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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.04.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Vito Alberto Calabrese, nell'interesse di
[...]
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente Parte_1
SENTENZA
tra
(c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Alberto
Calabrese, giusta procura in atti.
Attore contro
(c.f. ) RT CodiceFiscale_2 in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della
[...]
Controparte_2
Convenuto-opposto
Avente ad oggetto: contratto di associazione in partecipazione
In fatto ed in diritto
Sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto di Parte_1
associazione in partecipazione, sottoscritto in data 26.09.2016 - mediante abuso delle relazioni d'ufficio e del rapporto fiduciario, mascheramento della realtà legata all'effettività dello strumento finanziario fatto sottoscrivere, violazione degli obblighi di informazione, incomprensibilità delle clausole contrattuali, promessa esplicita di guadagni sicuri e menzogne corredate all'effettiva restituzione del capitale, provocando un errore nel cliente stesso, il quale, “senza tali artifizi o raggiri, non avrebbe mai sottoscritto alcun contratto né versato alcunché” - per contrasto con norme imperative, per difetto di causa e dell'oggetto ovvero per oggetto impossibile, illecito, indeterminato ed indeterminabile – con conseguente venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti,
“come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza” – in ogni caso, la responsabilità di (in proprio e n.q. di legale RT rappresentante della società ) per truffa e/o inadempimento contrattuale con Contr
conseguente condanna alla restituzione della somma di € 42.500,00
(quarantaduemilacinquecento/00) corrisposta a seguito della sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione della durata di ani uno e mesi due
(con scadenza 26.11.2017) nonché al risarcimento di tutti i danni subiti,
patrimoniali e non (anche per mancata disponibilità e reinvestimento del proprio capitale personale) per un totale complessivo pari a € 52.000,00 (€ cinquantaduemila/00) o della maggiore o minore somma di giustizia, quantificata anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e le rivalutazioni di legge dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Premettendo: a) il versamento dell'importo pari a € 40.000,00
(quarantamila/00) mediante due distinti bonifici (in giornate diverse) da €
20.000,00 ciascuno - direttamente alla presenza di RT
, presso la Banca Nazionale del Lavoro di Giammoro, all'indirizzo
[...]
IBAN fornito dall' stesso - e dell'importo nella misura di € 2.500,00 CP_1
(duemilacinquecento/00) a titolo di onorario per l'attività di procuratore finanziario;
b) la scomparsa del procuratore finanziario (così prospettatosi in occasione dell'incontro avvenuto in data RT
04.09.2016, all'interno della Sala parrocchiale di Rodi Milici, alla presenza del pag. 2/13 parroco locale e di una decina di persone) alla scadenza del contratto, senza fornire più alcuna notizia sull'investimento dei fondi e senza restituire il capitale iniziale versato;
c) la presentazione, in data 20.12.2017, di denuncia querela contro (esitata nella iscrizione al n° 3068/2017 RT
r.g.n.r. Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ed archiviata dal
G.I.P); d) la presentazione di istanza di mediazione conclusasi il 03.12.2019 con esito negativo, l'attore ha lamentato la presenza di indici di riscontro della nullità del contratto dall'art. 3 del rubricato “Codici della transazione” “laddove le due voci – codice transazione e codice di sicurezza - sono lasciate in bianco” e, in ogni caso, dal contratto nella sua interezza, “ivi compresi gli artt. 4
“Conferimenti” e 13 “Forza maggiore” e tutte le altre singole clausole contrattuali” nonché la mancata sottoscrizione di alcune delle parti contrattuali, tra cui il cd. facilitatore e, comunque, la mancata
prestazione/esecuzione del contratto (della durata di anni UNO e mesi DUE decorrente dalla data della sottoscrizione tra le parti, ovvero il 26 settembre
2016) prospettando una condotta tenuta dal convenuto ai limiti della truffa per il danno ed il profitto ingiusto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto e della società allo stesso facente RT
capo, la causa viene decisa secondo lo schema di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
In chiave qualificatoria, la pretesa è scomponibile in due domande: l'una in termini di nullità del contratto (e, quindi, di accertamento della esistenza di un vizio genetico del contratto con conseguente venir meno delle prestazioni effettuate di cui si domanda, correlativamente, la restituzione); l'altra (da considerarsi in via gradata, in ipotesi di validità del contratto) di inadempimento degli obblighi di esecuzione della prestazione assunti ovvero, stando alla pag. 3/13 esposizione narrativa contenuta in citazione, di annullamento per vizio del consenso determinato da dolo.
Conclude, al riguardo, l'attore, deducendo che RT
abusando delle relazioni d'ufficio e del rapporto fiduciario con Parte_1
(anche alla presenza del parroco di Rodi Milici, padre “ha Persona_1
provocato un errore nel cliente stesso, il quale, senza tali artifizi o raggiri, non avrebbe mai sottoscritto alcun contratto né versato alcunché al : da CP_1
ciò è derivato un danno patrimoniale di rilevante gravità per il soggetto
ingannato ) ed un ingiusto profitto per Parte_1 RT
. , infatti, dal 2016 ad oggi, si è visto defraudato di un
[...] Parte_1
capitale personale di € 42.500,00 che non ha potuto reinvestire per bisogni propri ed esigenze familiari”.
Sicché, premesso che entrambe le domande sono corredate da richiesta di condanna alla restituzione delle somme versate - in relazione ad un contratto nullo o, in subordine, ad un contratto annullabile per dolo o, ancora, ad un contratto privo di esecuzione della prestazione dell'altro contrente rimasto inadempiente ai propri impegni – oltreché di risarcimento del danno, preliminare
è il vaglio della domanda di nullità del contratto.
Oltre ad essere proposta in via principale dall'attore, la nullità è accertamento preliminare rispetto alle altre ipotesi di anomalia del sinallagma.
Ove, infatti, fosse fondata la domanda di accertamento della nullità, il negozio sarebbe radicalmente nullo e privo di effetti giuridici sin dall'origine (ovvero dalla stipulazione) con conseguente venire meno della causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale dedotto dall'attore sottoforma di pagamento a mezzo bonifici e contanti.
Viceversa, solo una volta accertata la inesistenza di nullità operante con effetto ex tunc, il contratto potrebbe essere affetto da vizio del consenso – che ne pag. 4/13 determina l'annullamento secondo la disciplina di cui agli artt. 1439, 1440 e
1441 c.c. – ovvero comportare responsabilità per inadempimento.
L'attore assume, quindi, anzitutto, la nullità del contratto qualificato come associazione in partecipazione.
Ai sensi dell'art. 2549 c.c., l'associazione in partecipazione è il contratto attraverso il quale l'associante, attribuisce all'associato, una partecipazione agli eventuali utili di una sua impresa o di uno o più affari, a fronte del corrispettivo costituito da un determinato apporto, normalmente consistente in una somma di danaro una volta abrogata la previsione dell'apporto costituito da una prestazione di lavoro (cfr. art. 2549 co. II c.c.)
Caratteristica del rapporto – che, dunque, si costituisce senza alcun vincolo di dipendenza dell'associato rispetto all'associante - è la partecipazione non solo agli utili, ma anche alle perdite collegate all'impresa o all'affare.
Nel contratto di associazione in partecipazione, infatti, non v'è garanzia di guadagno ed entrambi gli associati partecipano al rischio di impresa seppur, per l'associato, nei limiti dell'apporto effettuato.
La partecipazione dell'associato al rischio di impresa, quindi, si pone come tratto caratteristico che connota la causa – pur sempre di scambio - di tale figura negoziale tipica.
Nel caso a mano, ricordato, anzitutto, che ai fini della validità, il contratto deve avere oggetto, tra le altre, determinato o quantomeno determinabile (oltreché possibile e lecito) – ricorrendo, il requisito dell'art. 1346 c.c., quando di esso sia resa possibile la identificazione tramite menzione di elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lasciano dubbi alla individuazione dello stesso (cfr.
Cass. Civ., sez. II 12.12.1988 n. 6744) – dall'esame del contratto rubricato
“contratto di associazione in partecipazione” – pure sottoscritto da entrambi i contraenti (e, quindi, anche dal convenuto – RT
pag. 5/13 emerge la presenza di numerose anomalie incidenti e vulneranti l'esistenza di un oggetto contrattuale sufficientemente determinato/determinabile.
In particolare, dalla lettura del contratto emerge, anzitutto, la confusione nella individuazione dei soggetti che rivestono la posizione di associante e associato poiché all'art. 4 (“conferimenti”) l'apporto per partecipare all'affare
(definito “transazione” in senso di operazione economica) previsto in misura pari a euro 20.000,00 è riferito all'associante – quando, invece, è l'associato che secondo la definizione dell'art. 2549 c.c. in cambio degli utili sperati ricavabili da un determinato affare, presta un apporto in denaro – termine (associante) invece utilizzato nella clausola che prevede l'impegno, appunto a carico dell'associante, a “girare il 300% entro 30 giorni bancari rispetto al deposito iniziale, dal posizionamento dell'investimento ad una società indicata dall'associato stesso” (cfr. doc. n. 1 in allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n.
1) c.p.c.).
Anche dalla lettura dell'art. 5 (“titolarità dei fondi e divisione degli utili”) emerge la confusione soggettiva nell'uso dei termini associante ed associato, giacché si prevede il riferimento ai “fondi conferiti dall'associante” che resteranno in titolarità esclusiva dell'associato.
L'anomalia è evidente se si confronta tale clausola con lo schema dell'art. 2549
c.c. laddove prevede che l'apporto (cui fa riferimento la citata clausola col termine fondi) proviene dall'associato non dall'associante.
L'associante garantisce all'associato non già l'apporto (i.e. i fondi) ma una quota di utili derivanti dal particolare affare.
«Soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna
partecipazione diretta e immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente
pag. 6/13 alla quota spettante degli utili e all'apporto»(cfr. Cass. Civ., Sez. I 24.6.2011 n.
13968).
Ancora, tale confusione terminologica – rilevante perché non permette di comprendere e inquadrare in maniera chiara ed univoca la consistenza delle prestazioni sinallagmatiche – emerge proprio esaminando gli artt. 2 (“oggetto della associazione”) e 3 (“codici della transazione”) – valutati sia singolarmente, sia nel complesso delle clausole.
Non si riesce, infatti, a delineare, in maniera sufficientemente univoca, la tipologia, la natura, dell'affare/tipo di investimento in relazione al quale l'associato effettua la sua prestazione tramite versamento dell'apporto (in denaro).
L'art. 3, in particolare, dovrebbe fornire gli elementi di identificazione dell'affare perché si riferisce ai “codici della transazione”.
Intendendo, quindi, la transazione come operazione economica in vista della quale ha senso parlare del contratto di associazione in partecipazione – e, quindi, in vista della quale viene eseguito il versamento dell'apporto in denaro da parte dell'associat (nel nostro caso l'attore) – la totale assenza di individuazione di elementi corrispondenti a codice transazione determina, già, l'impossibilità di identificare l'oggetto del contratto.
Ancora, quale sia la tipologia di investimento cui mira l'affare – e, quindi, lo si ripete, in vista del quale si può giustificare il versamento dell'apporto da parte dell'associato – non si riscontra nemmeno dalla lettura dell'art. Parte_1
2.
Anche in tal caso ricorre, anzitutto, la confusione nel'uso della terminologia: i fondi (i.e. l'apporto, secondo lo schema di cui all'art. 2549 c.c.) vengono riferiti impropriamente all'associante “oggetto della associazione in partecipazione è
l'investimento dei fondi messi a disposizione dall'associante”.
pag. 7/13 Ma, soprattutto, la complessiva formulazione della clausola non è in grado di disvelare la natura dell'affare (natura, questa, come detto, non identificabile nemmeno con riferimento al successivo art. 3 del contratto che, infatti, non contiene alcuna menzione di codici identificativi della tipologia di transazione).
L'art. 2, in particolare, così recita: “oggetto della associazione in partecipazione
è l'investimento dei fondi messi a disposizione dall'associante. Tali fondi saranno esclusivamente impiegati per il reperimento sul mercato finanziario di strumenti finanziari da utilizzare su linee di credito dell'associato da cui
derivare liquidità da investire in programmi finanziari ad alto rendimento, garantiti bancariamente, circolanti su circuiti nazionali e internazionali, tramite
l'apporto professionale del facilitatator e secondo le modalità da esso proposte, concordate con l'associazione in partecipazione (associante e associato) e convenute con i trader finanziari operanti in questo settore di attività e destinate alla realizzazione di progetti aziedali delle singole parti e dalle stesse detenuti”
(cfr. doc. n. 1 in allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
Le circollocuzioni utilizzate non permettono di individuare l'affare presupposto, costituente l'oggetto del contratto (che ne colora la causa).
L'associato, infatti, partecipa all'operazione confeendo un proprio apporto,
mirando a conseguire una quota di utili derivanti dall'esercizio dell'impresa dell'associante o di un suo affare.
Ma quale sia questa impresa o questo affare non emerge dalla lettttura del contratto (pur formalmente vestito da contratto di associazione in partecipazione).
Pur volendo, infatti, riscontrare l'esistenza formale della causa di cui all'art. 2549
c.c. la concreta mancanza di oggetto – ovvero della “transazione” per la quale avviene il conferimento di denaro (al netto della errata dicitura impiegata per individuare il soggett conferente che, non può che essere l'associato e non pag. 8/13 l'associante) – nemmeno identificabile con elementi da collegarsi fra loro – dato che le locuzioni di cui all'art. 2 sono generiche e piuttosto costruite con la tecnica del rimando mentre l'art. 3 non menziona i “codici transazione” – reflusice sulla validità del negozio ex artt. 1346, 1418, 1325 c.c.
I fondi (cioè ciò che l'associato conferisce all'impresa dell'associante) si prevede vengano impiegati per il reperimento sul mercato finanziario di strumenti finanziari (non meglio precisati, caratterizzati, localizzati, delimitati, imputati soggettivamente) da utilizzare su linee di credito dell'associato (non si capisce se qui si faccia riferimento all'associato o all'associante con ciò rimarcandosi la totale nebulosità dell'oggetto del contratto) da investire in programmi finanziari ad alto rendimento (quali programmi) garantiti bancariamente (da quali istituti sia prestata la garanzia e in ordine a quale rischio specifico non è dato sapere) tramite l'apporto di un soggetto definito facilitator ( di cui non si comprende la funzione) e convenute con i trader finanziari operanti in questo settore di attività
(quale settore di attività inerisce il collocamento degli strumenti è oscuro) destinate (le attività non altrimenti definite) a realizzare progetti azinedali (quali in che settore non si comprende).
Spiegata, dunque, la scatola vuota del rimando operato, non resta che dichiarare la nullità del contratto sottoscritto dall'attore.
Tale declaratoria comporta il diritto alla restituzione di tutto quanto versato in relazione ad un negozio affetto da nullità originaria (vizio genetico).
A tal proposito, dalla documentazione in atti si ricava conferma che gli esborsi in concreto riconducibili alla esecuzione del contratto dichiarato nullo sono pari ad euro 20.000,00 (oltre 0,40 cent. di costo operazione) oltre euro 22.200,00 (tre bonifici da euro 7.400,00 cadauno eseguiti a favore di RT
) ed euro 2.000,00 sempre quale bonifico effettuato al medesimo
[...]
pag. 9/13 soggetto beneficiario (per un importo complessivo rientrante nel quantum domandato).
Tale riconducibilità risulta evidente perché nella disposizione di bonifico con
Contr data coeva al contratto (26.9.2016 data di addebito sul conto del disponente/ordinante ) è indicata la causale (“partecipazione Parte_1
progetto finanziario”) ed è effettuata ad IBAN di società riconducibile al convenuto ( Controparte_4 CP_2 Parte_2
dall'accertamento della Guardia di Finanza oltreché, a monte, dallo stesso
[...]
Contr contratto su carta intestata alla con sottoscrizione, in calce, di
[...]
n.q. di procuratore (cfr. docc. n. 1 fascicolo attoreo, n. 12, RT
allegato alla seconda memoria istruttoria).
Quanto ai tre bonifici dell'importo complessivo di euro 22.200,00 la riconducibilità al contratto dichiarato nullo trova riscontro nelle date di esecuzione coeve o, comunque, posteriori alla stipula del contratto ovvero del 16,
17, 18 dicembre 2016 (cfr. doc. n. 13 fascicolo attoreo).
Del pari è a dirsi con riferimento all'esborso pari ad euro 2.000,00 potendo, la riconducibilità al contratto nullo, predicarsi in relazione al fatto che la disposizione di bonifico è eseguita in data 30.9.2016, coeva al contratto, a favore del soggetto ( individuato quale procuratore della società in calce al CP_1
Contr contratto oltreché nella scheda riassuntiva di indagini a nome della società
(ove il nominativo di è associato alla carica di RT
shareholders/partners con partecipazione al 100%) (cfr. doc. n. 11 fascicolo attoreo).
Sicché, sommando gli esborsi complessivamente portati dai bonifici, ne viene che all'attore va riconosciuto il diritto alla restituzione del complessivo importo pari ad euro 44.240,30 (incluse le commissioni pagate per il bonifico estero del
26.9.2016) somma contenuta nei limiti del petitum, genericamente e pag. 10/13 onnicomprensivamente indicato come comprensivo del risarcimento del danno in misura pari a € 52.000,00 (€uro cinquantaduemila/00), o diversa somma di giustizia.
Su tale somma sono divuti gli interessi ex art. 2033 c.c. decorrenti dalla data dei singoli pagamenti – stante la inferibilità della mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta ricavabile dalla valutazione congiunta e sinergica dei dati relativi: alla confusione terminologica presente ne contratto, già di per sé sintomo rivelatore della ricerca di espedienti per conseguire l'apporto dell'associato; alla stessa oggettiva nebulosità dell'oggetto del contratto, intesa quale carenza di univocità nella descrizione dell'affare cui è prordinata la conclusione del contratto, con l'uso di locuzioni basate sulla tecnica del rimando tramite clausole di stile, vuote;
ancora al contegno serbato dall'accipiens, perserverante nel mantenere lo stato di confusione sull'affare e rimasto silente alle istanze di rimborso dell'attore (cfr. docc. n. 1, fasc. attoreo e n. 14 allegato alla seconda memoria istruttoria) - ovvero dalla data del 30.9.2016 (bonifico di euro 2.000,00); del 16,17,18 dicembre 2016 (per ciascun dei tre bonifici di importo pari ad euro 7.400,00 cadauno) e, infine, del 26.09.2016 (bonifico di euro 20.040,30).
Sul tale importo non è, invece, dovuta la rivalutazione – pure richiesta ex parte attrice – dal momento che l'indebito oggettivo non è un credito di valore tenuto conto, altresì, della carenza di prova del maggior danno rispetto a quello ristorabile con gli interessi legali di cui all' art. 1224 c.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 16/03/2020 , n. 7316).
La superiore statuizione travolge le altre domande (proprio perché la nullità del contratto è vizio genetico che spazza dal mondo giuridico il negozio, sicché non ha senso discettare di annullamento o di inadempimento).
pag. 11/13 Va respinta la domanda di risarcimento di “tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati al Sig. (anche per mancata disponibilità Parte_1
e reinvestimento del proprio capitale personale)” giacché genericamente proposta (generico, al riguardo, il riferimento alle conseguenze ex art. 1223 c.c. non sanabile nemmeno tramite ricorso alla valutazione ex art. 1226 c.c.).
La fondatezza della domanda comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza ponendosi a titale carico del convenuto quelle sborsate dall'attore, liquidate in dispositivo secondo il valore dichiarato (scaglione fino a euro
52.000,00) comunque ricompreso nel decisum, con riconoscimento della tariffa media, stante il pregio della attività svolta, nonché della voce “trattazione” stante il deposito delle memorie istruttorie.
Le spese di mediazione non sono quantificabili per mancanza di produzione del documento comprovante l'ammontare dell'esborso (non potendo, quindi,
rendersi una pronuncia di condanna per una somma generica non conosciuta nemmeno nel suo effettivo esborso).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 46/22
R.G., così provvede:
DICHIARA nella contumacia di RT
– evocato in proprio e n.q. - fondata la domanda di
[...]
accertamento della nullità del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto in data 26 settembre 2016, per le causali spiegate in parte motiva e, per l'effetto, condanna il convenuto RT
alla restituzione delle somme, indebitamente percepite, a
[...]
favore di , pari alla complessiva somma di euro 44.240,30 Parte_1
oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, come meglio pag. 12/13 spiegato in parte motiva;
CONDANNA il convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi in complessivi euro 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per fase studio;
€ 1.204,00 per fase introduttiva;
€ 1.806,00 per fase istruttoria;
€ 2.905,00 per fase decisoria) oltre € 529,46 per spese generali (inclusa la notifica e considerato un C.U. pari a euro 518,00), oltre cpa ed iva come per legge
Barcellona P.G. 1.5.25
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 13/13