Art. 93.
Gli insegnanti elementari che fino al 31 dicembre 1933-XII, sono stati iscritti a regolamenti speciali di Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole e che sono stati assoggettati al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1934-XII, in forza dell'art. 333 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per la intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti alla data sopraindicata.
In tale caso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni secondo le norme degli articoli 91 e 92 del presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero dell'educazione nazionale.
Il Ministero medesimo provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo dovuto all'insegnante in base al regolamento speciale del Comune, valutando, a carico del Comune medesimo, anche i periodi per i quali sia stata effettuata la devoluzione di cui all'articolo 161 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 426, che puo' essere chiesta dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al Monte-pensioni.
L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dal Ministero dell'educazione nazionale tra il Monte-pensioni e i Comuni con regolamento proprio, in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dei Comuni con regolamenti speciali: la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni, secondo la liquidazione deliberata dal Ministero predetto e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal Monte, fa carico allo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e degli insegnanti elementari da esso dipendenti.
Gli insegnanti elementari che fino al 31 dicembre 1933-XII, sono stati iscritti a regolamenti speciali di Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole e che sono stati assoggettati al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1934-XII, in forza dell'art. 333 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per la intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti alla data sopraindicata.
In tale caso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni secondo le norme degli articoli 91 e 92 del presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero dell'educazione nazionale.
Il Ministero medesimo provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo dovuto all'insegnante in base al regolamento speciale del Comune, valutando, a carico del Comune medesimo, anche i periodi per i quali sia stata effettuata la devoluzione di cui all'articolo 161 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 426, che puo' essere chiesta dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al Monte-pensioni.
L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dal Ministero dell'educazione nazionale tra il Monte-pensioni e i Comuni con regolamento proprio, in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dei Comuni con regolamenti speciali: la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni, secondo la liquidazione deliberata dal Ministero predetto e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal Monte, fa carico allo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e degli insegnanti elementari da esso dipendenti.