attrice precisava che doveva ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dal , considerato che la cessione aveva Controparte_4
riguardato esclusivamente due fatture, mentre restavano ferme le altre di cui era stato richiesto il pagamento. Inoltre, con riferimento a , affermava che l'obbligo di contribuzione Persona_1
derivava direttamente dalla legge e prescindeva dalla stipulazione di una convenzione. Infine, contestava che fosse priva dei presupposti reddituali per accedere al Persona_2
pagamento della quota di compartecipazione e che il comune potesse vantare un obbligo di previa informativa.
Il comune di precisava che la prestazione erogata da LL BU RE era quella del _4
“regime residenziale con modalità assistenziale di mantenimento elevato”, ovvero la stessa erogata dalla società attrice e non una prestazione di riabilitazione. Inoltre, produceva documentazione diretta a dimostrare che LL BU RE e la società attrice appartenevano al medesimo gruppo, ovvero il Contestava altresì la domanda proposta dall'intervenuta Controparte_12 CP_14
4
[...] in quanto la cessione del credito si era perfezionata prima dell'introduzione del presente giudizio e la società attrice non aveva modificato la domanda detraendo l'importo richiesto dall'intervenuta.
Dopo un rinvio richiesto per procedere alla nomina di nuovo difensore di parte attrice, all'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni scritte.
La causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal con riferimento al credito vantato dalla società attrice per la prestazione erogata Controparte_4
in favore di . Persona_1
Più in dettaglio, in seguito all'intervento di è emerso che il credito risultante dalle Controparte_7 fatture nn. 000127/ATV del 30/06/2019 e 000162/ATV del 31/07/2019, per un ammontare pari a €
2.569,98, era stato ceduto dalla società attrice a AD Spv s.r.l. che, a sua volta, lo aveva ceduto in blocco alla società interveniente.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal , la società attrice non ha precisato Controparte_4
la domanda, decurtando il credito ceduto.
Cionondimeno deve ricordarsi che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n.
5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire.
Orbene, nel caso in scrutinio, deve osservarsi che non risulta dimostrato che il credito derivante dalle fatture indicate sia stato ricompreso nella cessione in blocco intercorsa fra AD Spv s.r.l. e
Controparte_7
Sul punto giova ricordare che l'art. 58 TUB, in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti sicché, con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020).
Pertanto, ai fini della relativa prova, non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un
5 accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Infatti, l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Diversamente, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB (Cass. 06/02/2024, n. 3405).
Pertanto, non avendo l'interveniente dimostrato che il credito nascente dalle fatture indicate fosse stato effettivamente ricompreso nella cessione in blocco, deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva della società Controparte_7
Dacché consegue che la relativa domanda di pagamento non può essere accolta.
6. Nel merito le domande proposte dalla società attrice devono essere rigettate.
In limine appare necessario premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che individua i soggetti pubblici o privati sui quali devono gravare, in tutto o in parte, le spese per prestazioni sanitarie in senso stretto, per prestazioni socioassistenziali e per prestazioni sociosanitarie integrate.
Il D.Lgs. 502 del 1992, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia sanitaria, dopo aver disposto all'art. 1 che la tutela della salute è garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale il quale assicura, con risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, all'art. 2 attribuisce alle Regioni le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, in particolare, la determinazione dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, e all'art. 3 quinquies, comma 1, lett. c) demanda alle regioni l'organizzazione distrettuale delle ASL in modo che sia garantita “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni”.
Il successivo art. 3 septies, rubricato “Integrazione sociosanitaria” recita:
“1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
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2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. “
Più in dettaglio l'art. 6 co.4 della L 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dispone che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
7. Orbene, alla luce del compendiato quadro normativo, devono essere risolte le questioni poste dalle azioni coltivate nel presente giudizio, trattando partitamente la posizione dei due assistiti e . Persona_1 Persona_2
Iniziando dalla richiesta della quota di contribuzione per , deve osservarsi che dalla Persona_1
documentazione anagrafica depositata dalle parti risulta pacificamente che lo stesso è residente nel comune di dal 29.05.1982. _4
È parimenti pacifico fra le parti che il sia stato ricoverato presso LL BU RE prima di Per_1
trasferire la propria residenza a . In particolare, dalla sentenza del Tribunale di Viterbo del _4
05.11.2021 (allegato n. 8 della comparsa di risposta del ) risulta che il era _4 _4 Per_1 ricoverato a LL BU RE fin dal 1977, ove lo stesso riceveva una “prestazione terapeutica e socioriabilitativa in regime residenziale con conseguente percentuale di contribuzione a carico dell'utente e/o del comune” (pag. 8 della citata sentenza).
Orbene tale ultimo accertamento consente di ritenere infondato il costrutto attoreo secondo cui il presso LL BU RE, avrebbe ottenuto una prestazione riabilitativa diversa rispetto a Per_1
quella erogata nella RSA gestita dalla società attrice. Detta differenziazione non solo non è stata provata dall'attrice mediante la produzione della documentazione sanitaria riguardante l'assistito, ma risulta sconfessata dalla sentenza prodotta dal comune di che, sebbene pronunciata fra _4
parti diverse, riguarda proprio il diritto di a ricevere il contributo per la prestazione Persona_1
assistenziale erogata da LL BU RE. La citata pronuncia può essere utilizzata come elemento di prova in assenza di specifica contestazione sul punto (Cass. 8603/2017).
Ne consegue che, avuto riguardo alla identità e continuità della prestazione residenziale erogata dalle due strutture, l'obbligo di contribuzione deve gravare ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L
7 328/2000 sul comune di , ove il aveva la residenza al tempo in cui fu ricoverato CP_6 Per_1
presso LL BU RE.
Tuttavia, anche la domanda subordinata proposta dalla società attrice contro quest'ultimo comune non può essere accolta.
Infatti, la norma stabilisce che l'obbligazione di contribuzione nasce quando il comune, ove il beneficiario ha la residenza prima del ricovero, “previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Dalla formulazione letterale della norma si inferisce che l'obbligazione non sorge al momento del ricovero nella struttura residenziale, ma solo quando il comune, dopo essere stato informato e dopo aver svolto gli accertamenti sulla ricorrenza dei presupposti normativi, assume l'obbligo di integrazione economica. Quest'ultima operazione presuppone l'avvio di un procedimento contabile diretto ad appostare la relativa spesa in bilancio, secondo le previsioni dettate dal D.lgs. 267/2000
(TUEL).
Infatti, l'art. 6 della L. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.lgs.
267/2000, sicché “l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” (Cass. civ. Sez. I Sent., 02/12/2016, n. 24655).
Ne consegue che, in mancanza di prova circa l'intervenuta assunzione dell'obbligo da parte del
, la domanda della società attrice deve essere rigettata. Controparte_6
8. Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto il pagamento della quota assistenziale per il Giudice osserva quanto segue. Persona_2
Risulta dalla documentazione anagrafica depositata che la è residente nel comune di Persona_2
dal 03.02.1982. _4
Il comune di ha depositato documentazione rilasciata da LL BU RE (allegato n. 15 _4
della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) da cui emerge che la è stata ricoverata Persona_2 presso tale struttura dal settembre 1979 “in regime residenziale con modalità assistenziale di mantenimento elevato”.
Dunque, anche in tal caso, deve ritenersi sconfessato l'assunto attoreo secondo cui la Persona_2
avrebbe ricevuto presso LL BU RE un trattamento riabilitativo differente, essendo stata
8 destinataria di una prestazione terapeutica in regime residenziale analoga a quella erogata dalla società attrice.
Ne consegue che, avuto riguardo alla identità e continuità della prestazione residenziale erogata dalle due strutture, l'obbligo di contribuzione deve gravare ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L
328/2000 sul comune di , ove la aveva la residenza al tempo in cui fu CP_5 Persona_2
ricoverata presso LL BU RE.
Tuttavia, anche la domanda subordinata proposta dalla società attrice contro quest'ultimo comune non può essere accolta.
Infatti, il comune di ha rigettato la domanda di pagamento della quota assistenziale CP_5 proposta in data 22.11.2019 dall'avv. Riccetti, per conto dell'amministratore di sostegno della
[...]
, rilevando, non solo che l'attestazione ISEE era scaduta, ma anche che difettavano i Per_2 presupposti patrimoniali previsti per l'accesso all'integrazione, considerato che la Persona_2 aveva un patrimonio mobiliare del valore di € 45.979,00 (cfr. relazione MI 67600 del 31.05.2022 allegata alla comparsa di costituzione del ). Controparte_5
Pertanto, non avendo il comune assunto l'obbligazione prevista dall'art. 6 della L. 328 del 2000 per mancanza dei presupposti patrimoniali legittimanti l'integrazione della quota, anche tale domanda deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente fra le parti in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dalla società interveniente per difetto di legittimazione ad agire;
2. Rigetta le domande proposte dalla società attrice, perché infondate in fatto ed in diritto;
3. Condanna la e l' (in solido ai sensi dell'art. 97 Controparte_1 Controparte_7
c.p.c.) alla refusione delle spese di lite in favore dei comuni di , e _4 CP_6 CP_5 pari ad € 4.500,00, oltre conseguenze di legge, importo da corrispondere integralmente in favore di ciascun ente convenuto.
Così deciso in Viterbo, 25.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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