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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8687 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22551/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANNI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, con studio in VIA MONVISO 28 MILANO
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETITTI PAOLA, con studio in CP_2 C.F._3
VIA SAN VITALE OVEST 302 40059 MEDICINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato con delibera COA n. 2023/6785 del 04.12.2023 - ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale gli avvocati e per sentire accertare la responsabilità contrattuale dei convenuti per CP_1 CP_2 grave violazione dei doveri di diligenza nell'espletamento dell'attività professionale prestata in favore dell'attrice nel giudizio civile promosso davanti alla Corte di Appello di Bologna, iscritto al RG n. 2553/19, conclusosi con sentenza n. 23/2023 e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in € 14.659,00, oltre alla somma pari alla tassa di registro gravante sulla sentenza n.
23/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Detto risarcimento è stato quantificato in base alle spese legali del giudizio di appello che l'attrice è
pagina 1 di 8 stata condannata a rifondere, così come rideterminati in sede di accordi transattivi, nonché alla somma che l'attrice è stata condannata a pagare ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. CP_ La sig.ra ha esposto di avere conferito agli avv.ti e incarico professionale volto ad Parte_1 CP_2 assistere l'attrice in sede di appello nei confronti della dott.ssa e di per chiedere CP_3 Controparte_4 la riforma della sentenza di primo grado, che si era pronunciata sulle asserite condotte negligenti ed omissive della fonti di danni patrimoniali e non patrimoniali. CP_3
In particolare, l'attrice, assistita dall'avv. Flavio Tosi, aveva convenuto in giudizio la dott.ssa CP_3 chiedendo la condanna della convenuta e della terza chiamata al risarcimento dei danni subiti a Controparte_4 titolo di danno parentale, danno morale, danno da perdita di chance di sopravvivenza della vittima
[...]
e spese funeratizie, quantificati in € 80.000,00. Per_1
Con sentenza n. 1476/2019 il Tribunale di Modena aveva rigettato le domande proposte dalla sig.ra Parte_1 compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Detta sentenza era stata notificata dalle convenute all'attrice in data 03.10.2019.
Con atto di appello del 12.11.2019 e notificato in data 13.11.2019, l'attrice, assistita dagli avv.ti e CP_1
aveva impugnato la citata sentenza chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento del CP_2 danno, previa ammissione di CTU medico legale e di prove orali anch'esse volte a dimostrare la sussistenza del nesso causale.
La e la si erano costituiti in giudizio deducendo l'inammissibilità dell'appello perché proposto CP_3 CP_4 oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Di tali eventi, tuttavia, non sarebbe stata edotta l'odierna attrice.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 23/2023 dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquidava per ciascuna appellata nella misura di €
6.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre al versamento della somma di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
La attrice ha quindi dedotto la configurabilità di un grave e inescusabile errore professionale degli odierni convenuti, sia per aver proposto appello oltre il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., sia per violazione dei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, che avrebbero dovuto indurre i difensori a sconsigliare la cliente dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Dette condotte integrano grave inadempimento del contratto d'opera professionale, fonte dell'obbligo di risarcire il danno patrimoniale subito, pari all'ammontare delle spese corrisposte alle controparti del giudizio di appello per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza di appello e delle transazioni conseguenti, nonché alla somma versata ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. CP_ Il convenuto avv. pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
pagina 2 di 8 Si è costituito l'avv. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la chiamata in manleva CP_2 della con cui lo studio legale associato di cui il convenuto è parte ha stipulato polizza Controparte_5 assicurativa RC.
In primo luogo, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare, la parte ha dedotto che l'odierna attrice non è mai stata cliente dell'avv. il quale non era a conoscenza che la CP_2 procura rilasciata dalla sig.ra fosse anche a suo nome e che non ha mai percepito da quest'ultima Parte_1 alcun compenso.
In secondo luoco, il convenuto ha sottolineato che, essendo l'attrice stata ammessa al gratuito patrocinio, tale circostanza confliggeva con la nomina di due difensori. La procura in favore dell'avv. quindi, avrebbe CP_2 dovuto ritenersi decaduta a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CP_ In terzo luogo, l'avv. ha dichiarato di essersi limitato a sostituire l'avv. in udienza e a depositare CP_2 per conto di quest'ultimo le memorie scritte in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni, previo inserimento del suo nominativo nel portale giustizia.
Infine, il convenuto ha sottolineato come, se anche l'appello fosse stato tempestivamente presentato, tuttavia verosimilmente non sarebbe stato accolto, come del resto ha affermato incidenter tantum la stessa Corte
d'Appello di Bologna, e che, quindi, non sussiste un danno-conseguenza da risarcire.
L'avv. per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha anche proposto la chiamata in CP_2 giudizio della la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_5 dichiarata contumace.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
L'attore ha chiesto accertarsi l'inadempimento dei convenuti delle obbligazioni nascenti dal conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la proposizione di giudizio di appello avverso la sentenza n.
1476/2019 emessa dal Tribunale di Modena.
In particolare, gli addebiti mossi ai convenuti riguardano, in primo luogo, l'imperizia e negligenza dei professionisti nella fase introduttiva, per aver redatto e notificato tardivamente l'atto di appello, con conseguente declaratoria della inammissibilità del gravame;
in secondo luogo, la violazione dei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente. L'osservanza di tali doveri imponeva ai difensori di informare correttamente la cliente riguardo lo spirare del termine di impugnazione;
di sconsigliarle di intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, o, per lo meno, di rinunciare all'appello una volta appresa la sua tardività.
pagina 3 di 8 Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. civ., sez. 3, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ.. sez.3 , 20 agosto 2015, n. 17016).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti alla parte convenuta, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il mancato risultato derivato al cliente.
2. Sulla legittimazione passiva dei convenuti e sull'esistenza del rapporto contrattuale
In primo luogo, è necessario evidenziare come non sorga alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un CP_ rapporto contrattuale tra l'avv. e l'attrice, che risulta in maniera inequivocabile dalle prove documentali (si vedano, ad esempio, i docc. 1, 2, 4 e 8 di parte attrice attrice).
Occorre invece analizzare la questione del difetto di legittimazione passiva dell'avv. CP_2
Ebbene, tale eccezione risulta infondata alla luce delle difese svolte da parte attrice e dai documenti prodotti in giudizio.
Infatti, vi è prova documentale che l'attrice abbia rilasciato procura al fine di proporre appello avverso la CP_ sentenza del Tribunale di Modena sia all'avv. che all'avv. disgiuntamente tra loro (doc. 1). CP_2
Sul punto, bisogna sottolineare che non è necessario che entrambi gli avvocati incaricati sottoscrivano la procura, dal momento che questa riveste natura di atto unilaterale del cliente e che la sottoscrizione dell'avvocato ha il solo fine di attestare l'autenticità della firma apposta dal privato.
D'altro canto, l'affermazione del convenuto costituito di non essere stato a conoscenza dell'intercorsa nomina non trova alcun riscontro probatorio.
Tale affermazione è, anzitutto, smentita dal fatto che la parte assistita abbia eletto domicilio proprio presso l'avv.
(doc. 8 attrice). CP_2
Un ulteriore elemento che induce a ritenere provato il rapporto contrattuale tra le parti è il fatto che l'avv. ha firmato digitalmente e depositato in giudizio le note di trattazione scritta per l'udienza del CP_2
26.04.2022, contenenti la precisazione delle conclusioni (doc. 5 attrice), atteso che la possibilità di depositare atti di causa è di regola strettamente riservata ai procuratori delle parti.
Nel caso di specie, inoltre, non si ha alcun riscontro documentale dell'affermazione di parte convenuta di essere stata abilitata al deposito solo in occasione di quell'atto e non prima.
Peraltro, se anche il convenuto non fosse stato a conoscenza della nomina fino a quel momento, in quest'occasione avrebbe ben potuto apprenderlo e agire di conseguenza, informando la parte della tardività e della opportunità che la causa non arrivasse alla fase decisoria.
pagina 4 di 8 Inoltre, lo stesso atto di appello, la comparsa conclusionale del 22.06.2022 e le memorie di replica del
15.07.2022 sono tutte firmate in calce anche dall'avv. (docc. 4, 6 e 7 attrice). CP_2
Va poi rilevato che la circostanza comprovata che l'avv. (o un suo collega di studio) abbia ricevuto CP_2 istruzioni su come agire in occasione della sostituzione in udienza non esclude la sussistenza del rapporto professionale tra l'avv. e l'odierna attrice, posto che può ben accadere che vengano nominati più CP_2 avvocati a difesa di una parte e che uno di loro sia maggiormente informato sull'andamento del caso e, per questo, impartisca istruzioni, senza che ciò faccia venire meno il dovere per il professionista contitolare del mandato di agire con diligenza a tutela degli interessi della cliente .
Oltretutto, si evidenzia come non abbia alcuna rilevanza neppure la circostanza che l'avv. non fosse il CP_2 legale della parte nel giudizio di primo grado, poiché la procura è stata rilasciata specificamente per la fase di appello e poiché, d'altro canto, la stessa osservazione dovrebbe valere anche per l'avv. posto che in CP_1 primo grado l'attrice era assistita dall'avv. Flavio Tosi (doc. 3 attrice).
Infine, non merita accoglimento l'osservazione formulata dal convenuto in ordine al tema dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se è pur vero che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità del beneficiario di nominare più di un difensore, è tuttavia altrettanto vero che, qualora la nomina di un secondo legale vi sia, questo non comporta l' inefficacia automatica della nomina di uno dei due avvocati nominati, riverberandosi, piuttosto, sull'eventuale mancato accoglimento della richiesta di ammissione al beneficio o sulla sua successiva revoca da parte del giudice, ex art. 91 DPR 115/2002 (applicabile anche al processo civile, come ribadito da Cass. civ., sent. n. 1736/2020).
3. La valutazione dell'inadempimento dedotto in giudizio
Nella sentenza n. 23/2023 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato improcedibile l'appello nell'interesse dell'attrice, in quanto la notifica dell'atto impugnativo è avvenuta oltre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, e CP_3 Controparte_4
Venendo quindi alla valutazione in ordine alla sussistenza del dedotto inadempimento, secondo quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016 n. 11906).
Nel caso in esame si ritiene che vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dei convenuti.
pagina 5 di 8 Invero, la questione della decorrenza del termine di decadenza per proporre appello non presenta margini di opinabilità, alla luce dell'art. 325 c.p.c. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti in sede di giudizio di appello, univoco è anche l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la notifica della sentenza al difensore può essere effettuata non solo al domicilio digitale indicato da quest'ultimo, ma anche secondo le altre modalità alternativamente previste dalla legge (v. Cass. 3557/21, 1982/20, 39970/21, 40758/21).
D'altro canto, tali considerazioni non sono oggetto di contestazione da parte dell'avv. il quale ha CP_2 unicamente eccepito la propria estraneità ai fatti e la riconducibilità della responsabilità unicamente in capo CP_ all'avv.
Tanto premesso e vista la qualifica di difensore rivestita anche dall'avv. deve ritenersi che entrambi i CP_2 convenuti avrebbero potuto e dovuto prestare particolare attenzione a tale aspetto, in quanto direttamente incidente sull'ammissibilità dell'impugnazione e quindi sulla possibilità di ottenere un riesame del provvedimento impugnato.
Deve quindi evidenziarsi che gli avvocati, avvedendosi troppo tardi del decorso del termine decadenziale, in osservanza dei doveri deontologici di diligenza, informazione, sollecitazione e dissuasione, avrebbero dovuto da subito informare la cliente dell'inutile decorso del termine e suggerirle di desistere dal proporre appello o, comunque, rinunciare all'appello in corso di giudizio, anziché perseverare nell'errore fino alla fase decisoria.
Ebbene, i convenuti non hanno né allegato né dimostrato di avere assolto ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente e, quindi, di avere rappresentato alla cliente tutte le citate questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, e quindi di avere adempiuto al mandato difensivo nel rispetto dei doveri di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto sinora, si ritiene sussistente la dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti CP_ avv.ti e per violazione delle regole di diligenza e perizia e degli obblighi di informazione, CP_2 sollecitazione e dissuasione nell'espletamento del mandato professionale.
4. La valutazione del nesso causale con il danno.
Una volta accertata la negligente e imperita condotta professionale dei convenuti, occorre esaminare il profilo relativo al nesso di causa tra il predetto inadempimento e i danni lamentati dall'attrice.
Si deve in particolare valutare, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, se la condotta inadempiente abbia causato l'evento e, in secondo luogo, valutare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare o, comunque, di ridurre significativamente il danno lamentato dal contraente adempiente
(ex multis Cass. 21894/2004 e Cass. 2638/2013).
Le censure svolte dall'attrice in citazione riguardano la scelta processuale dei convenuti di proporre appello nonostante il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c.
Con riguardo alla domanda di condanna, l'attrice non lamenta il danno derivante dal non aver potuto ottenere un ristoro a seguito dell'accoglimento dell'appello, ma domanda unicamente il risarcimento del danno patrimoniale nella forma del danno emergente, nella misura pari a quanto corrisposto alle controparti del giudizio di appello a titolo di spese legali, come rideterminato negli accordi transattivi del 12.10.2023 e del 31.10.2023 (doc. 10 e 11
pagina 6 di 8 attrice) e la somma di € 759,00, pari al doppio del contributo unificato che la parte è stata condannata a corrispondere ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, DPR 115/2002. CP_ Il convenuto costituito nulla ha opposto sul punto, limitandosi ad attribuire la responsabilità all'avv. e ad eccepire l'insussistenza di un contratto con l'attrice.
Orbene, in base ai rilievi fin qui formulati la condotta negligente dei due convenuti ha portato all'instaurazione del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna, nonostante le evidenti criticità derivanti dal decorso del termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c. CP_ Ne deriva che la condotta degli avv.ti e è causa diretta della condanna alle spese e alla CP_2 corresponsione del doppio del contributo unificato e giustifica la domanda dell'attore di condanna al pagamento delle minori somme individuate negli accordi transattivi del 12.10.2023 e del 31.10.2023, che assumono rilevanza non solo per la diretta derivazione causale rispetto alla sentenza di appello e al conseguente atto di precetto, ma anche alla luce del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cod.civ.
Nonostante non vi sia prova documentale dell'avvenuto pagamento, deve ritenersi, in applicazione di un criterio di ragionevole certezza, che detti esborsi saranno comunque corrisposti dalla sig.ra Tale Parte_1 considerazione si giustifica sia in ragione dell'esistenza di un titolo esecutivo, sia del fatto che gli accordi transattivi sopra richiamati sono stati raggiunti a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte di CP_4
(doc. 9 attrice), il che consente di ritenere sussistente un danno concreto e attuale che merita ristoro.
[...]
Deve infatti richiamarsi la consolidata giurisprudenza sul punto che precisa come: “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte
l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Deve trovare accoglimento anche la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal pagamento del doppio del contributo unificato in quanto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2002, la corresponsione di tale somma è diretta conseguenza della proposizione dell'appello da parte dei convenuti.
In mancanza della prova dell'effettivo pagamento dell'importo, devono valere le medesime considerazioni svolte con riferimento alle spese legali, posto che sussiste una più che ragionevole probabilità che lo Stato agisca per l'esecuzione di tale credito.
Peraltro, si sottolinea nuovamente come il convenuto avv. nulla abbia eccepito in punto di quantum CP_2 risarcitorio.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna al pagamento di un ulteriore indeterminato importo a titolo di “eventuale tassa di registro sulla sentenza n. 23/2023 – Corte D'Appello di Bologna”, dal momento che tale posta di danno emergente non risulta provata da parte attrice, che al contrario la qualifica come incerta (si veda pag. 4, atto di citazione).
pagina 7 di 8 In definitiva, va disposta la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €14.659,00.
Detto importo non è suscettibile di rivalutazione monetaria, dal momento che, per quanto sopra rilevato, appare configurare un danno emergente futuro.
Ciò porta a riconoscere gli interessi richiesti dalla parte dalla data di pubblicazione della sentenza.
5. Sulla domanda del convenuto nei confronti della terza chiamata
Con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto avv. nei confronti della compagnia CP_2 assicurativa, si evidenzia come tale domanda sia stata formulata unicamente nella comparsa di costituzione e risposta e, non essendo stata richiamata e riproposta in alcuno degli scritti difensivi successivi, nè in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi rinunciata (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 4 settembre 2024
n 23719).
6. Le spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dei convenuti, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n.55/14, così come modificato dal DM n.
147/22, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
Vanno poi poste a carico dei convenuti le spese del procedimento di mediazione, da liquidarsi secondo i valori medi del citato decreto, limitatamente alla fase di introduzione e di negoziazione.
Data l'ammissione della parte attrice al gratuito patrocinio, tutte le citate spese vanno liquidate a favore dello
Stato.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- accertato l'inesatto adempimento dei convenuti delle obbligazioni nascenti dal mandato professionale, condanna gli avv.ti e in solido, al pagamento in favore dell'attrice CP_1 CP_2 [...]
, per le causali indicate in parte motiva, della somma di € 14.659,00, oltre interessi al Parte_2 tasso legale dalla presente pronuncia sino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano per il presente giudizio in € 3386,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e per la fase di mediazione in € 1323,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22551/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANNI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, con studio in VIA MONVISO 28 MILANO
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETITTI PAOLA, con studio in CP_2 C.F._3
VIA SAN VITALE OVEST 302 40059 MEDICINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato con delibera COA n. 2023/6785 del 04.12.2023 - ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale gli avvocati e per sentire accertare la responsabilità contrattuale dei convenuti per CP_1 CP_2 grave violazione dei doveri di diligenza nell'espletamento dell'attività professionale prestata in favore dell'attrice nel giudizio civile promosso davanti alla Corte di Appello di Bologna, iscritto al RG n. 2553/19, conclusosi con sentenza n. 23/2023 e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in € 14.659,00, oltre alla somma pari alla tassa di registro gravante sulla sentenza n.
23/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Detto risarcimento è stato quantificato in base alle spese legali del giudizio di appello che l'attrice è
pagina 1 di 8 stata condannata a rifondere, così come rideterminati in sede di accordi transattivi, nonché alla somma che l'attrice è stata condannata a pagare ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. CP_ La sig.ra ha esposto di avere conferito agli avv.ti e incarico professionale volto ad Parte_1 CP_2 assistere l'attrice in sede di appello nei confronti della dott.ssa e di per chiedere CP_3 Controparte_4 la riforma della sentenza di primo grado, che si era pronunciata sulle asserite condotte negligenti ed omissive della fonti di danni patrimoniali e non patrimoniali. CP_3
In particolare, l'attrice, assistita dall'avv. Flavio Tosi, aveva convenuto in giudizio la dott.ssa CP_3 chiedendo la condanna della convenuta e della terza chiamata al risarcimento dei danni subiti a Controparte_4 titolo di danno parentale, danno morale, danno da perdita di chance di sopravvivenza della vittima
[...]
e spese funeratizie, quantificati in € 80.000,00. Per_1
Con sentenza n. 1476/2019 il Tribunale di Modena aveva rigettato le domande proposte dalla sig.ra Parte_1 compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Detta sentenza era stata notificata dalle convenute all'attrice in data 03.10.2019.
Con atto di appello del 12.11.2019 e notificato in data 13.11.2019, l'attrice, assistita dagli avv.ti e CP_1
aveva impugnato la citata sentenza chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento del CP_2 danno, previa ammissione di CTU medico legale e di prove orali anch'esse volte a dimostrare la sussistenza del nesso causale.
La e la si erano costituiti in giudizio deducendo l'inammissibilità dell'appello perché proposto CP_3 CP_4 oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Di tali eventi, tuttavia, non sarebbe stata edotta l'odierna attrice.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 23/2023 dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquidava per ciascuna appellata nella misura di €
6.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre al versamento della somma di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
La attrice ha quindi dedotto la configurabilità di un grave e inescusabile errore professionale degli odierni convenuti, sia per aver proposto appello oltre il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., sia per violazione dei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, che avrebbero dovuto indurre i difensori a sconsigliare la cliente dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Dette condotte integrano grave inadempimento del contratto d'opera professionale, fonte dell'obbligo di risarcire il danno patrimoniale subito, pari all'ammontare delle spese corrisposte alle controparti del giudizio di appello per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza di appello e delle transazioni conseguenti, nonché alla somma versata ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. CP_ Il convenuto avv. pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
pagina 2 di 8 Si è costituito l'avv. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la chiamata in manleva CP_2 della con cui lo studio legale associato di cui il convenuto è parte ha stipulato polizza Controparte_5 assicurativa RC.
In primo luogo, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare, la parte ha dedotto che l'odierna attrice non è mai stata cliente dell'avv. il quale non era a conoscenza che la CP_2 procura rilasciata dalla sig.ra fosse anche a suo nome e che non ha mai percepito da quest'ultima Parte_1 alcun compenso.
In secondo luoco, il convenuto ha sottolineato che, essendo l'attrice stata ammessa al gratuito patrocinio, tale circostanza confliggeva con la nomina di due difensori. La procura in favore dell'avv. quindi, avrebbe CP_2 dovuto ritenersi decaduta a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CP_ In terzo luogo, l'avv. ha dichiarato di essersi limitato a sostituire l'avv. in udienza e a depositare CP_2 per conto di quest'ultimo le memorie scritte in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni, previo inserimento del suo nominativo nel portale giustizia.
Infine, il convenuto ha sottolineato come, se anche l'appello fosse stato tempestivamente presentato, tuttavia verosimilmente non sarebbe stato accolto, come del resto ha affermato incidenter tantum la stessa Corte
d'Appello di Bologna, e che, quindi, non sussiste un danno-conseguenza da risarcire.
L'avv. per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha anche proposto la chiamata in CP_2 giudizio della la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_5 dichiarata contumace.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
L'attore ha chiesto accertarsi l'inadempimento dei convenuti delle obbligazioni nascenti dal conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la proposizione di giudizio di appello avverso la sentenza n.
1476/2019 emessa dal Tribunale di Modena.
In particolare, gli addebiti mossi ai convenuti riguardano, in primo luogo, l'imperizia e negligenza dei professionisti nella fase introduttiva, per aver redatto e notificato tardivamente l'atto di appello, con conseguente declaratoria della inammissibilità del gravame;
in secondo luogo, la violazione dei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente. L'osservanza di tali doveri imponeva ai difensori di informare correttamente la cliente riguardo lo spirare del termine di impugnazione;
di sconsigliarle di intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, o, per lo meno, di rinunciare all'appello una volta appresa la sua tardività.
pagina 3 di 8 Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. civ., sez. 3, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ.. sez.3 , 20 agosto 2015, n. 17016).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti alla parte convenuta, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il mancato risultato derivato al cliente.
2. Sulla legittimazione passiva dei convenuti e sull'esistenza del rapporto contrattuale
In primo luogo, è necessario evidenziare come non sorga alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un CP_ rapporto contrattuale tra l'avv. e l'attrice, che risulta in maniera inequivocabile dalle prove documentali (si vedano, ad esempio, i docc. 1, 2, 4 e 8 di parte attrice attrice).
Occorre invece analizzare la questione del difetto di legittimazione passiva dell'avv. CP_2
Ebbene, tale eccezione risulta infondata alla luce delle difese svolte da parte attrice e dai documenti prodotti in giudizio.
Infatti, vi è prova documentale che l'attrice abbia rilasciato procura al fine di proporre appello avverso la CP_ sentenza del Tribunale di Modena sia all'avv. che all'avv. disgiuntamente tra loro (doc. 1). CP_2
Sul punto, bisogna sottolineare che non è necessario che entrambi gli avvocati incaricati sottoscrivano la procura, dal momento che questa riveste natura di atto unilaterale del cliente e che la sottoscrizione dell'avvocato ha il solo fine di attestare l'autenticità della firma apposta dal privato.
D'altro canto, l'affermazione del convenuto costituito di non essere stato a conoscenza dell'intercorsa nomina non trova alcun riscontro probatorio.
Tale affermazione è, anzitutto, smentita dal fatto che la parte assistita abbia eletto domicilio proprio presso l'avv.
(doc. 8 attrice). CP_2
Un ulteriore elemento che induce a ritenere provato il rapporto contrattuale tra le parti è il fatto che l'avv. ha firmato digitalmente e depositato in giudizio le note di trattazione scritta per l'udienza del CP_2
26.04.2022, contenenti la precisazione delle conclusioni (doc. 5 attrice), atteso che la possibilità di depositare atti di causa è di regola strettamente riservata ai procuratori delle parti.
Nel caso di specie, inoltre, non si ha alcun riscontro documentale dell'affermazione di parte convenuta di essere stata abilitata al deposito solo in occasione di quell'atto e non prima.
Peraltro, se anche il convenuto non fosse stato a conoscenza della nomina fino a quel momento, in quest'occasione avrebbe ben potuto apprenderlo e agire di conseguenza, informando la parte della tardività e della opportunità che la causa non arrivasse alla fase decisoria.
pagina 4 di 8 Inoltre, lo stesso atto di appello, la comparsa conclusionale del 22.06.2022 e le memorie di replica del
15.07.2022 sono tutte firmate in calce anche dall'avv. (docc. 4, 6 e 7 attrice). CP_2
Va poi rilevato che la circostanza comprovata che l'avv. (o un suo collega di studio) abbia ricevuto CP_2 istruzioni su come agire in occasione della sostituzione in udienza non esclude la sussistenza del rapporto professionale tra l'avv. e l'odierna attrice, posto che può ben accadere che vengano nominati più CP_2 avvocati a difesa di una parte e che uno di loro sia maggiormente informato sull'andamento del caso e, per questo, impartisca istruzioni, senza che ciò faccia venire meno il dovere per il professionista contitolare del mandato di agire con diligenza a tutela degli interessi della cliente .
Oltretutto, si evidenzia come non abbia alcuna rilevanza neppure la circostanza che l'avv. non fosse il CP_2 legale della parte nel giudizio di primo grado, poiché la procura è stata rilasciata specificamente per la fase di appello e poiché, d'altro canto, la stessa osservazione dovrebbe valere anche per l'avv. posto che in CP_1 primo grado l'attrice era assistita dall'avv. Flavio Tosi (doc. 3 attrice).
Infine, non merita accoglimento l'osservazione formulata dal convenuto in ordine al tema dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se è pur vero che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità del beneficiario di nominare più di un difensore, è tuttavia altrettanto vero che, qualora la nomina di un secondo legale vi sia, questo non comporta l' inefficacia automatica della nomina di uno dei due avvocati nominati, riverberandosi, piuttosto, sull'eventuale mancato accoglimento della richiesta di ammissione al beneficio o sulla sua successiva revoca da parte del giudice, ex art. 91 DPR 115/2002 (applicabile anche al processo civile, come ribadito da Cass. civ., sent. n. 1736/2020).
3. La valutazione dell'inadempimento dedotto in giudizio
Nella sentenza n. 23/2023 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato improcedibile l'appello nell'interesse dell'attrice, in quanto la notifica dell'atto impugnativo è avvenuta oltre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, e CP_3 Controparte_4
Venendo quindi alla valutazione in ordine alla sussistenza del dedotto inadempimento, secondo quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016 n. 11906).
Nel caso in esame si ritiene che vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dei convenuti.
pagina 5 di 8 Invero, la questione della decorrenza del termine di decadenza per proporre appello non presenta margini di opinabilità, alla luce dell'art. 325 c.p.c. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti in sede di giudizio di appello, univoco è anche l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la notifica della sentenza al difensore può essere effettuata non solo al domicilio digitale indicato da quest'ultimo, ma anche secondo le altre modalità alternativamente previste dalla legge (v. Cass. 3557/21, 1982/20, 39970/21, 40758/21).
D'altro canto, tali considerazioni non sono oggetto di contestazione da parte dell'avv. il quale ha CP_2 unicamente eccepito la propria estraneità ai fatti e la riconducibilità della responsabilità unicamente in capo CP_ all'avv.
Tanto premesso e vista la qualifica di difensore rivestita anche dall'avv. deve ritenersi che entrambi i CP_2 convenuti avrebbero potuto e dovuto prestare particolare attenzione a tale aspetto, in quanto direttamente incidente sull'ammissibilità dell'impugnazione e quindi sulla possibilità di ottenere un riesame del provvedimento impugnato.
Deve quindi evidenziarsi che gli avvocati, avvedendosi troppo tardi del decorso del termine decadenziale, in osservanza dei doveri deontologici di diligenza, informazione, sollecitazione e dissuasione, avrebbero dovuto da subito informare la cliente dell'inutile decorso del termine e suggerirle di desistere dal proporre appello o, comunque, rinunciare all'appello in corso di giudizio, anziché perseverare nell'errore fino alla fase decisoria.
Ebbene, i convenuti non hanno né allegato né dimostrato di avere assolto ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente e, quindi, di avere rappresentato alla cliente tutte le citate questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, e quindi di avere adempiuto al mandato difensivo nel rispetto dei doveri di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto sinora, si ritiene sussistente la dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti CP_ avv.ti e per violazione delle regole di diligenza e perizia e degli obblighi di informazione, CP_2 sollecitazione e dissuasione nell'espletamento del mandato professionale.
4. La valutazione del nesso causale con il danno.
Una volta accertata la negligente e imperita condotta professionale dei convenuti, occorre esaminare il profilo relativo al nesso di causa tra il predetto inadempimento e i danni lamentati dall'attrice.
Si deve in particolare valutare, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, se la condotta inadempiente abbia causato l'evento e, in secondo luogo, valutare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare o, comunque, di ridurre significativamente il danno lamentato dal contraente adempiente
(ex multis Cass. 21894/2004 e Cass. 2638/2013).
Le censure svolte dall'attrice in citazione riguardano la scelta processuale dei convenuti di proporre appello nonostante il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c.
Con riguardo alla domanda di condanna, l'attrice non lamenta il danno derivante dal non aver potuto ottenere un ristoro a seguito dell'accoglimento dell'appello, ma domanda unicamente il risarcimento del danno patrimoniale nella forma del danno emergente, nella misura pari a quanto corrisposto alle controparti del giudizio di appello a titolo di spese legali, come rideterminato negli accordi transattivi del 12.10.2023 e del 31.10.2023 (doc. 10 e 11
pagina 6 di 8 attrice) e la somma di € 759,00, pari al doppio del contributo unificato che la parte è stata condannata a corrispondere ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, DPR 115/2002. CP_ Il convenuto costituito nulla ha opposto sul punto, limitandosi ad attribuire la responsabilità all'avv. e ad eccepire l'insussistenza di un contratto con l'attrice.
Orbene, in base ai rilievi fin qui formulati la condotta negligente dei due convenuti ha portato all'instaurazione del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna, nonostante le evidenti criticità derivanti dal decorso del termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c. CP_ Ne deriva che la condotta degli avv.ti e è causa diretta della condanna alle spese e alla CP_2 corresponsione del doppio del contributo unificato e giustifica la domanda dell'attore di condanna al pagamento delle minori somme individuate negli accordi transattivi del 12.10.2023 e del 31.10.2023, che assumono rilevanza non solo per la diretta derivazione causale rispetto alla sentenza di appello e al conseguente atto di precetto, ma anche alla luce del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cod.civ.
Nonostante non vi sia prova documentale dell'avvenuto pagamento, deve ritenersi, in applicazione di un criterio di ragionevole certezza, che detti esborsi saranno comunque corrisposti dalla sig.ra Tale Parte_1 considerazione si giustifica sia in ragione dell'esistenza di un titolo esecutivo, sia del fatto che gli accordi transattivi sopra richiamati sono stati raggiunti a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte di CP_4
(doc. 9 attrice), il che consente di ritenere sussistente un danno concreto e attuale che merita ristoro.
[...]
Deve infatti richiamarsi la consolidata giurisprudenza sul punto che precisa come: “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte
l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Deve trovare accoglimento anche la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal pagamento del doppio del contributo unificato in quanto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2002, la corresponsione di tale somma è diretta conseguenza della proposizione dell'appello da parte dei convenuti.
In mancanza della prova dell'effettivo pagamento dell'importo, devono valere le medesime considerazioni svolte con riferimento alle spese legali, posto che sussiste una più che ragionevole probabilità che lo Stato agisca per l'esecuzione di tale credito.
Peraltro, si sottolinea nuovamente come il convenuto avv. nulla abbia eccepito in punto di quantum CP_2 risarcitorio.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna al pagamento di un ulteriore indeterminato importo a titolo di “eventuale tassa di registro sulla sentenza n. 23/2023 – Corte D'Appello di Bologna”, dal momento che tale posta di danno emergente non risulta provata da parte attrice, che al contrario la qualifica come incerta (si veda pag. 4, atto di citazione).
pagina 7 di 8 In definitiva, va disposta la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €14.659,00.
Detto importo non è suscettibile di rivalutazione monetaria, dal momento che, per quanto sopra rilevato, appare configurare un danno emergente futuro.
Ciò porta a riconoscere gli interessi richiesti dalla parte dalla data di pubblicazione della sentenza.
5. Sulla domanda del convenuto nei confronti della terza chiamata
Con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto avv. nei confronti della compagnia CP_2 assicurativa, si evidenzia come tale domanda sia stata formulata unicamente nella comparsa di costituzione e risposta e, non essendo stata richiamata e riproposta in alcuno degli scritti difensivi successivi, nè in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi rinunciata (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 4 settembre 2024
n 23719).
6. Le spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dei convenuti, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n.55/14, così come modificato dal DM n.
147/22, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
Vanno poi poste a carico dei convenuti le spese del procedimento di mediazione, da liquidarsi secondo i valori medi del citato decreto, limitatamente alla fase di introduzione e di negoziazione.
Data l'ammissione della parte attrice al gratuito patrocinio, tutte le citate spese vanno liquidate a favore dello
Stato.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- accertato l'inesatto adempimento dei convenuti delle obbligazioni nascenti dal mandato professionale, condanna gli avv.ti e in solido, al pagamento in favore dell'attrice CP_1 CP_2 [...]
, per le causali indicate in parte motiva, della somma di € 14.659,00, oltre interessi al Parte_2 tasso legale dalla presente pronuncia sino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano per il presente giudizio in € 3386,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e per la fase di mediazione in € 1323,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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