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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4022/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10711/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 23/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300022662000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230102211681000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230102211681000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131240625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 10.10.2023 l'Agenzia delle Entrate riscossione notificava alla Sig.ra Ricorrente_1 preavviso fermo amministrativo n. 09780202300022662000 (fasc. 2023/000110944).
2. Avverso il suddetto avviso di fermo amministrativo proponeva riscorso la contribuente in ordine a vizi di notifica e prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 09720230102211681000, notificata il 04/05/2023 e n. 09720230131240625000, notificata il 19/05/2023, chiedendo di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione nonché l'inesistente/omessa ed invalida notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati ed, infine, la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c..
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10711 depositata il 23 agosto 2024, dopo aver valutato le argomentazioni svolte dalla ricorrente e riscontrata la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, ha respinto il ricorso, nulla spese.
4. Pertanto la contribuente impugnava in appello la predetta sentenza ritenendola ingiusta e viziata e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese di lite.
5. Si sono costituiti nel grado sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Entrate Dip. II di Roma depositando memorie e documenti ed insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado. L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce altresì in via preliminare inammissibilità del ricorso in primo grado per non avere la contribuente evocato in giudizio l'Ente impositore. Eccepisce poi in udienza nullità della notifica del ricorso introduttivo.
5. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va respinta l'eccezione con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce l'inammissibilità del ricorso in primo grado per non avere la contribuente evocato in giudizio l'Ente impositore, essendo noto che, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 112/1999, “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, non spettando pertanto al contribuente tale onere. Va respinta altresì in quanto infondata l'eccezione di omessa notifica del ricorso introduttivo all'ente impositore, risultando agli atti la prova della consegna ed accettazione della pec di notifica del ricorso.
2. Nel merito, l'appellante ripropone sostanzialmente le medesime censure scrutinate in primo grado, consistenti nella prescrizione e/o decadenza per omessa notifica degli atti presupposti alle cartelle impugnate e delle cartelle stesse, nonché prescrizione successiva, ritenendo applicabile il termine quinquennale e sostenendo che l'onere della prova della tempestività delle notifiche grava sull'amministrazione e che il giudice dovrebbe verificare d'ufficio l'intervenuta maturazione del termine prescrittivo.
3. Osserva il Collegio quanto segue.
3.1. Con riguardo alla cartella N. 097 2023 01022116 81 000 pari ad E. 1.002,80 avente ad oggetto il recupero a tassazione IVA per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi anno d'imposta 2018 e ritenuta addizionale regionale e comunale IRPEF anno d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che essa è l'esito del recupero effettuato con le procedure automatizzate dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis DPR 633/1972, dell'IRPEF e dell'IVA relative all'anno 2018 e, pertanto, non vi sono atti prodromici al ruolo, essendo l'esito di un controllo formale. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 09720230131240625000 notificata il 19/5/2023 relativa alla tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 oltre sanzioni ed interessi anno di riferimento 2021, per E. 620,69, si osserva che l'omesso pagamento del tributo determina l'immediata iscrizione a ruolo e, quindi, anche in questo caso non vi sono atti prodromici alla cartella di pagamento.
4. Come riferito dall'Agenzia delle Entrate- riscossione, le cartelle sono state notificate via pec ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73 e dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 che consente la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento. Peraltro la notifica è avvenuta tempestivamente considerando che le imposte statali (IVA e IRPEF) si prescrivono in 10 anni, mentre le sanzioni in 5 anni e la tassa automobilistica in 3 anni. Quindi, poiché l'anno di imposta per i primi tributi è il 2018 e la cartella è stata notificata nel 2023, non si era maturata la prescrizione nemmeno delle sanzioni;
inoltre, poiché l'anno di riferimento della tassa automobilistica è il 2021 e la cartella è stata notificata nel 2023 non si era compiuta la prescrizione triennale. Infine, nemmeno oggi può dirsi prescritto il debito tributario sia perché non sono passati 10 anni dalla notifica della cartella del 2023 per i tributi erariali o cinque anni per le sanzioni, né non sono passati 3 anni dalla notifica della cartella del 2023 per la tassa automobilistica.
5. In conclusione l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese possono essere compensate poiché le difese erariali sono state prodotte solo nel grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4022/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10711/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 23/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300022662000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230102211681000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230102211681000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131240625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 10.10.2023 l'Agenzia delle Entrate riscossione notificava alla Sig.ra Ricorrente_1 preavviso fermo amministrativo n. 09780202300022662000 (fasc. 2023/000110944).
2. Avverso il suddetto avviso di fermo amministrativo proponeva riscorso la contribuente in ordine a vizi di notifica e prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 09720230102211681000, notificata il 04/05/2023 e n. 09720230131240625000, notificata il 19/05/2023, chiedendo di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione nonché l'inesistente/omessa ed invalida notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati ed, infine, la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c..
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10711 depositata il 23 agosto 2024, dopo aver valutato le argomentazioni svolte dalla ricorrente e riscontrata la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, ha respinto il ricorso, nulla spese.
4. Pertanto la contribuente impugnava in appello la predetta sentenza ritenendola ingiusta e viziata e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese di lite.
5. Si sono costituiti nel grado sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Entrate Dip. II di Roma depositando memorie e documenti ed insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado. L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce altresì in via preliminare inammissibilità del ricorso in primo grado per non avere la contribuente evocato in giudizio l'Ente impositore. Eccepisce poi in udienza nullità della notifica del ricorso introduttivo.
5. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va respinta l'eccezione con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce l'inammissibilità del ricorso in primo grado per non avere la contribuente evocato in giudizio l'Ente impositore, essendo noto che, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 112/1999, “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, non spettando pertanto al contribuente tale onere. Va respinta altresì in quanto infondata l'eccezione di omessa notifica del ricorso introduttivo all'ente impositore, risultando agli atti la prova della consegna ed accettazione della pec di notifica del ricorso.
2. Nel merito, l'appellante ripropone sostanzialmente le medesime censure scrutinate in primo grado, consistenti nella prescrizione e/o decadenza per omessa notifica degli atti presupposti alle cartelle impugnate e delle cartelle stesse, nonché prescrizione successiva, ritenendo applicabile il termine quinquennale e sostenendo che l'onere della prova della tempestività delle notifiche grava sull'amministrazione e che il giudice dovrebbe verificare d'ufficio l'intervenuta maturazione del termine prescrittivo.
3. Osserva il Collegio quanto segue.
3.1. Con riguardo alla cartella N. 097 2023 01022116 81 000 pari ad E. 1.002,80 avente ad oggetto il recupero a tassazione IVA per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi anno d'imposta 2018 e ritenuta addizionale regionale e comunale IRPEF anno d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che essa è l'esito del recupero effettuato con le procedure automatizzate dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis DPR 633/1972, dell'IRPEF e dell'IVA relative all'anno 2018 e, pertanto, non vi sono atti prodromici al ruolo, essendo l'esito di un controllo formale. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 09720230131240625000 notificata il 19/5/2023 relativa alla tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 oltre sanzioni ed interessi anno di riferimento 2021, per E. 620,69, si osserva che l'omesso pagamento del tributo determina l'immediata iscrizione a ruolo e, quindi, anche in questo caso non vi sono atti prodromici alla cartella di pagamento.
4. Come riferito dall'Agenzia delle Entrate- riscossione, le cartelle sono state notificate via pec ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73 e dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 che consente la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento. Peraltro la notifica è avvenuta tempestivamente considerando che le imposte statali (IVA e IRPEF) si prescrivono in 10 anni, mentre le sanzioni in 5 anni e la tassa automobilistica in 3 anni. Quindi, poiché l'anno di imposta per i primi tributi è il 2018 e la cartella è stata notificata nel 2023, non si era maturata la prescrizione nemmeno delle sanzioni;
inoltre, poiché l'anno di riferimento della tassa automobilistica è il 2021 e la cartella è stata notificata nel 2023 non si era compiuta la prescrizione triennale. Infine, nemmeno oggi può dirsi prescritto il debito tributario sia perché non sono passati 10 anni dalla notifica della cartella del 2023 per i tributi erariali o cinque anni per le sanzioni, né non sono passati 3 anni dalla notifica della cartella del 2023 per la tassa automobilistica.
5. In conclusione l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese possono essere compensate poiché le difese erariali sono state prodotte solo nel grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate